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USO SICURO DEI DIISOCIANATI: la nuova normativa

USO SICURO DEI DIISOCIANATI

Il 4 febbraio 2020, il Comitato REACH (istituito ai sensi del regolamento REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione europea per una restrizione REACH sui diisocianati.
La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.

Che cosa dice la nuova normativa? 

Nell’allegato XVII si capisce che la normativa dei diisocianati copre due punti principali: a) una dichiarazione obbligatoria inclusa sull’etichetta; b) formazione obbligatoria per professionisti ed aziende.

A) A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma
si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto.  È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.

B) Al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.

 

Che cosa può fare Org Numeri per te? Il nostro team è al tuo fianco per fornirti le informazioni più specifiche, per supportarti nella dichiarazione ed erogarti la formazione obbligatoria. 

 

Ma che cosa sono i diisocianati?  I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici e sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Quali sono i rischi? La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

In quali settori vengono utilizzati? I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

Come faccio a sapere se sono contenuti nei prodotti che utilizzo? È necessario controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche …) e verificare se, tra le sostanze, sono citati gli diisocianati; in alternativa è possibile visionare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se è citata la restrizione n.74.

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.

A presto!

Link al Regolamento UE