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COVID-19: 24 aprile 2020 aggiornato il protocollo di sicurezza dei lavoratori.

Venerdì 24 aprile è stata pubblicata la nuova versione del “Protocollo Condiviso”.

Il documento tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente, aggiunge alcune nuove disposizioni.

Tra le novità introdotte riteniamo di particolare importanza evidenziare quella relativa alla sospensione delle attività in carenza del rispetto dei requisiti di sicurezza.

Come già riportato nella prima versione, la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, aggiungendo che “la mancata attuazione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

 

Gli altri punti oggetto di integrazione riguardano invece:

  • il tema dell’informazione;
  • l’ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese;
  • la sanificazione straordinaria le mascherine negli spazi comuni;
  • l’organizzazione aziendale, smart working e distanziamento sociale;
  • il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria;
  • l’aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Scarica il documento che abbiamo predisposto e che evidenzia, attraverso una lettura comparata delle vecchie e nuove disposizioni, tutte le novità introdotte!

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

In conformità alle Nuove Indicazioni della Regione Veneto, sulla “possibilità di svolgimento di attività formative a distanza…”
Org Numeri offre la possibilità a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, consulenti o liberi professionisti di partecipare “da remoto” ai propri corsi di formazione, senza la necessità di spostarsi dall’ufficio o da casa!

COME POSSO USUFRUIRE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA?
E’ sufficiente una connessione ad internet ed un pc dotato di webcam.

COME AVVIENE LO SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE?
Grazie ad un sistema online di videoconferenza verrà garantito l’accesso ad un’ “Aula Virtuale“, che consentirà di partecipare in tempo reale ai corsi a calendario organizzati da Org Numeri, proprio come avverrebbe in un tradizionale corso frequentato in aula: durante il collegamento sarà infatti possibile interagire direttamente con il docente, ponendo direttamente il quesito attraverso il microfono del proprio pc o attraverso un’apposita chat.
Ma non solo!
La piattaforma utilizzata da Org Numeri renderà ancor più agevole la distribuzione del materiale didattico utilizzato durante la docenza, mostrando in tempo reale a tutti i partecipanti le slide utilizzate dal docente, con possibilità di condividere il desktop, lanciare una specifica applicazione software, mostrare una pagina web.

I CORSI HANNO LA STESSA VALENZA DI UN CORSO FREQUENTATO IN AULA?
CERTO!
I contenuti dei nostri corsi, i requisiti dei formatori, e le modalità di valutazione corrispondono ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento, D.LGS 81/2008 e Accordi Stato – Regioni.
Inoltre, al termine di ogni corso verrà effettuato un test di verifica dell’apprendimento, come richiesto dalla normativa e, se superato, verrà rilasciato un attestato analogo e con la medesima validità di quello rilasciato per i corsi svolti in aula.

QUALI CORSI POSSO FREQUENTARE?
Ecco alcuni esempi:

  • Gestione della sicurezza in periodo di emergenza COVID-19
  • Strumenti per la gestione aziendale in periodo di emergenza COVID-19
  • Sanificazione degli ambienti di lavoro
  • Formazione generale lavoratori
  • Formazione specifica lavoratori rischio basso, medio e alto
  • Aggiornamento formazione specifica
  • Formazione preposti
  • Aggiornamento formazione preposti
  • Formazione Rspp Datore di Lavoro rischio basso, medio e alto
  • Aggiornamento formazione Rspp Datore di lavoro

… e molto altro!

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In questi giorni tutte le aziende per poter rimane operative hanno l’obbligo di applicare il ” Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”  del 14/03/2020.

In questi giorni in cui ORG NUMERI ha attivato i protocolli anti-contagio presso i nostri clienti e dal confronto con gli enti di controllo e le aziende stesse abbiamo individuato 6 regole d’oro fondamentali da applicare per poter garantire un sistema di misure efficace al contrasto della diffusione del virus Covid-2019 negli ambienti di lavoro. Si precisa che non sono le uniche misure da applicare ma risultano esser quelle più significative ed impattanti nella lotta contro il Covid-2019.

Le regole d’oro sono:

1.DISTANZA TRA LE PERSONE DI ALMENO 1 METRO (PRINCIPIO DROPLET). Come tutti sappiamo questa è una delle regole base da rispettare per ridurre i contagi ovvero ridurre le relazione inter-personali e garantire una distanza di sicurezza. Questo prassi comportamentale deve esser affrontata attraverso:

  • l’impiego di cartellonistica di richiamo del principio del droplet esposta nei punti a rischio contatto (es. ingresso azienda, locali con possibile presenza di assembramenti, sale riunioni, magazzini e punti di consegna/ritiro ecc…);
  • consegna di opuscoli informativi ai lavoratori, visitatori e ditte esterne;
  • delimitazione visiva nei reparti e negli uffici della distanza minima attraverso strisce adesive.

Si ricorda che nel caso di mancato rispetto di tale regole base le strade sono: DPI specifici (ovvero mascherine protettive, guanti monouso ed indumenti protettivi) o schermi divisori (esempio – schermi in plexiglass da sanificare regolarmente). Si ricorda che la verifica del rispetto di tale principio è fondamentale per garantire le condizioni di sicurezza degli operatori specialmente negli ambienti produttivi dove l’impiego di soluzioni alternative como lo smart-working non risulta applicabile.

 

2.PRESENZA DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER LAVAGGIO DELLE MANI. Siamo tutti consapevoli che uno dei comportamenti più efficaci per ridurre la diffusione del virus è lavarsi correttamente le mani con sapone. Ma questo in azienda, seppur vivamente consigliato dai numerosi cartelli che sono affissi nelle bacheche aziendali, non è sempre possibile. Per questo la presenza a lato della postazione di lavoro o nelle vicinanze di un punto gel è fondamentale per garantire la corretta profilassi igienica nel tempo. I consigli sono:

  • Identificare i punti con soluzioni gel idroalcoliche con idonea cartellonistica;
  • Affiggere le corrette istruzioni per l’applicazione del gel sulle mani;
  • Per ogni ambiente di lavoro (ufficio e reparto) garantire almeno n. 1 punto gel;
  • Garantire sempre un punto gel presso la zona di accesso dell’ufficio/stabilimento per il personale in ingresso.

Attenzione: il gel deve avere delle caratteristiche specifiche (SOLUZIONE IDROALCOLICA): la stessa OMS ci fornisce la ricetta e le caratteristiche che deve avere (Scarica qui la linea guida in inglese per la preparazione del liquido detergente).

 

3. PRESENZA DI PRODOTTI DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL PER LA PULIZIA DI SUPERFICI: altro aspetto è la PULIZIA GIORNALIERA e la SANIFICAZIONE PERIODICA. Deve esser garantito un approccio metodologico corretto alla pulizia e sanificazione definendo bene cosa pulire, quando pulirlo, come pulirlo e con che prodotto. I prodotti per avere caratteristiche disinfettanti devono avere all’interno o cloro (di solito ipoclorito di sodio al 0,1% minimo) o alcol (di solito etanolo al 70%). Per questo bisogna definire con il personale esterno o interno incaricato delle pulizie dei protocolli specifici che permettano di “aumentare” il livello di sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, senza dimenticarsi che anche gli addetti dovranno contribuire sanificando regolarmente le loro postazioni di lavoro (tablet, schermi, tastiere, telefoni, PC, stampanti ecc..) e attrezzature di lavoro (utensili manuali, carrelli elevatori, macchine con pulsantiere, veicoli aziendali ecc..) con gli opportuni DPI (attenzione sono sostanze chimiche che necessitano protezione!).

I punti chiave sono:

  • Garantire punti con disinfettanti a disposizione degli operatori con schede tecniche/sicurezza;
  • Implementare una istruzione per la corretta sanificazione e pulizia e circa l’uso corretto dei prodotti (con formazione specifica del personale);
  • Redigere un piano interno di pulizia e sanificazione (ambienti ed attrezzature di lavoro!);
  • Registrare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica (consigliato).

4. PRESENZA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA: senza esagerare ma l’uso del cartello e dell’avviso essendo principalmente una lotta che si gioca sui comportamenti individuali è fondamentale. I cartelli non vanno messi in forma indiscriminata ma privilegiando i punti strategici ovvero:

  • Cartello corretto igienizzazione mani presso i servizi igienici;
  • Cartello corretto uso gel con soluzioni idroalcoliche presso punti gel;
  • Cartello indicazioni da rispettare presso docce e spogliatoi;
  • Cartello indicazioni da rispettare presso locali adibiti a pause (area relax) /mensa / refettori;
  • Cartello indicazioni presso Ingresso/Uscita addetti;
  • Cartello divieto di accesso in aree non autorizzate (aree chiuse con divieto di accesso).

5. FORNIRE INFORMAZIONI SUI CORRETTI COMPORTAMENTI DA TENERE RELATIVAMENTE ALL’EMERGENZA COVID-2019: tutti i lavoratori devono esser informati sulle corrette prassi comportamentali e regole da rispettare. Per questo motivo devono esser diffusi il più possibile e visibili negli idonei punti (es. bacheche aziendali, aree di ingresso ed attesa) i comportamenti da tenere. Come esempio si riportano i principali:

6. CONSEGNARE MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALL’EMERGENZA COVID-2019: non basta solo esporre le informative ma è necessario anche consegnarle ai lavoratori possibilmente spiegandone il contenuto. Si consiglia sempre di garantire:

  • Evidenza Opuscolo informativo completo consegnato ai lavoratori;
  • Evidenza avvenuta consegna tramite verbale specifico con firme;
  • Esposizione in bacheca delle buone prassi e procedura interna anti-contagio;

Come ORG NUMERI Srl consigliamo a tutte le aziende di dotarsi di una propria procedura interna anti-contagio condivisa con il Comitato di Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, sottoscritta da Datore di Lavoro, Delegati Sicurezza, RLS/RSU, RSPP e Medico Competente e di compilare una check-list di verifica corretta applicazione a cadenza periodica.

La procedura interna anti-contagio ovviamente deve recepire quanto previsto nel protocollo di intesa del 14/03/2020 ma deve anche chiarire la gestione delle specifiche aree aziendali (ad esempio l’area di carico/scarico con presenza di autisti), la gestione dei DPI ed eventuali rifiuti, i piani interni di sanificazione, le regole interne specifiche e modalità di organizzazione interna aziendale, gestione corretta dei dati nel rispetto della privacy ecc…

In questi giorni difficili è necessario definire come non mai in forma chiara, precisa e soprattutto condivisa quali sono le regole da applicare per tutti e tracciare la linea rossa oltre la quale bisogna fermarsi: solo così saremo in grado di superare questa sfida e ripartire insieme!

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

–>LE 6 REGOLE D’ORO PER CONTENERE IL RISCHIO DA CONTAGIO COVID-2019 IN AZIENDA<–

 

 

Protocollo di Salute e sicurezza: le note del Governo

Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta.
La notizia è stata anticipata anche dal Governo nei giorni scorsi: a seguito della videoconferenza tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri competenti e le rappresentanze sindacali e di categoria si era già parlato di un percorso per redigere linee guida uniformi che assicurino la massima tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con specifico riferimento all’emergenza sanitaria in atto, sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro, su suggerimento del comitato tecnico-scientifico.
Ulteriormente il Governo precisa che “Le aziende che avranno necessità di tempo per adeguarsi a queste misure di cautela potranno sospendere o ridurre le loro attività per alcuni giorni approfittandone per sanificare le aree. Sarà consentito il ricorso agli ammortizzatori sociali. Il governo, nella consapevolezza dello sforzo considerevole che stanno compiendo i lavoratori, ha il dovere morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza”.

Protocollo di salute e sicurezza: le indiscrezioni dal Sole 24 ore

Sul sito del Sole 24 ore si parla di un protocollo con indicazioni operative per le aziende, per attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le prescrizioni del legislatore e dell’Autorità sanitaria.
Fra le misure, un ampio ricorso allo smart working, la sospensione di attività e i reparti aziendali non indispensabili alla produzione, la diffusione di guanti e mascherine al personale.
E ancora, linee guida su aspetti come l’informazione (l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37,5), l’ accesso di dipendenti e fornitori (il controllo della temperatura, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi), l’adeguata pulizia dei locali (delle postazioni di lavoro, delle aree comuni), le precauzioni igieniche (detergenti per le mani), i dispositivi di protezione (mascherine idonee), la gestione degli spazi comuni (accessi contingentati). Inoltre bisogna scaglionare gli orari di ingresso e uscita, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione alle riunioni va ridotta al minimo.

Fonte: EPC – INSic 

 

 

Si comunica che in data 13/03/2020 la Regione Veneto ha aggiornato le proprie indicazioni relative all’emergenza Covid-2019 da adottare negli ambienti di lavoro non sanitari (versione 06 del 13/03/2020)

Le nuove indicazioni precisano che sebbene la sorveglianza sanitaria oggi non sia stata oggetto di nessuna deroga nella normativa nazionale, le visite mediche periodiche possono essere differite per il tempo strettamente necessario e limitato al persistere delle misure restrittive volte a contenere al massimo la diffusione dell’epidemia di COVID-19.

Vanno comunque garantite le attività di sorveglianza sanitaria necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali:

  • visite mediche pre-assuntive,
  • visite mediche preventive,
  • visite mediche a richiesta del lavoratore e
  • visite mediche per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.
D’altra parte, si evidenzia che il numero delle visite periodiche dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo indispensabile, considerate le misure di restrizione disposte a livello nazionale, l’incentivazione di ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

 

 

Si comunica che in data 12/03/2020 la Regione Veneto ha rilasciato un aggiornamento delle indicazioni relative all’emergenza Covid-2019 da adottare negli ambienti di lavoro non sanitari (versione 05 del 12/03/2020) con recepimento del DPCM del 11/03/2020.

Tra i vari aspetti trattati segnaliamo la seguente indicazione relativa ai corsi di aggiornamento obbligatori di legge in scadenza in questi giorni:

A tal proposito, nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.


Per quanto concerne la sanificazione di ambienti di lavoro NON FREQUENTATI da casi di COVID-19:

  • Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

  • Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

Ricordiamo che ai sensi DPCM 11/03/2020 art. 7 per le aziende che proseguono con l’attività lavorativa è raccomandato:

  • utilizzare al massima la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • attivare un protocollo interno di gestione anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • effettuare una analisi interna dei reparti/dipartimenti aziendali non essenziali (sospensione delle attività dei reparti non indispensabili alla produzione);
  • incentivare un piano interno idoneo di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

 

In seguito alle recenti notizie relative alla diffusione nel territorio italiano del CoronaVirus vi invitiamo a seguire le indicazioni contenute nell’Ordinanza contingibile urgente n.1 del 23/02/2020 da parte del Ministero della Salute d’intesa con il presidente della Regione Veneto.

Nello specifico ORG numeri Srl, attenendosi alle misure riportate nell’art. 1, comma 2, lett. b), dell’Ordinanza sopra citata, ha sospeso i corsi formativi fino a tutto il 01 marzo 2020.

Invitiamo inoltre a consultare Comunicazione del Ministero della Salute del 03/02/2020, la quale contiene indicazioni per operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. Alla fine della stessa comunicazione è riportata la seguente frase: “Si invitano i Datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente”.

Per completezza, si allegano i poster pubblicati dal Ministero della Salute:

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti si rinvia alle fonti ufficiali del Ministero della Salute e della Regione di appartenenza:

NOTE IN CASO SI PRESENTINO I SINTOMI TIPICI DEL CORONAVIRUS

Non bisogna recarsi al pronto soccorso o presso l’ambulatorio del proprio medico di famiglia, ma bisogna far riferimento ai numeri di emergenza, alcuni appositamente istituiti e dedicati all’emergenza in corso.

  • 800462340 – Numero verde attivato dalla Regione Veneto per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus.
  • 1500 – Linea verde a livello nazionale del Ministero della Salute.
  • 112 – Numero delle emergenze.

Rimaniamo a disposizione per un eventuale confronto in merito.

Cordiali saluti

ORG numeri S.r.l.

Quando nell’ambito dello stesso organismo si può riscontrare la presenza di più figure di garanti l’individuazione della responsabilità penale passa anche attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, atteso che, oltre alle categorie giuridiche, sono importanti i ruoli concretamente esercitati da ciascuno. E’ quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un dirigente di una struttura pubblica munito di delega agli “interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti” condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni gravi subite da un lavoratore dipendente che durante le operazioni di carico delle merci è caduto all’indietro da una banchina sulla quale si trovava essendo questa priva delle protezioni contro la caduta dall’alto. In tema di reati omissivi colposi, ha precisato la suprema Corte, richiamando un principio più volte dalla stessa espresso in precedenza, la responsabilità per un infortunio sul lavoro fra le varie figure garanti della sicurezza in azienda deve essere fatta accertando in concreto la reale titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo che ha portato alla lesione. Nel caso in esame la Cassazione, proprio in applicazione del principio sopraindicato, ha provveduto ad annullare la sentenza di condanna emessa nei confronti del dirigente nei due primi gradi di giudizio in quanto dal documento di delega con il quale era stata attribuita allo stesso la responsabilità sulla manutenzione di uffici e impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare; non disponeva quindi di una autonomia decisionale in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con un piano degli interventi definiti dal datore di lavoro. Essendo quindi soggetto a deliberazioni assunte da altre persone non rivestiva pertanto, secondo la suprema Corte, alcuna posizione di garanzia.

Il fatto, la condanna e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale che ha ritenuto il dirigente di un Centro Meccanizzazione Postale (CMP) delle P.I. Spa responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3 del codice penale per avere cagionato a un dipendente lesioni personali gravi, consistenti in frattura pluriframmentaria alla gamba destra guarita in 387 giorni.

Il dipendente, impiegato nel reparto “ricevimento/invio” con la mansione di addetto allo scarico e al carico delle merci, si trovava sotto una pensilina in corrispondenza della banchina di carico e stava provvedendo al carico di “roller” (carrelli con struttura “a gabbia”, contenenti plichi da recapitare) su un camion, quando, tirando all’indietro uno dei carrelli e non essendosi accorto della fine della banchina, cadeva all’indietro, finendo sul piazzale sottostante. Il carrello, bloccato dalle cinghie, non cadeva sul lavoratore ma ne investiva le gambe. All’epoca dei fatti, l’imputato rivestiva l’incarico di responsabile di un’area del Centro con delega conferita per assicurare la rispondenza dei luoghi di lavoro alle disposizioni normative vigenti, con poteri di spesa nell’ambito di un budget approvato annualmente dall’azienda.

I Giudici del merito avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato e ravvisato nella violazione, da parte dell’imputato, degli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, non avendo garantito che la banchina di carico fosse tale da assicurare i lavoratori dal rischio di caduta, in particolare non avendola dotata di barriere di protezione. Il Giudice del Tribunale, in particolare, aveva osservato che, indipendentemente dalla condotta non ortodossa della persona offesa, vi era un concreto rischio di caduta dal bordo della banchina, assai prossimo allo spazio di manovra a disposizione, in considerazione della configurazione dei luoghi, del tipo di manovra da compiere col carrello, del peso delle merci e della limitatezza dello spazio a disposizione e aveva ritenuto, altresì, che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa l’imputato.

Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del difensore, ha ricorso per cassazione adducendo delle motivazioni. Con un primo motivo il ricorrente ha osservato che la sentenza impugnata aveva utilizzato un unico dato probatorio, costituito dalle dichiarazioni di un teste che non erano state affatto valutate dalla sentenza di primo grado e che, comunque, erano state contraddette da altre dichiarazioni testimoniali quanto alla ricostruzione del fatto storico, del tutto diversa da quella ritenuta in sentenza. Nell’assumere quale unico riferimento probatorio tale testimonianza, la Corte di Appello, secondo l’imputato, aveva considerata la situazione che si verificava solitamente sulla banchina in esame durante le operazioni di carico e non la reale situazione nel momento in cui era accaduto l’infortunio. La caduta del lavoratore, infatti, si era verificata quando la banchina era ormai del tutto sgombra, visto che la persona offesa stava movimentando l’ultimo dei carrelli da caricare sui furgoni postali, diversamente da quanto aveva sostenuto il teste che nella sua deposizione aveva evidenziato che la responsabilità era da addebitare unicamente al lavoratore infortunato che aveva sbagliato nell’andare indietro.

Come seconda motivazione il ricorrente ha eccepito una erronea applicazione degli artt. 40 e 41 del codice penale nonché degli artt. 63 e 64 e dell’Allegato IV, punti 1.3.13 e 1.3.14 del D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento all’individuazione dell’omessa installazione delle barriere protettive sui bordi della banchina quale causa dell’evento che si era verificato. Diversamente da quanto assunto nelle sentenze di merito, infatti, il combinato disposto dei punti 1.3.13 e 1.3.14 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede unicamente che le banchine di carico debbano “offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere”, atteso che laddove il citato decreto reputi unica misura idonea ad eliminare o mitigare il rischio di caduta contempla esplicitamente l’installazione di balaustre. Una “banchina di carico” come quella su cui si è verificato l’infortunio occorso, ha precisato il ricorrente, non è altro che una particolare specie di luogo di lavoro rientrante nel più ampio genere dei “piani di caricamento”, per i quali la norma prevede l’installazione di protezioni “su tutti i lati aperti” soltanto se l’altezza è superiore ai 2 metri mentre nel caso in esame, l’altezza era inferiore. Peraltro, anche se fossero state apposte le balaustre, ha aggiunto il ricorrente, le stesse non avrebbero evitato la caduta del lavoratore. Il ricorrente, come ulteriore motivazione, ha messo altresì in evidenza la sua concreta posizione di garanzia rivestita nell’ambito della struttura organizzativa della società e il tenore della delega conferitagli dal datore di lavoro. I Giudici si erano infatti limitati a tenere conto della delega senza considerare che il suo reale contenuto andava ricavato dagli ulteriori elementi acquisiti e in particolare dalla valutazione espressa dall’ispettore della ASL intervenuto ad effettuare le indagini che aveva attribuito esclusivamente al datore di lavoro e ad un’altra dirigente da questi delegata (coimputata non appellante) le omissioni dagli stessi reputate penalmente rilevanti.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. “In tema di reati omissivi colposi”, ha sostenuto la stessa, “la posizione di garanzia – che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro”.

La suprema Corte ha inoltre richiamato quanto dalla stessa ampiamente illustrato in numerose precedenti sentenze e cioè il tema dell’individuazione delle diverse posizioni di garanzia nell’ambito del sistema prevenzionistico della sicurezza del lavoro.  La giurisprudenza, ha ribadito la stessa, ha ampiamente illustrato come si articoli, nel sistema della sicurezza del lavoro, la posizione di garanzia, come essa debba essere definita in linea di principio e come debba essere riconosciuta in concreto con riguardo all’organizzazione aziendale. La materia della individuazione delle posizioni di garanzia è stata parzialmente disciplinata sin dai primi atti normativi del settore ed è stata infine unitariamente trattata nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Il sistema prevenzionistico, ha aggiunto la Sez. IV, è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. Per queste due ultime figure, in particolare, occorre tenere conto, da un lato, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono la base e il limite della responsabilità; e dall’altro, del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono.

Nell’ambito dello stesso organismo, ha sostenuto ancora la Sez. IV, può quindi riscontrarsi la presenza di più figure di garanti per cui l’individuazione della responsabilità penale passa anche attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, atteso che, oltre alle categorie giuridiche, rilevano, in particolare, i concreti ruoli esercitati da ciascuno sulla base dei quali si declina la categoria giuridica della posizione di garanzia. La centralità dell’idea di rischio emerge con particolare incisività nel contesto della sicurezza del lavoro, pur esistendo diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Si può, quindi, affermare che garante è il soggetto che gestisce il rischio. Riconosciuta quindi la sfera di rischio come area che designa l’ambito in cui si esplica l’obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l’obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo. Applicando i menzionati principi al caso in esame e ricordando che l’imputazione del ricorrente era stata elevata anche nei confronti di un altro dirigente munito di delega alla sicurezza, è emerso, secondo la Corte di Cassazione, che l’imputato non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare e dunque, non disponeva di autonomia decisionale in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro. Egli, in definitiva, era un organo tecnico con funzioni distinte da quelle dell’unico delegato alla sicurezza ed era soggetto a deliberazioni assunte da altre persone non rivestendo così alcuna posizione di garanzia. Non ravviandosi in conclusione alcuna violazione di cautele ascrivibili all’imputato la Corte di Cassazione ha di conseguenza annullata la sentenza impugnata senza rinvio per non avere l’imputato stesso commesso il fatto.

Gerardo Porreca

FONTE: PUNTO SICURO

Il termine HOP – acronimo di   Human and Organizacional Performance è una nuova filosofia basata sull’approccio del Professor Erik Hollnagel alla Safety II, così come sulla teoria della ricerca pre-infortunistica del Professor Todd Conklin, che descrive le forme di  interazione e le interdipendenze tra esseri umani e organizzazione  del lavoro. La HOP può esser definita  “un movimento globale” che incentiva l’uso delle scienze sociali per capire meglio come progettare sistemi resilienti.

A tutti i tecnici specializzati in salute e sicurezza  che si sentono più a loro agio con un approccio più “tecnico”, lasciatemi provare a inquadrare il concetto con un “linguaggio ingegneristico”: gli esseri umani falliscono (commettono errori e infrangono le regole) con una frequenza nota che è influenzata da fattori  noti. Se prendiamo questi dati come una evidenza, possiamo progettare sistemi migliori – comprese regole e metodi di comportamento più efficaci.

Questo approccio parte dal presupposto che noi esseri umani siamo inclini a commettere errori – che sono una conseguenza inevitabile della nostra condizione umana – e quindi aspettarci che una persona possa svolgere il proprio lavoro con una totale mancanza di errori, risulta totalmente irrealizzabile. L’errore esiste e dobbiamo imparare a conviverci. Ciò che la strategia HOP cerca è proprio di sapere come agiscono le persone, con i loro successi e i loro errori, per poter poi costruire sistemi, processi produttivi e organizzazioni tolleranti nei confronti dell’errore umano. Si tratta di analizzare l’intero sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dall’alto verso il basso, dalla definizione della politica ed obiettivi generali dell’azienda all’esecuzione dei compiti del lavoratore che opera sul campo, tutto questo partendo da un unico presupposto: siamo umani e quindi sbagliamo.

L’HOP adotta un approccio olistico che riconosce che sistemi nel loro complesso, una visione comune tra recenti ricerche sulla gestione, l’organizzazione e la sicurezza. I principali benefici di implementare una metodologia  HOP sono

1. Ridurre la mentalità di colpevolezza in seguito ad un evento infortunistico o incidente;
2. Riconoscere che gli infortuni e i danni sono il naturale riflesso di un malfunzionamento del sistema organizzativo.

“Sotto ogni semplice ed ovvia storia di errore umano, c’è una storia più profonda“Dekker (2012),; partendo da questo concetto la HOP mira a capire la meccanismi dietro il comportamento umano per costruire organizzazioni maggiormente  resilienti, che assimilano già nella loro struttura  la possibilità  che l’errore possa manifestarsi.

La filosofia alla base di HOP comprende questi principi fondamentali:

  • I lavoratori innescano condizioni già esistenti all’interno dei sistemi, processi, procedure e aspettative. Queste condizioni rimangono latenti fino a quando
    che tutti gli eventi sbagliati si allineano perfettamente per creare vuoti nelle barriere di prevenzione, mitigazione e protezione presenti.
  • Quando si spiega il fallimento (analisi dell’incidente/infortunio), non si dovrebbe cercare di analizzare solo l’errore del lavoratore, ma anche capire che visione e quali erano le motivazioni del suo agire al momento dell’ incidente.
  • La sicurezza non deve essere vista come assenza di eventi, ma come presenza di solide e coerenti difese contro l’errore umano.
  • Le situazioni con errori probabili sono prevedibili, gestibili e prevenibili.

In questo quadro, l’errore umano può essere considerato come un evento prevedibile generato da esseri umani che operano in ambienti difettosi. Quando sorgono problemi, i punti deboli del sistema devono essere gli obiettivi immediati dell’intervento correttivo. L'”errore umano” è considerato il punto di partenza per l’analisi degli incidenti per valutare i fattori del sistema che hanno contribuito all’episodio.
Quando i dipendenti subiscono un infortunio, la Direzione dovrebbe chiarire in primis il suo grado di responsabilità. Fondamentale è subito capire se  la persona sta bene o meno, se il sistema implementato è sicuro o meno e quali misure devono essere adottate per evitare il ripetersi di un evento simile in futuro.

  • Approccio reattivo (Safety I)
  • Chi è causa dell’infortunio?
  • Gli errori umani ed incidenti non vengono comunicati per paura di condanne e ripercussioni.
  • La dicitura “errore umano” è accettata come conclusione per un’analisi infortunio/incidente.
  • Approccio pro-attivo (Safety II) – HOP
  • Cos’è causa dell’infortunio?
  • Gli errori e gli incidenti si comunicano apertamente senza temere ripercussioni (senza colpe)
  • L’errore umano è solo il punto di partenza per un’analisi più approfondita.

Tabella : l’evoluzione delle credenze sugli errori umani.
Fonte: Sidney Dekker, The Field Guide to Human Error Investigations, Ashgate Pub Ltd , 2012.

I cinque concetti che sono alla base della filosofia dei fattori umani sono (Todd E. Conklin PhD, 2019):

  1.  Le persone commettono errori, anche i lavoratori più esperti e istruiti possono fallire.
  2.  Le situazioni in cui possono verificarsi errori probabili sono prevedibili e possono essere controllate.
  3. Tutte le azioni e i comportamenti umani sono influenzati dal contesto in cui sono prodotti (valori culturali e organizzativi).
  4. I problemi operativi e gli incidenti possono essere evitati attraverso l’interpretazione e l’analisi degli errori.
  5. Il modo in cui ci approcciamo agli errori conta: le persone raggiungono alti livelli di performance basati in gran parte sull’incoraggiamento e i rinforzi ricevuti da leader, colleghi e subordinati.

Le scelte che facciamo oggi su come poniamo le domande, come creiamo le regole, come reagiamo ai fallimenti (come trattiamo le persone) avranno un impatto diretto sulle nostre performance future. Come diceva E. Jacques (famoso psicoanalista, scienziato sociale canadese): “Non si può gestire ciò che non si capisce”. Pertanto le domande alla base di questa filosofia sono:

  • Cosa influenza le persone a infrangere le regole? (probabilmente non è quello che pensate)
  • Cosa c’è di sbagliato nel concetto di causa scatenante? (Come abbiamo frainteso la causalità?)
  • Perché non può esistere una procedura perfetta?
  • Perché una serie di azioni correttive funziona per alcune persone e non per altre?
  • L’autocompiacimento è una scelta?

La filosofia HOP cerca di confutare alcuni miti tipici sulla visione dell’errore umano, in particolare:

  • L’errore umano è una scelta.
  • La mancanza di infortuni/incidenti significa mancanza di problemi causati da errori umani.
  • L’addestramento può sicuramente risolvere i problemi dell’errore umano.
  • La responsabilità e la punizione/condanna possono risolvere i problemi relativi agli errori umani.
  • Il significato degli errori dovrebbe determinare il livello di disciplina.
  • L’esperienza elimina gli errori umani.
  • Gli errori umani sono la principale causa di incidenti.
  • Gli errori sono violazioni.
  • Gli errori  sono sempre un male.

Riassumendo, per molti anni l’approccio classico della sicurezza (denominato da molti Safety I – in contrapposizione al nuovo modello Safety II) ha cercato di spingere  i lavoratori “a preoccuparsi di più” e “a prestar maggior attenzione” a ciò che fanno in modo da evitare errori. Sembra tuttavia che  questa strada abbia un limite intrinseco definito proprio dalla stessa natura umana. In questo nuovo modo di pensare (o meglio come la chiamano in molti “nuova visione”) si cerca di superare questo ostacolo  trasformando il lavoratore nella soluzione, puntando sull’auto-consapevolezza, sul coinvolgimento e responsabilizzazione , rinnegando i classici modelli di “controllo e  punizione”.

L’impiego di tale approccio a livello di cultura aziendale aumenta la partecipazione dei lavoratori, aiutando le organizzazioni ad imparare dalle esperienze, aumentando la conoscenza dei rischi che risiedono all’interno del sistema di lavoro, aprendo nuove strade a livelli di controllo più efficaci e meno burocratici. Un approccio combinato e integrato  aiuta a sostenere l’idea di una progressiva collaborazione tra la direzione e i dipendenti che lavorano insieme per aumentare la propria sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro… perché come precisato da Todd E. Conklin, uno dei maggiori esponenti mondiali della filosofia HOP,

la sicurezza non è assenza di eventi, ma bensì presenza di difese

 

Redatto da Ing. Federico Uliana – Direzione Tecnica Org Numeri Srl

Fonti bibliografiche:

Stante l’ampiezza nella definizione di operatore e l’obbligo alla sua formazione definiti nel Testo Unico Sicurezza, è sanzionabile il datore di lavoro che utilizzi macchinari e/o attrezzature senza formazione?

Anche il datore di lavoro è tenuto ad avere un’adeguata formazione tutte le volte in cui utilizza macchinari per l’impiego dei quali la legge richiede idonee conoscenze; tuttavia un’eventuale violazione di questo principio non comporta alcuna sanzione a carico del datore di lavoro stesso.

Questo è quanto emerge dall’interpello n.1/2020 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, in merito al tema relativo alle sanzioni previste per la violazione degli articoli 71 comma 7 e 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 posto all’attenzione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

La Commissione del Ministero ritiene che, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.151/2015 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro per cui sia prevista una specifica abilitazione da parte di qualsiasi ‘operatore’, compreso il datore di lavoro che ne sia privo.

Ma, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene che l’ambito di operatività del citato articolo 87, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/08 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, e pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

Il quesito della Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha posto l’attenzione sull’ampiezza della nozione di operatore, come definito dall’art. 69, comma 1, lettera e) del d. lgs 81/08, e della sua formazione,  art. 71, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

Visto quanto previsto dall’art. 69, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/08, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo. Ciò premesso, in virtù di tale parificazione, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del d. lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.

L’interpello del Ministero del Lavoro n.1/2020

FONTE: BIBLUS- NET