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MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

IL DECRETO LEGGE n. 159/2025 E LA LEGGE DI CONVERSIONE n. 198/2025

 

Gentile Cliente buon 2026 e ben ritrovato dopo la pausa di fine anno.

Cominciamo con il piede giusto…o meglio…con la misura di prevenzione giusta: L’INFORMAZIONE!

Il Decreto Legge n. 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, ha apportato alcune modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali modifiche sono state in parte confermate e in parte revisionate dalla Legge di conversione n. 198/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025.

…Quali sono le modifiche in materia di salute e sicurezza introdotte prima con il Decreto Legge e poi con la Legge di conversione?

…Scopriamolo insieme partendo dalle origini…

 

Il Decreto Legge n. 159/2025

Il 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) (scaricalo qui), adottato con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenendo su più livelli.

Quali sono le modifiche apportate in materia di salute e sicurezza?

Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti del Decreto Legge.

Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti.

  • Introdotto il badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti nei cantieri edili ed estendibile ad altri settori a rischio.
  • La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori assunti tramite la piattaforma.
  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforzerà le attività di vigilanza sulle imprese in subappalto.
  • La notifica preliminare dei cantieri dovrà ora indicare anche le imprese che operano in subappalto.
  • Patente a crediti: sanzioni più elevate e maggiori decurtazioni dei punti in caso di violazioni (per illeciti commessi dal 1°gennaio 2026).

Prevenzione e Formazione

  • La contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico del RLS per le imprese con meno di15 lavoratori.
  • L’attività di formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL.
  • Manutenzione obbligatoria anche per indumenti di lavoro che hanno la caratteristica di essere DPI, previa loro individuazione su DVR.
  • INAIL sarà chiamato a promuovere attività di formazione in materia di salute e sicurezza per:
    • Settore delle costruzioni
    • Settore della logistica e dei trasporti
  • INAIL attiverà interventi di assistenza rivolti alle piccole e medie imprese nonché alle microimprese per l’adozione dei DPI innovativi ed intelligenti.
  • INAIL promuoverà inoltre campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della sicurezza a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Accordo Stato-Regioni

  • Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verranno formulati nuovi criteri di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per enti formatori in materia di salute e sicurezza, al fine di innalzare il livello e la qualità dell’offerta formativa.
  • I nuovi requisiti di accreditamento dovranno essere riferiti a: competenza certificata, adeguata organizzazione, qualificazione formatori.
  • I requisiti citati sono validi anche per il mantenimento dell’accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Alternanza Scuola-Lavoro

  • Assicurazione INAIL estesa agli infortuni in itinere durante percorsi di alternanza scuola-lavoro.
  • Legge 145/2018: aggiunto art. 784 novies. Le convenzioni stipulate tra le imprese ospitanti e le scuole non devono prevedere l’adibizione del minore a lavorazioni considerate, dal DVR aziendale, ad alto rischio.

Norme UNI

  • Eliminato il riferimento a OHSAS 18001 e introdotto UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
  • Verrà promossa la stipula di una Convenzione tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita norme tecniche.

Occupazione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

  • Dal 1° aprile 2026 il SIISL diventa il canale centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nearmiss e monitoraggio nazionale

  • Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, adotterà linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti al fine di identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nonché ad individuare le misure di miglioramento da adottare al fine di ridurre il fenomeno dei nearmiss.

Sorveglianza sanitaria

  • 41 nuova lett. e-quater: inserita, per le attività considerate a rischio elevato infortunio (art. 15 L. 125/2001), la visita medica, qualora vi sia un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’uso di alcol o sostanze stupefacenti.
  • 41 comma 4: inclusa verifica assunzione sostanze alcoliche e stupefacenti tra gli accertamenti della sorveglianza sanitaria.

Obblighi del lavoratore e del medico competente

  • 20 D.lgs. 81/08: le visite mediche dovranno essere effettuate durante l’orario di lavoro, ad eccezione di quelle in fase pre-assuntiva.
  • 25 D.lgs. 81/08: il medico competente promuove la prevenzione oncologica (screening LEA).

 

Nuovo art. 3bis volontariato e sicurezza

  • Volontari VVF, Protezione Civile, Croce rossa Italiana, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, sono equiparati ai lavoratori nei limiti previsti dal nuovo art. 3-bis.

 

 La Legge di conversione n. 198 del 29 dicembre 2025

Come anticipato, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (scaricala qui).

La legge di conversione ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al testo del Decreto Legge n. 158/2025, vediamo insieme le più impattanti.

Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  • Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (art. 37 D.lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro), cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

Formazione e prevenzione

  • Sostituito l’art. 113, comma 2, del D.lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni dell’art. 113 comma 2 acquistano efficacia a partire dal 1° febbraio 2026.

Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili

  • Modificate alcune condizioni per quanto riguarda la posizione dei lavoratori disabili all’interno delle aziende (per le modifiche si rinvia alla lettura dell’art. 14bis della L. n. 198 – testo coordinato scaricabile da qui).

Monitoraggio e tracciamento dei Near Miss

  • Verranno elaborate, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, delle linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti. La Legge, rispetto all’originaria formulazione, precisa che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL. Tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione.

Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile

Come già anticipato dal Decreto n. 159/2025, è stata ampliata la categoria dei volontari equiparati ai lavoratori. Tale estensione riguarda i volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (quali le reti associative e gli altri enti del terzo settore ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’art. 34 del codice della protezione civile di cui al D.lgs. 02.01.2018 n. 1), i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nonché i volontari dei Vigili del fuoco.

Nei confronti dei volontari sopra indicati, si applicano le disposizioni del D.lgs 81/08 nei limiti di quanto stabilito nel nuovo art. 3bis del D.lgs. 81/08.

Che cosa stabilisce il nuovo art. 3bis?

  • Individua le definizioni di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e organizzazioni di volontariato.
  • Stabilisce che i volontari della protezione civile aderenti alle organizzazioni di protezione civile sono equiparati ai lavoratori nei limiti individuati ai commi 3 e 4 dell’art. 3bis.
  • Comma 3: il volontario che opera nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile, riceve formazione, informazione e addestramento nel rispetto degli standard minimi di sicurezza stabiliti a livello nazionale ed è sottoposto ai controlli sanitari. Sono le Organizzazioni stesse a cui appartiene il volontario ad organizzare la formazione, l’informazione, l’addestramento ed il controllo sanitario.
  • Comma 4: le Organizzazioni a cui il volontario aderisce forniscono a quest’ultimo i DPI idonei allo svolgimento delle proprie attività di volontariato. Il volontario dovrà inoltre essere addestrato sull’utilizzo degli stessi dispositivi da parte dell’Organizzazione di appartenenza.
  • Le sedi delle Organizzazioni di volontariato NON SONO considerate LUOGHI DI LAVORO, salvi i casi in cui il volontario svolga nelle medesime sedi la propria attività. Anche i luoghi di esercitazione, di formazione di intervento dei volontari della protezione civile NON SONO considerati LUOGHI DI LAVORO.
  • Gli artt. 55-sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente, 56-sanzioni per il preposto e 59-sanzioni per i lavoratori del d.lgs. 81/08 NON si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento delle organizzazioni di volontariato NON POSSONO ESSERE EQUIPARATI AL DATORE DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO, anche ai fini degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 81/08.
  • Sanzioni per il rappresentante legale delle organizzazioni di protezione civile (anche nel caso in cui il rappresentante legale dell’Organizzazione sia anche Sindaco di un Comune) e per i volontari, anche con funzioni di coordinamento.

 

Si confermano, con alcune correzioni e coordinamenti testuali introdotti in fase di conversione, tutte le altre disposizioni non specificatamente indicate all’interno di questa newsletter.

📩 Vuoi saperne di più?
Da questo link potrai scaricare l’infografica relativa alle modifiche più importanti in materia di salute e sicurezza apportate dal D.L. n. 159/2025.

Se non l’hai già fatto, scarica qui Il Decreto Legge n. 159/2025 e scarica qui la Legge di conversione n. 198/2025.

Per qualsiasi chiarimento contattaci!

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Un buon lavoro
Il Team di Org_Numeri S.r.l.

Lunedì 23 settembre è stata pubblicata la circolare n. 04/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce importanti indicazioni in merito alla patente a crediti.
In particolare, il portale per la presentazione della domanda telematica sarà disponibile dal primo ottobre e nel frattempo è prevista l’invio di un’autodichiarazione (scaricala qui)  da spedire via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

È importante sottolineare che il suddetto invio non sostituisce la presentazione della domanda tramite il portale ma costituisce solo una soluzione tampone valida fino al 31 ottobre. Entro tale data difatti l’impresa o il lavoratore autonomo dovranno aver presentato la domanda mediante il portale e pertanto, a partire dal 1° novembre p.v., non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

LA PATENTE A CREDITI

 

La patente a crediti è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Sono obbligate all’adesione le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, di cui all’art. 89 D.Lgs. 81/08, ad esclusione di chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Sono quindi obbligati, a titolo di esempio, le imprese e i lavoratori autonomi dell’edilizia in senso generale, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, giardinieri, ecc.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti invece le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica III (fino ad importi di euro 1.033.000) o superiori.

aRequisiti obbligatori al momento della presentazione della domanda e caratteristiche

Aziende con lavoratori e/o soci lavoratori:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori.
  • Regolarità contributiva (DURC).
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Lavoratori Autonomi (senza dipendenti o altri soci lavoratori):

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per abilitazione all’uso delle attrezzature utilizzate (attrezzature, ponteggi, carrelli elevatori, …)
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).

Qualora sia accertata in via definitiva la non veridicità di quanto dichiarato alla richiesta di rilascio, fermo restando le responsabilità anche penali per false dichiarazioni, la patente è revocata e si potrà ripresentare la domanda dopo 12 mesi.

La patente è rilasciata in formato digitale. Essa contiene i dati identificativi del titolare della patente, i dati anagrafici del richiedente, data di rilascio e numero patente, punteggio al momento del rilascio e punteggio aggiornato alla data di accesso al portale, eventuali sospensioni e/o decurtazione dei crediti.

b. Crediti e verifica degli stessi

Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:

  • Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati.
  • Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
  • Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.

Possono accedere al portale e visualizzare i dati della patente: il titolare della patente o suoi delegati, la Pubbliche Amministrazioni, il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza, interno o territoriale, gli Organismi Paritetici, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In particolare il CdS e il responsabile dei lavori hanno un ruolo cruciale nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza. L’articolo 90 comma 9 stabilisce per queste due figure l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti accompagnato da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.

La mancata verifica è punita con una sanzione pecuniaria.

c. Decurtazione dei punti 

Nella decurtazione dei punti, il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.

Oltre a quanto detto, altre violazioni portano alla decurtazione dei crediti, quali:

  • Omessa elaborazione del DVR: meno 5 crediti;
  • Omessa elaborazione piano di emergenza ed evacuazione: meno 3 crediti;
  • Omessa elaborazione del POS: meno 3 crediti;
  • Infortunio con inabilità superiore a 60 gg: meno 5 crediti;
  • Infortunio con parziale inabilità permanente: meno 8 crediti;
  • Infortunio con inabilità permanente: meno 15 crediti;
  • Infortunio mortale: meno 20 crediti;
  • Malattia professionale: meno 10 crediti

Il punteggio dei crediti inferiore a 15 non permette all’impresa di operare nei cantieri, salvo terminare i lavori già realizzati per più del 30%.

d. Recupero dei crediti

Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

e. Sanzioni

Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o consulenza non esitate a contattarci.

Grazie per la lettura,

Org Numeri.

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