DECRETO GSA (GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO): COSA PREVEDE?
Il Decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE?
Il Decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 4 ottobre 2022. Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
A CHI SI APPLICA IL DECRETO?
Il Decreto si applica (art.1):
- alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro(art. 62 del D. Lgs. n.81/08);
- alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili(titolo IV del D.lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4,5,6.
- alle attività a rischio di incidente rilevante(D. Lgs. del 26 giugno 2015, 105) limitatamente agli art. 4,5,6.
QUANDO SI ORGANIZZA IL SERVIZIO ANTINCENDIO?
I lavoratori addetti al Servizio Antincendio vengono eletti all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (incluso il piano di emergenza, laddove previsto).
QUALE FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?
Il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto dall’Allegato III. Nell’Allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
CHI PUÒ SVOLGERE I CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO?
Oltre al Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, i corsi di formazione possono essere svolti anche da soggetti pubblici o privati, avvalendosi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6. I corsi possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro oppure dai lavoratori, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 6.
All’art. 6 sono riportati in dettaglio tutti i requisiti che devono possedere i docenti abilitati ad effettuare le docenze, distinguendo tra parte teorica e pratica.
DOCENTI DI CORSI ANTINCENDIO GIÀ QUALIFICATI: POSSONO ESERCITARE?
Alla data di entrata in vigore decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
I docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO GIÀ ORGANIZZATI: COSA FARE?
I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
QUANDO PROGRAMMARE I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO?
Il Decreto, all’art. 7 stabilisce che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
QUALI ARTICOLI DEL DM 10 MARZO 1998 SONO ABROGATI?
A partire dal 4 ottobre 2022 sono abrogati i seguenti articoli del DM 10 marzo 1998: Art. nn 3, 5, 6 e 7.
IL NUOVO TECNICO MANUTENTORE
Il provvedimento è rilevante perché inserisce una nuova figura professionale in materia di antincendio: il nuovo TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO. Tale figura dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II al decreto stesso, che peraltro stabilisce anche le modalità di qualificazione.
Tale qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Una circolare interpretativa di prossima emanazione chiarirà tutti gli aspetti rilevanti.
I soggetti, che alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio specificato nell’Allegato II e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.
I CRITERI PER I CONTROLLI E LA MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.
Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 comprende i seguenti allegati:
Allegato I – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
Allegato II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
Allegato III – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato IV- IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato V – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
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https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/
Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 è scaricabile qui o dalla Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-04&atto.codiceRedazionale=21A05748&elenco30giorni=true
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