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MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

IL DECRETO LEGGE n. 159/2025 E LA LEGGE DI CONVERSIONE n. 198/2025

 

Gentile Cliente buon 2026 e ben ritrovato dopo la pausa di fine anno.

Cominciamo con il piede giusto…o meglio…con la misura di prevenzione giusta: L’INFORMAZIONE!

Il Decreto Legge n. 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, ha apportato alcune modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali modifiche sono state in parte confermate e in parte revisionate dalla Legge di conversione n. 198/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025.

…Quali sono le modifiche in materia di salute e sicurezza introdotte prima con il Decreto Legge e poi con la Legge di conversione?

…Scopriamolo insieme partendo dalle origini…

 

Il Decreto Legge n. 159/2025

Il 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) (scaricalo qui), adottato con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenendo su più livelli.

Quali sono le modifiche apportate in materia di salute e sicurezza?

Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti del Decreto Legge.

Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti.

  • Introdotto il badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti nei cantieri edili ed estendibile ad altri settori a rischio.
  • La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori assunti tramite la piattaforma.
  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforzerà le attività di vigilanza sulle imprese in subappalto.
  • La notifica preliminare dei cantieri dovrà ora indicare anche le imprese che operano in subappalto.
  • Patente a crediti: sanzioni più elevate e maggiori decurtazioni dei punti in caso di violazioni (per illeciti commessi dal 1°gennaio 2026).

Prevenzione e Formazione

  • La contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico del RLS per le imprese con meno di15 lavoratori.
  • L’attività di formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL.
  • Manutenzione obbligatoria anche per indumenti di lavoro che hanno la caratteristica di essere DPI, previa loro individuazione su DVR.
  • INAIL sarà chiamato a promuovere attività di formazione in materia di salute e sicurezza per:
    • Settore delle costruzioni
    • Settore della logistica e dei trasporti
  • INAIL attiverà interventi di assistenza rivolti alle piccole e medie imprese nonché alle microimprese per l’adozione dei DPI innovativi ed intelligenti.
  • INAIL promuoverà inoltre campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della sicurezza a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Accordo Stato-Regioni

  • Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verranno formulati nuovi criteri di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per enti formatori in materia di salute e sicurezza, al fine di innalzare il livello e la qualità dell’offerta formativa.
  • I nuovi requisiti di accreditamento dovranno essere riferiti a: competenza certificata, adeguata organizzazione, qualificazione formatori.
  • I requisiti citati sono validi anche per il mantenimento dell’accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Alternanza Scuola-Lavoro

  • Assicurazione INAIL estesa agli infortuni in itinere durante percorsi di alternanza scuola-lavoro.
  • Legge 145/2018: aggiunto art. 784 novies. Le convenzioni stipulate tra le imprese ospitanti e le scuole non devono prevedere l’adibizione del minore a lavorazioni considerate, dal DVR aziendale, ad alto rischio.

Norme UNI

  • Eliminato il riferimento a OHSAS 18001 e introdotto UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
  • Verrà promossa la stipula di una Convenzione tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita norme tecniche.

Occupazione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

  • Dal 1° aprile 2026 il SIISL diventa il canale centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nearmiss e monitoraggio nazionale

  • Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, adotterà linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti al fine di identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nonché ad individuare le misure di miglioramento da adottare al fine di ridurre il fenomeno dei nearmiss.

Sorveglianza sanitaria

  • 41 nuova lett. e-quater: inserita, per le attività considerate a rischio elevato infortunio (art. 15 L. 125/2001), la visita medica, qualora vi sia un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’uso di alcol o sostanze stupefacenti.
  • 41 comma 4: inclusa verifica assunzione sostanze alcoliche e stupefacenti tra gli accertamenti della sorveglianza sanitaria.

Obblighi del lavoratore e del medico competente

  • 20 D.lgs. 81/08: le visite mediche dovranno essere effettuate durante l’orario di lavoro, ad eccezione di quelle in fase pre-assuntiva.
  • 25 D.lgs. 81/08: il medico competente promuove la prevenzione oncologica (screening LEA).

 

Nuovo art. 3bis volontariato e sicurezza

  • Volontari VVF, Protezione Civile, Croce rossa Italiana, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, sono equiparati ai lavoratori nei limiti previsti dal nuovo art. 3-bis.

 

 La Legge di conversione n. 198 del 29 dicembre 2025

Come anticipato, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (scaricala qui).

La legge di conversione ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al testo del Decreto Legge n. 158/2025, vediamo insieme le più impattanti.

Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  • Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (art. 37 D.lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro), cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

Formazione e prevenzione

  • Sostituito l’art. 113, comma 2, del D.lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni dell’art. 113 comma 2 acquistano efficacia a partire dal 1° febbraio 2026.

Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili

  • Modificate alcune condizioni per quanto riguarda la posizione dei lavoratori disabili all’interno delle aziende (per le modifiche si rinvia alla lettura dell’art. 14bis della L. n. 198 – testo coordinato scaricabile da qui).

Monitoraggio e tracciamento dei Near Miss

  • Verranno elaborate, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, delle linee guida da applicare in tutte le imprese >15 dipendenti. La Legge, rispetto all’originaria formulazione, precisa che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL. Tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione.

Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile

Come già anticipato dal Decreto n. 159/2025, è stata ampliata la categoria dei volontari equiparati ai lavoratori. Tale estensione riguarda i volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (quali le reti associative e gli altri enti del terzo settore ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’art. 34 del codice della protezione civile di cui al D.lgs. 02.01.2018 n. 1), i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nonché i volontari dei Vigili del fuoco.

Nei confronti dei volontari sopra indicati, si applicano le disposizioni del D.lgs 81/08 nei limiti di quanto stabilito nel nuovo art. 3bis del D.lgs. 81/08.

Che cosa stabilisce il nuovo art. 3bis?

  • Individua le definizioni di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e organizzazioni di volontariato.
  • Stabilisce che i volontari della protezione civile aderenti alle organizzazioni di protezione civile sono equiparati ai lavoratori nei limiti individuati ai commi 3 e 4 dell’art. 3bis.
  • Comma 3: il volontario che opera nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile, riceve formazione, informazione e addestramento nel rispetto degli standard minimi di sicurezza stabiliti a livello nazionale ed è sottoposto ai controlli sanitari. Sono le Organizzazioni stesse a cui appartiene il volontario ad organizzare la formazione, l’informazione, l’addestramento ed il controllo sanitario.
  • Comma 4: le Organizzazioni a cui il volontario aderisce forniscono a quest’ultimo i DPI idonei allo svolgimento delle proprie attività di volontariato. Il volontario dovrà inoltre essere addestrato sull’utilizzo degli stessi dispositivi da parte dell’Organizzazione di appartenenza.
  • Le sedi delle Organizzazioni di volontariato NON SONO considerate LUOGHI DI LAVORO, salvi i casi in cui il volontario svolga nelle medesime sedi la propria attività. Anche i luoghi di esercitazione, di formazione di intervento dei volontari della protezione civile NON SONO considerati LUOGHI DI LAVORO.
  • Gli artt. 55-sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente, 56-sanzioni per il preposto e 59-sanzioni per i lavoratori del d.lgs. 81/08 NON si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento delle organizzazioni di volontariato NON POSSONO ESSERE EQUIPARATI AL DATORE DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO, anche ai fini degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 81/08.
  • Sanzioni per il rappresentante legale delle organizzazioni di protezione civile (anche nel caso in cui il rappresentante legale dell’Organizzazione sia anche Sindaco di un Comune) e per i volontari, anche con funzioni di coordinamento.

 

Si confermano, con alcune correzioni e coordinamenti testuali introdotti in fase di conversione, tutte le altre disposizioni non specificatamente indicate all’interno di questa newsletter.

📩 Vuoi saperne di più?
Da questo link potrai scaricare l’infografica relativa alle modifiche più importanti in materia di salute e sicurezza apportate dal D.L. n. 159/2025.

Se non l’hai già fatto, scarica qui Il Decreto Legge n. 159/2025 e scarica qui la Legge di conversione n. 198/2025.

Per qualsiasi chiarimento contattaci!

Ti supporteremo nell’applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Un buon lavoro
Il Team di Org_Numeri S.r.l.

Seminario dedicato alle novità normative e ai nuovi obblighi.

Gentili Clienti,
Org Numeri è lieta di invitarVi al seminario dedicato al Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025  che ha ridefinito il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

📅Data: venerdì 26 settembre 2025
🕘Orario: 9:00 – 12:00
📍Modalità di partecipazione: in presenza presso la nostra nuova sede in Viale della Repubblica 12/i – Villorba (TV) o in videoconferenza

L’evento si rivolge a Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, ASPP, Responsabili HR e Formatori interessati ad approfondire il nuovo quadro normativo e le implicazioni pratiche per le aziende.
È possibile richiedere il rilascio di 3 crediti formativi validi per l’aggiornamento obbligatorio di RSPP, ASPP e DLSPP.

Contenuti principali del seminario:

  • Obiettivi e finalità del nuovo Accordo
  • Entrata in vigore e periodo transitorio
  • Novità formative per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, DLSPP e attrezzature
  • Analisi dei fabbisogni e progettazione formativa
  • Verifica dell’efficacia della formazione
  • Avvio alla formazione per i lavoratori stranieri
  • Condivisione degli attestati

Particolare attenzione sarà dedicata alla parte operativa: cosa fare, come farlo e da dove iniziare – strumenti e indicazioni pratiche per orientare le scelte aziendali alla luce del nuovo Accordo

  • giro di tavolo con testimonianze di aziende e operatori del settore per favorire il confronto e l’approfondimento

L’evento è gratuito, per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi tramite il seguente link:
👉 https://Org_Numeri_il_nuovo_accordo_stato_regioni.eventbrite.it

Per ulteriori informazioni, rimaniamo naturalmente a disposizione.

A presto,
il team di Org Numeri

Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione: cosa cambia per aziende e lavoratori

Gentile Cliente,
come avrai sicuramente avuto modo di apprendere, il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla Formazione che accorpa e sostituisce tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni. La lunga attesa iniziata con la Miniriforma del Testo Unico del dicembre 2021 si è finalmente conclusa.

Le novità introdotte entreranno ufficialmente in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – verosimilmente per fine maggio – con la previsione di un periodo transitorio di 12 mesi per l’applicazione definitiva delle nuove disposizioni. Con la nostra struttura ci  impegneremo fin da subito nell’ adeguare l’offerta formativa alle nuove regole, garantendo percorsi sempre aggiornati ed efficaci.

Nota aggiornata al 26/05/2025: l’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ora in vigore.

Inoltre in un panorama in cui ogni modifica, anche annunciata, suscita clamore, desideriamo condividere un momento di reale approfondimento costruito con rigore e professionalità e che possa mettere in luce tutti gli elementi utili ad una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Con l’obiettivo di offrirvi un’informazione completa, concreta e di valore, PROGRAMMEREMO UN EVENTO DEDICATO E GRATUITO durante il quale poter condividere non solo quanto già sappiamo ma anche i riscontri attesi dal Ministero del Lavoro circa i punti dell’Accordo che ancora oggi necessitano di chiarimenti interpretativi e dunque anche operativi.

Nell’attesa tuttavia anticipiamo un PRIMO RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE introdotte dal nuovo Accordo.

Gli aspetti evidenziati si soffermano sulle principali ricadute per le aziende e non sulle modifiche che impattano in ordine ad aspetti formali e metodologici in capo ai soggetti formatori che verranno approfonditi nel corso dell’evento o per i quali potrai richiederci un incontro dedicato.

 

  1. LA STRUTTURA DELL’ACCORDO

Parte I: ORGANIZZAZIONE GENERALE

Parte II: CORSI DI FORMAZIONE

Parte III: CORSI DI AGGIORNAMENTO

Parte IV: INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI

Parte V: RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Parte VI: CONTROLLO ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO

Parte VII: ALTRE DISPOSIZIONI

Allegato I: Esonero classi di laurea per frequenza corsi di formazione di cui art. 32, comma 2 primo periodo D.lgs.81/2008

Allegato II: Individuazione attrezzature di lavoro

Allegato III: Riconoscimento crediti formativi

Allegato IV: Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO

 

  1. I CORSI

Il nuovo Accordo accorpa tutta la formazione disciplinando i corsi rivolti a:

  • Lavoratori, preposti e dirigenti
  • Datori di Lavoro e Datori di Lavoro RSPP
  • ASPP e RSPP
  • Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
  • Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
  • Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori, MMT, Pompe calcestruzzo)
  • Le nuove attrezzature: Raccoglifrutta, Caricatore movimentazione materiali, Carroponte

In riferimento agli stessi evidenziamo:

Lavoratori

  • Contenuti e durata della formazione generale e specifica rimangono sostanzialmente invariati.
  • Le classi di rischio continueranno a essere individuate sulla base del codice ATECO di appartenenza dell’azienda.
  • Per tutti i titoli diventa obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento, che potrà avvenire attraverso un test o un colloquio.
  • La modalità e-learning è consentita per la formazione generale e per la formazione specifica rischio basso e relativo aggiornamento quinquennale.
  • Nel nuovo Accordo è stato eliminato il riferimento alla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
    Pertanto, si conferma l’obbligo di erogare la formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente, per garantire che il lavoratore conosca preventivamente rischi, norme e procedure di sicurezza.

Preposti

  • Il corso iniziale dovrà svilupparsi in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e controllo delle attività lavorative, comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore, contro le 8 ore precedenti, e non potrà essere erogato in modalità e-learning.
  • Formazione generale e specifica sono propedeutiche per l’accesso al corso iniziale preposti
  • Viene confermata la cadenza biennale dell’aggiornamento che dovrà avere una durata minima di 6 ore e potrà essere frequentato solo in presenza o formazione a distanza sincrona/videoconferenza (no e-learning).
  • Per i preposti che hanno frequentato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà necessario svolgere l’aggiornamento entro 12 mesi dalla suddetta data.

Dirigenti

  • La durata del corso base si riduce da 16 a 12 ore ma per i dirigenti delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili sarà obbligatorio frequentare un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai cantieri.
  • L’aggiornamento quinquennale mantiene la durata minima di 6 ore.
  • La formazione potrà essere svolta anche in modalità e-learning.

Datore di lavoro

  • Si conferma l’obbligatorietà del corso a loro rivolto della durata di 16 ore. Lo stesso si suddividerà in due moduli: uno di carattere giuridico-normativo e uno dedicato all’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
  • Come per i dirigenti anche per i datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili è previsto il modulo integrativo “cantieri” di 6 ore.
  • I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
  • L’aggiornamento dovrà essere svolto ogni cinque anni con una durata minima di 6 ore.
  • La formazione base che l’aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning.

E se il datore di lavoro può e vuole ricoprire  anche il ruolo di  RSPP?

  • Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico al punto precedente intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto:
    • un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento).
    • ulteriori moduli specifici per alcuni settori
      • Modulo integrativo 1: A- Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnica (16 ore)
      • Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
      • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
      • Modulo integrativo 4: C – Chimico e Petrolchimico (16 ore)
  • Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore e potranno essere erogati in e-learning.

Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati

  • La formazione della durata minima di 12 ore si strutturerà in un modulo giuridico-tecnico (4 ore) e parte pratica (8 ore).
  • Lavoratori, Datori di Lavoro e lavoratori Autonomi dovranno concludere la formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
  • Sono riconosciuti i corsi frequentati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo i cui contenuti siano conformi allo stesso.
  • Non sarà consentita l’erogazione della formazione né in videoconferenza né in modalità e-learning.
  • L’aggiornamento dovrà essere effettuato ogni cinque anni con una durata minima di 4 ore da frequentare esclusivamente in presenza.

Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori, MMT, Pompe calcestruzzo)

  • Per quanto riguarda la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo non introduce cambiamenti sostanziali rispetto a quanto già previsto nel precedente Accordo.
  • Viene espressamente chiarito che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non esaurisce gli obblighi previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, informazione e addestramento. Pertanto resta ferma la necessità di fornire ai lavoratori ogni ulteriore formazione e addestramento necessari a garantire l’utilizzo sicuro delle attrezzature.
  • Resta confermata la periodicità quinquennale dell’aggiornamento, con una durata minima di 4 ore riferite in particolare alla parte pratica.

E per le nuove attrezzature?  Raccoglifrutta, Caricatore Movimentazione Materiali, Carroponte

  • Disciplinata la frequentazione dei corsi abilitanti per:
    • Carriponte: corso da 10 o 11 ore a seconda delle tipologie di carroponte (comando in cabina, comando pensile o radiocomandato, entrambi).
    • CMM (caricatori per la movimentazione di materiali): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
    • CRF (raccoglifrutta): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
  • I corsi dovranno essere frequentati e conclusi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
  • I corsi già erogati prima di tale data i cui contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni, continueranno a essere validi e riconosciuti.

Per tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore previste per essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato.

  1. VERIFICA DELL’EFFICACIA FORMATIVA

Il Datore di Lavoro deve verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti. Tale verifica è estesa a tutti i corsi di formazione e dovrà essere svolta a posteriori e quindi ad una certa distanza di tempo dalla frequentazione dell’evento formativo.

La stessa dovrà essere effettuata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e dovrà appurare che il lavoratore:

  • Applichi nel luogo di lavoro le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante l’intervento formativo.
  • Metta in atto comportamenti e pratiche abituali (procedure, protocolli, istruzioni etc.…) trasmessegli in sede formativa e dall’organizzazione.

Le modalità attraverso le quali tale verifica potrà essere attivata con l’eventuale supporto del RSPP sono:

  • Analisi infortunistica aziendale
  • Questionari da somministrare al personale
  • Check list di valutazione

IMPORTANTE:

Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

  1. VIDEOCONFERENZA SINCRONA 

Ogni discente dovrà essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet a SUO USO ESCLUSIVO. Non saranno pertanto più ammesse “classi di discenti” collegate da un unico dispositivo. È vietato il ricorso allo Smartphone, il cui utilizzo non viene ammesso nemmeno più per l’e-learning.

  1. MODALITA’ BLENDED

Viene promosso il ricorso a modalità formative innovative che alternino momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.

  1. VALIDITA’ CORSI DI FORMAZIONE

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza di corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla frequentazione dei corsi abilitanti. Il completamento dell’aggiornamento entro questo termine, anche se effettuato in ritardo, permette di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE IN GAZZETTA UFFICIALE

Conclusioni:
Riteniamo che la lettura e lo studio del Nuovo Accordo non debbano limitarsi ad individuare le modifiche e le novità introdotte da un mero punto di vista formale.
Per quanto vi si possano ravvedere ancora dei limiti il vero cambiamento che esso intende apportare riguarda la capacità di rendere la formazione attinente a ciò con cui si confrontano le persone nei luoghi di lavoro, lì dove si costruisce realmente la sicurezza.

Un’occasione per interrogarsi su come valorizzare ogni momento formativo affinché possa rappresentare un investimento per l’azienda e il lavoratore divenendo l’espressione più piena della sua funzione di prevenzione e tutela.

Anche in questo importante cambiamento possiamo essere al vostro fianco e supportarvi!

Nel frattempo per eventuali informazioni siamo a completa disposizione ai nostri contatti.

Ti auguriamo un buon lavoro.

Il team di Org Numeri