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Fiera Ambiente Lavoro maggio 2026: Concreta Srl – società partner di Org Numeri interviene all’evento Assoreca su Intelligenza Artificiale e Sicurezza sul Lavoro 

📍 Dal 26 al 28 maggio 2026 torna a Bologna Ambiente Lavoro, la più importante fiera italiana dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

📅 Tra gli appuntamenti in programma, segnaliamo l’evento organizzato da Assoreca di martedì 26 maggio 2026 dalle 16.00 alle 18.00:
Come l’Intelligenza Artificiale e la digitalizzazione possono supportare il miglioramento delle condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro”.

👉Scarica la locandina con il programma dell’evento

L’incontro sarà un’importante occasione di confronto sul ruolo delle tecnologie emergenti nella prevenzione di infortuni e malattie professionali.

La crescente diffusione degli strumenti digitali sta trasformando il mondo del lavoro, incidendo non solo su produttività e organizzazione, ma anche sui rischi e sulle opportunità legate alla tutela della salute e sicurezza.

L’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale introduce nuovi profili di rischio: in questo scenario la tecnologia rappresenta un supporto fondamentale, ma non sostituisce la responsabilità organizzativa.

In questo contesto di evoluzione tecnologica, dove è sempre più centrale sviluppare competenze adeguate per governare il cambiamento.

🎤 Siamo lieti di informarvi che tra i relatori dell’evento ci sarà anche Paolo Pignat, Socio e Legale Rappresentante di Concreta Srl, società partner di Org Numeri Srl, operante nell’ambito della sicurezza di macchine e impianti con una specializzazione nella certificazione di prodotto, con un intervento dal titolo:

“IA e conformità documentale: analisi pratica e costruzione di prompt professionali”.

Un contributo pensato per approfondire in modo concreto il ruolo dell’Intelligenza Artificiale a supporto dei processi aziendali e della gestione documentale in ambito sicurezza, valorizzando la consapevolezza e le competenze necessarie per un utilizzo efficace e responsabile.

Se sarete presenti in fiera, vi invitiamo a partecipare all’evento e a venirci a trovare. Sarà un’occasione per confrontarci e condividere idee ed esperienze 🤝

Un saluto,
i team Org Numeri Srl e Concreta Srl

 

 

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dallo scorso 7 aprile, ha introdotto un obbligo specifico e sanzionato per tutte le aziende che hanno lavoratori in modalità agile: la consegna di un’informativa annuale scritta sui rischi, da consegnare a ciascun lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi non consegna l’informativa è esposto a una sanzione che può arrivare fino a €7.403,96 di ammenda, applicabile per ogni lavoratore agile non coperto dal documento.

Per supportare le aziende nell’adeguamento immediato abbiamo organizzato un webinar operativo, durante il quale illustreremo le novità normative, mostreremo un’informativa conforme e pronta all’uso, e analizzeremo insieme le casistiche più frequenti.

 

WEBINAR — LAVORO AGILE E SICUREZZA: I NUOVI OBBLIGHI DELLA LEGGE PMI 2026

Data: 24/05/2026  |  Ore 9.00 – 10.30  |  Modalità: online

 

Durante l’incontro affronteremo:

  • le novità introdotte dalla L. 34/2026 e cosa cambia rispetto alla disciplina precedente
  • la struttura di un’informativa corretta e i contenuti che non possono mancare, con focus sui rischi dell’ambiente domestico e outdoor alla luce della giurisprudenza recente
  • il ruolo dell’RLS e del RLST nella procedura di condivisione
  • quattro casistiche operative: accordi in ordine, accordi mancanti, molti lavoratori agili, DVR non aggiornato
  • sessione Q&A con risposta alle domande specifiche sulla vostra situazione

Quota di partecipazione: €90 + IVA

Iscriviti ora 👉 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CA-Nz0bBRMu6GU1alO8iNg 

📥📄 Scarica la locandina informativa con tutti i dettagli del corso

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato il modello di informativa conforme alla norma vigente, in formato editabile, pronto per essere personalizzato sulla propria realtà aziendale.

Per chi necessita di supporto nella personalizzazione o di consulenza specifica sulla propria situazione aziendale, è disponibile un servizio dedicato a tariffe separate.

 

Un cordiale saluto,

Org Numeri S.r.l.

Legge annuale PMI 2026: tutte le novità che impattano su salute e sicurezza sul lavoro

👉📄Consulta la Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026.

Tra le misure per le piccole e medie imprese, il legislatore ha introdotto modifiche dirette al D.lgs. 81/2008 e disposizioni collegate che ridisegnano alcuni obblighi nella gestione della sicurezza aziendale.

 

INQUADRAMENTO

Una legge che guarda alle PMI, ma che cambia le regole per tutti

La Legge annuale PMI nasce con l’obiettivo dichiarato di semplificare e sostenere il sistema produttivo delle piccole e medie imprese italiane. Sul piano della salute e sicurezza, tuttavia, alcune delle disposizioni introdotte si applicano indipendentemente dalla dimensione aziendale, generando obblighi immediati per tutti i datori di lavoro.


Di seguito analizziamo gli articoli di diretto interesse per chi gestisce la sicurezza in azienda

📑 ART. 10 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Modelli semplificati MOG per micro e PMI, formazione in CIG e addestramento

L’articolo 10 della Legge n. 34/2026 interviene su due nodi da tempo aperti nel sistema prevenzionistico.

Art. 30, c. 5-ter D.lgs. 81/08   Modelli semplificati di organizzazione e gestione

In applicazione del principio di proporzionalità, l’INAIL è chiamato a elaborare — entro 120 giorni dall’entrata in vigore — modelli semplificati di MOG per microimprese e PMI, definendo parametri specifici per la loro declinazione a livello aziendale. L’INAIL supporterà le imprese nell’adozione dei modelli stessi sul piano gestionale e applicativo.

 

Art. 37, c. 4 e 5 D.lgs. 81/08  Formazione in CIG e nuova definizione di addestramento

La formazione in materia di salute e sicurezza diventa obbligatoria anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (sia in sospensione che in riduzione oraria). Il comma 5 riscrive la definizione di addestramento: si aggiunge la possibilità di utilizzare tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, con obbligo di tracciamento in apposito registro anche informatizzato.

La formazione in CIG va ora pianificata consapevolmente: il periodo di sospensione diventa un’opportunità — e un obbligo — per aggiornare le competenze in materia di sicurezza.

📑 ART. 11 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Lavoro agile: nuovo obbligo di informativa annuale con sanzione dedicata

È probabilmente la novità di maggiore impatto operativo per le aziende che hanno stabilizzato il lavoro agile come modalità ordinaria di organizzazione del lavoro.

Art. 3, c. 7-bis D.lgs. 81/08    Informativa scritta annuale per i lavoratori agili

Per le prestazioni rese in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile — con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali — è assicurato mediante la consegna al lavoratore e all’RLS di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale. L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta intesto che il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali

La violazione di questo obbligo è sanzionata penalmente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, c. 5, lett. c del D.lgs. 81/2008, come modificato).

La norma si coordina con la disciplina del lavoro agile di cui alla L. 81/2017 e con gli obblighi informativi già previsti dall’art. 36 del D.lgs. 81/2008, di cui rappresenta una specificazione adattata al contesto extraaziendale.

Ricordiamo inoltre che, al fine di regolamentare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smartworking, è necessario stipulare uno specifico accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. Tale accordo rappresenta uno strumento fondamentale per definire in modo chiaro e condiviso le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, esso disciplina aspetti quali la durata, i tempi di lavoro e di riposo, il diritto alla disconnessione, le modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici, nonché le eventuali misure di controllo e tutela della salute e sicurezza.

📑 ART. 12 L. 34/2026 — MODIFICHE ALL’ALLEGATO VII D.LGS. 81/2008

Verifiche periodiche: piattaforme di lavoro mobili elevabili ora soggette a controllo triennale

Allegato VII D.lgs. 81/08   Nuova voce: piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Vengono aggiunte all’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, c. 11 del D.lgs. 81/2008) le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto, con periodicità triennale. La prima verifica compete all’INAIL; le successive possono essere affidate a ASL, ARPA oppure soggetti privati o pubblici abilitati.

📑 ART. 9 L. 34/2026 — ESONERO ASSICURATIVO

Carrelli elevatori e veicoli in aree aziendali, portuali, aeroportuali: esonero dall’RC obbligatoria

L’articolo 9 della Legge n. 34/2026 esonera dall’obbligo di assicurazione obbligatoria RC auto i carrelli elevatori non immatricolati operanti all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali — a condizione che siano coperti da polizza RC terzi volontaria, diversa dall’assicurazione obbligatoria. Analogo esonero per le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

In entrambi i casi sopra citati, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di Garanzia (di cui all’articolo 283 D.lgs. N. 209/2005), se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

📑 ART. 4 L. 34/2026 — CENTRALI CONSORTILI

Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli Enti medesimi

La Legge n. 34/2026 riconosce quali “enti mutualistici di sistema” le società denominate “centrali consortili” aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell’articolo 2615-ter del c.c.. Un segnale verso un approccio sistemico alla sicurezza nelle filiere di micro e piccole imprese. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento di questi enti, nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Previsione, in capo all’ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

 

⚖️ La legge è in vigore. Siete pronti?

Org Numeri è al vostro fianco per analizzare l’impatto di queste novità sulla vostra organizzazione: dall’aggiornamento della documentazione di sicurezza alla redazione dell’accordo e dell’informativa volti a regolamentare il lavoro agile, dalla pianificazione della formazione in CIG alla programmazione delle verifiche delle PLE.

Vuoi approfondire l’impatto delle novità sulla tua azienda?
Contatta il tuo consulente di riferimento oppure chiamaci al 0422/683199 📞 

Il testo integrale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 è allegato alla presente comunicazione.

Il Team di Org_Numeri S.r.l.

Gentile Cliente,

cominciamo marzo con un aggiornamento importante per tutte le imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali: è entrato in vigore il Milleproroghe e le novità riguardano da vicino il percorso di attuazione del RENTRI.

Dal 1° marzo 2026 è in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) — pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 — che interviene in modo significativo sulla tempistica di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

 

…Cosa cambia concretamente per la tua azienda? …Scopriamolo insieme.

 

FIR DIGITALE: PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2026

La principale novità riguarda la proroga del termine per il FIR cartaceo. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026.

Periodo di “doppio binario” – dal 13 febbraio al 15 settembre 2026

•     Adottare fin da subito il FIR digitale, oppure

•     Continuare a utilizzare il FIR in formato cartaceo.

SANZIONI RENTRI: RINVIO AL 15 SETTEMBRE 2026

All’art. 258 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis, che differisce al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni per:

  • mancata trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi;
  • incompleta trasmissione degli stessi dati.

Un’ulteriore finestra temporale utile per completare il percorso di adeguamento senza rischio di sanzione immediata.

GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI: PROROGA AL 30 GIUGNO 2026

Categoria 5 – Albo Nazionale Gestori Ambientali

Viene differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • All’Albo è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.

ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE

Iscrizione al RENTRI – Abrogazione proroga a 120 giorni

  • Abrogata la disposizione che prevedeva l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI per enti/imprese con più di 50 dipendenti e per gli altri soggetti non produttori iniziali. La misura era rimasta finora inattuata.

Riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate

  • Differito al 31 dicembre 2026 il termine entro cui la Regione o Provincia autonoma può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti già in esercizio al 15 aprile 2023.
  • Disposta l’abrogazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 (norme tecniche sul riutilizzo delle acque reflue), a decorrere dall’entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006.

Impianti di produzione di cemento – Operazioni R1

  • Differito al 31 dicembre 2026 l’efficacia della norma transitoria che, per gli impianti di cemento autorizzati alle operazioni R1 con limiti orari o giornalieri, considera vincolante solo il quantitativo massimo annuo di utilizzo.

 

RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZA MISURA
15 settembre 2026 Fine periodo transitorio FIR cartaceo; applicazione sanzioni RENTRI
30 giugno 2026 Geolocalizzazione come requisito iscrizione Cat. 5 Albo Gestori Ambientali
31 dicembre 2026 Riutilizzo acque reflue depurate; impianti cemento operazioni R1

Le proroghe offrono una finestra temporale preziosa: non un motivo per rimandare, ma un’opportunità per adeguarsi con la giusta gradualità e trasformare gli obblighi normativi in strumenti di controllo e tracciabilità reale dei rifiuti.

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni. Per qualsiasi chiarimento, contattaci!

 

Un buon lavoro,

Team Org Numeri Srl