Tag Archivio per: IMBALLAGGI

L’Albo nazionale gestori ambientali è disciplinato dal D.Lgs 152/06 ed è un’organizzazione che ha la funzione di controllare e gestire il settore dei rifiuti, cui si devono iscrivere gli enti e le imprese che intendono esercitare attività di trasporto, di commercio e di intermediazione degli stessi.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza.
Tale diritto deve essere pagato nell’anno d’iscrizione all’Albo e successivamente ogni anno entro il 30 aprile.

 

Mancato pagamento

L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.

Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio.

 

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica.

Per eseguire il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area riservata nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Nella sezione DIRITTI è visualizzato il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento.
Importi da versare

Gli importi del diritto annuale d’iscrizione sono specifici per categorie d’iscrizione. In ogni caso l’importo è già definito nella sezione Diritti.

 

Org Numeri è a Vostra disposizioni per offrirVi ulteriori informazioni e per supportarVi nell’attività di: 

  • iscrizione
  • modifica per integrazione di mezzi o codici CER
  • cancellazione
  • rinnovo

 

Il team di Org Numeri

Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche introdotte, ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi al 01 gennaio 2023.

Entro il 30 maggio 2022 il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare le c.d. linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.

Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.

L’art. 11 nello specifico stabilisce:

  • l’applicazione di ambedue gli obblighi previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (etichettatura e indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati) è sospesa fino al 30 giugno 2022;
  • i prodotti (imballaggi) privi dei requisiti previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte;
  • entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DL 228/21 (quindi entro il 30 gennaio 2022) il Ministero della Transizione Ecologica adotti con decreto le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. n. 152/2006.

Inoltre, il DL “Milleproroghe” definisce un’altra proroga che riguarda le cd Plastic Tax e Sugar Tax:

rinvio al 1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI – Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax), contenuta nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di Bilancio 2022).

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Da molto tempo si assiste ad un crescente interesse e richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale, con uno sguardo particolarmente attento quando si parla di tipologie riutilizzo/riciclaggio di materiali utilizzati ad esempio nel packaging.

Proprio a tal riguardo, l’1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Tale obbligo, era formalmente in vigore dal 26 settembre 2020 per poi essere successivamente sospeso dal “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il 31 dicembre 2020.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

Quindi, questi aggiornamenti normativi hanno introdotto, due importanti novità:

  • l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;
  • l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D. Lgs. n. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”), di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

CONAI ha predisposto delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi. Nonostante questo documento non abbia valore normativo rappresenta comunque un valido supporto per gli operatori del settore.

 

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Il comma 5 dell’art. 219 individua i produttori degli imballaggi come soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.

Tuttavia, le sanzioni riguardano chiunque immetta sul mercato imballaggi privi di etichettatura.

Pertanto, si ritiene che i soggetti obbligati ad assicurare la corretta etichettatura ambientale siano:

  • i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  • i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Quindi, anche i soggetti che imballano la propria merce devono assicurarsi che gli imballaggi utilizzati siano correttamente etichettati!

 

QUALI SONO LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE SULL’IMBALLAGGIO?

L’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione, la natura del/i materiale/i utilizzato/i.

Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso. Per tale marcatura bisogna far riferimento alla Decisione 97/129/CE.

 

SANZIONI

L’articolo 261, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 dispone che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

 

In allegato:

  • Decisione 97/129/CE;
  • Linee Guida CONAI.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri