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Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

 

Certificazioni verdi

Introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

 

Zone gialle

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

 

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune.

Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

 

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurata la didattica in presenza.

Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.

Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. È possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

 

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere.

Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

 

Il Decreto Legge sulle riaperture è consultabile in Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

 

Per completezza, si allega la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni per la riammissione dei lavoratori dopo per assenza per malattia Covid-19 correlata.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

 

Il 6 aprile 2021, in occasione della stesura del Protocollo per le vaccinazioni in azienda, è stato aggiornato il Protocollo condiviso per le misure anti-covid negli ambienti di lavoro, tenendo conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L’obiettivo del Protocollo rimane sempre quello di fornire le corrette indicazioni operative finalizzate all’incremento delle misure precauzionali di contenimento negli ambienti di lavoro di tipo non sanitario.

Le novità principali riguardano:

  • Modalità di ingresso in azienda nella quale sezione si specifica che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario Nazionale.
  • Pulizia e sanificazione in azienda dove si specifica che per le modalità di pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro si fa riferimento alla Circolare del Min. della Salute 1764/2020.
  • Precauzione igieniche personali dove si specifica che è consentita la preparazione in azienda di liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
  • Organizzazione aziendale dove nella precedente revisione veniva specificato che tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono sospesi e annullati, mentre in questa versione si specifica che il datore di lavoro in collaborazione con il MC e RSPP tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dove viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale relativo a salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento della propria mansione andando quindi ad eliminare deroghe alla scadenza della formazione obbligatoria.

 

CI TENIAMO A SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE I PROTOCOLLI AZIENDALI, PER ESSERE CONFORMI, VISTO IL RISCHIO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SE LE CONDIZIONI DI LAVORO NON FOSSERO CONFORMI ALL’ATTUALE DETTATO DELLE INDICAZIONI CONDIVISE DALLE PARTI SOCIALI.

 

 

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Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle.

Ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 25, consente espressamente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Le norme ammettono, quindi, la formazione in presenza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL:

  • per i corsi monoaziendali in azienda
  • per i corsi individuali
  • per l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Lo staff Org Numeri organizza corsi in presenza ogni qualvolta siano rispettate le disposizioni dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 (es distanziamento interpersonale, aerazione dell’aula…) in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.

La Regione Veneto specifica che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella sede dell’azienda stessa e siano rivolte esclusivamente a propri dipendenti.

Nonostante, sia consentita la formazione professionale in presenza, anche in zona rossa, Org Numeri predilige, ove possibile, la formazione a distanza in modalità videoconferenza.

Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza, in totale sicurezza!

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, è stato PROROGATO dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM).

Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 10 il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021“.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1.  Comunicazione Rifiuti
  2.  Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3.  Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4.  Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5.  Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6.  Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

 

In data odierna, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
Entrerà in vigore da domani 14 ottobre, e sarà efficace fino al 13 novembre 2020.
Ecco le principali novità!

  • Confermato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e nei luoghi chiusi, con le eccezioni dell’attività sportiva, dei bambini sotto i 6 anni e delle persone con disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo;
  • Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • Sconsigliate anche le cene e gli incontri in casa con più di 6 persone non conviventi;
  • Raccomandato, lo svolgimento delle attività professionali medianti modalità di lavoro agile;
  • Vietato lo sport di contatto a livello amatoriale;
  • Sospesi i viaggi di istruzione;
  • Restrizioni anche per i locali: ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie dovranno chiudere alle 24 e la consumazione sarà possibile solo al tavolo dopo le 21: niente consumazioni davanti al locale dopo quest’ora.

Rimangono salve le indicazioni e le regole contenute nei protocolli condivisi e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Il DPCM e i relativi allegati sono consultabili al link:

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi informazione.
Lo staff Org Numeri