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Gentile Cliente,

cominciamo marzo con un aggiornamento importante per tutte le imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali: è entrato in vigore il Milleproroghe e le novità riguardano da vicino il percorso di attuazione del RENTRI.

Dal 1° marzo 2026 è in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) — pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 — che interviene in modo significativo sulla tempistica di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

 

…Cosa cambia concretamente per la tua azienda? …Scopriamolo insieme.

 

FIR DIGITALE: PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2026

La principale novità riguarda la proroga del termine per il FIR cartaceo. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026.

Periodo di “doppio binario” – dal 13 febbraio al 15 settembre 2026

•     Adottare fin da subito il FIR digitale, oppure

•     Continuare a utilizzare il FIR in formato cartaceo.

SANZIONI RENTRI: RINVIO AL 15 SETTEMBRE 2026

All’art. 258 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis, che differisce al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni per:

  • mancata trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi;
  • incompleta trasmissione degli stessi dati.

Un’ulteriore finestra temporale utile per completare il percorso di adeguamento senza rischio di sanzione immediata.

GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI: PROROGA AL 30 GIUGNO 2026

Categoria 5 – Albo Nazionale Gestori Ambientali

Viene differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • All’Albo è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.

ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE

Iscrizione al RENTRI – Abrogazione proroga a 120 giorni

  • Abrogata la disposizione che prevedeva l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI per enti/imprese con più di 50 dipendenti e per gli altri soggetti non produttori iniziali. La misura era rimasta finora inattuata.

Riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate

  • Differito al 31 dicembre 2026 il termine entro cui la Regione o Provincia autonoma può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti già in esercizio al 15 aprile 2023.
  • Disposta l’abrogazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 (norme tecniche sul riutilizzo delle acque reflue), a decorrere dall’entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006.

Impianti di produzione di cemento – Operazioni R1

  • Differito al 31 dicembre 2026 l’efficacia della norma transitoria che, per gli impianti di cemento autorizzati alle operazioni R1 con limiti orari o giornalieri, considera vincolante solo il quantitativo massimo annuo di utilizzo.

 

RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZA MISURA
15 settembre 2026 Fine periodo transitorio FIR cartaceo; applicazione sanzioni RENTRI
30 giugno 2026 Geolocalizzazione come requisito iscrizione Cat. 5 Albo Gestori Ambientali
31 dicembre 2026 Riutilizzo acque reflue depurate; impianti cemento operazioni R1

Le proroghe offrono una finestra temporale preziosa: non un motivo per rimandare, ma un’opportunità per adeguarsi con la giusta gradualità e trasformare gli obblighi normativi in strumenti di controllo e tracciabilità reale dei rifiuti.

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni. Per qualsiasi chiarimento, contattaci!

 

Un buon lavoro,

Team Org Numeri Srl

CORSO FIR DIGITALE: aggiornati sulle novità RENTRI partecipando al nostro corso del 06/02/2026

Con la finestra dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si finalizza l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), anche per l’ultima tranche di aziende, ovvero tutte le realtà produttrici di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.

A partire dal 13 febbraio 2026, il Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) diventerà digitale per tutti gli iscritti al RENTRI come stabilito dall’articolo 7, comma 8, del D.M. 3 aprile 2023 n. 59.

Per supportarvi in questo importante cambiamento normativo e operativo, siamo lieti di invitarvi al nostro corso sul FIR digitale, pensato per fornirvi tutte le competenze necessarie per una corretta gestione dei formulari di trasporto dei rifiuti, con esempi pratici e simulazioni reali, utilizzando il portale RENTRI passo dopo passo.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:

  • 📅 Data: 06/02/2026
  • Orario: dalle 10:00 alle 12:00
  • Durata: 2 ore
  • 📌 Luogo: Org Numeri Srl – Viale della Repubblica 12/I Villorba (TV)
  • 📍 Modalità: in presenza o in videoconferenza
    (per il carattere operativo del corso è consigliata la partecipazione in aula)
  • 💶 Costo: 90 € + IVA / partecipante

A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore verrà rilasciato attestato di frequenza.

CONTENUTI DEL CORSO:

  • Introduzione alle disposizioni previste dal RENTRI
  • Compilazione dei formulari nel portale RENTRI
  • Trasmissione dei formulari relativi al trasporto di rifiuti pericolosi
  • Soggetti obbligati all’utilizzo del FIR digitale
  • Modalità operative: firma del FIR digitale e soggetti firmatari
  • Modalità e tempistiche di trasmissione dei FIR a RENTRI
  • Spazio dedicato alle domande

NON PERDERE L’OCCASIONE DI AGGIORNARTI SULLE NOVITA’ FIR DIGITALI E  DI GARANTIRE UNA GESTIONE CORRETTA E CONFORME DEI TUOI FORMULARI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI.

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A presto,
Org Numeri Srl

 

RENTRI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI DECRETI DIRETTORIALI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato tre importanti decreti direttoriali riguardanti il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in attuazione dell’articolo 21 del D.M. 59/2023.

I decreti, pubblicati sul portale RENTRI il 12 dicembre 2024, stabiliscono specifiche tecniche e operative che sintetizziamo di seguito.

Ricordiamo che il processo di iscrizione è iniziato il 15 dicembre 2024 e proseguirà gradualmente fino al 13 febbraio 2026. Anche i soggetti non obbligati possono aderire volontariamente per gestire specifiche necessità, come l’emissione del FIR.

 

Vediamo i punti chiavi dei tre decreti direttoriali pubblicati:

1. Decreto direttoriale n. 253/2024

Detta le specifiche tecniche dei sistemi di geolocalizzazione obbligatori sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi. Questi devono garantire la tracciabilità completa del percorso, dalla partenza alla destinazione, e di conseguenza devono essere associati alla targa e al telaio del veicolo. Un ulteriore decreto stabilirà le modalità di trasmissione e conservazione dei dati generati.

2. Decreto direttoriale n. 254/2024

Fornisce linee guida operative per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e per l’accesso, l’iscrizione e la registrazione al RENTRI.

Il decreto include 5 manuali operativi:

  • Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati
  • Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

3. Decreto direttoriale n. 255/2024

Il decreto introduce e definisce la procedura telematica per l’accreditamento di enti, amministrazioni e organi di controllo. 

Questo processo è stato introdotto per assicurare che le attività di monitoraggio e controllo possano essere svolte in modo trasparente e adeguato alle esigenze istituzionali: dopo la ricezione della domanda, il MASE valuta la richiesta e, se approvata, attribuisce il profilo di visibilità necessario per accedere alle informazioni pertinenti in base alla tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e in base al territorio.

Grazie per la lettura. Per ulteriori specifiche o per avere informazioni sui servizi offerti contattaci via email all’indirizzo info@orgnumeri.com.

Il team di Org Numeri

 

Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Abrogazioni

Il DM abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.

Org Numeri ha in programma un webinar gratuito venerdì 16 giugno alle ore 09.30 dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE. 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD è stato prorogato al 8 luglio 2023 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM del 10 marzo 2023).

Cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.

Chi deve presentare il MUD?
1. Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione

  • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).

5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.

Ricordiamo che ORG NUMERI offre ai propri clienti  un servizio di supporto alle imprese nella redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, a partire dai dati in possesso dell’azienda contenuti nel registro di carico-scarico dei rifiuti e nei formulari di identificazione del rifiuto.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

L’Albo nazionale gestori ambientali è disciplinato dal D.Lgs 152/06 ed è un’organizzazione che ha la funzione di controllare e gestire il settore dei rifiuti, cui si devono iscrivere gli enti e le imprese che intendono esercitare attività di trasporto, di commercio e di intermediazione degli stessi.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza.
Tale diritto deve essere pagato nell’anno d’iscrizione all’Albo e successivamente ogni anno entro il 30 aprile.

 

Mancato pagamento

L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.

Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio.

 

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica.

Per eseguire il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area riservata nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Nella sezione DIRITTI è visualizzato il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento.
Importi da versare

Gli importi del diritto annuale d’iscrizione sono specifici per categorie d’iscrizione. In ogni caso l’importo è già definito nella sezione Diritti.

 

Org Numeri è a Vostra disposizioni per offrirVi ulteriori informazioni e per supportarVi nell’attività di: 

  • iscrizione
  • modifica per integrazione di mezzi o codici CER
  • cancellazione
  • rinnovo

 

Il team di Org Numeri

Nei giorni scorsi è stata emessa una delle prime sentenze sulla corretta applicazione della TARI alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di classificazione dei rifiuti.

Con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha, infatti, affermato che, giacché gli imprenditori industriali sono produttori – oltre che di rifiuti speciali – anche di rifiuti urbani in relazione alle superfici non strettamente collegate alla produzione (quali uffici, mense, servizi ecc.), la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti (in tutto o in parte, per ‘frazioni’ di rifiuto) è soggetta all’obbligo di pagamento della quota fissa della TARI e non anche a quella variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). Diversamente, le superfici destinate a magazzini per materie prime e stoccaggio restano escluse dal pagamento del tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche introdotte, ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi al 01 gennaio 2023.

Entro il 30 maggio 2022 il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare le c.d. linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, è stato PROROGATO dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM).

Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in GU il DPCM del 17 dicembre 2021, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1.  Comunicazione Rifiuti
  2.  Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3.  Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4.  Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5.  Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6.  Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione.

 

Il DPCM è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-21&atto.codiceRedazionale=22A00346&elenco30giorni=true

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.

Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.

L’art. 11 nello specifico stabilisce:

  • l’applicazione di ambedue gli obblighi previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (etichettatura e indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati) è sospesa fino al 30 giugno 2022;
  • i prodotti (imballaggi) privi dei requisiti previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte;
  • entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DL 228/21 (quindi entro il 30 gennaio 2022) il Ministero della Transizione Ecologica adotti con decreto le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. n. 152/2006.

Inoltre, il DL “Milleproroghe” definisce un’altra proroga che riguarda le cd Plastic Tax e Sugar Tax:

rinvio al 1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI – Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax), contenuta nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di Bilancio 2022).

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri