ADR: le novità sull’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR.

Il 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 20-9-2023) il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che ufficializza le condizioni alle quali le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada.

In accordo alla sottosezione 1.8.3.2 ADR, saranno esentate dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada.

Di seguito un elenco delle esenzioni previste:

1. Attività connesse ai trasporti descritti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5 e da 1.1.3.7. a 1.1.3.10 ADR (es: trasporti effettuati da privati, trasporti per attività di controllo, riparazione e manutenzione ecc…) senza alcun limite di quantità e frequenza.

2.Attività connesse ai trasporti di merci pericolose:

  • Esentate per Disposizioni Speciali del Capitolo 3.3
  • Confezionate in Quantità Limitata (Cap 3.4)
  • Confezionate in Quantità Esenti (Cap 3.5)

3. Attività connesse ai trasporti di merci pericolose confezionate in colli, in esenzione secondo 1.1.3.6. ADR un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese.

4. Attività connesse a trasporti occasionali in ambito nazionale in cisterna o alla rinfusa (NO COLLI) di merci pericolose di PG III o di Categoria di Trasporto 3 e 4 con un limite massimo di 12 operazioni per anno solare con 2 operazioni per mese per un totale complessivo massimo di merci pericolose trasportate, per anno solare, non superiore a 50 tonnellate.

 

Ogni impresa dovrà predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 (cinque) anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. NB: Non applicabili alla Classe 7 (Radioattivi)

Infine, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il DM 4 luglio 2000, n. 90/T.

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.

Il team di Org Numeri

Decreto 7 agosto 2023

 

Al via il Piano Mirato di Prevenzione 2023-2025

Ecco le Check-list di autovalutazione per le aziende dei settori metalmeccanico, legno e logistica.

La Regione Veneto ha avviato il Piano Mirato di Prevenzione (PMP), uno strumento di controllo e programmazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che in questa fase vede coinvolti tre settori strategici:

  • il settore metalmeccanico;
  • il settore del legno;
  • il settore della logistica.

Il Piano prevede l’effettuazione, da parte delle ULSS provinciali (Settore Prevenzione), di azioni di assistenza e vigilanza da effettuarsi nel territorio di propria competenza e definite in maniera autonoma in base alla capacità organizzativa di ciascuna.

Nei giorni scorsi si sono svolti gli incontri zonali di presentazione del Piano promossi dall’ULSS2 Marca Trevigiana, la quale sta ultimando l’individuazione delle aziende appartenenti ai settori sopramenzionati  e che saranno oggetto di monitoraggio e successivi interventi di vigilanza condotti da parte dello SPISAL.

I Dipartimenti di Prevenzione di Padova e Venezia stanno già provvedendo a contattare (comunicazione scritta via pec) le aziende selezionate, invitandole ad appositi incontri illustrativi in cui spiegare l’iniziativa e fornire indicazioni operative per le successive fasi, fra cui la verifica in campo che riguarderà principalmente:

  • la sicurezza delle macchine e della viabilità in azienda per il comparto metalmeccanico;
  • la sicurezza delle macchine e del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni per il comparto legno;
  • la sicurezza della viabilità in azienda per il comparto logistica.

Di seguito mettiamo a disposizione le checklist che la Regione Veneto ha predisposto per le aziende dei tre settori per favorire una prima autovalutazione per controllare la propria conformità:

Noi di Org Numeri rimaniamo a completa disposizione ma soprattutto ti attendiamo all’evento del prossimo 30 giugno dove parleremo in chiave pratica del Piano Mirano di Prevenzione e dove ci sarà occasione per confrontarsi sugli impatti dell’evoluzione normativa dell’ultimo biennio. Nei prossimi giorni seguirà l’invito con ulteriori informazioni e modalità di registrazione.

Una buona giornata,
il team di Org Numeri

Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Abrogazioni

Il DM abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.

Org Numeri ha in programma un webinar gratuito venerdì 16 giugno alle ore 09.30 dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE. 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge in materia di lavoro. Quali novità?

In data 04/05/2023 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023.

Segnaliamo le principali novità che vanno ad integrare o modificare alcuni articoli del D. Lgs.81/2008 (Testo Unico).

  1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene esteso in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

  1. Obblighi del Medico Competente

Sono introdotte due importanti novità che riguardano:

  • le cartelle sanitarie, per cui il medico competente dovrà emettere il giudizio di idoneità acquisendo dal lavoratore stesso la cartella sanitaria della precedente azienda, che dovrà essergli obbligatoriamente consegnata a conclusione del rapporto lavorativo;
  • la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione.
  1. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione [….]deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, degli operatori individuati per l’utilizzo.

  1. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti coloro che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

  1. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) si aggiunge la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri”.

  1. Formazione per l’uso delle attrezzature

Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

  1. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

La nuova disposizione mira a rafforzare l’attività degli organi di vigilanza al fine di poter orientare nel modo più efficace il loro intervento.

  1. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che interviene su un tema che ha destato rilevante allarme sociale in relazione a ripetuti infortuni mortali o gravi di studenti impegnati nei luoghi di lavoro.

Importante quanto sottolineato in relazione alla valutazione dei rischi per cui “Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

  1. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

 

Per chiarimenti non esitare a contattarci ai nostri riferimenti, nel frattempo CLICCA QUI per il testo completo del nuovo decreto e CLICCA QUI per scaricare l’infografica riassuntiva

 

D.LGS 231: LA NORMATIVA

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 sancisce il definitivo abbandono dell’assunto societas delinquere non potest e introduce nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa da reato delle imprese.

La normativa, avente ad oggetto la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”, parte infatti dal presupposto che gli amministratori o i dipendenti possano commettere reati nell’interesse o nel vantaggio degli enti e, conseguentemente, è necessario che anche l’ente ne risponda. 

 

Affinché si possa riconoscere questa responsabilità in capo alla persona giuridica devono coesistere quattro condizioni:

1.  Commissione di uno dei reati previsti o richiamati dal decreto 231/01
La persona giuridica non può essere ritenuta responsabile se non per un fatto costituente reato e per tale reato deve essere prevista espressamente la responsabilità dell’ente ai sensi del decreto 231/01. Questo comporta che, nella c.d. “parte speciale” del decreto 231/2001 siano elencate un insieme di fattispecie di reato sempre in continuo ampliamento e aggiornamento.
Tra questi, all’articolo 25 septies troviamo «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»

2. Commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente

Viene richiesto un interesse o vantaggio, quantomeno prevalente, della persona giuridica.
Interesse: si riferisce al fine del soggetto che pone in essere la condotta, ossia il perseguimento di un beneficio per l’ente. Valutazione soggettiva e a priori rispetto al momento della commissione del fatto.
Vantaggio: si riferisce al risultato materiale raggiunto. Valutazione oggettiva e a posteriori.

3. Commissione del reato da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto organico (apicali o subordinati)
Apicali: persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, il controllo dello stesso.
Subordinati: persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

4. L’ente è rimproverabile, ossia sussiste la cd. colpa d’organizzazione
L’ente viene chiamato a rispondere per un deficit di compliance, cioè per non aver adottato cautele, organizzative e gestionali, utili a prevenire la commissione del reato.

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

 

Il d.lgs 231/2001 individua, nel Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), lo strumento privilegiato per prevenire la responsabilità penale degli enti. 

Trattasi dell’implementazione in azienda di un metodo efficace di organizzazione e gestione del lavoro per prevenire reati con l’introduzione di protocolli che garantiscono il rispetto della legge e la scoperta, con tempestiva eliminazione, delle situazioni a rischio.

 

Una volta che il MOG viene implementato ed adottato dall’azienda, la sua attuazione va affidata all’Organismo di Vigilanza (ODV).
L’ODV è  un organismo autonomo, indipendente e dotato di poteri di iniziativa e di controllo che ha:
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
– il dovere di essere informato su diverse tematiche.

Fra i numerosi vantaggi che comporta adottare il modello, va sottolineato quello legato alla sostenibilità: il modello definisce principi etici e comportamentali da adottare che rispecchiano appieno i criteri ESG  (Environmental, Social, Governance: tre dimensioni che misurano quanto l’impresa sia sostenibile e responsabile).

Org Numeri in partnership con Xifram è lieta di presentare il marchio 231Studio con il quale offre consulenza ad aziende, società ed enti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Clicca qui per sapere di più sui nostri servizi: Presentazione-231Studio.pdf

Grazie alla partnership con Xifram S.r.l., società che offre consulenza e formazione in materia di protezione di dati personali e di responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.Lgs. 231/01), siamo lieti di presentare i marchi StudioPrivacy e 231Studio attraverso i quali si amplia il supporto ai nostri Clienti.

Le competenze e l’esperienza di entrambe le realtà saranno da oggi a disposizione delle organizzazioni che potranno contare su una vasta gamma di servizi rivolti alla compliance legale e tecnica.

La collaborazione con Xifram nasce come completamento naturale delle aree che da anni ci vedono lavorare fianco a fianco delle aziende; privacy e 231 si integreranno ai temi delle sicurezza e dell’ambiente, permettendoci di diffondere la cultura della compliance e della sostenibilità.

Far crescere nuovi approcci nella gestione quotidiana del business, implementare soluzioni che tutelino le organizzazioni e il loro valore accompagnandole verso le sfide future è l’obiettivo che continueremo a perseguire assieme, con immutata passione e l’entusiasmo di lavorare con persone che condividono i nostri stessi valori.

Scopri i nuovi servizi e contattaci per qualsiasi informazione desideri approfondire.

Scarica le brochure:

Presentazione 231Studio

Presentazione PrivacyStudio

ACQUE POTABILI: DAL 21 MARZO 2023 NUOVE REGOLE PER IL CONSUMO UMANO

Dal 21 marzo 2023 entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

 

Gli obiettivi del decreto sono:

  • la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;
  • il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

 

Il D. Lgs. 18/2023 aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il D. Lgs. 31/2001) introducendo diverse novità:

  • vengono rivisti  i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini;
  • viene dedicato ampio spazio all’individuazione dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10)
  • vengono individuati nuovi requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (art. 11).

 

Grazie al recepimento della Direttiva Europeo vedremo una migliorata informazione al pubblico in un’ottica generale di protezione della salute ma soprattutto un migliore accesso ad un’acqua potabile sicura che ha il fine di ridurre l’utilizzo di acqua in bottiglia e di conseguenza la produzione dei relativi rifiuti.


Il D. Lgs. è stato pubblicato ed è consultabile in Gazzetta Ufficiale.

 

 

USO SICURO DEI DIISOCIANATI

Il 4 febbraio 2020, il Comitato REACH (istituito ai sensi del regolamento REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione europea per una restrizione REACH sui diisocianati.
La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.

Che cosa dice la nuova normativa? 

Nell’allegato XVII si capisce che la normativa dei diisocianati copre due punti principali: a) una dichiarazione obbligatoria inclusa sull’etichetta; b) formazione obbligatoria per professionisti ed aziende.

A) A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma
si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto.  È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.

B) Al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.

 

Che cosa può fare Org Numeri per te? Il nostro team è al tuo fianco per fornirti le informazioni più specifiche, per supportarti nella dichiarazione ed erogarti la formazione obbligatoria. 

 

Ma che cosa sono i diisocianati?  I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici e sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Quali sono i rischi? La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

In quali settori vengono utilizzati? I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

Come faccio a sapere se sono contenuti nei prodotti che utilizzo? È necessario controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche …) e verificare se, tra le sostanze, sono citati gli diisocianati; in alternativa è possibile visionare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se è citata la restrizione n.74.

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.

A presto!

Link al Regolamento UE

 

 

 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD è stato prorogato al 8 luglio 2023 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM del 10 marzo 2023).

Cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.

Chi deve presentare il MUD?
1. Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione

  • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).

5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.

Ricordiamo che ORG NUMERI offre ai propri clienti  un servizio di supporto alle imprese nella redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, a partire dai dati in possesso dell’azienda contenuti nel registro di carico-scarico dei rifiuti e nei formulari di identificazione del rifiuto.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

Consulente ADR: le esenzioni per lo speditore
Arrivati i chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il 21 dicembre 2022 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota di chiarimento (che alleghiamo) in merito ai casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

In particolare, è stato definito che:
“La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

– Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

– Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”

 

Dal 1° gennaio 2023, pertanto, diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione (ad esempio in caso di quantitativi e numero di viaggi limitati).

Le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano dunque anche agli speditori.

Il team Org Numeri vi può affiancare per verificare se siete soggetti o meno a tale obbligo e supportarvi per garantire il rispetto della normativa in merito al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

 

Buona lettura,

Il team di Org Numeri

Nota_esplicativa_Min_Infrastrutture_Trasporti