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L’Albo nazionale gestori ambientali è disciplinato dal D.Lgs 152/06 ed è un’organizzazione che ha la funzione di controllare e gestire il settore dei rifiuti, cui si devono iscrivere gli enti e le imprese che intendono esercitare attività di trasporto, di commercio e di intermediazione degli stessi.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza.
Tale diritto deve essere pagato nell’anno d’iscrizione all’Albo e successivamente ogni anno entro il 30 aprile.

 

Mancato pagamento

L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.

Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio.

 

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica.

Per eseguire il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area riservata nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Nella sezione DIRITTI è visualizzato il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento.
Importi da versare

Gli importi del diritto annuale d’iscrizione sono specifici per categorie d’iscrizione. In ogni caso l’importo è già definito nella sezione Diritti.

 

Org Numeri è a Vostra disposizioni per offrirVi ulteriori informazioni e per supportarVi nell’attività di: 

  • iscrizione
  • modifica per integrazione di mezzi o codici CER
  • cancellazione
  • rinnovo

 

Il team di Org Numeri

Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche introdotte, ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi al 01 gennaio 2023.

Entro il 30 maggio 2022 il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare le c.d. linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.

Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.

L’art. 11 nello specifico stabilisce:

  • l’applicazione di ambedue gli obblighi previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (etichettatura e indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati) è sospesa fino al 30 giugno 2022;
  • i prodotti (imballaggi) privi dei requisiti previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte;
  • entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DL 228/21 (quindi entro il 30 gennaio 2022) il Ministero della Transizione Ecologica adotti con decreto le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. n. 152/2006.

Inoltre, il DL “Milleproroghe” definisce un’altra proroga che riguarda le cd Plastic Tax e Sugar Tax:

rinvio al 1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI – Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax), contenuta nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di Bilancio 2022).

 

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Lo Staff Org Numeri 

Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), cosiddetto “Decreto sostegni”.

Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Infatti, si ricorda che il D. Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020, all’art. 3 comma 12 prevede che: “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”

 

L’art. 30, comma 5, del DLSostegni” definisce quanto segue:

“5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

Quindi, le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune o al Gestore del servizio pubblico di raccolta, la propria scelta entro il 31 Maggio di ogni anno!

 

Il Decreto Legge n 41 del 22 marzo 2021 cosiddetto “Decreto sostegni”, è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false

 

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Il 24 febbraio entrerà in vigore il DM n. 188 del 22 settembre 2020: Decreto End Of Waste per i rifiuti di carta e cartone.
Il decreto, che si compone di 7 articoli e 3 allegati, ha come finalità quella di stabilire i “criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Stabilisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e del cartone, basandosi “esclusivamente” sulle “disposizioni della norma UNI EN 643”, per gli scopi specifici di utilizzabilità elencati nell’allegato 2 (art. 4).

Quindi il DM definisce:

  • criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
  • la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
  • il sistema di gestione, ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001;
  • i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati (allegato 1);
  • gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati (allegato 2);
  • la dichiarazione di conformità (allegato 3).

Il produttore avrà tempo 180 giorni (dal 24 febbraio 2021) per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione ex art. 216 TUA.

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:

  1. 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
  2. 15 01 05 imballaggi compositi;
  3. 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
  4. 20 01 01 carta e cartone;
  5. 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
  6. 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi:

g)  rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

 

Destino di carta e cartone recuperati:

All’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1.

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

 

Il Regolamento è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/09/21G00011/sg

 

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