,

GREEN PASS: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO LEGGE, ECCO COSA CAMBIA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che introduce le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, giorno in cui, salvo ulteriori prolungamenti, si concluderà lo stato di emergenza in Italia, per tutti i dipendenti, pubblici e privati, scatterà l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il certificato verde COVID-19. Importanti le novità introdotte e ampiamente anticipate dalla bozza del documento che nei giorni scorsi è tato condiviso da varie fonti.
Facciamo assieme un pò di sintesi cercando di rispondere alle principali domande che sono emerse.

 

OBBLIGO GREEN PASS – Chi è tenuto ad esibire il green pass e quali sono le esenzioni?

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati e pubblici, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo di green pass non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale e in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

VERIFICA DEL GREEN PASS – Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
I datori di lavoro possono delegare l’attività di verifica purché i soggetti incaricati siano individuati con atto formale.
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro che potrà essere raddoppiata in caso di reiterata violazione.

 

VALIDITA’ – Qual è la durata delle certificazioni verdi COVID-19?

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione.
I guariti dal Covid otterranno il green pass subito dopo la prima somministrazione.
Per chi risulta positivo al Covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o a seguito del ciclo di vaccinale, il Green pass ha validità di un anno a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Va anche segnalato che il decreto introduce l’obbligo per le strutture sanitarie e le farmacie convenzionate di effettuare tamponi “calmierati” fino al 31 dicembre 2021:

  • costo di 8€ per tamponi rivolti a minorenni e di 15€ per tamponi rivolti ad adulti.

Il costo del tampone sarà comunque a carico del lavoratore e non sarà l’azienda a doverne coprire il prezzo.
I lavoratori esenti dall’obbligo vaccinale potranno sottoporsi gratuitamente al tampone.

 

SANZIONI – Quali saranno le conseguenze per lavoratori privi di certificazione verde Covid-19?

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso ai luoghi di lavoro senza Green pass, comporterà per i lavoratori, oltre a quanto sopra descritto, anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali conseguenze disciplinari.
Come per i datori di lavoro, in caso di violazioni reiterate, gli importi saranno raddoppiati.

In seguito lasciamo le fonti, e la documentazione utile, per maggiori informazioni sulla questione:

  • Decreto Legge 127/21

 

Noi di Org Numeri stiamo lavorando per mettere a disposizione delle nostre aziende Clienti la documentazione e la modulistica necessarie alle attività di verifica da effettuarsi a partire dal 15 ottobre 2021.

Per qualsiasi informazioni scrivi o chiama ai nostri riferimenti:

mail: info@orgnumeri.com
tel. 0422/683199