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TESTO COORDINATO DI PREVENZIONE INCENDI:
I 3 DECRETI CHE SOSTITUIRANNO DEFINITIVAMENTE IL DM 10 MARZO 1998

Dal 29 ottobre i Decreti Ministeriali 1, 2 e 3 settembre 2021 andranno ad abrogare la precedente normativa contenuta nel DM 10 marzo 1998 (con l’unica eccezione dell’art.4 del DM 1/09/2021 che entrerà in vigore fra un anno).

Facciamo il punto sulle importanti novità contenute nei tre decreti utilizzando il nostro schema informativo:

TESTO COORDINATO SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO

Buona lettura,

Il team di Org Numeri

Con Decreto del ministero dell’Interno 8 novembre 2019 (in GU n.273 del 21-11-2019) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta).
Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996
Vediamo campo di applicazione del Decreto, gli obiettivi della Regola tecnica, l’utilizzo dei prodotti antincendio presso gli impianti e quanto previsto in termini di adeguamento degli impianti esistenti.

 

Campo di applicazione del DM 8/11/2019: su chi ricade la Regola tecnica Impianti gas?

Il decreto si applica (art.1) alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Non si applica agli:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Quali sono gli obiettivi della Regola tecnica Impianti gas?

In art.2 si specifica che gli obiettivi della regola tecnica, oltre a salvaguardare persone, beni e assicurare la sicurezza dei soccorritori contro i rischi di incendio ed esplosione riguardano anche la realizzazione degli impianti in modo da:
•evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;

•limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
•limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
•garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Prodotti antincendio per impianti gas: come comportarsi?

In art.3 si precisa ulteriormente che gli impianti vanno “realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti”.
All’art. 4 alcune indicazioni sui prodotti per uso antincendio, impiegati negli impianti sui quali ricade il decreto: vanno identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni, accettati dal responsabile dell’attività.
Il loro impiego è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e devono essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili oppure alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 oppure legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, potendo garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al decreto.

Come adeguare gli impianti esistenti?

Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019 gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica (art. 5) ma non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta nel caso degli:
• impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla precedente normativa.
• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo VV.F.;
• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa.

In caso di successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti o in caso di aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW, è richiesto l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.

Fonte: InSic

Il Codice di Prevenzione incendi DM 3/8/2015 subisce una nuova modifica per venire incontro alle necessità di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche alla luce dei più aggiornati standard internazionali: con DM 18 ottobre 2019 si sostituisce integralmente l’allegato 1 del Codice di prevenzione Incendi.
Il decreto entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in gazzetta Ufficiale (avvenuto in GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 – Suppl. Ordinario n. 41)

Le modifiche apportate dal DM 18 ottobre 2019

Le modifiche sono relative alle seguenti sezioni:
a) Sezione G – Generalità;
b) Sezione S – Strategia antincendio;
c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M – Metodi.

Si precisa che in caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 (Metodi di Progettazione per la sicurezza antincendio) dell’allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l’art. 3 (Domanda di parere di conformità sul progetto), comma 3 (la durata del servizio, al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell’allegato VI al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due) e l’art. 4 (Domanda di deroga), comma 2 (la durata del servizio al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto – determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 – maggiorata del 50%) del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.).

Fonte: InSic

 

Dal 20 ottobre 2019 Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M.03/08/15) è diventato obbligatorio per 42 attività soggette, comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali non esiste una Regola Tecnica Verticale, mentre per le attuali RTV del Codice (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive (tuttora valide).

La situazione risulta pertanto la seguente:

Questo implica che le attive senza RTV è necessario applicare il codice anche sull’esistente (a meno che non sia incompatibile). Nelle attività non soggette è possibile applicare il codice (non obbligatorio).

Questo significa che, per le attività soggette a prevenzione incendi per le quali non esiste una regola di prevenzione incendi specifica, non si può più applicare il D.M. 10/03/1998, ma dovrà applicarsi obbligatoriamente quanto richiesto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015).

Per la valutazione rischi rimane in vigore il  DM 10/03/1998 (in attesa della sua sostituzione il nuovo decreto che sta già girando in bozza dal Gennaio 2019).

A seguito dell’esercitazione operativa dello scorso giugno a Montelibretti, che ha visto coinvolti tutti i comandi VVF d’Italia, sono state emanate dalla Direzione centrale per l’emergenza le prime linee direttive finalizzate al miglioramento dell’attività di spegnimento degli incendi.

Tra gli importanti risultati conseguiti dall’esercitazione, uno dei più rilevanti riguarda l’uso dei liquidi schiumogeni. In particolare, le esercitazioni svolte hanno evidenziato la necessità che i liquidi schiumogeni proteinici e fluoro-proteinici vengano sostituiti dai nuovi liquidi schiumogeni sintetici, aventi caratteristiche di maggiore efficacia e compatibilità ambientale.

Pertanto, fermo restando l’impiego fino ad esaurimento delle attuali scorte, è stato raccomandato alle Direzioni Regionali e ai Comandi di acquisire liquidi sintetici, omologati o certificati da ente terzo, adatti per incendi di classe B (liquidi infiammabili quali benzine, gasolio, alcoli, solventi, vernici, oli minerali, grassi, eteri, ecc.) oppure di tipologia bagnante “wetting agent”, per incendi di classe A (materiali solidi la cui combustione genera braci quali legname, carboni, carta, tessuti, trucioli, pelli, gomma e derivati, ecc.).

Fonte: Corpo Nazionale Vigili del Fuoco