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D.LGS 231: LA NORMATIVA

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 sancisce il definitivo abbandono dell’assunto societas delinquere non potest e introduce nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa da reato delle imprese.

La normativa, avente ad oggetto la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”, parte infatti dal presupposto che gli amministratori o i dipendenti possano commettere reati nell’interesse o nel vantaggio degli enti e, conseguentemente, è necessario che anche l’ente ne risponda. 

 

Affinché si possa riconoscere questa responsabilità in capo alla persona giuridica devono coesistere quattro condizioni:

1.  Commissione di uno dei reati previsti o richiamati dal decreto 231/01
La persona giuridica non può essere ritenuta responsabile se non per un fatto costituente reato e per tale reato deve essere prevista espressamente la responsabilità dell’ente ai sensi del decreto 231/01. Questo comporta che, nella c.d. “parte speciale” del decreto 231/2001 siano elencate un insieme di fattispecie di reato sempre in continuo ampliamento e aggiornamento.
Tra questi, all’articolo 25 septies troviamo «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»

2. Commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente

Viene richiesto un interesse o vantaggio, quantomeno prevalente, della persona giuridica.
Interesse: si riferisce al fine del soggetto che pone in essere la condotta, ossia il perseguimento di un beneficio per l’ente. Valutazione soggettiva e a priori rispetto al momento della commissione del fatto.
Vantaggio: si riferisce al risultato materiale raggiunto. Valutazione oggettiva e a posteriori.

3. Commissione del reato da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto organico (apicali o subordinati)
Apicali: persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, il controllo dello stesso.
Subordinati: persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

4. L’ente è rimproverabile, ossia sussiste la cd. colpa d’organizzazione
L’ente viene chiamato a rispondere per un deficit di compliance, cioè per non aver adottato cautele, organizzative e gestionali, utili a prevenire la commissione del reato.

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

 

Il d.lgs 231/2001 individua, nel Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), lo strumento privilegiato per prevenire la responsabilità penale degli enti. 

Trattasi dell’implementazione in azienda di un metodo efficace di organizzazione e gestione del lavoro per prevenire reati con l’introduzione di protocolli che garantiscono il rispetto della legge e la scoperta, con tempestiva eliminazione, delle situazioni a rischio.

 

Una volta che il MOG viene implementato ed adottato dall’azienda, la sua attuazione va affidata all’Organismo di Vigilanza (ODV).
L’ODV è  un organismo autonomo, indipendente e dotato di poteri di iniziativa e di controllo che ha:
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
– il dovere di essere informato su diverse tematiche.

Fra i numerosi vantaggi che comporta adottare il modello, va sottolineato quello legato alla sostenibilità: il modello definisce principi etici e comportamentali da adottare che rispecchiano appieno i criteri ESG  (Environmental, Social, Governance: tre dimensioni che misurano quanto l’impresa sia sostenibile e responsabile).

Org Numeri in partnership con Xifram è lieta di presentare il marchio 231Studio con il quale offre consulenza ad aziende, società ed enti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

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Grazie alla partnership con Xifram S.r.l., società che offre consulenza e formazione in materia di protezione di dati personali e di responsabilità amministrativa da reato degli enti (D.Lgs. 231/01), siamo lieti di presentare i marchi PrivacyStudio e 231Studio attraverso i quali si amplia il supporto ai nostri Clienti.

Le competenze e l’esperienza di entrambe le realtà saranno da oggi a disposizione delle organizzazioni che potranno contare su una vasta gamma di servizi rivolti alla compliance legale e tecnica.

La collaborazione con Xifram nasce come completamento naturale delle aree che da anni ci vedono lavorare fianco a fianco delle aziende; privacy e 231 si integreranno ai temi delle sicurezza e dell’ambiente, permettendoci di diffondere la cultura della compliance e della sostenibilità.

Far crescere nuovi approcci nella gestione quotidiana del business, implementare soluzioni che tutelino le organizzazioni e il loro valore accompagnandole verso le sfide future è l’obiettivo che continueremo a perseguire assieme, con immutata passione e l’entusiasmo di lavorare con persone che condividono i nostri stessi valori.

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Presentazione 231Studio

Presentazione PrivacyStudio

ACQUE POTABILI: DAL 21 MARZO 2023 NUOVE REGOLE PER IL CONSUMO UMANO

Dal 21 marzo 2023 entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

 

Gli obiettivi del decreto sono:

  • la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;
  • il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

 

Il D. Lgs. 18/2023 aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il D. Lgs. 31/2001) introducendo diverse novità:

  • vengono rivisti  i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini;
  • viene dedicato ampio spazio all’individuazione dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10)
  • vengono individuati nuovi requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (art. 11).

 

Grazie al recepimento della Direttiva Europeo vedremo una migliorata informazione al pubblico in un’ottica generale di protezione della salute ma soprattutto un migliore accesso ad un’acqua potabile sicura che ha il fine di ridurre l’utilizzo di acqua in bottiglia e di conseguenza la produzione dei relativi rifiuti.


Il D. Lgs. è stato pubblicato ed è consultabile in Gazzetta Ufficiale.

 

 

USO SICURO DEI DIISOCIANATI

Il 4 febbraio 2020, il Comitato REACH (istituito ai sensi del regolamento REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione europea per una restrizione REACH sui diisocianati.
La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.

Che cosa dice la nuova normativa? 

Nell’allegato XVII si capisce che la normativa dei diisocianati copre due punti principali: a) una dichiarazione obbligatoria inclusa sull’etichetta; b) formazione obbligatoria per professionisti ed aziende.

A) A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma
si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto.  È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.

B) Al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.

 

Che cosa può fare Org Numeri per te? Il nostro team è al tuo fianco per fornirti le informazioni più specifiche, per supportarti nella dichiarazione ed erogarti la formazione obbligatoria. 

 

Ma che cosa sono i diisocianati?  I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici e sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Quali sono i rischi? La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

In quali settori vengono utilizzati? I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

Come faccio a sapere se sono contenuti nei prodotti che utilizzo? È necessario controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche …) e verificare se, tra le sostanze, sono citati gli diisocianati; in alternativa è possibile visionare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se è citata la restrizione n.74.

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.

A presto!

Link al Regolamento UE

 

 

 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD è stato prorogato al 8 luglio 2023 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM del 10 marzo 2023).

Cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.

Chi deve presentare il MUD?
1. Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione

  • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).

5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.

Ricordiamo che ORG NUMERI offre ai propri clienti  un servizio di supporto alle imprese nella redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, a partire dai dati in possesso dell’azienda contenuti nel registro di carico-scarico dei rifiuti e nei formulari di identificazione del rifiuto.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.

 

Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH;
Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del Regolamento REACH;
Articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP;
– Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi);
– Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio);

 

Obiettivi del controllo:

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

– verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII  Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II  Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II  Regolamento REACH);
– verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV  Regolamento REACH);
– verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al  Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
– verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V  Regolamento REACH);
– verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36  Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
– verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).
– verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del  Regolamento CLP)

 

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Nei giorni scorsi è stata emessa una delle prime sentenze sulla corretta applicazione della TARI alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di classificazione dei rifiuti.

Con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha, infatti, affermato che, giacché gli imprenditori industriali sono produttori – oltre che di rifiuti speciali – anche di rifiuti urbani in relazione alle superfici non strettamente collegate alla produzione (quali uffici, mense, servizi ecc.), la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti (in tutto o in parte, per ‘frazioni’ di rifiuto) è soggetta all’obbligo di pagamento della quota fissa della TARI e non anche a quella variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). Diversamente, le superfici destinate a magazzini per materie prime e stoccaggio restano escluse dal pagamento del tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, è stato PROROGATO dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM).

Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in GU il DPCM del 17 dicembre 2021, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1.  Comunicazione Rifiuti
  2.  Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3.  Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4.  Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5.  Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6.  Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione.

 

Il DPCM è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-21&atto.codiceRedazionale=22A00346&elenco30giorni=true

 

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Lo Staff Org Numeri 

Da molto tempo si assiste ad un crescente interesse e richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale, con uno sguardo particolarmente attento quando si parla di tipologie riutilizzo/riciclaggio di materiali utilizzati ad esempio nel packaging.

Proprio a tal riguardo, l’1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Tale obbligo, era formalmente in vigore dal 26 settembre 2020 per poi essere successivamente sospeso dal “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il 31 dicembre 2020.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

Quindi, questi aggiornamenti normativi hanno introdotto, due importanti novità:

  • l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;
  • l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D. Lgs. n. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”), di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

CONAI ha predisposto delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi. Nonostante questo documento non abbia valore normativo rappresenta comunque un valido supporto per gli operatori del settore.

 

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Il comma 5 dell’art. 219 individua i produttori degli imballaggi come soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.

Tuttavia, le sanzioni riguardano chiunque immetta sul mercato imballaggi privi di etichettatura.

Pertanto, si ritiene che i soggetti obbligati ad assicurare la corretta etichettatura ambientale siano:

  • i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  • i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Quindi, anche i soggetti che imballano la propria merce devono assicurarsi che gli imballaggi utilizzati siano correttamente etichettati!

 

QUALI SONO LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE SULL’IMBALLAGGIO?

L’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione, la natura del/i materiale/i utilizzato/i.

Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso. Per tale marcatura bisogna far riferimento alla Decisione 97/129/CE.

 

SANZIONI

L’articolo 261, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 dispone che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

 

In allegato:

  • Decisione 97/129/CE;
  • Linee Guida CONAI.

 

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Lo Staff Org Numeri 

 

 

 

Il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO n. 102 del 30 luglio 2020, recante sia integrazioni e correzioni al D. Lgs. n° 183 del 2017 e D. Lgs. n° 152 del 2006,  sulla limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione, sia disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In particolare, ricordiamo che all’articolo 271, del Testo Unico Ambientale, è stato aggiunto il comma 7-bis, in cui si stabilisce che le emissioni delle  sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze PBT o vPvB e sostanze SVHC devono essere limitate il più possibile.

Se le sostanze o miscele, sopra citate, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (28 agosto 2020), i gestori di tali stabilimenti sono tenuti a valutare la fattibilità tecnico-economica per la sostituzione delle sostanze/miscele prese in esame.

Nel caso in cui non sia possibile la sostituzione/eliminazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo e il convogliamento a camino:

  • delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
  • delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
  • delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento REACH,

sono tenuti ad inviare, entro il 28 agosto 2021, e successivamente ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’Autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

 

Il Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20G00120/SG

 

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