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La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dallo scorso 7 aprile, ha introdotto un obbligo specifico e sanzionato per tutte le aziende che hanno lavoratori in modalità agile: la consegna di un’informativa annuale scritta sui rischi, da consegnare a ciascun lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi non consegna l’informativa è esposto a una sanzione che può arrivare fino a €7.403,96 di ammenda, applicabile per ogni lavoratore agile non coperto dal documento.

Per supportare le aziende nell’adeguamento immediato abbiamo organizzato un webinar operativo, durante il quale illustreremo le novità normative, mostreremo un’informativa conforme e pronta all’uso, e analizzeremo insieme le casistiche più frequenti.

 

WEBINAR — LAVORO AGILE E SICUREZZA: I NUOVI OBBLIGHI DELLA LEGGE PMI 2026

Data: 24/05/2026  |  Ore 9.00 – 10.30  |  Modalità: online

 

Durante l’incontro affronteremo:

  • le novità introdotte dalla L. 34/2026 e cosa cambia rispetto alla disciplina precedente
  • la struttura di un’informativa corretta e i contenuti che non possono mancare, con focus sui rischi dell’ambiente domestico e outdoor alla luce della giurisprudenza recente
  • il ruolo dell’RLS e del RLST nella procedura di condivisione
  • quattro casistiche operative: accordi in ordine, accordi mancanti, molti lavoratori agili, DVR non aggiornato
  • sessione Q&A con risposta alle domande specifiche sulla vostra situazione

Quota di partecipazione: €90 + IVA

Iscriviti ora 👉 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CA-Nz0bBRMu6GU1alO8iNg 

📥📄 Scarica la locandina informativa con tutti i dettagli del corso

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato il modello di informativa conforme alla norma vigente, in formato editabile, pronto per essere personalizzato sulla propria realtà aziendale.

Per chi necessita di supporto nella personalizzazione o di consulenza specifica sulla propria situazione aziendale, è disponibile un servizio dedicato a tariffe separate.

 

Un cordiale saluto,

Org Numeri S.r.l.

Legge annuale PMI 2026: tutte le novità che impattano su salute e sicurezza sul lavoro

👉📄Consulta la Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026.

Tra le misure per le piccole e medie imprese, il legislatore ha introdotto modifiche dirette al D.lgs. 81/2008 e disposizioni collegate che ridisegnano alcuni obblighi nella gestione della sicurezza aziendale.

 

INQUADRAMENTO

Una legge che guarda alle PMI, ma che cambia le regole per tutti

La Legge annuale PMI nasce con l’obiettivo dichiarato di semplificare e sostenere il sistema produttivo delle piccole e medie imprese italiane. Sul piano della salute e sicurezza, tuttavia, alcune delle disposizioni introdotte si applicano indipendentemente dalla dimensione aziendale, generando obblighi immediati per tutti i datori di lavoro.


Di seguito analizziamo gli articoli di diretto interesse per chi gestisce la sicurezza in azienda

📑 ART. 10 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Modelli semplificati MOG per micro e PMI, formazione in CIG e addestramento

L’articolo 10 della Legge n. 34/2026 interviene su due nodi da tempo aperti nel sistema prevenzionistico.

Art. 30, c. 5-ter D.lgs. 81/08   Modelli semplificati di organizzazione e gestione

In applicazione del principio di proporzionalità, l’INAIL è chiamato a elaborare — entro 120 giorni dall’entrata in vigore — modelli semplificati di MOG per microimprese e PMI, definendo parametri specifici per la loro declinazione a livello aziendale. L’INAIL supporterà le imprese nell’adozione dei modelli stessi sul piano gestionale e applicativo.

 

Art. 37, c. 4 e 5 D.lgs. 81/08  Formazione in CIG e nuova definizione di addestramento

La formazione in materia di salute e sicurezza diventa obbligatoria anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (sia in sospensione che in riduzione oraria). Il comma 5 riscrive la definizione di addestramento: si aggiunge la possibilità di utilizzare tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, con obbligo di tracciamento in apposito registro anche informatizzato.

La formazione in CIG va ora pianificata consapevolmente: il periodo di sospensione diventa un’opportunità — e un obbligo — per aggiornare le competenze in materia di sicurezza.

📑 ART. 11 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Lavoro agile: nuovo obbligo di informativa annuale con sanzione dedicata

È probabilmente la novità di maggiore impatto operativo per le aziende che hanno stabilizzato il lavoro agile come modalità ordinaria di organizzazione del lavoro.

Art. 3, c. 7-bis D.lgs. 81/08    Informativa scritta annuale per i lavoratori agili

Per le prestazioni rese in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile — con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali — è assicurato mediante la consegna al lavoratore e all’RLS di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale. L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta intesto che il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali

La violazione di questo obbligo è sanzionata penalmente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, c. 5, lett. c del D.lgs. 81/2008, come modificato).

La norma si coordina con la disciplina del lavoro agile di cui alla L. 81/2017 e con gli obblighi informativi già previsti dall’art. 36 del D.lgs. 81/2008, di cui rappresenta una specificazione adattata al contesto extraaziendale.

Ricordiamo inoltre che, al fine di regolamentare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smartworking, è necessario stipulare uno specifico accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. Tale accordo rappresenta uno strumento fondamentale per definire in modo chiaro e condiviso le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, esso disciplina aspetti quali la durata, i tempi di lavoro e di riposo, il diritto alla disconnessione, le modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici, nonché le eventuali misure di controllo e tutela della salute e sicurezza.

📑 ART. 12 L. 34/2026 — MODIFICHE ALL’ALLEGATO VII D.LGS. 81/2008

Verifiche periodiche: piattaforme di lavoro mobili elevabili ora soggette a controllo triennale

Allegato VII D.lgs. 81/08   Nuova voce: piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Vengono aggiunte all’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, c. 11 del D.lgs. 81/2008) le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto, con periodicità triennale. La prima verifica compete all’INAIL; le successive possono essere affidate a ASL, ARPA oppure soggetti privati o pubblici abilitati.

📑 ART. 9 L. 34/2026 — ESONERO ASSICURATIVO

Carrelli elevatori e veicoli in aree aziendali, portuali, aeroportuali: esonero dall’RC obbligatoria

L’articolo 9 della Legge n. 34/2026 esonera dall’obbligo di assicurazione obbligatoria RC auto i carrelli elevatori non immatricolati operanti all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali — a condizione che siano coperti da polizza RC terzi volontaria, diversa dall’assicurazione obbligatoria. Analogo esonero per le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

In entrambi i casi sopra citati, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di Garanzia (di cui all’articolo 283 D.lgs. N. 209/2005), se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

📑 ART. 4 L. 34/2026 — CENTRALI CONSORTILI

Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli Enti medesimi

La Legge n. 34/2026 riconosce quali “enti mutualistici di sistema” le società denominate “centrali consortili” aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell’articolo 2615-ter del c.c.. Un segnale verso un approccio sistemico alla sicurezza nelle filiere di micro e piccole imprese. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento di questi enti, nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Previsione, in capo all’ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

 

⚖️ La legge è in vigore. Siete pronti?

Org Numeri è al vostro fianco per analizzare l’impatto di queste novità sulla vostra organizzazione: dall’aggiornamento della documentazione di sicurezza alla redazione dell’accordo e dell’informativa volti a regolamentare il lavoro agile, dalla pianificazione della formazione in CIG alla programmazione delle verifiche delle PLE.

Vuoi approfondire l’impatto delle novità sulla tua azienda?
Contatta il tuo consulente di riferimento oppure chiamaci al 0422/683199 📞 

Il testo integrale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 è allegato alla presente comunicazione.

Il Team di Org_Numeri S.r.l.