Aggiornamento sulla diffusione delle nuove varianti SARS-CoV- 2 e misure di controllo
Negli ultimi mesi sono stati registrati cluster di differenti varianti SARS-COV-2. Al fine di limitare la diffusione delle nuove varianti il Ministero della Salute ed anche la Regione Veneto hanno emanato delle disposizioni sulle misure di contenimento, con indicazioni sull’attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti per infezione da variante.
Si riportano di seguito un estratto delle misure cautelative citate:
- attività di ricerca ed identificazione tempestiva sia dei contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio (contatti occasionali) di esposizione nelle 48 precedenti e conseguente disposizione di quarantena;
- quarantena complessiva di 14 giorni che termina con un tampone molecolare negativo al 14° giorno;
- Non interrompere la quarantena al decimo giorno.
Si richiamano le definizioni di contatto ad alto rischio (contatto stretto) e di contatto a basso rischio (contatto occasionale):
CONTATTO AD ALTO RISCHIO (contatto stretto) si rimanda alla circolare n. 18584 del 29/05/2020;
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
CONTATTO A BASSO RISCHIO (contatto occasionale), come da indicazioni ECDC (“Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update,” 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020) si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.
In ragione della continua evoluzione della situazione pandemica si ricorda l’importanza di aggiornare i Protocolli aziendali sulle misure anticontagio negli ambienti di lavoro, stabilite dal Protocollo Condiviso di Regolamentazione siglato il 24 marzo 2020 e rivisto il 24 aprile 2020.
Si riportano in allegato la Circolare del Ministero della Salute n 3787 del 31/01/2021 il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”
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