ADR: le novità sull’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR.
Il 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 20-9-2023) il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che ufficializza le condizioni alle quali le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada.
In accordo alla sottosezione 1.8.3.2 ADR, saranno esentate dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada.
Di seguito un elenco delle esenzioni previste:
1. Attività connesse ai trasporti descritti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5 e da 1.1.3.7. a 1.1.3.10 ADR (es: trasporti effettuati da privati, trasporti per attività di controllo, riparazione e manutenzione ecc…) senza alcun limite di quantità e frequenza.
2.Attività connesse ai trasporti di merci pericolose:
- Esentate per Disposizioni Speciali del Capitolo 3.3
- Confezionate in Quantità Limitata (Cap 3.4)
- Confezionate in Quantità Esenti (Cap 3.5)
3. Attività connesse ai trasporti di merci pericolose confezionate in colli, in esenzione secondo 1.1.3.6. ADR un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese.
4. Attività connesse a trasporti occasionali in ambito nazionale in cisterna o alla rinfusa (NO COLLI) di merci pericolose di PG III o di Categoria di Trasporto 3 e 4 con un limite massimo di 12 operazioni per anno solare con 2 operazioni per mese per un totale complessivo massimo di merci pericolose trasportate, per anno solare, non superiore a 50 tonnellate.
Ogni impresa dovrà predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. NB: Non applicabili alla Classe 7 (Radioattivi)
Infine, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il DM 4 luglio 2000, n. 90/T.
Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.
Il team di Org Numeri