Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge in materia di lavoro. Quali novità?

In data 04/05/2023 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023.

Segnaliamo le principali novità che vanno ad integrare o modificare alcuni articoli del D. Lgs.81/2008 (Testo Unico).

  1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene esteso in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

  1. Obblighi del Medico Competente

Sono introdotte due importanti novità che riguardano:

  • le cartelle sanitarie, per cui il medico competente dovrà emettere il giudizio di idoneità acquisendo dal lavoratore stesso la cartella sanitaria della precedente azienda, che dovrà essergli obbligatoriamente consegnata a conclusione del rapporto lavorativo;
  • la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione.
  1. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione [….]deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, degli operatori individuati per l’utilizzo.

  1. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti coloro che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

  1. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) si aggiunge la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri”.

  1. Formazione per l’uso delle attrezzature

Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

  1. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

La nuova disposizione mira a rafforzare l’attività degli organi di vigilanza al fine di poter orientare nel modo più efficace il loro intervento.

  1. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che interviene su un tema che ha destato rilevante allarme sociale in relazione a ripetuti infortuni mortali o gravi di studenti impegnati nei luoghi di lavoro.

Importante quanto sottolineato in relazione alla valutazione dei rischi per cui “Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

  1. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

 

Per chiarimenti non esitare a contattarci ai nostri riferimenti, nel frattempo CLICCA QUI per il testo completo del nuovo decreto e CLICCA QUI per scaricare l’infografica riassuntiva

 

D.LGS 231: LA NORMATIVA

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 sancisce il definitivo abbandono dell’assunto societas delinquere non potest e introduce nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa da reato delle imprese.

La normativa, avente ad oggetto la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”, parte infatti dal presupposto che gli amministratori o i dipendenti possano commettere reati nell’interesse o nel vantaggio degli enti e, conseguentemente, è necessario che anche l’ente ne risponda. 

 

Affinché si possa riconoscere questa responsabilità in capo alla persona giuridica devono coesistere quattro condizioni:

1.  Commissione di uno dei reati previsti o richiamati dal decreto 231/01
La persona giuridica non può essere ritenuta responsabile se non per un fatto costituente reato e per tale reato deve essere prevista espressamente la responsabilità dell’ente ai sensi del decreto 231/01. Questo comporta che, nella c.d. “parte speciale” del decreto 231/2001 siano elencate un insieme di fattispecie di reato sempre in continuo ampliamento e aggiornamento.
Tra questi, all’articolo 25 septies troviamo «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»

2. Commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente

Viene richiesto un interesse o vantaggio, quantomeno prevalente, della persona giuridica.
Interesse: si riferisce al fine del soggetto che pone in essere la condotta, ossia il perseguimento di un beneficio per l’ente. Valutazione soggettiva e a priori rispetto al momento della commissione del fatto.
Vantaggio: si riferisce al risultato materiale raggiunto. Valutazione oggettiva e a posteriori.

3. Commissione del reato da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto organico (apicali o subordinati)
Apicali: persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, il controllo dello stesso.
Subordinati: persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

4. L’ente è rimproverabile, ossia sussiste la cd. colpa d’organizzazione
L’ente viene chiamato a rispondere per un deficit di compliance, cioè per non aver adottato cautele, organizzative e gestionali, utili a prevenire la commissione del reato.

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

 

Il d.lgs 231/2001 individua, nel Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), lo strumento privilegiato per prevenire la responsabilità penale degli enti. 

Trattasi dell’implementazione in azienda di un metodo efficace di organizzazione e gestione del lavoro per prevenire reati con l’introduzione di protocolli che garantiscono il rispetto della legge e la scoperta, con tempestiva eliminazione, delle situazioni a rischio.

 

Una volta che il MOG viene implementato ed adottato dall’azienda, la sua attuazione va affidata all’Organismo di Vigilanza (ODV).
L’ODV è  un organismo autonomo, indipendente e dotato di poteri di iniziativa e di controllo che ha:
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
– il dovere di essere informato su diverse tematiche.

Fra i numerosi vantaggi che comporta adottare il modello, va sottolineato quello legato alla sostenibilità: il modello definisce principi etici e comportamentali da adottare che rispecchiano appieno i criteri ESG  (Environmental, Social, Governance: tre dimensioni che misurano quanto l’impresa sia sostenibile e responsabile).

Org Numeri in partnership con Xifram è lieta di presentare il marchio 231Studio con il quale offre consulenza ad aziende, società ed enti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

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Grazie alla partnership con Xifram S.r.l., società che offre consulenza e formazione in materia di protezione di dati personali e di responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.Lgs. 231/01), siamo lieti di presentare i marchi PrivacyStudio e 231Studio attraverso i quali si amplia il supporto ai nostri Clienti.

Le competenze e l’esperienza di entrambe le realtà saranno da oggi a disposizione delle organizzazioni che potranno contare su una vasta gamma di servizi rivolti alla compliance legale e tecnica.

La collaborazione con Xifram nasce come completamento naturale delle aree che da anni ci vedono lavorare fianco a fianco delle aziende; privacy e 231 si integreranno ai temi delle sicurezza e dell’ambiente, permettendoci di diffondere la cultura della compliance e della sostenibilità.

Far crescere nuovi approcci nella gestione quotidiana del business, implementare soluzioni che tutelino le organizzazioni e il loro valore accompagnandole verso le sfide future è l’obiettivo che continueremo a perseguire assieme, con immutata passione e l’entusiasmo di lavorare con persone che condividono i nostri stessi valori.

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Presentazione 231Studio

Presentazione PrivacyStudio

ACQUE POTABILI: DAL 21 MARZO 2023 NUOVE REGOLE PER IL CONSUMO UMANO

Dal 21 marzo 2023 entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

 

Gli obiettivi del decreto sono:

  • la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;
  • il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

 

Il D. Lgs. 18/2023 aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il D. Lgs. 31/2001) introducendo diverse novità:

  • vengono rivisti  i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini;
  • viene dedicato ampio spazio all’individuazione dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10)
  • vengono individuati nuovi requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (art. 11).

 

Grazie al recepimento della Direttiva Europeo vedremo una migliorata informazione al pubblico in un’ottica generale di protezione della salute ma soprattutto un migliore accesso ad un’acqua potabile sicura che ha il fine di ridurre l’utilizzo di acqua in bottiglia e di conseguenza la produzione dei relativi rifiuti.


Il D. Lgs. è stato pubblicato ed è consultabile in Gazzetta Ufficiale.

 

 

USO SICURO DEI DIISOCIANATI

Il 4 febbraio 2020, il Comitato REACH (istituito ai sensi del regolamento REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione europea per una restrizione REACH sui diisocianati.
La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.

Che cosa dice la nuova normativa? 

Nell’allegato XVII si capisce che la normativa dei diisocianati copre due punti principali: a) una dichiarazione obbligatoria inclusa sull’etichetta; b) formazione obbligatoria per professionisti ed aziende.

A) A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma
si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto.  È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.

B) Al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.

 

Che cosa può fare Org Numeri per te? Il nostro team è al tuo fianco per fornirti le informazioni più specifiche, per supportarti nella dichiarazione ed erogarti la formazione obbligatoria. 

 

Ma che cosa sono i diisocianati?  I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici e sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Quali sono i rischi? La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

In quali settori vengono utilizzati? I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

Come faccio a sapere se sono contenuti nei prodotti che utilizzo? È necessario controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche …) e verificare se, tra le sostanze, sono citati gli diisocianati; in alternativa è possibile visionare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se è citata la restrizione n.74.

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.

A presto!

Link al Regolamento UE

 

 

 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD è stato prorogato al 8 luglio 2023 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM del 10 marzo 2023).

Cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.

Chi deve presentare il MUD?
1. Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione

  • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).

5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.

Ricordiamo che ORG NUMERI offre ai propri clienti  un servizio di supporto alle imprese nella redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, a partire dai dati in possesso dell’azienda contenuti nel registro di carico-scarico dei rifiuti e nei formulari di identificazione del rifiuto.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

Consulente ADR: le esenzioni per lo speditore
Arrivati i chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il 21 dicembre 2022 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota di chiarimento (che alleghiamo) in merito ai casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

In particolare, è stato definito che:
“La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

– Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

– Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”

 

Dal 1° gennaio 2023, pertanto, diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione (ad esempio in caso di quantitativi e numero di viaggi limitati).

Le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano dunque anche agli speditori.

Il team Org Numeri vi può affiancare per verificare se siete soggetti o meno a tale obbligo e supportarvi per garantire il rispetto della normativa in merito al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

 

Buona lettura,

Il team di Org Numeri

Nota_esplicativa_Min_Infrastrutture_Trasporti

TESTO COORDINATO DI PREVENZIONE INCENDI:
I 3 DECRETI CHE SOSTITUIRANNO DEFINITIVAMENTE IL DM 10 MARZO 1998

Dal 29 ottobre i Decreti Ministeriali 1, 2 e 3 settembre 2021 andranno ad abrogare la precedente normativa contenuta nel DM 10 marzo 1998 (con l’unica eccezione dell’art.4 del DM 1/09/2021 che entrerà in vigore fra un anno).

Facciamo il punto sulle importanti novità contenute nei tre decreti utilizzando il nostro schema informativo:

TESTO COORDINATO SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO

Buona lettura,

Il team di Org Numeri

 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO:  IL D.M. 2 SETTEMBRE 2021

Una panoramica sulle importanti novità introdotte

 

Si avvicina la data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Di seguito, analizziamo le nuove e rilevanti novità della normativa:

  1. Obbligo della predisposizione del PIANO DI EMERGENZA

Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio quando:

Qualora l’attività non rientri in queste casistiche sopracitate, il datore di lavoro è comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate.

 

  1. Nuova definizione della formazione in tre livelli: livello 1, livello 2 e livello 3; conferma della possibilità di svolgere la parte teorica in modalità videoconferenza (FAD sincrona); introduzione di una prova pratica anche per le attività livello 1

Attività di “livello 3”: è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.

Attività di “livello 2”: è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore.

Attività di “livello 1”: è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.

 

  1. Obbligo aggiornamento periodico della formazione e obbligo di informazione

Gli addetti antincendio hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale.

Se alla data di entrata in vigore del decreto (04.10.22), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Tutti i lavoratori dovranno ricevere un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio presenti presso la propria attività. L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

 

  1. Nuovi requisiti dei docenti formatori

I corsi antincendio possono essere svolti presso aziende pubbliche e private, a condizione che i docenti rispettino i nuovi requisiti previsti dal decreto.

 

  1. Idoneità tecnica

Devono invece necessariamente ottenere l’attestato di idoneità tecnica, e quindi frequentare corsi di formazione e addestramento erogati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinate realtà individuate nell’Allegato IV al decreto:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore”;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  7. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
  9. metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  10. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  11. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  12. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  13. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  14. uffici con oltre 500 persone presenti;
  15. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché’ operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

In conclusione, ricordiamo che entro il 04.10.2022, sarà necessario verificare:

  • eventuale necessità di procedere all’aggiornamento della Valutazione Rischio Incendio aziendale, parte integrante del DVR, o, ove necessario, procedere alla realizzazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione o al suo aggiornamento necessario per inserire tutti gli elementi individuati obbligatori dal decreto;
  • verificare di che gli addetti all’antincendio abbiano formazione effettuata entro i cinque anni precedenti;
  • procedere con l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori sui rischi incendio presenti presso l’attività.

IL TEAM DI ORG NUMERI è a disposizione per supportarti nell’ottemperanza di tale obbligo.

Inoltre, i nostri docenti sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalla normativa, pertanto organizziamo e eroghiamo corsi di formazione validi per il nuovo decreto per le attività livello 1 e 2

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

 

Rimandando alla lettura del Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Lo staff Org Numeri

PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

Dopo una intensa giornata di confronto fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi tenendo conto delle misure di contrasto in essere e dell’evoluzione della situazione pandemica, fornendo delle linee guida funzionali a prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, si stabilisce che i datori di lavoro “aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

 

MISURE DI PRECAUZIONE

      1. INFORMAZIONE

“Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. “

     2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Per l’accesso al luogo di lavoro il personale continuerà a essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, e con valori superiori a 37,5° C non sarà consentito l’accesso a uffici e stabilimenti aziendali.

Il lavoratore sarà momentaneamente isolato e dotato di mascherina Ffp2, ma non dovrà recarsi al Pronto soccorso o nelle infermerie di sede, limitandosi a contattare immediatamente il medico curante e seguire le sue indicazioni.

Tutti i membri del personale – compresi quelli esterni o in appalto, come i fornitori, gli addetti alla pulizia e gli addetti alla vigilanza – saranno tenuti a segnalare al datore di lavoro di avere la febbre.

     3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

“Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si
procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante
ricambio dell’aria.”

    4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
“È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e
disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. “

    5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

“L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del  contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del
RSPP, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.”

    6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
“L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie”.

    7. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
“Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi  locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni”.

     8. LAVORO AGILE
Il lavoro agile rimane fortemente raccomandato come “strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori  fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri