Nelle scorse settimane abbiamo assistito all’intensificarsi del dibattito circa la corretta identificazione della periodicità di scadenza dell’aggiornamento del preposto; attenzione indubbiamente innalzatasi con l’avvicinarsi della data del 21/12/2023 che rappresenta un importante spartiacque, tanto più per alcune delle interpretazioni alle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021,  e dell’assenza del nuovo Accordo Stato Regioni che nelle previsioni di quella stessa legge sarebbe dovuto uscire entro giugno del 2022 ma di cui attualmente circolano solo bozze non ufficiali.

Facciamo il punto…..

La Legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 entrata in vigore il 21/12/2021 ha apportato significative integrazioni ai compiti del preposto, puntualmente descritti all’ articolo 19 del D.Lgs n. 81/2008.

In particolare, il preposto, fermo restando quanto previsto in precedenza, oggi è tenuto a:

“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; […]

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; […]”.

I due nuovi obblighi suindicati sono sanzionati, a titolo di contravvenzione, con l’arresto fino a due mesi o con ammenda da € 491,40 a €1.474,21.

In conformità alle novità sopra indicate, la L. 215/2021 ha anche introdotto il comma 7-ter all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (intitolato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”), in forza del quale “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti […], le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi […]”.

I dubbi interpretativi

Da quando attuare dunque l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto?

In assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (che doveva essere pubblicato entro il 30 giugno 2022) al quale si rimandava la definizione della durata, contenuti minimi, modalità dell’aggiornamento e della verifica finale di apprendimento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nonché professionisti in materia giuridica, hanno elaborato diverse soluzioni interpretative che possiamo sintetizzare fra:

  • Coloro i quali ritengono NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto: in questa linea di pensiero rientra la Circolare n. 1/2022 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (scaricala qui), in cui si specifica che, i nuovi obblighi formativi del preposto, dovranno essere attuati secondo le modalità e i contenuti previsti dall’Accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Di conseguenza, in assenza di autorevoli indicazioni in merito e in attesa della nuova Intesa, rimangono in vigore le diposizioni previste dal vigente Accodo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, che, in riferimento ai preposti, prevede un aggiornamento quinquennale con durata minima di sei ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  • Coloro i quali ritengono NON sia NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto. Per cui per rispondere alla domanda “da quando attuare l’obbligo di formazione biennale?” è sufficiente fare riferimento al contenuto letterale del comma 7-ter art. 37 D.Lgs 81/08, il quale non fa alcun accenno al nuovo Accordo Stato-Regioni. Gli stessi sostenitori di questa corrente di pensiero individuano il 12.2023 quale data di attuazione del nuovo obbligo di aggiornamento biennale per il preposto, diversamente, in riferimento ai contenuti dell’aggiornamento, si dovrà fare fede a quanto indicato nel vigente Accordo Stato-Regioni. Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle soluzioni proposte da questa seconda linea di pensiero:
  SITUAZIONE SOLUZIONE
1 Formazione iniziale/aggiornamento preposti effettuato prima del 21.12.2021 Il successivo aggiornamento doveva essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque entro il 21.12.2023, cioè entro i 2 anni dall’entrata in vigore della L. 215/2021

(es. data effettuazione ultimo corso di formazione 15.09.2019 – aggiornamento da effettuarsi entro il 21.12.2023)

2 Formazione iniziale/aggiornamento preposti effettuato dopo il 21.12.2021 Si dovrà procedere all’aggiornamento con cadenza biennale (es.  data effettuazione ultimo corso di formazione 10.01.2022 – termine entro cui effettuare l’aggiornamento 10.01.2024)

La soluzione adottata da ORG Numeri

La linea interpretativa sostenuta da Org Numeri è la seconda, in forza della quale l’obbligo formativo biennale dovrà essere adempiuto a far data dal 21.12.2023. Questa posizione abbraccia l’intento del legislatore, il quale, non solo con il suo intervento ha ridotto la periodicità dell’aggiornamento, ma ha esteso i confini di tale onere prevedendo esplicitamente che l’aggiornamento debba essere effettuato comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La formazione diventa pertanto lo strumento attraverso il quale accrescere la consapevolezza del preposto rafforzandone e sostenendone il ruolo di garanzia all’interno dell’organizzazione in cui opera. Ruolo che non si limita più alla mera vigilanza circa l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza, ma ricomprende anche il potere di intervento, modifica ed iniziativa nel caso in cui si rilevino condotte non conformi.

Come strutturare il nuovo aggiornamento biennale del preposto?

La risposta va ricercata all’interno del vigente Accordo Stato-Regioni il quale prevede che la durata dell’aggiornamento del preposto sia pari a sei ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sei ore di aggiornamento biennale dovranno svolgersi in presenza, tuttavia si precisa che la formazione in videoconferenza sincrona debba ritenersi a tutti gli effetti formazione in presenza.

Si ricorda inoltre che, in forza dell’Allegato A dell’Intesa Stato-Regioni del 2011 (clicca qui per scaricare il documento), l’applicazione dei contenuti del presente Accordo nei riguardi dei […] preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37 comma 7, del D.Lgs. 81/08 (Ndr. formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a […] preposti una formazione “adeguata e specifica” […].

Il datore di lavoro potrà quindi decidere, previa consultazione con il proprio RSPP, se attuare quanto indicato nel vigente Accordo, oppure se adottare modalità di aggiornamento alternative che garantiscano, in ogni caso, una formazione specifica e adeguata ai rischi connessi all’attività svolta dal preposto. Ciò nonostante un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliato.

In conformità a tale soluzione e in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni, Org Numeri si impegnerà per l’anno 2024 a calendarizzare nella propria offerta formativa interaziendale i corsi di aggiornamento preposto, in presenza o in videoconferenza sincrona, della durata di sei ore e resterà a disposizione per strutturare eventuali percorsi dedicati alla singola azienda che desideri coinvolgere i propri preposti in interventi mirati e altamente personalizzati sulla base delle specificità della propria realtà e degli obiettivi di prevenzione che si intendano raggiungere.

Chiamaci per saperne di più!

Il Team di Org Numeri.

ADR: le novità sull’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR.

Il 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 20-9-2023) il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che ufficializza le condizioni alle quali le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada.

In accordo alla sottosezione 1.8.3.2 ADR, saranno esentate dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada.

Di seguito un elenco delle esenzioni previste:

1. Attività connesse ai trasporti descritti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5 e da 1.1.3.7. a 1.1.3.10 ADR (es: trasporti effettuati da privati, trasporti per attività di controllo, riparazione e manutenzione ecc…) senza alcun limite di quantità e frequenza.

2.Attività connesse ai trasporti di merci pericolose:

  • Esentate per Disposizioni Speciali del Capitolo 3.3
  • Confezionate in Quantità Limitata (Cap 3.4)
  • Confezionate in Quantità Esenti (Cap 3.5)

3. Attività connesse ai trasporti di merci pericolose confezionate in colli, in esenzione secondo 1.1.3.6. ADR un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese.

4. Attività connesse a trasporti occasionali in ambito nazionale in cisterna o alla rinfusa (NO COLLI) di merci pericolose di PG III o di Categoria di Trasporto 3 e 4 con un limite massimo di 12 operazioni per anno solare con 2 operazioni per mese per un totale complessivo massimo di merci pericolose trasportate, per anno solare, non superiore a 50 tonnellate.

 

Ogni impresa dovrà predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. NB: Non applicabili alla Classe 7 (Radioattivi)

Infine, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il DM 4 luglio 2000, n. 90/T.

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.

Il team di Org Numeri

Decreto 7 agosto 2023

Con l’arrivo dell’estate e delle temperature più calde, desideriamo fornirvi alcune importanti indicazioni per gestire il caldo sul posto di lavoro.

Il benessere dei dipendenti è fondamentale e pertanto è determinate creare un ambiente di lavoro confortevole e sicuro per tutti anche in questo periodo dell’anno.

Vi condividiamo nello specifico il documento predisposto dal Progetto di Ricerca Worklimate che consente di disporre di una guida pratica e di facile consultazione (Worklimate esteso) per la gestione del rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro allo scopo di mitigare gli effetti sulla salute e svolgere un’attività di prevenzione dei rischi.

Riportiamo l’opuscolo breve (“Estate Sicura – Caldo e Lavoro) che può essere distribuito ai lavoratori insieme al decalogo alimentazione; nonché le linee guida sull’idratazione che potrebbe essere interessante affiggere in prossimità dei servizi igienici.

Segnaliamo anche un sistema di previsione meteo per località specificatamente focalizzato al rischio colpo di calore in relazione al lavoro https://worklimate.it/profilo/ordinanza-caldo-lavoro.

 

Speriamo che queste indicazioni siano utili per gestire il caldo al lavoro e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o domande. Vi auguriamo un’estate piacevole e sicura.

Il team di Org Numeri

Gentilissimi,
in vista della prima scadenza del 15 luglio 2023 e di quella successiva del 17 dicembre 2023 per il recepimento degli obblighi normativi introdotti dal D. Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing, vi scriviamo per condividervi un documento redatto dal nostro partner, 231Studio, ove troverete una panoramica sulle novità introdotte da suddetto decreto: Whistleblowing – 231Studio

Per aiutarvi a capire se anche la Vs realtà è tra i soggetti destinatari della nuova normativa e nel caso entro quando dovrete procedere con i relativi adempimenti potete trovare, sul sito di 231Studio, un questionario online al seguente link.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi il webinar gratuito organizzato per 13 luglio 2023 alle ore 11:30: “Il Whistleblowing dopo il D. Lgs. 24/2023. Cosa cambia e come affrontare i nuovi obblighi in vigore dal 15 luglio”. Potete trovare ulteriori dettagli e modalità di iscrizione cliccando qui. 

Per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattarci. Il nostro team è sempre a vostra completa disposizione.

 

Al via il Piano Mirato di Prevenzione 2023-2025

Ecco le Check-list di autovalutazione per le aziende dei settori metalmeccanico, legno e logistica.

La Regione Veneto ha avviato il Piano Mirato di Prevenzione (PMP), uno strumento di controllo e programmazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che in questa fase vede coinvolti tre settori strategici:

  • il settore metalmeccanico;
  • il settore del legno;
  • il settore della logistica.

Il Piano prevede l’effettuazione, da parte delle ULSS provinciali (Settore Prevenzione), di azioni di assistenza e vigilanza da effettuarsi nel territorio di propria competenza e definite in maniera autonoma in base alla capacità organizzativa di ciascuna.

Nei giorni scorsi si sono svolti gli incontri zonali di presentazione del Piano promossi dall’ULSS2 Marca Trevigiana, la quale sta ultimando l’individuazione delle aziende appartenenti ai settori sopramenzionati  e che saranno oggetto di monitoraggio e successivi interventi di vigilanza condotti da parte dello SPISAL.

I Dipartimenti di Prevenzione di Padova e Venezia stanno già provvedendo a contattare (comunicazione scritta via pec) le aziende selezionate, invitandole ad appositi incontri illustrativi in cui spiegare l’iniziativa e fornire indicazioni operative per le successive fasi, fra cui la verifica in campo che riguarderà principalmente:

  • la sicurezza delle macchine e della viabilità in azienda per il comparto metalmeccanico;
  • la sicurezza delle macchine e del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni per il comparto legno;
  • la sicurezza della viabilità in azienda per il comparto logistica.

Di seguito mettiamo a disposizione le checklist che la Regione Veneto ha predisposto per le aziende dei tre settori per favorire una prima autovalutazione per controllare la propria conformità:

Noi di Org Numeri rimaniamo a completa disposizione ma soprattutto ti attendiamo all’evento del prossimo 30 giugno dove parleremo in chiave pratica del Piano Mirano di Prevenzione e dove ci sarà occasione per confrontarsi sugli impatti dell’evoluzione normativa dell’ultimo biennio. Nei prossimi giorni seguirà l’invito con ulteriori informazioni e modalità di registrazione.

Una buona giornata,
il team di Org Numeri

Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Abrogazioni

Il DM abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.

Org Numeri ha in programma un webinar gratuito venerdì 16 giugno alle ore 09.30 dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE. 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge in materia di lavoro. Quali novità?

In data 04/05/2023 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023.

Segnaliamo le principali novità che vanno ad integrare o modificare alcuni articoli del D. Lgs.81/2008 (Testo Unico).

  1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene esteso in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

  1. Obblighi del Medico Competente

Sono introdotte due importanti novità che riguardano:

  • le cartelle sanitarie, per cui il medico competente dovrà emettere il giudizio di idoneità acquisendo dal lavoratore stesso la cartella sanitaria della precedente azienda, che dovrà essergli obbligatoriamente consegnata a conclusione del rapporto lavorativo;
  • la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione.
  1. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione [….]deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, degli operatori individuati per l’utilizzo.

  1. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti coloro che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

  1. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) si aggiunge la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri”.

  1. Formazione per l’uso delle attrezzature

Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

  1. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

La nuova disposizione mira a rafforzare l’attività degli organi di vigilanza al fine di poter orientare nel modo più efficace il loro intervento.

  1. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che interviene su un tema che ha destato rilevante allarme sociale in relazione a ripetuti infortuni mortali o gravi di studenti impegnati nei luoghi di lavoro.

Importante quanto sottolineato in relazione alla valutazione dei rischi per cui “Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

  1. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

 

Per chiarimenti non esitare a contattarci ai nostri riferimenti, nel frattempo CLICCA QUI per il testo completo del nuovo decreto e CLICCA QUI per scaricare l’infografica riassuntiva

 

D.LGS 231: LA NORMATIVA

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 sancisce il definitivo abbandono dell’assunto societas delinquere non potest e introduce nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa da reato delle imprese.

La normativa, avente ad oggetto la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”, parte infatti dal presupposto che gli amministratori o i dipendenti possano commettere reati nell’interesse o nel vantaggio degli enti e, conseguentemente, è necessario che anche l’ente ne risponda. 

 

Affinché si possa riconoscere questa responsabilità in capo alla persona giuridica devono coesistere quattro condizioni:

1.  Commissione di uno dei reati previsti o richiamati dal decreto 231/01
La persona giuridica non può essere ritenuta responsabile se non per un fatto costituente reato e per tale reato deve essere prevista espressamente la responsabilità dell’ente ai sensi del decreto 231/01. Questo comporta che, nella c.d. “parte speciale” del decreto 231/2001 siano elencate un insieme di fattispecie di reato sempre in continuo ampliamento e aggiornamento.
Tra questi, all’articolo 25 septies troviamo «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»

2. Commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente

Viene richiesto un interesse o vantaggio, quantomeno prevalente, della persona giuridica.
Interesse: si riferisce al fine del soggetto che pone in essere la condotta, ossia il perseguimento di un beneficio per l’ente. Valutazione soggettiva e a priori rispetto al momento della commissione del fatto.
Vantaggio: si riferisce al risultato materiale raggiunto. Valutazione oggettiva e a posteriori.

3. Commissione del reato da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto organico (apicali o subordinati)
Apicali: persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, il controllo dello stesso.
Subordinati: persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

4. L’ente è rimproverabile, ossia sussiste la cd. colpa d’organizzazione
L’ente viene chiamato a rispondere per un deficit di compliance, cioè per non aver adottato cautele, organizzative e gestionali, utili a prevenire la commissione del reato.

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

 

Il d.lgs 231/2001 individua, nel Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), lo strumento privilegiato per prevenire la responsabilità penale degli enti. 

Trattasi dell’implementazione in azienda di un metodo efficace di organizzazione e gestione del lavoro per prevenire reati con l’introduzione di protocolli che garantiscono il rispetto della legge e la scoperta, con tempestiva eliminazione, delle situazioni a rischio.

 

Una volta che il MOG viene implementato ed adottato dall’azienda, la sua attuazione va affidata all’Organismo di Vigilanza (ODV).
L’ODV è  un organismo autonomo, indipendente e dotato di poteri di iniziativa e di controllo che ha:
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
– il dovere di essere informato su diverse tematiche.

Fra i numerosi vantaggi che comporta adottare il modello, va sottolineato quello legato alla sostenibilità: il modello definisce principi etici e comportamentali da adottare che rispecchiano appieno i criteri ESG  (Environmental, Social, Governance: tre dimensioni che misurano quanto l’impresa sia sostenibile e responsabile).

Org Numeri in partnership con Xifram è lieta di presentare il marchio 231Studio con il quale offre consulenza ad aziende, società ed enti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

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Grazie alla partnership con Xifram S.r.l., società che offre consulenza e formazione in materia di protezione di dati personali e di responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.Lgs. 231/01), siamo lieti di presentare i marchi StudioPrivacy e 231Studio attraverso i quali si amplia il supporto ai nostri Clienti.

Le competenze e l’esperienza di entrambe le realtà saranno da oggi a disposizione delle organizzazioni che potranno contare su una vasta gamma di servizi rivolti alla compliance legale e tecnica.

La collaborazione con Xifram nasce come completamento naturale delle aree che da anni ci vedono lavorare fianco a fianco delle aziende; privacy e 231 si integreranno ai temi delle sicurezza e dell’ambiente, permettendoci di diffondere la cultura della compliance e della sostenibilità.

Far crescere nuovi approcci nella gestione quotidiana del business, implementare soluzioni che tutelino le organizzazioni e il loro valore accompagnandole verso le sfide future è l’obiettivo che continueremo a perseguire assieme, con immutata passione e l’entusiasmo di lavorare con persone che condividono i nostri stessi valori.

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Presentazione 231Studio

Presentazione PrivacyStudio

ACQUE POTABILI: DAL 21 MARZO 2023 NUOVE REGOLE PER IL CONSUMO UMANO

Dal 21 marzo 2023 entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

 

Gli obiettivi del decreto sono:

  • la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;
  • il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

 

Il D. Lgs. 18/2023 aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il D. Lgs. 31/2001) introducendo diverse novità:

  • vengono rivisti  i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini;
  • viene dedicato ampio spazio all’individuazione dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10)
  • vengono individuati nuovi requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (art. 11).

 

Grazie al recepimento della Direttiva Europeo vedremo una migliorata informazione al pubblico in un’ottica generale di protezione della salute ma soprattutto un migliore accesso ad un’acqua potabile sicura che ha il fine di ridurre l’utilizzo di acqua in bottiglia e di conseguenza la produzione dei relativi rifiuti.


Il D. Lgs. è stato pubblicato ed è consultabile in Gazzetta Ufficiale.