Consulente ADR: le esenzioni per lo speditore
Arrivati i chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il 21 dicembre 2022 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota di chiarimento (che alleghiamo) in merito ai casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

In particolare, è stato definito che:
“La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

– Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

– Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”

 

Dal 1° gennaio 2023, pertanto, diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione (ad esempio in caso di quantitativi e numero di viaggi limitati).

Le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano dunque anche agli speditori.

Il team Org Numeri vi può affiancare per verificare se siete soggetti o meno a tale obbligo e supportarvi per garantire il rispetto della normativa in merito al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

 

Buona lettura,

Il team di Org Numeri

Nota_esplicativa_Min_Infrastrutture_Trasporti

TESTO COORDINATO DI PREVENZIONE INCENDI:
I 3 DECRETI CHE SOSTITUIRANNO DEFINITIVAMENTE IL DM 10 MARZO 1998

Dal 29 ottobre i Decreti Ministeriali 1, 2 e 3 settembre 2021 andranno ad abrogare la precedente normativa contenuta nel DM 10 marzo 1998 (con l’unica eccezione dell’art.4 del DM 1/09/2021 che entrerà in vigore fra un anno).

Facciamo il punto sulle importanti novità contenute nei tre decreti utilizzando il nostro schema informativo:

TESTO COORDINATO SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO

Buona lettura,

Il team di Org Numeri

 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO:  IL D.M. 2 SETTEMBRE 2021

Una panoramica sulle importanti novità introdotte

 

Si avvicina la data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Di seguito, analizziamo le nuove e rilevanti novità della normativa:

  1. Obbligo della predisposizione del PIANO DI EMERGENZA

Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio quando:

Qualora l’attività non rientri in queste casistiche sopracitate, il datore di lavoro è comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate.

 

  1. Nuova definizione della formazione in tre livelli: livello 1, livello 2 e livello 3; conferma della possibilità di svolgere la parte teorica in modalità videoconferenza (FAD sincrona); introduzione di una prova pratica anche per le attività livello 1

Attività di “livello 3”: è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.

Attività di “livello 2”: è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore.

Attività di “livello 1”: è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.

 

  1. Obbligo aggiornamento periodico della formazione e obbligo di informazione

Gli addetti antincendio hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale.

Se alla data di entrata in vigore del decreto (04.10.22), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Tutti i lavoratori dovranno ricevere un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio presenti presso la propria attività. L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

 

  1. Nuovi requisiti dei docenti formatori

I corsi antincendio possono essere svolti presso aziende pubbliche e private, a condizione che i docenti rispettino i nuovi requisiti previsti dal decreto.

 

  1. Idoneità tecnica

Devono invece necessariamente ottenere l’attestato di idoneità tecnica, e quindi frequentare corsi di formazione e addestramento erogati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinate realtà individuate nell’Allegato IV al decreto:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore”;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  7. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
  9. metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  10. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  11. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  12. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  13. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  14. uffici con oltre 500 persone presenti;
  15. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché’ operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

In conclusione, ricordiamo che entro il 04.10.2022, sarà necessario verificare:

  • eventuale necessità di procedere all’aggiornamento della Valutazione Rischio Incendio aziendale, parte integrante del DVR, o, ove necessario, procedere alla realizzazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione o al suo aggiornamento necessario per inserire tutti gli elementi individuati obbligatori dal decreto;
  • verificare di che gli addetti all’antincendio abbiano formazione effettuata entro i cinque anni precedenti;
  • procedere con l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori sui rischi incendio presenti presso l’attività.

IL TEAM DI ORG NUMERI è a disposizione per supportarti nell’ottemperanza di tale obbligo.

Inoltre, i nostri docenti sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalla normativa, pertanto organizziamo e eroghiamo corsi di formazione validi per il nuovo decreto per le attività livello 1 e 2

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

 

Rimandando alla lettura del Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Lo staff Org Numeri

PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

Dopo una intensa giornata di confronto fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi tenendo conto delle misure di contrasto in essere e dell’evoluzione della situazione pandemica, fornendo delle linee guida funzionali a prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, si stabilisce che i datori di lavoro “aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

 

MISURE DI PRECAUZIONE

      1. INFORMAZIONE

“Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. “

     2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Per l’accesso al luogo di lavoro il personale continuerà a essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, e con valori superiori a 37,5° C non sarà consentito l’accesso a uffici e stabilimenti aziendali.

Il lavoratore sarà momentaneamente isolato e dotato di mascherina Ffp2, ma non dovrà recarsi al Pronto soccorso o nelle infermerie di sede, limitandosi a contattare immediatamente il medico curante e seguire le sue indicazioni.

Tutti i membri del personale – compresi quelli esterni o in appalto, come i fornitori, gli addetti alla pulizia e gli addetti alla vigilanza – saranno tenuti a segnalare al datore di lavoro di avere la febbre.

     3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

“Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si
procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante
ricambio dell’aria.”

    4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
“È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e
disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. “

    5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

“L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del  contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del
RSPP, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.”

    6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
“L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie”.

    7. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
“Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi  locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni”.

     8. LAVORO AGILE
Il lavoro agile rimane fortemente raccomandato come “strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori  fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

 

 

NEAR MISS O MANCANTI INCIDENTI

Per “near miss” (o “quasi incidente”) si intende un incidente che non ha provocato danni a cose o lesioni ai lavoratori (definizione secondo la norma Uni Iso 45001:2018).

Parliamo quindi di un evento non programmato che non ha provocato un infortunio ma che aveva il potenziale per farlo, dove una conseguenza negativa non si è quindi verificata solo per una serie di circostanze favorevoli e/o casuali.

I near miss rappresentano degli indicatori di rischio che vanno necessariamente presi in considerazione per un’efficace prevenzione: tramite un’opportuna analisi degli stessi, è infatti possibile mettere in atto delle misure di miglioramento in modo da evitare che eventi simili si ripetano in futuro.

Per una chiara gestione dei near miss è necessario:

  1. IDENTIFICAZIONE: per poter identificare i near miss è necessario aver adottato una chiara definizione aziendale del “quasi incidente” e aver garantito che ogni persona all’interno dell’organizzazione conosca questa definizione

  2. SEGNALAZIONE E REGISTRAZIONE: una volta definito un near miss, questo deve essere segnalato e registrato in forma scritta dalla persona che lo ha identificato o da un supervisore a cui viene segnalato. La segnalazione dovrebbe includere: cosa è successo, quando, dove, a chi, fattori influenzanti, fattori che hanno impedito l’infortunio. Più chiara e semplice è la procedura per la segnalazione, più i dipendenti saranno incoraggiati a riportare i near miss osservati

  3. ANALISI: una volta ricevuta la segnalazione del near miss e definita la sua priorità è opportuno iniziare un’attività di analisi. Questa attività si focalizza nell’individuazione di fattori causali: ci si riferisce o all’errore da parte di un lavoratore esposto al rischio durante l’esecuzione della propria attività lavorativa o ad un guasto o ad un malfunzionamento di un’attrezzatura di lavoro o di un suo componente.

Un’analisi di un near miss molto probabilmente porterà all’individuazione di più di un fattore causale quali, ad esempio:

    • condizioni di pericolo presenti da qualche tempo;
    • procedure, istruzioni o prassi di lavoro scorrette;
    • carenze addestrative e formative;
    • utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro;
    • ricerca di soluzioni che riducono la fatica fisica e mentale per l’esecuzione dell’attività;
    • mancanza di consapevolezza della sicurezza sul lavoro da parte del personale.
  1. SOLUZIONE: una volta individuato il fattore causale va messa in atto la sua soluzione. Fondamentale sarà anche verificare che le misure implementate siano efficaci nel tempo, ed in caso contrario – ad esempio al riverificarsi di eventi simili – stabilire ed implementare nuove misure ripercorrendo tutto il processo dall’inizio.

 

I NEAR MISS E LA UNI ISO 45001:2018 

L’analisi dei near miss, o mancati infortuni, rappresenta uno degli aspetti qualificanti di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ripreso con la giusta enfasi dalla UNI ISO 45001:2018.

La norma individua la gestione dei near miss come strumento per un miglioramento continuo, considerando il quasi incidente come un’opportunità per migliorare le prestazioni dello stesso sistema.

Lo standard previsto dalla UNI ISO 45001:2008, unico sistema di gestione valido a livello internazionale per la certificazione della salute e sicurezza sul lavoro, consente alle realtà, pubbliche e private, di organizzare e governare in modo adeguato, idoneo ed efficace, il processo di gestione del rischio lavorativo.

La norma UNI ISO ragiona in un’ottica proattiva e quando possibile preventiva e predittiva.

L’analisi dei quasi infortuni, piuttosto degli infortuni successi, è una leva vincente per rendere l’intera organizzazione consapevole e partecipe nel processo di miglioramento continuo che deve riguardare anche il sistema di prevenzione e protezione.

 

E tu stai valutando i near miss presenti in azienda? Quali risultati stai riscontrando con una puntale gestione?

Hai implementato un Sistema di Gestione?

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

EQUIPARAZIONE VIDEOCONFERENZA E FORMAZIONE IN PRESENZA

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.52 del 19 maggio 2022

E’ stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge n.52 del 19 maggio 2022. Si tratta della conversione, con modifiche, del D.L. 24/2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, già oggetto di Org News.
Le modifiche al decreto sono state anticipate dal disegno di legge n.2604 (approvato dal Senato il 18 maggio) e sono da oggi in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo questa doverosa premessa sull’evoluzione di questa legge vediamo la novità più interessante inserita con riguardo alla formazione in materia di salute e sicurezza e l’equiparazione videoconferenza/ formazione in presenza.
Il nuovo articolo 9-bis sancisce che “la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti […] un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza“.
In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula in presenza che in Videoconferenza (FAD sincrona).
Precisiamo che Videoconferenza (FAD sincrona) e E-Learning (FAD asincrona) non sono sinonimi ma sono due modalità di erogazione della formazione diverse.
La Videoconferenza (FAD sincrona) consente l’interazione sincrona in quanto il docente e i partecipanti sono collegati “in diretta” mentre nell’’E-Learning (FAD asincrona) non è necessaria la compresenza temporale di formatore e partecipanti.
Ricordiamo che siamo comunque in attesa dell’Accordo Stato-Regioni che dovrà accorpare, rivisitare e modificare degli Accordi attuativi del Dlgs n. 81/2008 in materia di formazione.

Testo di legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

MASCHERINE E  GREEN PASS- Cosa accade alla luce dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Aprile

Sabato 30 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza emanata dal Ministero della Salute il 28 aprile in merito a “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che contiene novità per l’uso delle mascherine (e conferme per il green pass).

Mascherine
Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno ma soltanto per:

  1. l’accesso a determinati mezzi di trasporto e per il loro utilizzo;
  2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
  3. per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Per quanto attiene i luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, l’utilizzo della mascherina è e sarà solo, fortemente, raccomandato.

E’ però necessario ricordare che qualche settimana fa i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività produttive hanno rinnovato con le parti sociali i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevedono l’impiego della mascherina: pertanto, tale disposizione, permarrà sino all’aggiornamento degli stessi ipotizzata per il 04 maggio p.v.

Org Numeri suggerisce l’applicazione di linee di comportamento prudenti che tengano conto di quelli che sono gli affollamenti nei locali aziendali.

Green Pass
Rimangono confermate le disposizioni previste dal D.L. N.24/2022 (ORG NEWS 29 MARZO). Dal 1° maggio sarà eliminato il green pass come requisito necessario per poter accedere ai luoghi di lavoro e dal 15 di giugno finirà anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Salvo precisazioni dell’ultimo minuto, dunque, dal 1° maggio, anche i non vaccinati potranno pertanto tornare nei luoghi di lavoro e non sarà richiesto neppure il tampone.

 

Link GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/30/100/sg/pdf

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.Lo staff Org Numeri

 

 

IL DATORE DI LAVORO: come si individua e quali sono le sue responsabilità in materia di sicurezza

Un’efficace organizzazione della sicurezza presuppone una chiara identificazione di:

  • Compiti: cosa deve fare ciascuno
  • Ruoli: chi decide? chi attua? chi vigila?
  • Responsabilità: di cosa ed a chi risponde ciascuno?

Focalizziamoci sugli aspetti che riguardano il DATORE DI LAVORO.

L’art. 2 comma 2, lett b) del d.lgs n.81/2008 definisce il datore di lavoro come: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa“.

Si da quindi particolare importanza non tanto alla titolarità del rapporto di lavoro quanto alla situazione di fatto, andando a sottolineare:

  • la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa
  • la titolarità di poteri decisionali e
  • la disponibilità dei mezzi necessari.

 

RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, figura cardine dell’impresa, in materia di sicurezza sul lavoro ha l’obbligo di:

  • nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • valutare tutti  i rischi nel luogo di lavoro
  • adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o almeno ridurre i rischi
  • fornire DPI adeguati ai lavoratori
  • garantire l’adeguata informazione, formazione e addestramento ai lavoratori
  • nominare il medico compente
  • individuare e ripartire i ruoli aziendali tenuti ad applicare le misure di prevenzione e protezione ed a vigilarne l’applicazione
Con specifico riguardo all’obbligo di vigilanza non basta al datore di lavoro, per andare indenne da responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, dimostrare di aver impartito una direttiva finalizzata a scongiurare quel determinato rischio: deve provare di averla anche fatta rispettare concretamente, vigilando e sanzionando le violazioni.
Questo obbligo viene riconfermato dall’ordinanza n. 11227/22 della Corte di Cassazione che ha convalidato la condanna della Corte d’Appello di Roma nei confronti del datore di lavoro ravvisando la culpa in vigilando in un grave infortunio nonostante egli avesse dato disposizioni non rispettate dal lavoratore – senza però appunto vigilare sull’effettiva attuazione. Viene pertanto sancita la mancata vigilanza anche se il lavoratore non ha rispettato le direttive impartite. 

INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO 

  • Nel caso delle imprese individuali è il titolare dell’impresa;
  • Nelle società di capitali (SpA, Srl) è l’intero Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico. Pertanto, la responsabilità grava, in generale, su tutto il CdA o sull’Amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto (dirigente);
  • Nelle società di persone, identificabili in società semplici, l’obbligo grava su tutti  soci, salvo che non risulti espressamente delegato uno soltanto;
  • Nelle cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto
  • Nelle società in nome collettivo, il socio risponde, indipendentemente da una ripartizione dei compiti

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

L’Albo nazionale gestori ambientali è disciplinato dal D.Lgs 152/06 ed è un’organizzazione che ha la funzione di controllare e gestire il settore dei rifiuti, cui si devono iscrivere gli enti e le imprese che intendono esercitare attività di trasporto, di commercio e di intermediazione degli stessi.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza.
Tale diritto deve essere pagato nell’anno d’iscrizione all’Albo e successivamente ogni anno entro il 30 aprile.

 

Mancato pagamento

L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.

Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio.

 

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica.

Per eseguire il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area riservata nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Nella sezione DIRITTI è visualizzato il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento.
Importi da versare

Gli importi del diritto annuale d’iscrizione sono specifici per categorie d’iscrizione. In ogni caso l’importo è già definito nella sezione Diritti.

 

Org Numeri è a Vostra disposizioni per offrirVi ulteriori informazioni e per supportarVi nell’attività di: 

  • iscrizione
  • modifica per integrazione di mezzi o codici CER
  • cancellazione
  • rinnovo

 

Il team di Org Numeri

DL 24/2022 : COVID-19 E STATO D’EMERGENZA: CAMBIAMENTI IN VIGORE DAL PRIMO APRILE

 

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19 e inizierà un percorso per il graduale ritorno all’ordinario. Vi saranno alcuni step quali: a) superamento delle zone colorate; graduale superamento del green pass; eliminazione delle quarantene precauzionali.

Vediamo insieme quanto sarà in vigore dal 1 aprile a seguito del decreto-legge pubblicato il 24 marzo in Gazzetta Ufficiale che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 

Il provvedimento stabilisce:

  • obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • fine del sistema delle zone colorate;
  • capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso;
  • protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

 

Analizziamo nello specifico gli aspetti per i luoghi di lavoro.

Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.

Resta fermo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 ma per l’accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori ultracinquantenni, potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo).
L’obbligo di green pass base è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori under 50, sembrerebbe quindi che dal 1 maggio verrà definitivamente abolito il GP sui luoghi di lavoro.

 

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

 

Misure legate al perdurare della diffusione del COVID-19
Nel nuovo impianto, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

  • le regole dello Smart Working “semplificato”. Nel lavoro privato rimane la possibilità di ricorrere al lavoro da remoto senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
  • le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).
  • Inoltre, fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008.

 

Protocolli di sicurezza anti-contagio
Anche nel nuovo impianto, i Protocolli di sicurezza anti-contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

Di fatto, i Protocolli di Sicurezza non sono legati al perdurare dello Stato di Emergenza bensì all’art. 29-bis del DL n. 23/2020.

Si consiglia pertanto di continuare ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori secondo quanto sottoscritto nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni attendendo la revisione ufficiale alle quali saranno sicuramente sottoposti.

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri