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MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

IL DECRETO LEGGE n. 159/2025 E LA LEGGE DI CONVERSIONE n. 198/2025

 

Gentile Cliente buon 2026 e ben ritrovato dopo la pausa di fine anno.

Cominciamo con il piede giusto…o meglio…con la misura di prevenzione giusta: L’INFORMAZIONE!

Il Decreto Legge n. 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, ha apportato alcune modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali modifiche sono state in parte confermate e in parte revisionate dalla Legge di conversione n. 198/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025.

…Quali sono le modifiche in materia di salute e sicurezza introdotte prima con il Decreto Legge e poi con la Legge di conversione?

…Scopriamolo insieme partendo dalle origini…

 

Il Decreto Legge n. 159/2025

Il 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) (scaricalo qui), adottato con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenendo su più livelli.

Quali sono le modifiche apportate in materia di salute e sicurezza?

Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti del Decreto Legge.

Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti.

  • Introdotto il badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti nei cantieri edili ed estendibile ad altri settori a rischio.
  • La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori assunti tramite la piattaforma.
  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforzerà le attività di vigilanza sulle imprese in subappalto.
  • La notifica preliminare dei cantieri dovrà ora indicare anche le imprese che operano in subappalto.
  • Patente a crediti: sanzioni più elevate e maggiori decurtazioni dei punti in caso di violazioni (per illeciti commessi dal 1°gennaio 2026).

Prevenzione e Formazione

  • La contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico del RLS per le imprese con meno di15 lavoratori.
  • L’attività di formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL.
  • Manutenzione obbligatoria anche per indumenti di lavoro che hanno la caratteristica di essere DPI, previa loro individuazione su DVR.
  • INAIL sarà chiamato a promuovere attività di formazione in materia di salute e sicurezza per:
    • Settore delle costruzioni
    • Settore della logistica e dei trasporti
  • INAIL attiverà interventi di assistenza rivolti alle piccole e medie imprese nonché alle microimprese per l’adozione dei DPI innovativi ed intelligenti.
  • INAIL promuoverà inoltre campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della sicurezza a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Accordo Stato-Regioni

  • Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verranno formulati nuovi criteri di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per enti formatori in materia di salute e sicurezza, al fine di innalzare il livello e la qualità dell’offerta formativa.
  • I nuovi requisiti di accreditamento dovranno essere riferiti a: competenza certificata, adeguata organizzazione, qualificazione formatori.
  • I requisiti citati sono validi anche per il mantenimento dell’accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Alternanza Scuola-Lavoro

  • Assicurazione INAIL estesa agli infortuni in itinere durante percorsi di alternanza scuola-lavoro.
  • Legge 145/2018: aggiunto art. 784 novies. Le convenzioni stipulate tra le imprese ospitanti e le scuole non devono prevedere l’adibizione del minore a lavorazioni considerate, dal DVR aziendale, ad alto rischio.

Norme UNI

  • Eliminato il riferimento a OHSAS 18001 e introdotto UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
  • Verrà promossa la stipula di una Convenzione tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita norme tecniche.

Occupazione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

  • Dal 1° aprile 2026 il SIISL diventa il canale centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nearmiss e monitoraggio nazionale

  • Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, adotterà linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti al fine di identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nonché ad individuare le misure di miglioramento da adottare al fine di ridurre il fenomeno dei nearmiss.

Sorveglianza sanitaria

  • 41 nuova lett. e-quater: inserita, per le attività considerate a rischio elevato infortunio (art. 15 L. 125/2001), la visita medica, qualora vi sia un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’uso di alcol o sostanze stupefacenti.
  • 41 comma 4: inclusa verifica assunzione sostanze alcoliche e stupefacenti tra gli accertamenti della sorveglianza sanitaria.

Obblighi del lavoratore e del medico competente

  • 20 D.lgs. 81/08: le visite mediche dovranno essere effettuate durante l’orario di lavoro, ad eccezione di quelle in fase pre-assuntiva.
  • 25 D.lgs. 81/08: il medico competente promuove la prevenzione oncologica (screening LEA).

 

Nuovo art. 3bis volontariato e sicurezza

  • Volontari VVF, Protezione Civile, Croce rossa Italiana, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, sono equiparati ai lavoratori nei limiti previsti dal nuovo art. 3-bis.

 

 La Legge di conversione n. 198 del 29 dicembre 2025

Come anticipato, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (scaricala qui).

La legge di conversione ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al testo del Decreto Legge n. 158/2025, vediamo insieme le più impattanti.

Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  • Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (art. 37 D.lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro), cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

Formazione e prevenzione

  • Sostituito l’art. 113, comma 2, del D.lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni dell’art. 113 comma 2 acquistano efficacia a partire dal 1° febbraio 2026.

Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili

  • Modificate alcune condizioni per quanto riguarda la posizione dei lavoratori disabili all’interno delle aziende (per le modifiche si rinvia alla lettura dell’art. 14bis della L. n. 198 – testo coordinato scaricabile da qui).

Monitoraggio e tracciamento dei Near Miss

  • Verranno elaborate, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, delle linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti. La Legge, rispetto all’originaria formulazione, precisa che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL. Tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione.

Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile

Come già anticipato dal Decreto n. 159/2025, è stata ampliata la categoria dei volontari equiparati ai lavoratori. Tale estensione riguarda i volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (quali le reti associative e gli altri enti del terzo settore ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’art. 34 del codice della protezione civile di cui al D.lgs. 02.01.2018 n. 1), i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nonché i volontari dei Vigili del fuoco.

Nei confronti dei volontari sopra indicati, si applicano le disposizioni del D.lgs 81/08 nei limiti di quanto stabilito nel nuovo art. 3bis del D.lgs. 81/08.

Che cosa stabilisce il nuovo art. 3bis?

  • Individua le definizioni di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e organizzazioni di volontariato.
  • Stabilisce che i volontari della protezione civile aderenti alle organizzazioni di protezione civile sono equiparati ai lavoratori nei limiti individuati ai commi 3 e 4 dell’art. 3bis.
  • Comma 3: il volontario che opera nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile, riceve formazione, informazione e addestramento nel rispetto degli standard minimi di sicurezza stabiliti a livello nazionale ed è sottoposto ai controlli sanitari. Sono le Organizzazioni stesse a cui appartiene il volontario ad organizzare la formazione, l’informazione, l’addestramento ed il controllo sanitario.
  • Comma 4: le Organizzazioni a cui il volontario aderisce forniscono a quest’ultimo i DPI idonei allo svolgimento delle proprie attività di volontariato. Il volontario dovrà inoltre essere addestrato sull’utilizzo degli stessi dispositivi da parte dell’Organizzazione di appartenenza.
  • Le sedi delle Organizzazioni di volontariato NON SONO considerate LUOGHI DI LAVORO, salvi i casi in cui il volontario svolga nelle medesime sedi la propria attività. Anche i luoghi di esercitazione, di formazione di intervento dei volontari della protezione civile NON SONO considerati LUOGHI DI LAVORO.
  • Gli artt. 55-sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente, 56-sanzioni per il preposto e 59-sanzioni per i lavoratori del d.lgs. 81/08 NON si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento delle organizzazioni di volontariato NON POSSONO ESSERE EQUIPARATI AL DATORE DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO, anche ai fini degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 81/08.
  • Sanzioni per il rappresentante legale delle organizzazioni di protezione civile (anche nel caso in cui il rappresentante legale dell’Organizzazione sia anche Sindaco di un Comune) e per i volontari, anche con funzioni di coordinamento.

 

Si confermano, con alcune correzioni e coordinamenti testuali introdotti in fase di conversione, tutte le altre disposizioni non specificatamente indicate all’interno di questa newsletter.

📩 Vuoi saperne di più?
Da questo link potrai scaricare l’infografica relativa alle modifiche più importanti in materia di salute e sicurezza apportate dal D.L. n. 159/2025.

Se non l’hai già fatto, scarica qui Il Decreto Legge n. 159/2025 e scarica qui la Legge di conversione n. 198/2025.

Per qualsiasi chiarimento contattaci!

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Un buon lavoro
Il Team di Org_Numeri S.r.l.

Il Documento regolamenta l’organizzazione delle attività da parte della azienda o dell’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa delle vaccinazioni in azienda in particolare con riferimento a:

  • Requisiti dell’azienda
  • Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda
  • Formazione e informazione del personale coinvolto
  • Organizzazione della seduta vaccinale
  • Gestione del consenso
  • Registrazione della vaccinazione
  • Osservazione post vaccinazione
  • Programmazione della seconda dose
  • Monitoraggio e controllo
  • Oneri.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il Documento fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.

 

I PUNTI VACCINALI TERRITORIALI

Il Documento conferma che le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

Si ricorda che:

  • la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti;
  • la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi e dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

 

I PRESUPPOSTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PUNTO VACCINALE

Si precisano quindi i presupposti imprescindibili per la realizzazione dei punti vaccinali:

  1. disponibilità di vaccini;
  2. disponibilità dell’azienda;
  3. presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato;
  4. sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
  5. adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
  6. tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER I PUNTI VACCINALI

Gli spazi destinati all’attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio, etc.).

Nel Documento INAIL si specifica che il Piano vaccinale nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

 

CHI PUÒ SVOLGERE L’ATTIVITÀ VACCINALE NEI PUNTI VACCINALI?

L’attività vaccinale potrà essere condotta anche con personale sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento.

 

In allegato al Documento troviamo

  • Allegato 1 – il Modulo per il Consenso alla vaccinazione anti-Covid
  • Allegato 2 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE
  • Allegato 3 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID-19 – CORRELATA.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

 

 

Innanzitutto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” è stato sottoscritto con riferimento alPiano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, alle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021, e al documento recante “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

 

Le indicazioni per effettuare le vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Con il protocollo sono dunque presentate delle linee guida per effettuare la campagna vaccinale anche in azienda partendo da alcuni principi base e fornendo le indicazioni necessarie.

Il principio più importante quello relativo all’adesione volontariasia dell’impresa che può scegliere se adottare o meno piani aziendali finalizzati alla vaccinazione, sia dei lavoratori (e i datori di lavoro stessi) che possono scegliere se aderire o meno alla vaccinazione.

Il punto 2 del protocollo indica infratti chei datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta”.

Cosa deve fare il medico competente?

Il protocollo prevede che il medico competente, per le aziende che ne sono provviste, forniscaai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati”.

Inoltre la somministrazione del vaccino “è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei”.
E per l’attività di somministrazione del vaccino “il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione”.

Riportiamo, infine, altre indicazioni tratte dal protocollo nazionale:

  • se la vaccinazione “viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro”;
  • costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi quelli per la somministrazione, “sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti”;
  • in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono collaborare all’iniziativa di vaccinazione “attraverso il ricorso a strutture sanitarie private” e possono stipulare “anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione”;
  • i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente “ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL”.

 

Nella stessa occasione è stato firmato un aggiornamento del Protocollo sicurezza anti-COVID.

Per maggiori informazioni, clicca qui:

https://www.orgnumeri.com/2021/04/13/aggiornato-il-protocollo-condiviso-per-le-misure-anti-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

 

Il 6 aprile 2021, in occasione della stesura del Protocollo per le vaccinazioni in azienda, è stato aggiornato il Protocollo condiviso per le misure anti-covid negli ambienti di lavoro, tenendo conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L’obiettivo del Protocollo rimane sempre quello di fornire le corrette indicazioni operative finalizzate all’incremento delle misure precauzionali di contenimento negli ambienti di lavoro di tipo non sanitario.

Le novità principali riguardano:

  • Modalità di ingresso in azienda nella quale sezione si specifica che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario Nazionale.
  • Pulizia e sanificazione in azienda dove si specifica che per le modalità di pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro si fa riferimento alla Circolare del Min. della Salute 1764/2020.
  • Precauzione igieniche personali dove si specifica che è consentita la preparazione in azienda di liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
  • Organizzazione aziendale dove nella precedente revisione veniva specificato che tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono sospesi e annullati, mentre in questa versione si specifica che il datore di lavoro in collaborazione con il MC e RSPP tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dove viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale relativo a salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento della propria mansione andando quindi ad eliminare deroghe alla scadenza della formazione obbligatoria.

 

CI TENIAMO A SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE I PROTOCOLLI AZIENDALI, PER ESSERE CONFORMI, VISTO IL RISCHIO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SE LE CONDIZIONI DI LAVORO NON FOSSERO CONFORMI ALL’ATTUALE DETTATO DELLE INDICAZIONI CONDIVISE DALLE PARTI SOCIALI.

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), cosiddetto “Decreto sostegni”.

Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Infatti, si ricorda che il D. Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020, all’art. 3 comma 12 prevede che: “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”

 

L’art. 30, comma 5, del DLSostegni” definisce quanto segue:

“5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

Quindi, le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune o al Gestore del servizio pubblico di raccolta, la propria scelta entro il 31 Maggio di ogni anno!

 

Il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 cosiddetto “Decreto sostegni”, è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle.

Ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 25, consente espressamente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Le norme ammettono, quindi, la formazione in presenza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL:

  • per i corsi monoaziendali in azienda
  • per i corsi individuali
  • per l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Lo staff Org Numeri organizza corsi in presenza ogni qualvolta siano rispettate le disposizioni dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 (es distanziamento interpersonale, aerazione dell’aula…) in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.

La Regione Veneto specifica che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella sede dell’azienda stessa e siano rivolte esclusivamente a propri dipendenti.

Nonostante, sia consentita la formazione professionale in presenza, anche in zona rossa, Org Numeri predilige, ove possibile, la formazione a distanza in modalità videoconferenza.

Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza, in totale sicurezza!

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

  1. Operare in prima persona;
  2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
  3. Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa / ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

Vidimazione

L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

  • On line accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Interfacciandosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autenticarsi con le credenziali tecniche e richiede l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.

I FIR in formato PDF prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso.

Riferimenti di legge

Di seguito si riporta quanto stabilito dall’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio

La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

 

Per maggiori info, visita il sito e guarda il video illustrativo:

https://vivifir.ecocamere.it/

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio. Esso mira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora.

Alla luce delle recenti esperienze legate alla pandemia da COVID-19, il Piano sottolinea l’indispensabilità di una programmazione sanitaria basata su una rete coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio, anche al fine di disporre di sistemi flessibili in grado di rispondere con tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un’emergenza infettiva, sia per garantire interventi di prevenzione (screening oncologici, vaccinazioni, individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente, ecc.) e affrontare le sfide della promozione della salute e della diagnosi precoce e presa in carico integrata della cronicità.

Gli obiettivi del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione

Il PNP 2020-2025 intende consolidare l’attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l’Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire responsabile. In tale contesto è necessario un attivo coinvolgimento dei MMG e PLS, figure chiave per favorire l’health literacy e l’empowerment dei cittadini.

Il PNP 2020-2025 ribadisce inoltre l’approccio life course, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza, per setting (scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari, città, …), come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e di genere, al fine di migliorare l’appropriatezza ed il sistematico orientamento all’equità degli interventi.

Il PNP 2020-2025 mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi.

Il Piano si articola in sei Macro Obiettivi:

  • Malattie croniche non trasmissibili
  • Dipendenze e problemi correlati
  • Incidenti stradali e domestici
  • Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali
  • Ambiente, clima e salute
  • Malattie infettive prioritarie

Il documento, rappresentando quindi la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica, investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia (come vaccinazioni e screening oncologici) e di linee di azione (Programmi “Predefiniti”, vincolanti per tutte le Regioni) basate su evidenze di costo-efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali. Il Piano adotta infine un sistema di valutazione, basato su indicatori e relativi standard, che consente di misurare, nel tempo, e in coerenza con il monitoraggio dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, lo stato di attuazione dei programmi, anche al fine di migliorarli in itinere, nonché il raggiungimento dei risultati di salute e di equità attesi.

Ogni Regione è ora chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale (Piano Regionale della Prevenzione – PRP), entro i termini previsti dall’Intesa, declinando contenuti, obiettivi, linee di azione e indicatori del Piano nazionale all’interno dei contesti regionali e locali. A sua volta il livello centrale è tenuto a mettere in campo le Linee di supporto centrale al PNP, parte integrate del Piano stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi garantendo la coesione del sistema.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è consultabile al link:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf