Nuova Ordinanza in Veneto: stop al lavoro nelle ore più calde

Gentili Clienti,
è stata emanata anche in Veneto l’ordinanza che vieta lo svolgimento delle attività lavorative all’aperto nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave, durante le ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, dal 3 luglio al 31 agosto 2025 qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore.

Il divieto si applica esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui, secondo la mappa del rischio pubblicata dall’INAIL sul sito www.worklimate.it, alle ore 12:00 è segnalato un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.

Nell’ordinanza si fa inoltre espresso riferimento anche alle lavorazioni in ambienti chiusi non climatizzati o con presenza di fonti di calore (macchinari, processi produttivi) ove è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Il divieto non si applica invece alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori quando si tratta di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate idonee misure organizzative e operative che riducano il rischio di esposizione a livelli accettabili.

Questa misura, già in vigore in altre Regioni italiane, si aggiunge alle raccomandazioni e alle buone pratiche che avevamo già condiviso in una precedente newsletter per la gestione del rischio da calore applicabili, a tutte le realtà lavorative.

 

Cosa fare ora

  • Monitorare quotidianamente la mappa del rischio INAIL
  • Adeguare le procedure aziendali in conformità con le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”
  • Pianificare pause e idratazione adeguate, adottando misure preventive specifiche.
  • Verificare di aver provveduto all’obbligatoria valutazione del rischio da microclima (ex artt. 180 e 181 del D.lgs. 81/08).

Vi ricordiamo inoltre che la mancata osservanza dell’Ordinanza comporta sanzioni amministrative e penali.

Per supporto nella valutazione del rischio, nell’integrazione dei POS e in generale nell’adeguamento alle nuove disposizioni normative, il nostro team resta a vostra completa disposizione.

Grazie,
il team di Org Numeri

 

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001: Il Reato Presupposto Ed I Suoi Autori

Nelle newsletter precedenti abbiamo introdotto i contenuti essenziali del Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati, e il ruolo del Modello Organizzativo e di Gestione (Modello 231) come strumento di prevenzione.
https://www.orgnumeri.com/decreto-legislativo-231-modello-organizzativo-e-di-gestione/

In questa news vogliamo condividere con voi alcuni approfondimenti circa gli elementi che configurano la responsabilità dell’Ente partendo proprio dai concetti di “reato presupposto” e “autori del reato”, con particolare riferimento alla materia salute e sicurezza sul lavoro.

1. La Responsabilità Degli Enti Ed Il Reato Presupposto

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 introduce un regime di responsabilità amministrativa per gli Enti, volto a contrastare la commissione di reati presupposto posti in essere da soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

L’Ente non risponde di qualsiasi reato commesso dalla persona fisica, ma solo di quelli espressamente previsti dal D.lgs. 231/2001 dall’art. 24 all’art. 25 terdecies.

I reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono indicati all’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 e sono:

  • il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (aggravante) art. 589 c.p.
  • il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (aggravante) art. 590 co. 3 c.p.

2. Il Reato Presupposto Deve Essere Commesso Da Soggetti In Posizione Apicale O Sottoposti All’altrui Vigilanza

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001 il reato presupposto deve essere commesso:

  • da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso – soggetti apicali
  • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali – soggetti sottoposti
La diversa qualificazione dell’autore del reato presupposto (apicale o sottoposto) determina una diversa configurazione della colpa di organizzazione, altro elemento caratteristico della responsabilità amministrativa dell’Ente da reato.

Assistiamo ad una vera e propria inversione dell’onere della prova:

  • nel caso in cui il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale, si presume che l’illecito sia espressione di una vera e propria politica aziendale. In questi casi l’Ente non risponde se prova che:
    • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
    • il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
    • le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
    • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza
  • Nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto si integra la responsabilità dell’Ente se vi è stata una inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, deficit che può ritenersi escluso nel caso in cui l’Ente, prima della commissione del fatto, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi

3. In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro Chi Sono I Soggetti Apicali Ed I Soggetti Sottoposti?

  • il datore di lavoro: assume un ruolo È molto importante individuare formalmente il datore di lavoro sia alla luce degli adempimenti richiesti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia della responsabilità ex D.lgs. 231/2001
  • il dirigente prevenzionistico: potrebbe anche non assumere posizioni apicali all’interno dell’azienda, è necessario infatti verificare caso per caso il ruolo di questo soggetto all’interno dell’Organizzazione
  • il preposto: assume il ruolo di soggetto sottoposto all’altrui direzione e vigilanza da parte dei vertici dell’organizzazione aziendale
  • il medico competente: anche lui assume il ruolo di soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza del datore di lavoro. Il medico competente è infatti nominato dal datore di lavoro e con lui collabora alla gestione della sorveglianza sanitaria
  • il RSPP: è stato escluso, anche dalla giurisprudenza, dai soggetti in posizione apicale, in quanto si ritiene ricopra una posizione di ausilio e supporto tecnico del datore di lavoro nelle attività di valutazione del rischio e di individuazione delle misure di prevenzione e protezione

4. Che Cosa Devo Fare?

La responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, impone alle imprese un’attenta valutazione della propria organizzazione interna. È quindi importante:

  • individuare correttamente i soggetti apicali e sottoposti: a partire dal datore di lavoro
  • adottare un Modello Organizzativo 231 efficace: coerente con la struttura, le dimensioni e i rischi specifici dell’impresa
  • prevedere un sistema di vigilanza e aggiornamento: il Modello deve prevedere procedure efficaci di controllo e un Organismo di Vigilanza (OdV)

Siamo a disposizione per approfondire insieme le soluzioni più adatte alla tua realtà.
Contattaci per sapere di più sul Modello 231 e su come può aiutare la tua azienda a gestire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Possiamo supportarti nella mappatura dei ruoli chiave, nella costruzione o nell’aggiornamento del Modello 231 e nella formazione del personale.

 

Cari Clienti,
con l’arrivo dell’estate e delle temperature sempre più elevate, vogliamo condividere con voi alcune indicazioni utili per affrontare al meglio questo periodo nei luoghi di lavoro.

Il benessere dei lavoratori dipende anche dalla possibilità di lavorare in ambienti sicuri e confortevoli, un aspetto che diventa ancora più importante quando il caldo intenso può rappresentare un rischio concreto.
Infatti, con l’aumento delle temperature, cresce il pericolo non solo per chi lavora all’aperto, ma anche per chi si trova in ambienti chiusi dove sono presenti macchinari o altre fonti di calore.

 

Lo scorso anno, il gruppo di lavoro del progetto Worklimate (che nasce dalla collaborazione tra Inail e CNR – Istituto per la BioEconomia) ha pubblicato un utile strumento: il “Decalogo per la prevenzione delle patologie da calore e da esposizione a radiazione nei luoghi di lavoro – Informativa per i datori di lavoro”.
Si tratta di un documento pratico, pensato per supportare le aziende nella pianificazione di misure preventive con consigli concreti su:

  • come riconoscere i sintomi da stress termico;
  • come organizzare pause e idratazione;
  • quali condizioni fisiche aumentano la suscettibilità al caldo;
  • come gestire correttamente l’esposizione al sole o a fonti di calore.

Potete consultare la guida completa direttamente a questo link: https://www.worklimate.it/materiale-informativo

 

Accanto a queste raccomandazioni, è bene ricordare che il D.lgs. 81/08, agli articoli 180 e 181, prevede l’obbligo di valutare i rischi legati al microclima nei luoghi di lavoro.
La valutazione delle condizioni microclimatiche è importante non solo per tutelare la salute dei lavoratori, ma anche per:

  • migliorare il comfort negli ambienti di lavoro;
  • garantire un corretto equilibrio termico dell’organismo;
  • prevenire situazioni di disagio o rischio per la salute;
  • mantenere buone condizioni igieniche e conservazione degli ambienti.

 

Attraverso specifiche misurazioni e un monitoraggio puntuale, è possibile rilevare eventuali criticità e intervenire in modo efficace, anche in base alla stagionalità o alle variazioni ambientali.

 

Vi segnaliamo infine che anche per quest’anno, come già accaduto nel 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha annunciato una campagna straordinaria di controlli ad agosto, proprio nei settori più esposti al caldo.
Gli ispettori verificheranno la presenza della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione adottate che, in caso di assenza, potrebbero comportare verbali di prescrizione (ai sensi dell’art. 181 del Testo Unico) o sospensioni dei lavori.

 

Non farti trovare impreparato!
Il nostro team è a disposizione per supportarvi nella valutazione dei rischi connessi al caldo, in piena conformità normativa.

Contattateci se desiderate maggiori informazioni o volete programmare l’attività di valutazione.
Il team di Org Numeri

“WeOrgYou” – l’inserimento di studenti in alternanza scuola-lavoro (PCTO)

Siamo lieti di proporre una nuova edizione della rubrica WeOrgYou, pensata per offrire risposte operative alle domande più frequenti dei nostri Clienti.
In questo numero affrontiamo un quesito ricorrente: quali adempimenti sono necessari per accogliere in azienda uno studente in alternanza scuola-lavoro?

Innanzitutto ricordiamo che il D.lgs. 81/08 (art. 2, comma 1, lett. a) equipara stagisti, tirocinanti e studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro ai lavoratori a tutti gli effetti.
Questo comporta che il datore di lavoro è obbligato a garantire loro la piena tutela prevista in materia di salute e sicurezza, anche nei seguenti casi:

  • se si tratta di un solo studente;
  • se l’azienda non ha altri dipendenti;
  • periodi di permanenza brevi.

 

Quali sono quindi i compiti di chi ospita lo studente?

L’Azienda dovrà valutare i rischi connessi all’organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro e assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.

Nello specifico, per quanto riguarda gli impegni relativi alla sicurezza, l’Organizzazione dovrà garantire:

  • L’ottemperanza agli obblighi di legge;
  • La valutazione dei rischi specificamente riferiti all’esperienza di stage;
  • L’informazione dell’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
  • La formazione specifica sui rischi, se questa non è a carico dell’ente promotore;
  • La messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
  • La sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito;
  • La disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza;
  • La disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell’Istituto, del tutor dell’Organizzazione e del Responsabile del SPP dell’Organizzazione.

L’impegno per l’Istituto scolastico di secondo grado riguarderà:

  • Le garanzie assicurative dell’allievo;
  • La formazione generale come previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24.05.2025;
  • La presenza di un tutor che segua l’allievo.

 

Il Decreto Lavoro n. 48/2023 ha inoltre rafforzato il quadro normativo, introducendo obblighi più puntuali per le aziende che ospitano studenti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), già noti come alternanza scuola-lavoro.
In particolare l’azienda dovrà integrare il proprio DVR con la valutazione degli specifici rischi associati all’attività lavorativa che lo studente in stage dovrà svolgere, individuando:

  • La specifica mansione svolta dallo studente, che potrebbe essere diversa dalle mansioni già svolte all’interno dell’Organizzazione prevedibilmente con delle limitazioni;
  • I rischi connessi allo svolgimento della mansione assegnata;
  • Le misure specifiche adottate per ridurre i rischi tenendo conto delle condizioni particolari dello studente, quali:
    • La scarsa conoscenza dell’ambito organizzativo
    • Una esperienza ridotta delle regole del lavoro e dei rischi lavorativi
    • La gerarchia interna
  • I Dispositivi di Protezione Collettiva ed Individuali (DPC e DPI) eventualmente previsti in base ai rischi connessi allo svolgimento della mansione lavorativa.

Inoltre, se lo studente è minorenne, va sempre valutato in anticipo il tipo di mansione da assegnargli, per escludere le attività vietate per legge ai minori (Legge di tutela 977/67).

 

I NOSTRI SERVIZI
Org Numeri affianca le aziende nella consulenza per l’inserimento in sicurezza di studenti e tirocinanti e nella redazione del DVR specifico legato ai PCTO.
Contattaci per valutare insieme le soluzioni più adatte alla tua realtà.

Grazie,
il team di Org Numeri

 

Fiera Ambiente Lavoro 2025: Org Numeri interviene all’evento Assoreca sulla Cultura della Sicurezza.

Dal 10 al 12 giugno torna a Bologna Ambiente Lavoro, la più importante fiera italiana dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra gli appuntamenti in programma, segnaliamo l’evento organizzato da Assoreca di martedì 10 giugno dalle 10.30 alle 12.30: “Modalità innovative di informazione e formazione: il ruolo chiave della sensibilizzazione e comunicazione sui temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro”. L’incontro sarà un’occasione per riflettere e confrontarsi su come delle corrette leve comunicative si rivelino fondamentali per promuovere il valore della sicurezza.

Come Org Numeri, crediamo da sempre che la formazione non sia un aspetto formale ma sostanziale nel creare le condizioni che favoriscono il coinvolgimento e la partecipazione di tutta l’organizzazione agli obiettivi di prevenzione.

La sicurezza è valore aziendale.
Tra i relatori dell’evento ci sarà anche Federica Polloni, partner di Org Numeri e Concreta, con un intervento dal titolo: “Toolkit del preposto: comunicare la sicurezza con efficacia e consapevolezza”. Un contributo pensato per valorizzare il ruolo del preposto come figura centrale nella costruzione di una cultura della sicurezza.

Se sarete presenti in fiera, vi invitiamo a partecipare all’evento e a venirci a trovare. Sarà un’occasione per scambiarci idee ed esperienze preziose.

Un saluto
il team di Org Numeri

Evento Comunicazione Innovativa – 10 giugno

Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione: cosa cambia per aziende e lavoratori

Gentile Cliente,
come avrai sicuramente avuto modo di apprendere, il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla Formazione che accorpa e sostituisce tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni. La lunga attesa iniziata con la Miniriforma del Testo Unico del dicembre 2021 si è finalmente conclusa.

Le novità introdotte entreranno ufficialmente in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – verosimilmente per fine maggio – con la previsione di un periodo transitorio di 12 mesi per l’applicazione definitiva delle nuove disposizioni. Con la nostra struttura ci  impegneremo fin da subito nell’ adeguare l’offerta formativa alle nuove regole, garantendo percorsi sempre aggiornati ed efficaci.

Nota aggiornata al 26/05/2025: l’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ora in vigore.

Inoltre in un panorama in cui ogni modifica, anche annunciata, suscita clamore, desideriamo condividere un momento di reale approfondimento costruito con rigore e professionalità e che possa mettere in luce tutti gli elementi utili ad una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Con l’obiettivo di offrirvi un’informazione completa, concreta e di valore, PROGRAMMEREMO UN EVENTO DEDICATO E GRATUITO durante il quale poter condividere non solo quanto già sappiamo ma anche i riscontri attesi dal Ministero del Lavoro circa i punti dell’Accordo che ancora oggi necessitano di chiarimenti interpretativi e dunque anche operativi.

Nell’attesa tuttavia anticipiamo un PRIMO RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE introdotte dal nuovo Accordo.

Gli aspetti evidenziati si soffermano sulle principali ricadute per le aziende e non sulle modifiche che impattano in ordine ad aspetti formali e metodologici in capo ai soggetti formatori che verranno approfonditi nel corso dell’evento o per i quali potrai richiederci un incontro dedicato.

 

  1. LA STRUTTURA DELL’ACCORDO

Parte I: ORGANIZZAZIONE GENERALE

Parte II: CORSI DI FORMAZIONE

Parte III: CORSI DI AGGIORNAMENTO

Parte IV: INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI

Parte V: RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Parte VI: CONTROLLO ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO

Parte VII: ALTRE DISPOSIZIONI

Allegato I: Esonero classi di laurea per frequenza corsi di formazione di cui art. 32, comma 2 primo periodo D.lgs.81/2008

Allegato II: Individuazione attrezzature di lavoro

Allegato III: Riconoscimento crediti formativi

Allegato IV: Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO

 

  1. I CORSI

Il nuovo Accordo accorpa tutta la formazione disciplinando i corsi rivolti a:

  • Lavoratori, preposti e dirigenti
  • Datori di Lavoro e Datori di Lavoro RSPP
  • ASPP e RSPP
  • Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
  • Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
  • Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori, MMT, Pompe calcestruzzo)
  • Le nuove attrezzature: Raccoglifrutta, Caricatore movimentazione materiali, Carroponte

In riferimento agli stessi evidenziamo:

Lavoratori

  • Contenuti e durata della formazione generale e specifica rimangono sostanzialmente invariati.
  • Le classi di rischio continueranno a essere individuate sulla base del codice ATECO di appartenenza dell’azienda.
  • Per tutti i titoli diventa obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento, che potrà avvenire attraverso un test o un colloquio.
  • La modalità e-learning è consentita per la formazione generale e per la formazione specifica rischio basso e relativo aggiornamento quinquennale.
  • Nel nuovo Accordo è stato eliminato il riferimento alla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
    Pertanto, si conferma l’obbligo di erogare la formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente, per garantire che il lavoratore conosca preventivamente rischi, norme e procedure di sicurezza.

Preposti

  • Il corso iniziale dovrà svilupparsi in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e controllo delle attività lavorative, comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore, contro le 8 ore precedenti, e non potrà essere erogato in modalità e-learning.
  • Formazione generale e specifica sono propedeutiche per l’accesso al corso iniziale preposti
  • Viene confermata la cadenza biennale dell’aggiornamento che dovrà avere una durata minima di 6 ore e potrà essere frequentato solo in presenza o formazione a distanza sincrona/videoconferenza (no e-learning).
  • Per i preposti che hanno frequentato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà necessario svolgere l’aggiornamento entro 12 mesi dalla suddetta data.

Dirigenti

  • La durata del corso base si riduce da 16 a 12 ore ma per i dirigenti delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili sarà obbligatorio frequentare un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai cantieri.
  • L’aggiornamento quinquennale mantiene la durata minima di 6 ore.
  • La formazione potrà essere svolta anche in modalità e-learning.

Datore di lavoro

  • Si conferma l’obbligatorietà del corso a loro rivolto della durata di 16 ore. Lo stesso si suddividerà in due moduli: uno di carattere giuridico-normativo e uno dedicato all’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
  • Come per i dirigenti anche per i datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili è previsto il modulo integrativo “cantieri” di 6 ore.
  • I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
  • L’aggiornamento dovrà essere svolto ogni cinque anni con una durata minima di 6 ore.
  • La formazione base che l’aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning.

E se il datore di lavoro può e vuole ricoprire  anche il ruolo di  RSPP?

  • Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico al punto precedente intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto:
    • un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento).
    • ulteriori moduli specifici per alcuni settori
      • Modulo integrativo 1: A- Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnica (16 ore)
      • Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
      • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
      • Modulo integrativo 4: C – Chimico e Petrolchimico (16 ore)
  • Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore e potranno essere erogati in e-learning.

Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati

  • La formazione della durata minima di 12 ore si strutturerà in un modulo giuridico-tecnico (4 ore) e parte pratica (8 ore).
  • Lavoratori, Datori di Lavoro e lavoratori Autonomi dovranno concludere la formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
  • Sono riconosciuti i corsi frequentati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo i cui contenuti siano conformi allo stesso.
  • Non sarà consentita l’erogazione della formazione né in videoconferenza né in modalità e-learning.
  • L’aggiornamento dovrà essere effettuato ogni cinque anni con una durata minima di 4 ore da frequentare esclusivamente in presenza.

Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori, MMT, Pompe calcestruzzo)

  • Per quanto riguarda la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo non introduce cambiamenti sostanziali rispetto a quanto già previsto nel precedente Accordo.
  • Viene espressamente chiarito che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non esaurisce gli obblighi previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, informazione e addestramento. Pertanto resta ferma la necessità di fornire ai lavoratori ogni ulteriore formazione e addestramento necessari a garantire l’utilizzo sicuro delle attrezzature.
  • Resta confermata la periodicità quinquennale dell’aggiornamento, con una durata minima di 4 ore riferite in particolare alla parte pratica.

E per le nuove attrezzature?  Raccoglifrutta, Caricatore Movimentazione Materiali, Carroponte

  • Disciplinata la frequentazione dei corsi abilitanti per:
    • Carriponte: corso da 10 o 11 ore a seconda delle tipologie di carroponte (comando in cabina, comando pensile o radiocomandato, entrambi).
    • CMM (caricatori per la movimentazione di materiali): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
    • CRF (raccoglifrutta): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
  • I corsi dovranno essere frequentati e conclusi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
  • I corsi già erogati prima di tale data i cui contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni, continueranno a essere validi e riconosciuti.

Per tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore previste per essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato.

  1. VERIFICA DELL’EFFICACIA FORMATIVA

Il Datore di Lavoro deve verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti. Tale verifica è estesa a tutti i corsi di formazione e dovrà essere svolta a posteriori e quindi ad una certa distanza di tempo dalla frequentazione dell’evento formativo.

La stessa dovrà essere effettuata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e dovrà appurare che il lavoratore:

  • Applichi nel luogo di lavoro le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante l’intervento formativo.
  • Metta in atto comportamenti e pratiche abituali (procedure, protocolli, istruzioni etc.…) trasmessegli in sede formativa e dall’organizzazione.

Le modalità attraverso le quali tale verifica potrà essere attivata con l’eventuale supporto del RSPP sono:

  • Analisi infortunistica aziendale
  • Questionari da somministrare al personale
  • Check list di valutazione

IMPORTANTE:

Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

  1. VIDEOCONFERENZA SINCRONA 

Ogni discente dovrà essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet a SUO USO ESCLUSIVO. Non saranno pertanto più ammesse “classi di discenti” collegate da un unico dispositivo. È vietato il ricorso allo Smartphone, il cui utilizzo non viene ammesso nemmeno più per l’e-learning.

  1. MODALITA’ BLENDED

Viene promosso il ricorso a modalità formative innovative che alternino momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.

  1. VALIDITA’ CORSI DI FORMAZIONE

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza di corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla frequentazione dei corsi abilitanti. Il completamento dell’aggiornamento entro questo termine, anche se effettuato in ritardo, permette di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE IN GAZZETTA UFFICIALE

Conclusioni:
Riteniamo che la lettura e lo studio del Nuovo Accordo non debbano limitarsi ad individuare le modifiche e le novità introdotte da un mero punto di vista formale.
Per quanto vi si possano ravvedere ancora dei limiti il vero cambiamento che esso intende apportare riguarda la capacità di rendere la formazione attinente a ciò con cui si confrontano le persone nei luoghi di lavoro, lì dove si costruisce realmente la sicurezza.

Un’occasione per interrogarsi su come valorizzare ogni momento formativo affinché possa rappresentare un investimento per l’azienda e il lavoratore divenendo l’espressione più piena della sua funzione di prevenzione e tutela.

Anche in questo importante cambiamento possiamo essere al vostro fianco e supportarvi!

Nel frattempo per eventuali informazioni siamo a completa disposizione ai nostri contatti.

Ti auguriamo un buon lavoro.

Il team di Org Numeri

 

RENTRI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI DECRETI DIRETTORIALI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato tre importanti decreti direttoriali riguardanti il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in attuazione dell’articolo 21 del D.M. 59/2023.

I decreti, pubblicati sul portale RENTRI il 12 dicembre 2024, stabiliscono specifiche tecniche e operative che sintetizziamo di seguito.

Ricordiamo che il processo di iscrizione è iniziato il 15 dicembre 2024 e proseguirà gradualmente fino al 13 febbraio 2026. Anche i soggetti non obbligati possono aderire volontariamente per gestire specifiche necessità, come l’emissione del FIR.

 

Vediamo i punti chiavi dei tre decreti direttoriali pubblicati:

1. Decreto direttoriale n. 253/2024

Detta le specifiche tecniche dei sistemi di geolocalizzazione obbligatori sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi. Questi devono garantire la tracciabilità completa del percorso, dalla partenza alla destinazione, e di conseguenza devono essere associati alla targa e al telaio del veicolo. Un ulteriore decreto stabilirà le modalità di trasmissione e conservazione dei dati generati.

2. Decreto direttoriale n. 254/2024

Fornisce linee guida operative per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e per l’accesso, l’iscrizione e la registrazione al RENTRI.

Il decreto include 5 manuali operativi:

  • Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati
  • Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

3. Decreto direttoriale n. 255/2024

Il decreto introduce e definisce la procedura telematica per l’accreditamento di enti, amministrazioni e organi di controllo. 

Questo processo è stato introdotto per assicurare che le attività di monitoraggio e controllo possano essere svolte in modo trasparente e adeguato alle esigenze istituzionali: dopo la ricezione della domanda, il MASE valuta la richiesta e, se approvata, attribuisce il profilo di visibilità necessario per accedere alle informazioni pertinenti in base alla tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e in base al territorio.

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Il team di Org Numeri

 

Siamo entusiasti di inaugurare la nuova rubrica “WeOrgYou“, dove risponderemo alle domande più frequenti dei nostri Clienti.

Per questa prima uscita, affrontiamo un tema che spesso genera dubbi e discussioni: “che differenza c’è fra informazione, formazione e addestramento?” Come noto, gli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08 sanciscono l’obbligo per il datore di lavoro di informare, formare e addestrare i lavoratori circa tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura della sicurezza.

Grazie a queste attività il lavoratore potrà conoscere tutte le nozioni, procedure e istruzioni utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro. 

Ma cosa significa Formazione, Informazione & Addestramento? E soprattutto, come possiamo adempiere a questi obblighi? Rispondiamo chiarendo il significato e l’obiettivo di ciascuno di questi elementi fondamentali della sicurezza sul lavoro.

 

I. L’Informazione

L’informazione rappresenta il primo step del processo di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro ai lavoratori in materia di rischi e prevenzione. Attraverso questa attività infatti i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a controllare, i rischi presenti all’interno dell’Organizzazione.

La definizione di “Informazione” si può ricavare dall’art. 2 lett. bb) D.lgs. 81/08, ed è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro “.

In particolare, secondo i commi 1 e 2 dell’art. 36, il datore di lavoro è obbligato a informare i lavoratori circa:

  • i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’Organizzazione in generale;
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi);
  • i nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché del Medico Competente;
  • i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni dell’Organizzazione in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L’attività di informazione solitamente (ma non solo) viene effettuata all’ingresso nell’Organizzazione di un nuovo lavoratore mediante la predisposizione di un documento, la c.d. Informativa, contenente le informazioni di cui sopra e:

  • l’organigramma della sicurezza;
  • la planimetria della sede di lavoro;
  • il piano di emergenza e numeri utili;
  • schede informative circa i rischi connessi alle mansioni svolte;
  • scheda di attestazione della consegna dei DPI;
  • scheda informativa per le lavoratrici madri.

L’attività di informazione deve essere verbalizzata all’interno di un apposito documento, ove si indicheranno: la data e il luogo dell’informazione; chi ha eseguito l’informazione; l’oggetto dell’informazione e il materiale fornito al lavoratore. Tale documento deve essere sottoscritto dal lavoratore.

 

II. La Formazione

La formazione è quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione dell’Organizzazione, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda nonché all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

In forza di tale definizione, ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08 il Datore di lavoro “assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’Organizzazione”.

L’attività formativa si suddivide in due macro categorie:

  • Formazione generale: è un corso sulla sicurezza della durata di 4 ore che affronta le tematiche più comuni sui rischi per i lavoratori relativi a tutti i settori e non è soggetta ad aggiornamento, qualora la frequenza sia comprovata da apposito attestato di partecipazione;
  • Formazione specifica: è un corso sulla sicurezza che mira a fornire ai lavoratori le conoscenze in merito ai rischi sulla sicurezza effettivamente presenti nell’Organizzazione. La durata del corso varia a seconda del tipo di rischio connesso all’attività lavorativa:
    • Rischio basso: 4 ore di formazione
    • Rischio medio: 8 ore di formazione
    • Rischio alto: 12 ore di formazione

    A prescindere dal livello di rischio, la formazione specifica è soggetta ad aggiornamento quinquennale per una durata di 6 ore.

     

    III. L’addestramento

    Ai sensi dell’art. 2 lett. cc) D.lgs. 81/08, l’addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro“. Inoltre, al comma 1 dell’art 73 D.lgs. 81/08, si stabilisce che “Il Datore di Lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso […] ricevano […] un addestramento adeguato […]”

    L’addestramento è l’attività che più si concentra sul comportamento del lavoratore durante il lavoro, quando si trova di fronte ad attrezzature, macchine, impianti sostanze, DPI…. ed ha l’obiettivo di far “apprendere l’uso corretto”, quindi insegnare ad operare, ad utilizzare, a manovrare….

    L’addestramento tipicamente non è condotto da un docente esterno all’Organizzazione, ma da una persona esperta che opera con i lavoratori ed è in grado di fornire a questi ultimi le indicazioni per operare in modo corretto.

    L’addestramento, per rispettare i requisiti di efficacia e per rispondere all’obbligo, deve essere:

    • Pratico e operativo: deve svolgersi in affiancamento e utilizzando le macchine, le attrezzature, i DPI, ecc. oggetto di addestramento;
    • Specifico: ovvero in grado di mettere a fuoco un aspetto particolare della macchina, dell’attrezzatura, dei DPI ecc., in modo dettagliato. Non deve quindi essere generico;
    • Supportato dalla documentazione necessaria: deve fornire e illustrare agli addestranti gli strumenti informativi utili al raggiungimento dell’obiettivo (manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, documentazione a supporto dei DPI, ecc.);
    • Adeguato:
      • in termini di durata
      • all’oggetto dell’addestramento
      • in termini linguistici
      • rispetto al destinatario
    • Verificato: deve avere una fase di verifica di efficacia, in cui il docente (o tutor) verifica l’avvenuto apprendimento;
    • Documentato: è obbligatorio dare evidenza dell’attività di addestramento svolta mediante verbale.

     

    IV. Quando attuare l’informazione, la formazione e l’addestramento

    Alla luce delle definizioni e delle differenze illustrate, vediamo ora quando devono essere svolti i vari obblighi. L’informazione, la formazione e, se necessario, l’addestramento devono essere svolti:

    • alla costituzione del rapporto di lavoro;
    • al trasferimento o cambiamento di mansioni;
    • all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
    • periodicamente in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

     

    In conclusione, informazione, formazione e addestramento sono tre pilastri della sicurezza sul lavoro ben distinti. Ogni fase ha le sue caratteristiche e un ruolo importante che contribuisce a creare un ambiente più sicuro e consapevole.

    Speriamo che questa rubrica vi sia gradita e che possa offrirvi chiarimenti utili e soluzioni pratiche per il vostro lavoro.

    Per qualsiasi dubbio o ulteriore approfondimento non esitare a contattarci.

    A presto,

    il team di Org Numeri.

     

Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, è un provvedimento che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.

Le nuove norme aggiornano il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08), introducendo importanti novità che riguardano la gestione delle sostanze tossiche negli ambienti di lavoro.

L’entrata in vigore del decreto è fissata per l’11 ottobre 2024.

 

OBIETTIVI

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, rappresenta un significativo avanzamento nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con lo scopo di rafforzare la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose.

In particolare, la normativa:

  • amplia la protezione ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, non solo a quelle cancerogene e mutagene;
  • definisce valori limite di esposizione professionale e biologici per queste sostanze, sia con soglia che prive di soglia;
  • rafforza le misure di sicurezza, introducendo obblighi per i datori di lavoro su valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

 

NOVITÀ E MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08)

Il d.lgs. 135/2024 fornisce la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il decreto introduce quindi valori limite di esposizione professionale per tali sostanze e valori si differenziano tra:

  • sostanze “prive di soglia”, per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro;
  • sostanze “con valore soglia”, per le quali vengono definiti limiti di esposizione all’interno dei quali si ritiene che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori.

Il D.lgs. 135/2024 introduce poi l’allegato XLIII-bis che riporta i valori limite biologici obbligatori, che misurano la concentrazione di agenti pericolosi nel corpo dei lavoratori. Nel caso specifico si tratta del piombo rilevabile tramite analisi del sangue dove il limite si abbassa nel caso di lavoratrici in età fertile.

Con riguardo agli obblighi per il datore di lavoro, il decreto introduce in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto:

  • l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose;
  • l’obbligo di formare e informare i lavoratori prima di adibirli all’attività sui rischi connessi all’uso di tali sostanze, con aggiornamenti almeno quinquennali, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
  • l’obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per monitorare l’impatto dell’esposizione sul loro stato di salute;
  • l’obbligo di conservare per almeno cinque anni il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, dalla cessazione di ogni attività che gli espone a tali sostanze, garantendo una tracciabilità dei rischi​.

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