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La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dallo scorso 7 aprile, ha introdotto un obbligo specifico e sanzionato per tutte le aziende che hanno lavoratori in modalità agile: la consegna di un’informativa annuale scritta sui rischi, da consegnare a ciascun lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi non consegna l’informativa è esposto a una sanzione che può arrivare fino a €7.403,96 di ammenda, applicabile per ogni lavoratore agile non coperto dal documento.

Per supportare le aziende nell’adeguamento immediato abbiamo organizzato un webinar operativo, durante il quale illustreremo le novità normative, mostreremo un’informativa conforme e pronta all’uso, e analizzeremo insieme le casistiche più frequenti.

 

WEBINAR — LAVORO AGILE E SICUREZZA: I NUOVI OBBLIGHI DELLA LEGGE PMI 2026

Data: 24/05/2026  |  Ore 9.00 – 10.30  |  Modalità: online

 

Durante l’incontro affronteremo:

  • le novità introdotte dalla L. 34/2026 e cosa cambia rispetto alla disciplina precedente
  • la struttura di un’informativa corretta e i contenuti che non possono mancare, con focus sui rischi dell’ambiente domestico e outdoor alla luce della giurisprudenza recente
  • il ruolo dell’RLS e del RLST nella procedura di condivisione
  • quattro casistiche operative: accordi in ordine, accordi mancanti, molti lavoratori agili, DVR non aggiornato
  • sessione Q&A con risposta alle domande specifiche sulla vostra situazione

Quota di partecipazione: €90 + IVA

Iscriviti ora 👉 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CA-Nz0bBRMu6GU1alO8iNg 

📥📄 Scarica la locandina informativa con tutti i dettagli del corso

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato il modello di informativa conforme alla norma vigente, in formato editabile, pronto per essere personalizzato sulla propria realtà aziendale.

Per chi necessita di supporto nella personalizzazione o di consulenza specifica sulla propria situazione aziendale, è disponibile un servizio dedicato a tariffe separate.

 

Un cordiale saluto,

Org Numeri S.r.l.

Legge annuale PMI 2026: tutte le novità che impattano su salute e sicurezza sul lavoro

👉📄Consulta la Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026.

Tra le misure per le piccole e medie imprese, il legislatore ha introdotto modifiche dirette al D.lgs. 81/2008 e disposizioni collegate che ridisegnano alcuni obblighi nella gestione della sicurezza aziendale.

 

INQUADRAMENTO

Una legge che guarda alle PMI, ma che cambia le regole per tutti

La Legge annuale PMI nasce con l’obiettivo dichiarato di semplificare e sostenere il sistema produttivo delle piccole e medie imprese italiane. Sul piano della salute e sicurezza, tuttavia, alcune delle disposizioni introdotte si applicano indipendentemente dalla dimensione aziendale, generando obblighi immediati per tutti i datori di lavoro.


Di seguito analizziamo gli articoli di diretto interesse per chi gestisce la sicurezza in azienda

📑 ART. 10 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Modelli semplificati MOG per micro e PMI, formazione in CIG e addestramento

L’articolo 10 della Legge n. 34/2026 interviene su due nodi da tempo aperti nel sistema prevenzionistico.

Art. 30, c. 5-ter D.lgs. 81/08   Modelli semplificati di organizzazione e gestione

In applicazione del principio di proporzionalità, l’INAIL è chiamato a elaborare — entro 120 giorni dall’entrata in vigore — modelli semplificati di MOG per microimprese e PMI, definendo parametri specifici per la loro declinazione a livello aziendale. L’INAIL supporterà le imprese nell’adozione dei modelli stessi sul piano gestionale e applicativo.

 

Art. 37, c. 4 e 5 D.lgs. 81/08  Formazione in CIG e nuova definizione di addestramento

La formazione in materia di salute e sicurezza diventa obbligatoria anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (sia in sospensione che in riduzione oraria). Il comma 5 riscrive la definizione di addestramento: si aggiunge la possibilità di utilizzare tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, con obbligo di tracciamento in apposito registro anche informatizzato.

La formazione in CIG va ora pianificata consapevolmente: il periodo di sospensione diventa un’opportunità — e un obbligo — per aggiornare le competenze in materia di sicurezza.

📑 ART. 11 L. 34/2026 — MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Lavoro agile: nuovo obbligo di informativa annuale con sanzione dedicata

È probabilmente la novità di maggiore impatto operativo per le aziende che hanno stabilizzato il lavoro agile come modalità ordinaria di organizzazione del lavoro.

Art. 3, c. 7-bis D.lgs. 81/08    Informativa scritta annuale per i lavoratori agili

Per le prestazioni rese in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile — con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali — è assicurato mediante la consegna al lavoratore e all’RLS di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale. L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta intesto che il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali

La violazione di questo obbligo è sanzionata penalmente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, c. 5, lett. c del D.lgs. 81/2008, come modificato).

La norma si coordina con la disciplina del lavoro agile di cui alla L. 81/2017 e con gli obblighi informativi già previsti dall’art. 36 del D.lgs. 81/2008, di cui rappresenta una specificazione adattata al contesto extraaziendale.

Ricordiamo inoltre che, al fine di regolamentare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smartworking, è necessario stipulare uno specifico accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. Tale accordo rappresenta uno strumento fondamentale per definire in modo chiaro e condiviso le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, esso disciplina aspetti quali la durata, i tempi di lavoro e di riposo, il diritto alla disconnessione, le modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici, nonché le eventuali misure di controllo e tutela della salute e sicurezza.

📑 ART. 12 L. 34/2026 — MODIFICHE ALL’ALLEGATO VII D.LGS. 81/2008

Verifiche periodiche: piattaforme di lavoro mobili elevabili ora soggette a controllo triennale

Allegato VII D.lgs. 81/08   Nuova voce: piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Vengono aggiunte all’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, c. 11 del D.lgs. 81/2008) le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto, con periodicità triennale. La prima verifica compete all’INAIL; le successive possono essere affidate a ASL, ARPA oppure soggetti privati o pubblici abilitati.

📑 ART. 9 L. 34/2026 — ESONERO ASSICURATIVO

Carrelli elevatori e veicoli in aree aziendali, portuali, aeroportuali: esonero dall’RC obbligatoria

L’articolo 9 della Legge n. 34/2026 esonera dall’obbligo di assicurazione obbligatoria RC auto i carrelli elevatori non immatricolati operanti all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali — a condizione che siano coperti da polizza RC terzi volontaria, diversa dall’assicurazione obbligatoria. Analogo esonero per le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

In entrambi i casi sopra citati, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di Garanzia (di cui all’articolo 283 D.lgs. N. 209/2005), se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

📑 ART. 4 L. 34/2026 — CENTRALI CONSORTILI

Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli Enti medesimi

La Legge n. 34/2026 riconosce quali “enti mutualistici di sistema” le società denominate “centrali consortili” aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell’articolo 2615-ter del c.c.. Un segnale verso un approccio sistemico alla sicurezza nelle filiere di micro e piccole imprese. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento di questi enti, nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Previsione, in capo all’ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

 

⚖️ La legge è in vigore. Siete pronti?

Org Numeri è al vostro fianco per analizzare l’impatto di queste novità sulla vostra organizzazione: dall’aggiornamento della documentazione di sicurezza alla redazione dell’accordo e dell’informativa volti a regolamentare il lavoro agile, dalla pianificazione della formazione in CIG alla programmazione delle verifiche delle PLE.

Vuoi approfondire l’impatto delle novità sulla tua azienda?
Contatta il tuo consulente di riferimento oppure chiamaci al 0422/683199 📞 

Il testo integrale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 è allegato alla presente comunicazione.

Il Team di Org_Numeri S.r.l.

Gentile Cliente,

cominciamo marzo con un aggiornamento importante per tutte le imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali: è entrato in vigore il Milleproroghe e le novità riguardano da vicino il percorso di attuazione del RENTRI.

Dal 1° marzo 2026 è in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) — pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 — che interviene in modo significativo sulla tempistica di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

 

…Cosa cambia concretamente per la tua azienda? …Scopriamolo insieme.

 

FIR DIGITALE: PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2026

La principale novità riguarda la proroga del termine per il FIR cartaceo. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026.

Periodo di “doppio binario” – dal 13 febbraio al 15 settembre 2026

•     Adottare fin da subito il FIR digitale, oppure

•     Continuare a utilizzare il FIR in formato cartaceo.

SANZIONI RENTRI: RINVIO AL 15 SETTEMBRE 2026

All’art. 258 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis, che differisce al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni per:

  • mancata trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi;
  • incompleta trasmissione degli stessi dati.

Un’ulteriore finestra temporale utile per completare il percorso di adeguamento senza rischio di sanzione immediata.

GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI: PROROGA AL 30 GIUGNO 2026

Categoria 5 – Albo Nazionale Gestori Ambientali

Viene differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • All’Albo è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.

ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE

Iscrizione al RENTRI – Abrogazione proroga a 120 giorni

  • Abrogata la disposizione che prevedeva l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI per enti/imprese con più di 50 dipendenti e per gli altri soggetti non produttori iniziali. La misura era rimasta finora inattuata.

Riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate

  • Differito al 31 dicembre 2026 il termine entro cui la Regione o Provincia autonoma può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti già in esercizio al 15 aprile 2023.
  • Disposta l’abrogazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 (norme tecniche sul riutilizzo delle acque reflue), a decorrere dall’entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006.

Impianti di produzione di cemento – Operazioni R1

  • Differito al 31 dicembre 2026 l’efficacia della norma transitoria che, per gli impianti di cemento autorizzati alle operazioni R1 con limiti orari o giornalieri, considera vincolante solo il quantitativo massimo annuo di utilizzo.

 

RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZA MISURA
15 settembre 2026 Fine periodo transitorio FIR cartaceo; applicazione sanzioni RENTRI
30 giugno 2026 Geolocalizzazione come requisito iscrizione Cat. 5 Albo Gestori Ambientali
31 dicembre 2026 Riutilizzo acque reflue depurate; impianti cemento operazioni R1

Le proroghe offrono una finestra temporale preziosa: non un motivo per rimandare, ma un’opportunità per adeguarsi con la giusta gradualità e trasformare gli obblighi normativi in strumenti di controllo e tracciabilità reale dei rifiuti.

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni. Per qualsiasi chiarimento, contattaci!

 

Un buon lavoro,

Team Org Numeri Srl

CORSO FIR DIGITALE: aggiornati sulle novità RENTRI partecipando al nostro corso del 06/02/2026

Con la finestra dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si finalizza l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), anche per l’ultima tranche di aziende, ovvero tutte le realtà produttrici di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.

A partire dal 13 febbraio 2026, il Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) diventerà digitale per tutti gli iscritti al RENTRI come stabilito dall’articolo 7, comma 8, del D.M. 3 aprile 2023 n. 59.

Per supportarvi in questo importante cambiamento normativo e operativo, siamo lieti di invitarvi al nostro corso sul FIR digitale, pensato per fornirvi tutte le competenze necessarie per una corretta gestione dei formulari di trasporto dei rifiuti, con esempi pratici e simulazioni reali, utilizzando il portale RENTRI passo dopo passo.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:

  • 📅 Data: 06/02/2026
  • Orario: dalle 10:00 alle 12:00
  • Durata: 2 ore
  • 📌 Luogo: Org Numeri Srl – Viale della Repubblica 12/I Villorba (TV)
  • 📍 Modalità: in presenza o in videoconferenza
    (per il carattere operativo del corso è consigliata la partecipazione in aula)
  • 💶 Costo: 90 € + IVA / partecipante

A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore verrà rilasciato attestato di frequenza.

CONTENUTI DEL CORSO:

  • Introduzione alle disposizioni previste dal RENTRI
  • Compilazione dei formulari nel portale RENTRI
  • Trasmissione dei formulari relativi al trasporto di rifiuti pericolosi
  • Soggetti obbligati all’utilizzo del FIR digitale
  • Modalità operative: firma del FIR digitale e soggetti firmatari
  • Modalità e tempistiche di trasmissione dei FIR a RENTRI
  • Spazio dedicato alle domande

NON PERDERE L’OCCASIONE DI AGGIORNARTI SULLE NOVITA’ FIR DIGITALI E  DI GARANTIRE UNA GESTIONE CORRETTA E CONFORME DEI TUOI FORMULARI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI.

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A presto,
Org Numeri Srl

 

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

IL DECRETO LEGGE n. 159/2025 E LA LEGGE DI CONVERSIONE n. 198/2025

 

Gentile Cliente buon 2026 e ben ritrovato dopo la pausa di fine anno.

Cominciamo con il piede giusto…o meglio…con la misura di prevenzione giusta: L’INFORMAZIONE!

Il Decreto Legge n. 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, ha apportato alcune modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali modifiche sono state in parte confermate e in parte revisionate dalla Legge di conversione n. 198/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025.

…Quali sono le modifiche in materia di salute e sicurezza introdotte prima con il Decreto Legge e poi con la Legge di conversione?

…Scopriamolo insieme partendo dalle origini…

 

Il Decreto Legge n. 159/2025

Il 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) (scaricalo qui), adottato con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenendo su più livelli.

Quali sono le modifiche apportate in materia di salute e sicurezza?

Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti del Decreto Legge.

Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti.

  • Introdotto il badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti nei cantieri edili ed estendibile ad altri settori a rischio.
  • La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori assunti tramite la piattaforma.
  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforzerà le attività di vigilanza sulle imprese in subappalto.
  • La notifica preliminare dei cantieri dovrà ora indicare anche le imprese che operano in subappalto.
  • Patente a crediti: sanzioni più elevate e maggiori decurtazioni dei punti in caso di violazioni (per illeciti commessi dal 1°gennaio 2026).

Prevenzione e Formazione

  • La contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico del RLS per le imprese con meno di15 lavoratori.
  • L’attività di formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL.
  • Manutenzione obbligatoria anche per indumenti di lavoro che hanno la caratteristica di essere DPI, previa loro individuazione su DVR.
  • INAIL sarà chiamato a promuovere attività di formazione in materia di salute e sicurezza per:
    • Settore delle costruzioni
    • Settore della logistica e dei trasporti
  • INAIL attiverà interventi di assistenza rivolti alle piccole e medie imprese nonché alle microimprese per l’adozione dei DPI innovativi ed intelligenti.
  • INAIL promuoverà inoltre campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della sicurezza a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Accordo Stato-Regioni

  • Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verranno formulati nuovi criteri di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per enti formatori in materia di salute e sicurezza, al fine di innalzare il livello e la qualità dell’offerta formativa.
  • I nuovi requisiti di accreditamento dovranno essere riferiti a: competenza certificata, adeguata organizzazione, qualificazione formatori.
  • I requisiti citati sono validi anche per il mantenimento dell’accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Alternanza Scuola-Lavoro

  • Assicurazione INAIL estesa agli infortuni in itinere durante percorsi di alternanza scuola-lavoro.
  • Legge 145/2018: aggiunto art. 784 novies. Le convenzioni stipulate tra le imprese ospitanti e le scuole non devono prevedere l’adibizione del minore a lavorazioni considerate, dal DVR aziendale, ad alto rischio.

Norme UNI

  • Eliminato il riferimento a OHSAS 18001 e introdotto UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
  • Verrà promossa la stipula di una Convenzione tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita norme tecniche.

Occupazione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

  • Dal 1° aprile 2026 il SIISL diventa il canale centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nearmiss e monitoraggio nazionale

  • Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, adotterà linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti al fine di identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nonché ad individuare le misure di miglioramento da adottare al fine di ridurre il fenomeno dei nearmiss.

Sorveglianza sanitaria

  • 41 nuova lett. e-quater: inserita, per le attività considerate a rischio elevato infortunio (art. 15 L. 125/2001), la visita medica, qualora vi sia un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’uso di alcol o sostanze stupefacenti.
  • 41 comma 4: inclusa verifica assunzione sostanze alcoliche e stupefacenti tra gli accertamenti della sorveglianza sanitaria.

Obblighi del lavoratore e del medico competente

  • 20 D.lgs. 81/08: le visite mediche dovranno essere effettuate durante l’orario di lavoro, ad eccezione di quelle in fase pre-assuntiva.
  • 25 D.lgs. 81/08: il medico competente promuove la prevenzione oncologica (screening LEA).

 

Nuovo art. 3bis volontariato e sicurezza

  • Volontari VVF, Protezione Civile, Croce rossa Italiana, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, sono equiparati ai lavoratori nei limiti previsti dal nuovo art. 3-bis.

 

 La Legge di conversione n. 198 del 29 dicembre 2025

Come anticipato, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (scaricala qui).

La legge di conversione ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al testo del Decreto Legge n. 158/2025, vediamo insieme le più impattanti.

Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  • Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (art. 37 D.lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro), cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

Formazione e prevenzione

  • Sostituito l’art. 113, comma 2, del D.lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni dell’art. 113 comma 2 acquistano efficacia a partire dal 1° febbraio 2026.

Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili

  • Modificate alcune condizioni per quanto riguarda la posizione dei lavoratori disabili all’interno delle aziende (per le modifiche si rinvia alla lettura dell’art. 14bis della L. n. 198 – testo coordinato scaricabile da qui).

Monitoraggio e tracciamento dei Near Miss

  • Verranno elaborate, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, delle linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti. La Legge, rispetto all’originaria formulazione, precisa che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL. Tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione.

Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile

Come già anticipato dal Decreto n. 159/2025, è stata ampliata la categoria dei volontari equiparati ai lavoratori. Tale estensione riguarda i volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (quali le reti associative e gli altri enti del terzo settore ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’art. 34 del codice della protezione civile di cui al D.lgs. 02.01.2018 n. 1), i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nonché i volontari dei Vigili del fuoco.

Nei confronti dei volontari sopra indicati, si applicano le disposizioni del D.lgs 81/08 nei limiti di quanto stabilito nel nuovo art. 3bis del D.lgs. 81/08.

Che cosa stabilisce il nuovo art. 3bis?

  • Individua le definizioni di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e organizzazioni di volontariato.
  • Stabilisce che i volontari della protezione civile aderenti alle organizzazioni di protezione civile sono equiparati ai lavoratori nei limiti individuati ai commi 3 e 4 dell’art. 3bis.
  • Comma 3: il volontario che opera nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile, riceve formazione, informazione e addestramento nel rispetto degli standard minimi di sicurezza stabiliti a livello nazionale ed è sottoposto ai controlli sanitari. Sono le Organizzazioni stesse a cui appartiene il volontario ad organizzare la formazione, l’informazione, l’addestramento ed il controllo sanitario.
  • Comma 4: le Organizzazioni a cui il volontario aderisce forniscono a quest’ultimo i DPI idonei allo svolgimento delle proprie attività di volontariato. Il volontario dovrà inoltre essere addestrato sull’utilizzo degli stessi dispositivi da parte dell’Organizzazione di appartenenza.
  • Le sedi delle Organizzazioni di volontariato NON SONO considerate LUOGHI DI LAVORO, salvi i casi in cui il volontario svolga nelle medesime sedi la propria attività. Anche i luoghi di esercitazione, di formazione di intervento dei volontari della protezione civile NON SONO considerati LUOGHI DI LAVORO.
  • Gli artt. 55-sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente, 56-sanzioni per il preposto e 59-sanzioni per i lavoratori del d.lgs. 81/08 NON si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento delle organizzazioni di volontariato NON POSSONO ESSERE EQUIPARATI AL DATORE DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO, anche ai fini degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 81/08.
  • Sanzioni per il rappresentante legale delle organizzazioni di protezione civile (anche nel caso in cui il rappresentante legale dell’Organizzazione sia anche Sindaco di un Comune) e per i volontari, anche con funzioni di coordinamento.

 

Si confermano, con alcune correzioni e coordinamenti testuali introdotti in fase di conversione, tutte le altre disposizioni non specificatamente indicate all’interno di questa newsletter.

📩 Vuoi saperne di più?
Da questo link potrai scaricare l’infografica relativa alle modifiche più importanti in materia di salute e sicurezza apportate dal D.L. n. 159/2025.

Se non l’hai già fatto, scarica qui Il Decreto Legge n. 159/2025 e scarica qui la Legge di conversione n. 198/2025.

Per qualsiasi chiarimento contattaci!

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Un buon lavoro
Il Team di Org_Numeri S.r.l.

Siamo entusiasti di inaugurare la nuova rubrica “WeOrgYou“, dove risponderemo alle domande più frequenti dei nostri Clienti.

Per questa prima uscita, affrontiamo un tema che spesso genera dubbi e discussioni: “che differenza c’è fra informazione, formazione e addestramento?” Come noto, gli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08 sanciscono l’obbligo per il datore di lavoro di informare, formare e addestrare i lavoratori circa tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura della sicurezza.

Grazie a queste attività il lavoratore potrà conoscere tutte le nozioni, procedure e istruzioni utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro. 

Ma cosa significa Formazione, Informazione & Addestramento? E soprattutto, come possiamo adempiere a questi obblighi? Rispondiamo chiarendo il significato e l’obiettivo di ciascuno di questi elementi fondamentali della sicurezza sul lavoro.

 

I. L’Informazione

L’informazione rappresenta il primo step del processo di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro ai lavoratori in materia di rischi e prevenzione. Attraverso questa attività infatti i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a controllare, i rischi presenti all’interno dell’Organizzazione.

La definizione di “Informazione” si può ricavare dall’art. 2 lett. bb) D.lgs. 81/08, ed è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro “.

In particolare, secondo i commi 1 e 2 dell’art. 36, il datore di lavoro è obbligato a informare i lavoratori circa:

  • i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’Organizzazione in generale;
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi);
  • i nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché del Medico Competente;
  • i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni dell’Organizzazione in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L’attività di informazione solitamente (ma non solo) viene effettuata all’ingresso nell’Organizzazione di un nuovo lavoratore mediante la predisposizione di un documento, la c.d. Informativa, contenente le informazioni di cui sopra e:

  • l’organigramma della sicurezza;
  • la planimetria della sede di lavoro;
  • il piano di emergenza e numeri utili;
  • schede informative circa i rischi connessi alle mansioni svolte;
  • scheda di attestazione della consegna dei DPI;
  • scheda informativa per le lavoratrici madri.

L’attività di informazione deve essere verbalizzata all’interno di un apposito documento, ove si indicheranno: la data e il luogo dell’informazione; chi ha eseguito l’informazione; l’oggetto dell’informazione e il materiale fornito al lavoratore. Tale documento deve essere sottoscritto dal lavoratore.

 

II. La Formazione

La formazione è quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione dell’Organizzazione, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda nonché all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

In forza di tale definizione, ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08 il Datore di lavoro “assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’Organizzazione”.

L’attività formativa si suddivide in due macro categorie:

  • Formazione generale: è un corso sulla sicurezza della durata di 4 ore che affronta le tematiche più comuni sui rischi per i lavoratori relativi a tutti i settori e non è soggetta ad aggiornamento, qualora la frequenza sia comprovata da apposito attestato di partecipazione;
  • Formazione specifica: è un corso sulla sicurezza che mira a fornire ai lavoratori le conoscenze in merito ai rischi sulla sicurezza effettivamente presenti nell’Organizzazione. La durata del corso varia a seconda del tipo di rischio connesso all’attività lavorativa:
    • Rischio basso: 4 ore di formazione
    • Rischio medio: 8 ore di formazione
    • Rischio alto: 12 ore di formazione

    A prescindere dal livello di rischio, la formazione specifica è soggetta ad aggiornamento quinquennale per una durata di 6 ore.

     

    III. L’addestramento

    Ai sensi dell’art. 2 lett. cc) D.lgs. 81/08, l’addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro“. Inoltre, al comma 1 dell’art 73 D.lgs. 81/08, si stabilisce che “Il Datore di Lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso […] ricevano […] un addestramento adeguato […]”

    L’addestramento è l’attività che più si concentra sul comportamento del lavoratore durante il lavoro, quando si trova di fronte ad attrezzature, macchine, impianti sostanze, DPI…. ed ha l’obiettivo di far “apprendere l’uso corretto”, quindi insegnare ad operare, ad utilizzare, a manovrare….

    L’addestramento tipicamente non è condotto da un docente esterno all’Organizzazione, ma da una persona esperta che opera con i lavoratori ed è in grado di fornire a questi ultimi le indicazioni per operare in modo corretto.

    L’addestramento, per rispettare i requisiti di efficacia e per rispondere all’obbligo, deve essere:

    • Pratico e operativo: deve svolgersi in affiancamento e utilizzando le macchine, le attrezzature, i DPI, ecc. oggetto di addestramento;
    • Specifico: ovvero in grado di mettere a fuoco un aspetto particolare della macchina, dell’attrezzatura, dei DPI ecc., in modo dettagliato. Non deve quindi essere generico;
    • Supportato dalla documentazione necessaria: deve fornire e illustrare agli addestranti gli strumenti informativi utili al raggiungimento dell’obiettivo (manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, documentazione a supporto dei DPI, ecc.);
    • Adeguato:
      • in termini di durata
      • all’oggetto dell’addestramento
      • in termini linguistici
      • rispetto al destinatario
    • Verificato: deve avere una fase di verifica di efficacia, in cui il docente (o tutor) verifica l’avvenuto apprendimento;
    • Documentato: è obbligatorio dare evidenza dell’attività di addestramento svolta mediante verbale.

     

    IV. Quando attuare l’informazione, la formazione e l’addestramento

    Alla luce delle definizioni e delle differenze illustrate, vediamo ora quando devono essere svolti i vari obblighi. L’informazione, la formazione e, se necessario, l’addestramento devono essere svolti:

    • alla costituzione del rapporto di lavoro;
    • al trasferimento o cambiamento di mansioni;
    • all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
    • periodicamente in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

     

    In conclusione, informazione, formazione e addestramento sono tre pilastri della sicurezza sul lavoro ben distinti. Ogni fase ha le sue caratteristiche e un ruolo importante che contribuisce a creare un ambiente più sicuro e consapevole.

    Speriamo che questa rubrica vi sia gradita e che possa offrirvi chiarimenti utili e soluzioni pratiche per il vostro lavoro.

    Per qualsiasi dubbio o ulteriore approfondimento non esitare a contattarci.

    A presto,

    il team di Org Numeri.

     

Siamo entusiasti di condividere con voi alcune immagini del recente Torneo del Caimano, dove abbiamo avuto il piacere di essere sponsor e vivere una giornata emozionante che ci ha confermato ancora una volta l’importanza di sostenere iniziative che promuovono i valori dello sport.

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Grazie per la lettura,
il team di Org Numeri

 

Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle.

Ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 25, consente espressamente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Le norme ammettono, quindi, la formazione in presenza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL:

  • per i corsi monoaziendali in azienda
  • per i corsi individuali
  • per l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Lo staff Org Numeri organizza corsi in presenza ogni qualvolta siano rispettate le disposizioni dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 (es distanziamento interpersonale, aerazione dell’aula…) in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.

La Regione Veneto specifica che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella sede dell’azienda stessa e siano rivolte esclusivamente a propri dipendenti.

Nonostante, sia consentita la formazione professionale in presenza, anche in zona rossa, Org Numeri predilige, ove possibile, la formazione a distanza in modalità videoconferenza.

Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza, in totale sicurezza!

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html