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La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dallo scorso 7 aprile, ha introdotto un obbligo specifico e sanzionato per tutte le aziende che hanno lavoratori in modalità agile: la consegna di un’informativa annuale scritta sui rischi, da consegnare a ciascun lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi non consegna l’informativa è esposto a una sanzione che può arrivare fino a €7.403,96 di ammenda, applicabile per ogni lavoratore agile non coperto dal documento.

Per supportare le aziende nell’adeguamento immediato abbiamo organizzato un webinar operativo, durante il quale illustreremo le novità normative, mostreremo un’informativa conforme e pronta all’uso, e analizzeremo insieme le casistiche più frequenti.

 

WEBINAR — LAVORO AGILE E SICUREZZA: I NUOVI OBBLIGHI DELLA LEGGE PMI 2026

Data: 24/05/2026  |  Ore 9.00 – 10.30  |  Modalità: online

 

Durante l’incontro affronteremo:

  • le novità introdotte dalla L. 34/2026 e cosa cambia rispetto alla disciplina precedente
  • la struttura di un’informativa corretta e i contenuti che non possono mancare, con focus sui rischi dell’ambiente domestico e outdoor alla luce della giurisprudenza recente
  • il ruolo dell’RLS e del RLST nella procedura di condivisione
  • quattro casistiche operative: accordi in ordine, accordi mancanti, molti lavoratori agili, DVR non aggiornato
  • sessione Q&A con risposta alle domande specifiche sulla vostra situazione

Quota di partecipazione: €90 + IVA

Iscriviti ora 👉 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CA-Nz0bBRMu6GU1alO8iNg 

📥📄 Scarica la locandina informativa con tutti i dettagli del corso

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato il modello di informativa conforme alla norma vigente, in formato editabile, pronto per essere personalizzato sulla propria realtà aziendale.

Per chi necessita di supporto nella personalizzazione o di consulenza specifica sulla propria situazione aziendale, è disponibile un servizio dedicato a tariffe separate.

 

Un cordiale saluto,

Org Numeri S.r.l.

Legge annuale PMI 2026: tutte le novità che impattano su salute e sicurezza sul lavoro

👉📄Consulta la Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026.

Tra le misure per le piccole e medie imprese, il legislatore ha introdotto modifiche dirette al D.lgs. 81/2008 e disposizioni collegate che ridisegnano alcuni obblighi nella gestione della sicurezza aziendale.

 

INQUADRAMENTO

Una legge che guarda alle PMI, ma che cambia le regole per tutti

La Legge annuale PMI nasce con l’obiettivo dichiarato di semplificare e sostenere il sistema produttivo delle piccole e medie imprese italiane. Sul piano della salute e sicurezza, tuttavia, alcune delle disposizioni introdotte si applicano indipendentemente dalla dimensione aziendale, generando obblighi immediati per tutti i datori di lavoro.


Di seguito analizziamo gli articoli di diretto interesse per chi gestisce la sicurezza in azienda

📑 ART. 10 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Modelli semplificati MOG per micro e PMI, formazione in CIG e addestramento

L’articolo 10 della Legge n. 34/2026 interviene su due nodi da tempo aperti nel sistema prevenzionistico.

Art. 30, c. 5-ter D.lgs. 81/08   Modelli semplificati di organizzazione e gestione

In applicazione del principio di proporzionalità, l’INAIL è chiamato a elaborare — entro 120 giorni dall’entrata in vigore — modelli semplificati di MOG per microimprese e PMI, definendo parametri specifici per la loro declinazione a livello aziendale. L’INAIL supporterà le imprese nell’adozione dei modelli stessi sul piano gestionale e applicativo.

 

Art. 37, c. 4 e 5 D.lgs. 81/08  Formazione in CIG e nuova definizione di addestramento

La formazione in materia di salute e sicurezza diventa obbligatoria anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (sia in sospensione che in riduzione oraria). Il comma 5 riscrive la definizione di addestramento: si aggiunge la possibilità di utilizzare tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, con obbligo di tracciamento in apposito registro anche informatizzato.

La formazione in CIG va ora pianificata consapevolmente: il periodo di sospensione diventa un’opportunità — e un obbligo — per aggiornare le competenze in materia di sicurezza.

📑 ART. 11 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Lavoro agile: nuovo obbligo di informativa annuale con sanzione dedicata

È probabilmente la novità di maggiore impatto operativo per le aziende che hanno stabilizzato il lavoro agile come modalità ordinaria di organizzazione del lavoro.

Art. 3, c. 7-bis D.lgs. 81/08    Informativa scritta annuale per i lavoratori agili

Per le prestazioni rese in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile — con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali — è assicurato mediante la consegna al lavoratore e all’RLS di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale. L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta intesto che il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali

La violazione di questo obbligo è sanzionata penalmente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, c. 5, lett. c del D.lgs. 81/2008, come modificato).

La norma si coordina con la disciplina del lavoro agile di cui alla L. 81/2017 e con gli obblighi informativi già previsti dall’art. 36 del D.lgs. 81/2008, di cui rappresenta una specificazione adattata al contesto extraaziendale.

Ricordiamo inoltre che, al fine di regolamentare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smartworking, è necessario stipulare uno specifico accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. Tale accordo rappresenta uno strumento fondamentale per definire in modo chiaro e condiviso le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, esso disciplina aspetti quali la durata, i tempi di lavoro e di riposo, il diritto alla disconnessione, le modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici, nonché le eventuali misure di controllo e tutela della salute e sicurezza.

📑 ART. 12 L. 34/2026 — MODIFICHE ALL’ALLEGATO VII D.LGS. 81/2008

Verifiche periodiche: piattaforme di lavoro mobili elevabili ora soggette a controllo triennale

Allegato VII D.lgs. 81/08   Nuova voce: piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Vengono aggiunte all’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, c. 11 del D.lgs. 81/2008) le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto, con periodicità triennale. La prima verifica compete all’INAIL; le successive possono essere affidate a ASL, ARPA oppure soggetti privati o pubblici abilitati.

📑 ART. 9 L. 34/2026 — ESONERO ASSICURATIVO

Carrelli elevatori e veicoli in aree aziendali, portuali, aeroportuali: esonero dall’RC obbligatoria

L’articolo 9 della Legge n. 34/2026 esonera dall’obbligo di assicurazione obbligatoria RC auto i carrelli elevatori non immatricolati operanti all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali — a condizione che siano coperti da polizza RC terzi volontaria, diversa dall’assicurazione obbligatoria. Analogo esonero per le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

In entrambi i casi sopra citati, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di Garanzia (di cui all’articolo 283 D.lgs. N. 209/2005), se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

📑 ART. 4 L. 34/2026 — CENTRALI CONSORTILI

Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli Enti medesimi

La Legge n. 34/2026 riconosce quali “enti mutualistici di sistema” le società denominate “centrali consortili” aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell’articolo 2615-ter del c.c.. Un segnale verso un approccio sistemico alla sicurezza nelle filiere di micro e piccole imprese. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento di questi enti, nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Previsione, in capo all’ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

 

⚖️ La legge è in vigore. Siete pronti?

Org Numeri è al vostro fianco per analizzare l’impatto di queste novità sulla vostra organizzazione: dall’aggiornamento della documentazione di sicurezza alla redazione dell’accordo e dell’informativa volti a regolamentare il lavoro agile, dalla pianificazione della formazione in CIG alla programmazione delle verifiche delle PLE.

Vuoi approfondire l’impatto delle novità sulla tua azienda?
Contatta il tuo consulente di riferimento oppure chiamaci al 0422/683199 📞 

Il testo integrale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 è allegato alla presente comunicazione.

Il Team di Org_Numeri S.r.l.

Gentile Cliente,

cominciamo marzo con un aggiornamento importante per tutte le imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali: è entrato in vigore il Milleproroghe e le novità riguardano da vicino il percorso di attuazione del RENTRI.

Dal 1° marzo 2026 è in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) — pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 — che interviene in modo significativo sulla tempistica di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

 

…Cosa cambia concretamente per la tua azienda? …Scopriamolo insieme.

 

FIR DIGITALE: PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2026

La principale novità riguarda la proroga del termine per il FIR cartaceo. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026.

Periodo di “doppio binario” – dal 13 febbraio al 15 settembre 2026

•     Adottare fin da subito il FIR digitale, oppure

•     Continuare a utilizzare il FIR in formato cartaceo.

SANZIONI RENTRI: RINVIO AL 15 SETTEMBRE 2026

All’art. 258 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis, che differisce al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni per:

  • mancata trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi;
  • incompleta trasmissione degli stessi dati.

Un’ulteriore finestra temporale utile per completare il percorso di adeguamento senza rischio di sanzione immediata.

GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI: PROROGA AL 30 GIUGNO 2026

Categoria 5 – Albo Nazionale Gestori Ambientali

Viene differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • All’Albo è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.

ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE

Iscrizione al RENTRI – Abrogazione proroga a 120 giorni

  • Abrogata la disposizione che prevedeva l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI per enti/imprese con più di 50 dipendenti e per gli altri soggetti non produttori iniziali. La misura era rimasta finora inattuata.

Riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate

  • Differito al 31 dicembre 2026 il termine entro cui la Regione o Provincia autonoma può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti già in esercizio al 15 aprile 2023.
  • Disposta l’abrogazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 (norme tecniche sul riutilizzo delle acque reflue), a decorrere dall’entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006.

Impianti di produzione di cemento – Operazioni R1

  • Differito al 31 dicembre 2026 l’efficacia della norma transitoria che, per gli impianti di cemento autorizzati alle operazioni R1 con limiti orari o giornalieri, considera vincolante solo il quantitativo massimo annuo di utilizzo.

 

RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZA MISURA
15 settembre 2026 Fine periodo transitorio FIR cartaceo; applicazione sanzioni RENTRI
30 giugno 2026 Geolocalizzazione come requisito iscrizione Cat. 5 Albo Gestori Ambientali
31 dicembre 2026 Riutilizzo acque reflue depurate; impianti cemento operazioni R1

Le proroghe offrono una finestra temporale preziosa: non un motivo per rimandare, ma un’opportunità per adeguarsi con la giusta gradualità e trasformare gli obblighi normativi in strumenti di controllo e tracciabilità reale dei rifiuti.

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni. Per qualsiasi chiarimento, contattaci!

 

Un buon lavoro,

Team Org Numeri Srl

CORSO FIR DIGITALE: aggiornati sulle novità RENTRI partecipando al nostro corso del 06/02/2026

Con la finestra dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si finalizza l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), anche per l’ultima tranche di aziende, ovvero tutte le realtà produttrici di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.

A partire dal 13 febbraio 2026, il Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) diventerà digitale per tutti gli iscritti al RENTRI come stabilito dall’articolo 7, comma 8, del D.M. 3 aprile 2023 n. 59.

Per supportarvi in questo importante cambiamento normativo e operativo, siamo lieti di invitarvi al nostro corso sul FIR digitale, pensato per fornirvi tutte le competenze necessarie per una corretta gestione dei formulari di trasporto dei rifiuti, con esempi pratici e simulazioni reali, utilizzando il portale RENTRI passo dopo passo.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:

  • 📅 Data: 06/02/2026
  • Orario: dalle 10:00 alle 12:00
  • Durata: 2 ore
  • 📌 Luogo: Org Numeri Srl – Viale della Repubblica 12/I Villorba (TV)
  • 📍 Modalità: in presenza o in videoconferenza
    (per il carattere operativo del corso è consigliata la partecipazione in aula)
  • 💶 Costo: 90 € + IVA / partecipante

A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore verrà rilasciato attestato di frequenza.

CONTENUTI DEL CORSO:

  • Introduzione alle disposizioni previste dal RENTRI
  • Compilazione dei formulari nel portale RENTRI
  • Trasmissione dei formulari relativi al trasporto di rifiuti pericolosi
  • Soggetti obbligati all’utilizzo del FIR digitale
  • Modalità operative: firma del FIR digitale e soggetti firmatari
  • Modalità e tempistiche di trasmissione dei FIR a RENTRI
  • Spazio dedicato alle domande

NON PERDERE L’OCCASIONE DI AGGIORNARTI SULLE NOVITA’ FIR DIGITALI E  DI GARANTIRE UNA GESTIONE CORRETTA E CONFORME DEI TUOI FORMULARI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI.

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A presto,
Org Numeri Srl

 

 

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001: Il Reato Presupposto Ed I Suoi Autori

Nelle newsletter precedenti abbiamo introdotto i contenuti essenziali del Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati, e il ruolo del Modello Organizzativo e di Gestione (Modello 231) come strumento di prevenzione.
https://www.orgnumeri.com/decreto-legislativo-231-modello-organizzativo-e-di-gestione/

In questa news vogliamo condividere con voi alcuni approfondimenti circa gli elementi che configurano la responsabilità dell’Ente partendo proprio dai concetti di “reato presupposto” e “autori del reato”, con particolare riferimento alla materia salute e sicurezza sul lavoro.

1. La Responsabilità Degli Enti Ed Il Reato Presupposto

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 introduce un regime di responsabilità amministrativa per gli Enti, volto a contrastare la commissione di reati presupposto posti in essere da soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

L’Ente non risponde di qualsiasi reato commesso dalla persona fisica, ma solo di quelli espressamente previsti dal D.lgs. 231/2001 dall’art. 24 all’art. 25 terdecies.

I reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono indicati all’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 e sono:

  • il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (aggravante) art. 589 c.p.
  • il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (aggravante) art. 590 co. 3 c.p.

2. Il Reato Presupposto Deve Essere Commesso Da Soggetti In Posizione Apicale O Sottoposti All’altrui Vigilanza

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001 il reato presupposto deve essere commesso:

  • da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso – soggetti apicali
  • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali – soggetti sottoposti
La diversa qualificazione dell’autore del reato presupposto (apicale o sottoposto) determina una diversa configurazione della colpa di organizzazione, altro elemento caratteristico della responsabilità amministrativa dell’Ente da reato.

Assistiamo ad una vera e propria inversione dell’onere della prova:

  • nel caso in cui il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale, si presume che l’illecito sia espressione di una vera e propria politica aziendale. In questi casi l’Ente non risponde se prova che:
    • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
    • il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
    • le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
    • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza
  • Nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto si integra la responsabilità dell’Ente se vi è stata una inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, deficit che può ritenersi escluso nel caso in cui l’Ente, prima della commissione del fatto, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi

3. In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro Chi Sono I Soggetti Apicali Ed I Soggetti Sottoposti?

  • il datore di lavoro: assume un ruolo È molto importante individuare formalmente il datore di lavoro sia alla luce degli adempimenti richiesti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia della responsabilità ex D.lgs. 231/2001
  • il dirigente prevenzionistico: potrebbe anche non assumere posizioni apicali all’interno dell’azienda, è necessario infatti verificare caso per caso il ruolo di questo soggetto all’interno dell’Organizzazione
  • il preposto: assume il ruolo di soggetto sottoposto all’altrui direzione e vigilanza da parte dei vertici dell’organizzazione aziendale
  • il medico competente: anche lui assume il ruolo di soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza del datore di lavoro. Il medico competente è infatti nominato dal datore di lavoro e con lui collabora alla gestione della sorveglianza sanitaria
  • il RSPP: è stato escluso, anche dalla giurisprudenza, dai soggetti in posizione apicale, in quanto si ritiene ricopra una posizione di ausilio e supporto tecnico del datore di lavoro nelle attività di valutazione del rischio e di individuazione delle misure di prevenzione e protezione

4. Che Cosa Devo Fare?

La responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, impone alle imprese un’attenta valutazione della propria organizzazione interna. È quindi importante:

  • individuare correttamente i soggetti apicali e sottoposti: a partire dal datore di lavoro
  • adottare un Modello Organizzativo 231 efficace: coerente con la struttura, le dimensioni e i rischi specifici dell’impresa
  • prevedere un sistema di vigilanza e aggiornamento: il Modello deve prevedere procedure efficaci di controllo e un Organismo di Vigilanza (OdV)

Siamo a disposizione per approfondire insieme le soluzioni più adatte alla tua realtà.
Contattaci per sapere di più sul Modello 231 e su come può aiutare la tua azienda a gestire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Possiamo supportarti nella mappatura dei ruoli chiave, nella costruzione o nell’aggiornamento del Modello 231 e nella formazione del personale.

 

RENTRI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI DECRETI DIRETTORIALI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato tre importanti decreti direttoriali riguardanti il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in attuazione dell’articolo 21 del D.M. 59/2023.

I decreti, pubblicati sul portale RENTRI il 12 dicembre 2024, stabiliscono specifiche tecniche e operative che sintetizziamo di seguito.

Ricordiamo che il processo di iscrizione è iniziato il 15 dicembre 2024 e proseguirà gradualmente fino al 13 febbraio 2026. Anche i soggetti non obbligati possono aderire volontariamente per gestire specifiche necessità, come l’emissione del FIR.

 

Vediamo i punti chiavi dei tre decreti direttoriali pubblicati:

1. Decreto direttoriale n. 253/2024

Detta le specifiche tecniche dei sistemi di geolocalizzazione obbligatori sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi. Questi devono garantire la tracciabilità completa del percorso, dalla partenza alla destinazione, e di conseguenza devono essere associati alla targa e al telaio del veicolo. Un ulteriore decreto stabilirà le modalità di trasmissione e conservazione dei dati generati.

2. Decreto direttoriale n. 254/2024

Fornisce linee guida operative per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e per l’accesso, l’iscrizione e la registrazione al RENTRI.

Il decreto include 5 manuali operativi:

  • Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati
  • Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

3. Decreto direttoriale n. 255/2024

Il decreto introduce e definisce la procedura telematica per l’accreditamento di enti, amministrazioni e organi di controllo. 

Questo processo è stato introdotto per assicurare che le attività di monitoraggio e controllo possano essere svolte in modo trasparente e adeguato alle esigenze istituzionali: dopo la ricezione della domanda, il MASE valuta la richiesta e, se approvata, attribuisce il profilo di visibilità necessario per accedere alle informazioni pertinenti in base alla tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e in base al territorio.

Grazie per la lettura. Per ulteriori specifiche o per avere informazioni sui servizi offerti contattaci via email all’indirizzo info@orgnumeri.com.

Il team di Org Numeri

 

Gentilissimi,
in vista della prima scadenza del 15 luglio 2023 e di quella successiva del 17 dicembre 2023 per il recepimento degli obblighi normativi introdotti dal D. Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing, vi scriviamo per condividervi un documento redatto dal nostro partner, 231Studio, ove troverete una panoramica sulle novità introdotte da suddetto decreto: Whistleblowing – 231Studio

Per aiutarvi a capire se anche la Vs realtà è tra i soggetti destinatari della nuova normativa e nel caso entro quando dovrete procedere con i relativi adempimenti potete trovare, sul sito di 231Studio, un questionario online al seguente link.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi il webinar gratuito organizzato per 13 luglio 2023 alle ore 11:30: “Il Whistleblowing dopo il D. Lgs. 24/2023. Cosa cambia e come affrontare i nuovi obblighi in vigore dal 15 luglio”. Potete trovare ulteriori dettagli e modalità di iscrizione cliccando qui. 

Per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattarci. Il nostro team è sempre a vostra completa disposizione.

 

Al via il Piano Mirato di Prevenzione 2023-2025

Ecco le Check-list di autovalutazione per le aziende dei settori metalmeccanico, legno e logistica.

La Regione Veneto ha avviato il Piano Mirato di Prevenzione (PMP), uno strumento di controllo e programmazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che in questa fase vede coinvolti tre settori strategici:

  • il settore metalmeccanico;
  • il settore del legno;
  • il settore della logistica.

Il Piano prevede l’effettuazione, da parte delle ULSS provinciali (Settore Prevenzione), di azioni di assistenza e vigilanza da effettuarsi nel territorio di propria competenza e definite in maniera autonoma in base alla capacità organizzativa di ciascuna.

Nei giorni scorsi si sono svolti gli incontri zonali di presentazione del Piano promossi dall’ULSS2 Marca Trevigiana, la quale sta ultimando l’individuazione delle aziende appartenenti ai settori sopramenzionati  e che saranno oggetto di monitoraggio e successivi interventi di vigilanza condotti da parte dello SPISAL.

I Dipartimenti di Prevenzione di Padova e Venezia stanno già provvedendo a contattare (comunicazione scritta via pec) le aziende selezionate, invitandole ad appositi incontri illustrativi in cui spiegare l’iniziativa e fornire indicazioni operative per le successive fasi, fra cui la verifica in campo che riguarderà principalmente:

  • la sicurezza delle macchine e della viabilità in azienda per il comparto metalmeccanico;
  • la sicurezza delle macchine e del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni per il comparto legno;
  • la sicurezza della viabilità in azienda per il comparto logistica.

Di seguito mettiamo a disposizione le checklist che la Regione Veneto ha predisposto per le aziende dei tre settori per favorire una prima autovalutazione per controllare la propria conformità:

Noi di Org Numeri rimaniamo a completa disposizione ma soprattutto ti attendiamo all’evento del prossimo 30 giugno dove parleremo in chiave pratica del Piano Mirano di Prevenzione e dove ci sarà occasione per confrontarsi sugli impatti dell’evoluzione normativa dell’ultimo biennio. Nei prossimi giorni seguirà l’invito con ulteriori informazioni e modalità di registrazione.

Una buona giornata,
il team di Org Numeri

Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Abrogazioni

Il DM abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.

Org Numeri ha in programma un webinar gratuito venerdì 16 giugno alle ore 09.30 dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE. 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge in materia di lavoro. Quali novità?

In data 04/05/2023 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023.

Segnaliamo le principali novità che vanno ad integrare o modificare alcuni articoli del D. Lgs.81/2008 (Testo Unico).

  1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene esteso in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

  1. Obblighi del Medico Competente

Sono introdotte due importanti novità che riguardano:

  • le cartelle sanitarie, per cui il medico competente dovrà emettere il giudizio di idoneità acquisendo dal lavoratore stesso la cartella sanitaria della precedente azienda, che dovrà essergli obbligatoriamente consegnata a conclusione del rapporto lavorativo;
  • la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione.
  1. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione [….]deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, degli operatori individuati per l’utilizzo.

  1. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti coloro che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

  1. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) si aggiunge la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri”.

  1. Formazione per l’uso delle attrezzature

Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

  1. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

La nuova disposizione mira a rafforzare l’attività degli organi di vigilanza al fine di poter orientare nel modo più efficace il loro intervento.

  1. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che interviene su un tema che ha destato rilevante allarme sociale in relazione a ripetuti infortuni mortali o gravi di studenti impegnati nei luoghi di lavoro.

Importante quanto sottolineato in relazione alla valutazione dei rischi per cui “Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

  1. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

 

Per chiarimenti non esitare a contattarci ai nostri riferimenti, nel frattempo CLICCA QUI per il testo completo del nuovo decreto e CLICCA QUI per scaricare l’infografica riassuntiva