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DECRETO GSA (GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO): COSA PREVEDE?

Il Decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE?

Il Decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 4 ottobre 2022. Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

 

A CHI SI APPLICA IL DECRETO?

Il Decreto si applica (art.1):

  • alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro(art. 62 del D. Lgs. n.81/08);
  • alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili(titolo IV del D.lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4,5,6.
  • alle attività a rischio di incidente rilevante(D. Lgs. del 26 giugno 2015, 105) limitatamente agli art. 4,5,6.

 

QUANDO SI ORGANIZZA IL SERVIZIO ANTINCENDIO?

I lavoratori addetti al Servizio Antincendio vengono eletti all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (incluso il piano di emergenza, laddove previsto).

 

QUALE FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?

Il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto dall’Allegato III. Nell’Allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

 

CHI PUÒ SVOLGERE I CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO?

Oltre al Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, i corsi di formazione possono essere svolti anche da soggetti pubblici o privati, avvalendosi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6. I corsi possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro oppure dai lavoratori, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 6.
All’art. 6 sono riportati in dettaglio tutti i requisiti che devono possedere i docenti abilitati ad effettuare le docenze, distinguendo tra parte teorica e pratica.

 

DOCENTI DI CORSI ANTINCENDIO GIÀ QUALIFICATI: POSSONO ESERCITARE?

Alla data di entrata in vigore decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

 

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
  3. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

I docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.

 

CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO GIÀ ORGANIZZATI: COSA FARE?

I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

QUANDO PROGRAMMARE I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO?

Il Decreto, all’art. 7 stabilisce che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

 

QUALI ARTICOLI DEL DM 10 MARZO 1998 SONO ABROGATI?

A partire dal 4 ottobre 2022 sono abrogati i seguenti articoli del DM 10 marzo 1998: Art. nn 3, 5, 6 e 7.

 

IL NUOVO TECNICO MANUTENTORE

Il provvedimento è rilevante perché inserisce una nuova figura professionale in materia di antincendio: il nuovo TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO. Tale figura dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II al decreto stesso, che peraltro stabilisce anche le modalità di qualificazione.

Tale qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Una circolare interpretativa di prossima emanazione chiarirà tutti gli aspetti rilevanti.

I soggetti, che alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio specificato nell’Allegato II e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

 

I CRITERI PER I CONTROLLI E LA MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.

 

Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 comprende i seguenti allegati:

Allegato I – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
Allegato II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
Allegato III – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato IV- IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato V – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

 

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https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/

 

Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 è scaricabile qui o dalla Gazzetta Ufficiale:

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-04&atto.codiceRedazionale=21A05748&elenco30giorni=true

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

Il Documento regolamenta l’organizzazione delle attività da parte della azienda o dell’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa delle vaccinazioni in azienda in particolare con riferimento a:

  • Requisiti dell’azienda
  • Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda
  • Formazione e informazione del personale coinvolto
  • Organizzazione della seduta vaccinale
  • Gestione del consenso
  • Registrazione della vaccinazione
  • Osservazione post vaccinazione
  • Programmazione della seconda dose
  • Monitoraggio e controllo
  • Oneri.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il Documento fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.

 

I PUNTI VACCINALI TERRITORIALI

Il Documento conferma che le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

Si ricorda che:

  • la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti;
  • la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi e dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

 

I PRESUPPOSTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PUNTO VACCINALE

Si precisano quindi i presupposti imprescindibili per la realizzazione dei punti vaccinali:

  1. disponibilità di vaccini;
  2. disponibilità dell’azienda;
  3. presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato;
  4. sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
  5. adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
  6. tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER I PUNTI VACCINALI

Gli spazi destinati all’attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio, etc.).

Nel Documento INAIL si specifica che il Piano vaccinale nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

 

CHI PUÒ SVOLGERE L’ATTIVITÀ VACCINALE NEI PUNTI VACCINALI?

L’attività vaccinale potrà essere condotta anche con personale sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento.

 

In allegato al Documento troviamo

  • Allegato 1 – il Modulo per il Consenso alla vaccinazione anti-Covid
  • Allegato 2 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE
  • Allegato 3 – ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID-19 – CORRELATA.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri

 

 

Il 6 aprile 2021, in occasione della stesura del Protocollo per le vaccinazioni in azienda, è stato aggiornato il Protocollo condiviso per le misure anti-covid negli ambienti di lavoro, tenendo conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L’obiettivo del Protocollo rimane sempre quello di fornire le corrette indicazioni operative finalizzate all’incremento delle misure precauzionali di contenimento negli ambienti di lavoro di tipo non sanitario.

Le novità principali riguardano:

  • Modalità di ingresso in azienda nella quale sezione si specifica che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario Nazionale.
  • Pulizia e sanificazione in azienda dove si specifica che per le modalità di pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro si fa riferimento alla Circolare del Min. della Salute 1764/2020.
  • Precauzione igieniche personali dove si specifica che è consentita la preparazione in azienda di liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
  • Organizzazione aziendale dove nella precedente revisione veniva specificato che tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono sospesi e annullati, mentre in questa versione si specifica che il datore di lavoro in collaborazione con il MC e RSPP tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dove viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale relativo a salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento della propria mansione andando quindi ad eliminare deroghe alla scadenza della formazione obbligatoria.

 

CI TENIAMO A SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE I PROTOCOLLI AZIENDALI, PER ESSERE CONFORMI, VISTO IL RISCHIO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SE LE CONDIZIONI DI LAVORO NON FOSSERO CONFORMI ALL’ATTUALE DETTATO DELLE INDICAZIONI CONDIVISE DALLE PARTI SOCIALI.

 

 

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Lo Staff Org Numeri

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio. Esso mira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora.

Alla luce delle recenti esperienze legate alla pandemia da COVID-19, il Piano sottolinea l’indispensabilità di una programmazione sanitaria basata su una rete coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio, anche al fine di disporre di sistemi flessibili in grado di rispondere con tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un’emergenza infettiva, sia per garantire interventi di prevenzione (screening oncologici, vaccinazioni, individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente, ecc.) e affrontare le sfide della promozione della salute e della diagnosi precoce e presa in carico integrata della cronicità.

Gli obiettivi del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione

Il PNP 2020-2025 intende consolidare l’attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l’Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire responsabile. In tale contesto è necessario un attivo coinvolgimento dei MMG e PLS, figure chiave per favorire l’health literacy e l’empowerment dei cittadini.

Il PNP 2020-2025 ribadisce inoltre l’approccio life course, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza, per setting (scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari, città, …), come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e di genere, al fine di migliorare l’appropriatezza ed il sistematico orientamento all’equità degli interventi.

Il PNP 2020-2025 mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi.

Il Piano si articola in sei Macro Obiettivi:

  • Malattie croniche non trasmissibili
  • Dipendenze e problemi correlati
  • Incidenti stradali e domestici
  • Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali
  • Ambiente, clima e salute
  • Malattie infettive prioritarie

Il documento, rappresentando quindi la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica, investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia (come vaccinazioni e screening oncologici) e di linee di azione (Programmi “Predefiniti”, vincolanti per tutte le Regioni) basate su evidenze di costo-efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali. Il Piano adotta infine un sistema di valutazione, basato su indicatori e relativi standard, che consente di misurare, nel tempo, e in coerenza con il monitoraggio dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, lo stato di attuazione dei programmi, anche al fine di migliorarli in itinere, nonché il raggiungimento dei risultati di salute e di equità attesi.

Ogni Regione è ora chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale (Piano Regionale della Prevenzione – PRP), entro i termini previsti dall’Intesa, declinando contenuti, obiettivi, linee di azione e indicatori del Piano nazionale all’interno dei contesti regionali e locali. A sua volta il livello centrale è tenuto a mettere in campo le Linee di supporto centrale al PNP, parte integrate del Piano stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi garantendo la coesione del sistema.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è consultabile al link:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf