Articoli

Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Abrogazioni

Il DM abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.

Org Numeri ha in programma un webinar gratuito venerdì 16 giugno alle ore 09.30 dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE. 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD è stato prorogato al 8 luglio 2023 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM del 10 marzo 2023).

Cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.

Chi deve presentare il MUD?
1. Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione

  • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).

5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.

Ricordiamo che ORG NUMERI offre ai propri clienti  un servizio di supporto alle imprese nella redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, a partire dai dati in possesso dell’azienda contenuti nel registro di carico-scarico dei rifiuti e nei formulari di identificazione del rifiuto.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

L’Albo nazionale gestori ambientali è disciplinato dal D.Lgs 152/06 ed è un’organizzazione che ha la funzione di controllare e gestire il settore dei rifiuti, cui si devono iscrivere gli enti e le imprese che intendono esercitare attività di trasporto, di commercio e di intermediazione degli stessi.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza.
Tale diritto deve essere pagato nell’anno d’iscrizione all’Albo e successivamente ogni anno entro il 30 aprile.

 

Mancato pagamento

L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.

Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio.

 

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica.

Per eseguire il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area riservata nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Nella sezione DIRITTI è visualizzato il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento.
Importi da versare

Gli importi del diritto annuale d’iscrizione sono specifici per categorie d’iscrizione. In ogni caso l’importo è già definito nella sezione Diritti.

 

Org Numeri è a Vostra disposizioni per offrirVi ulteriori informazioni e per supportarVi nell’attività di: 

  • iscrizione
  • modifica per integrazione di mezzi o codici CER
  • cancellazione
  • rinnovo

 

Il team di Org Numeri

Nei giorni scorsi è stata emessa una delle prime sentenze sulla corretta applicazione della TARI alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di classificazione dei rifiuti.

Con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha, infatti, affermato che, giacché gli imprenditori industriali sono produttori – oltre che di rifiuti speciali – anche di rifiuti urbani in relazione alle superfici non strettamente collegate alla produzione (quali uffici, mense, servizi ecc.), la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti (in tutto o in parte, per ‘frazioni’ di rifiuto) è soggetta all’obbligo di pagamento della quota fissa della TARI e non anche a quella variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). Diversamente, le superfici destinate a magazzini per materie prime e stoccaggio restano escluse dal pagamento del tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche introdotte, ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi al 01 gennaio 2023.

Entro il 30 maggio 2022 il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare le c.d. linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, è stato PROROGATO dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM).

Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in GU il DPCM del 17 dicembre 2021, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1.  Comunicazione Rifiuti
  2.  Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3.  Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4.  Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5.  Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6.  Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione.

 

Il DPCM è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-21&atto.codiceRedazionale=22A00346&elenco30giorni=true

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.

Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.

L’art. 11 nello specifico stabilisce:

  • l’applicazione di ambedue gli obblighi previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (etichettatura e indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati) è sospesa fino al 30 giugno 2022;
  • i prodotti (imballaggi) privi dei requisiti previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte;
  • entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DL 228/21 (quindi entro il 30 gennaio 2022) il Ministero della Transizione Ecologica adotti con decreto le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. n. 152/2006.

Inoltre, il DL “Milleproroghe” definisce un’altra proroga che riguarda le cd Plastic Tax e Sugar Tax:

rinvio al 1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI – Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax), contenuta nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di Bilancio 2022).

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Da molto tempo si assiste ad un crescente interesse e richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale, con uno sguardo particolarmente attento quando si parla di tipologie riutilizzo/riciclaggio di materiali utilizzati ad esempio nel packaging.

Proprio a tal riguardo, l’1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Tale obbligo, era formalmente in vigore dal 26 settembre 2020 per poi essere successivamente sospeso dal “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il 31 dicembre 2020.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

Quindi, questi aggiornamenti normativi hanno introdotto, due importanti novità:

  • l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;
  • l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D. Lgs. n. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”), di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

CONAI ha predisposto delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi. Nonostante questo documento non abbia valore normativo rappresenta comunque un valido supporto per gli operatori del settore.

 

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Il comma 5 dell’art. 219 individua i produttori degli imballaggi come soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.

Tuttavia, le sanzioni riguardano chiunque immetta sul mercato imballaggi privi di etichettatura.

Pertanto, si ritiene che i soggetti obbligati ad assicurare la corretta etichettatura ambientale siano:

  • i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  • i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Quindi, anche i soggetti che imballano la propria merce devono assicurarsi che gli imballaggi utilizzati siano correttamente etichettati!

 

QUALI SONO LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE SULL’IMBALLAGGIO?

L’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione, la natura del/i materiale/i utilizzato/i.

Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso. Per tale marcatura bisogna far riferimento alla Decisione 97/129/CE.

 

SANZIONI

L’articolo 261, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 dispone che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

 

In allegato:

  • Decisione 97/129/CE;
  • Linee Guida CONAI.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

 

 

A settembre 2020, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2020, sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA). Alcune novità importanti riguardano la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti, infatti sono state riviste le definizioni di rifiuti urbani e speciali con conseguenze sull’applicazione della Tariffa Rifiuti – TARI (L. 147/2013, commi dal 641 al 668).

In particolare, è stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani (erano quei rifiuti speciali analoghi agli urbani per tipologia e quantità, ma prodotti da utenze non domestiche) con effetti significativi per le realtà produttive che generano sia rifiuti speciali che urbani.

Poiché le modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 hanno suscitato parecchi dubbi e perplessità, il MISE ha emanato una circolare esplicativa in merito (che vi alleghiamo).

Vediamo insieme cosa dice questa circolare:

  • viene meno il potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale;
  • al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono scegliere se affidare i propri rifiuti urbani, al servizio pubblico di raccolta oppure ad un privato, a patto che vengano avviati a recupero (e non a smaltimento, es discarica).

Come si dimostra l’avvio al recupero?

è necessario che il produttore del rifiuto sia in possesso di un’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. è probabile che in futuro sarà sufficiente il Formulario di Trasporto dei Rifiuti (FIR) come attestazione dell’avvenuto invio a recupero e della quantità e tipologia del rifiuto.

  • esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni; salvo la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto
sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze
non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero,
è opportuno sottolineare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI
relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili
.

L’utenza non domestica, produttrice di rifiuti urbani, è tenuta a comunicare formalmente all’ente gestore della raccolta urbana o al Comune, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. E tale comunicazione deve essere fatta entro il 31 maggio di ogni anno.

Vale la pena di precisare che la comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore
alternativo
a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione.

Ovviamente la norma non determina l’annullamento dei contratti di affidamento del servizio di
raccolta a soggetti privati conclusi precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 2020 che, pertanto, continuano ad essere validi, salvo il loro adeguamento alle condizioni specificate dalla norma stessa.

QUINDI, VEDIAMO QUALI UTENZE NON DOMESTICHE POSSONO PRODURRE RIFIUTI URBANI.

ATTIVITÀ INDUSTRIALI

Occorre ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.

Tuttavia, l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che:

LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI SONO PRODUTTIVE SIA DI RIFIUTI URBANI CHE DI QUELLI SPECIALI.

Ciò comporta che:

  • le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
  • continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
  • resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché è prevista l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Tali considerazioni sopra riportate, si applicano anche ai rifiuti urbani prodotti da attività artigianali.

 

ATTIVITÀ AGRICOLE, AGROINDUSTRIALI E DELLA PESCA

Per quanto riguarda le attività agricole, agroindustriali e della pesca, l’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA classifica come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse.

In tale contesto, occorre, però, considerare che l’allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA chiarisce che “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”.

Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato.

Deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

 

POSSIBILITÀ DI FISSAZIONE DI UNA QUANTITÀ MASSIMA DI RIFIUTI URBANI CONFERIBILI AL SISTEMA PUBBLICO

Riguardo a tale punto, occorre ribadire che il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, facendo venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali.

È stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento incontrollato delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio; per cui è stata manifestata l’esigenza di fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che tengano conto della capacità di assorbimento del sistema.

In ogni caso, vale la pena di sottolineare che i comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l’utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

 

 

 

Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), cosiddetto “Decreto sostegni”.

Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Infatti, si ricorda che il D. Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020, all’art. 3 comma 12 prevede che: “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”

 

L’art. 30, comma 5, del DLSostegni” definisce quanto segue:

“5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

Quindi, le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune o al Gestore del servizio pubblico di raccolta, la propria scelta entro il 31 Maggio di ogni anno!

 

Il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 cosiddetto “Decreto sostegni”, è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri