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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che introduce le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, giorno in cui, salvo ulteriori prolungamenti, si concluderà lo stato di emergenza in Italia, per tutti i dipendenti, pubblici e privati, scatterà l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il certificato verde COVID-19. Importanti le novità introdotte e ampiamente anticipate dalla bozza del documento che nei giorni scorsi è tato condiviso da varie fonti.
Facciamo assieme un pò di sintesi cercando di rispondere alle principali domande che sono emerse.

 

OBBLIGO GREEN PASS – Chi è tenuto ad esibire il green pass e quali sono le esenzioni?

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati e pubblici, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo di green pass non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale e in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

VERIFICA DEL GREEN PASS – Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
I datori di lavoro possono delegare l’attività di verifica purché i soggetti incaricati siano individuati con atto formale.
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro che potrà essere raddoppiata in caso di reiterata violazione.

 

VALIDITA’ – Qual è la durata delle certificazioni verdi COVID-19?

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione.
I guariti dal Covid otterranno il green pass subito dopo la prima somministrazione.
Per chi risulta positivo al Covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o a seguito del ciclo di vaccinale, il Green pass ha validità di un anno a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Va anche segnalato che il decreto introduce l’obbligo per le strutture sanitarie e le farmacie convenzionate di effettuare tamponi “calmierati” fino al 31 dicembre 2021:

  • costo di 8€ per tamponi rivolti a minorenni e di 15€ per tamponi rivolti ad adulti.

Il costo del tampone sarà comunque a carico del lavoratore e non sarà l’azienda a doverne coprire il prezzo.
I lavoratori esenti dall’obbligo vaccinale potranno sottoporsi gratuitamente al tampone.

 

SANZIONI – Quali saranno le conseguenze per lavoratori privi di certificazione verde Covid-19?

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso ai luoghi di lavoro senza Green pass, comporterà per i lavoratori, oltre a quanto sopra descritto, anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali conseguenze disciplinari.
Come per i datori di lavoro, in caso di violazioni reiterate, gli importi saranno raddoppiati.

In seguito lasciamo le fonti, e la documentazione utile, per maggiori informazioni sulla questione:

  • Decreto Legge 127/21

 

Noi di Org Numeri stiamo lavorando per mettere a disposizione delle nostre aziende Clienti la documentazione e la modulistica necessarie alle attività di verifica da effettuarsi a partire dal 15 ottobre 2021.

Per qualsiasi informazioni scrivi o chiama ai nostri riferimenti:

mail: info@orgnumeri.com
tel. 0422/683199

 

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

 

Certificazioni verdi

Introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

 

Zone gialle

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

 

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune.

Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

 

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurata la didattica in presenza.

Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.

Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. È possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

 

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere.

Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

 

Il Decreto Legge sulle riaperture è consultabile in Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

 

Per completezza, si allega la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni per la riammissione dei lavoratori dopo per assenza per malattia Covid-19 correlata.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

 

Il Documento regolamenta l’organizzazione delle attività da parte della azienda o dell’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa delle vaccinazioni in azienda in particolare con riferimento a:

  • Requisiti dell’azienda
  • Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda
  • Formazione e informazione del personale coinvolto
  • Organizzazione della seduta vaccinale
  • Gestione del consenso
  • Registrazione della vaccinazione
  • Osservazione post vaccinazione
  • Programmazione della seconda dose
  • Monitoraggio e controllo
  • Oneri.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il Documento fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.

 

I PUNTI VACCINALI TERRITORIALI

Il Documento conferma che le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

Si ricorda che:

  • la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti;
  • la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi e dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

 

I PRESUPPOSTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PUNTO VACCINALE

Si precisano quindi i presupposti imprescindibili per la realizzazione dei punti vaccinali:

  1. disponibilità di vaccini;
  2. disponibilità dell’azienda;
  3. presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato;
  4. sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
  5. adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
  6. tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER I PUNTI VACCINALI

Gli spazi destinati all’attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio, etc.).

Nel Documento INAIL si specifica che il Piano vaccinale nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

 

CHI PUÒ SVOLGERE L’ATTIVITÀ VACCINALE NEI PUNTI VACCINALI?

L’attività vaccinale potrà essere condotta anche con personale sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento.

 

In allegato al Documento troviamo

  • Allegato 1 – il Modulo per il Consenso alla vaccinazione anti-Covid
  • Allegato 2 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE
  • Allegato 3 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID-19 – CORRELATA.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

 

 

Innanzitutto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” è stato sottoscritto con riferimento alPiano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, alle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021, e al documento recante “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

 

Le indicazioni per effettuare le vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Con il protocollo sono dunque presentate delle linee guida per effettuare la campagna vaccinale anche in azienda partendo da alcuni principi base e fornendo le indicazioni necessarie.

Il principio più importante quello relativo all’adesione volontariasia dell’impresa che può scegliere se adottare o meno piani aziendali finalizzati alla vaccinazione, sia dei lavoratori (e i datori di lavoro stessi) che possono scegliere se aderire o meno alla vaccinazione.

Il punto 2 del protocollo indica infratti chei datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta”.

Cosa deve fare il medico competente?

Il protocollo prevede che il medico competente, per le aziende che ne sono provviste, forniscaai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati”.

Inoltre la somministrazione del vaccino “è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei”.
E per l’attività di somministrazione del vaccino “il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione”.

Riportiamo, infine, altre indicazioni tratte dal protocollo nazionale:

  • se la vaccinazione “viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro”;
  • costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi quelli per la somministrazione, “sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti”;
  • in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono collaborare all’iniziativa di vaccinazione “attraverso il ricorso a strutture sanitarie private” e possono stipulare “anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione”;
  • i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente “ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL”.

 

Nella stessa occasione è stato firmato un aggiornamento del Protocollo sicurezza anti-COVID.

Per maggiori informazioni, clicca qui:

https://www.orgnumeri.com/2021/04/13/aggiornato-il-protocollo-condiviso-per-le-misure-anti-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

 

Il 6 aprile 2021, in occasione della stesura del Protocollo per le vaccinazioni in azienda, è stato aggiornato il Protocollo condiviso per le misure anti-covid negli ambienti di lavoro, tenendo conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L’obiettivo del Protocollo rimane sempre quello di fornire le corrette indicazioni operative finalizzate all’incremento delle misure precauzionali di contenimento negli ambienti di lavoro di tipo non sanitario.

Le novità principali riguardano:

  • Modalità di ingresso in azienda nella quale sezione si specifica che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario Nazionale.
  • Pulizia e sanificazione in azienda dove si specifica che per le modalità di pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro si fa riferimento alla Circolare del Min. della Salute 1764/2020.
  • Precauzione igieniche personali dove si specifica che è consentita la preparazione in azienda di liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
  • Organizzazione aziendale dove nella precedente revisione veniva specificato che tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono sospesi e annullati, mentre in questa versione si specifica che il datore di lavoro in collaborazione con il MC e RSPP tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dove viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale relativo a salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento della propria mansione andando quindi ad eliminare deroghe alla scadenza della formazione obbligatoria.

 

CI TENIAMO A SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE I PROTOCOLLI AZIENDALI, PER ESSERE CONFORMI, VISTO IL RISCHIO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SE LE CONDIZIONI DI LAVORO NON FOSSERO CONFORMI ALL’ATTUALE DETTATO DELLE INDICAZIONI CONDIVISE DALLE PARTI SOCIALI.

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle.

Ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 25, consente espressamente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Le norme ammettono, quindi, la formazione in presenza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL:

  • per i corsi monoaziendali in azienda
  • per i corsi individuali
  • per l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Lo staff Org Numeri organizza corsi in presenza ogni qualvolta siano rispettate le disposizioni dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 (es distanziamento interpersonale, aerazione dell’aula…) in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.

La Regione Veneto specifica che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella sede dell’azienda stessa e siano rivolte esclusivamente a propri dipendenti.

Nonostante, sia consentita la formazione professionale in presenza, anche in zona rossa, Org Numeri predilige, ove possibile, la formazione a distanza in modalità videoconferenza.

Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza, in totale sicurezza!

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html

Negli ultimi mesi sono stati registrati cluster di differenti varianti SARS-COV-2. Al fine di limitare la diffusione delle nuove varianti il Ministero della Salute ed anche la Regione Veneto hanno emanato delle disposizioni sulle misure di contenimento, con indicazioni sull’attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19  sospetti per infezione da variante.

Si riportano di seguito un estratto delle misure cautelative citate:

  • attività di ricerca ed identificazione tempestiva sia dei contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio (contatti occasionali) di esposizione nelle 48 precedenti e conseguente disposizione di quarantena;
  • quarantena complessiva di 14 giorni che termina con un tampone molecolare negativo al 14° giorno;
  • Non interrompere la quarantena al decimo giorno.

Si richiamano le definizioni di contatto ad alto rischio (contatto stretto) e di contatto a basso rischio (contatto occasionale):

CONTATTO AD ALTO RISCHIO (contatto stretto) si rimanda alla circolare n. 18584 del 29/05/2020;

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

CONTATTO A BASSO RISCHIO (contatto occasionale), come da indicazioni ECDC (“Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update,” 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020) si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.

 

In ragione della continua evoluzione della situazione pandemica si ricorda l’importanza di aggiornare i Protocolli aziendali sulle misure anticontagio negli ambienti di lavoro, stabilite dal Protocollo Condiviso di Regolamentazione siglato il 24 marzo 2020 e rivisto il 24 aprile 2020.

Si riportano in allegato la Circolare del Ministero della Salute n 3787 del 31/01/2021 il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

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