Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.

 

Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH;
Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del Regolamento REACH;
Articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP;
– Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi);
– Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio);

 

Obiettivi del controllo:

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

– verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII  Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II  Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II  Regolamento REACH);
– verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV  Regolamento REACH);
– verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al  Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
– verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V  Regolamento REACH);
– verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36  Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
– verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).
– verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del  Regolamento CLP)

 

 

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Lo Staff Org Numeri 

Nei giorni scorsi è stata emessa una delle prime sentenze sulla corretta applicazione della TARI alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di classificazione dei rifiuti.

Con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha, infatti, affermato che, giacché gli imprenditori industriali sono produttori – oltre che di rifiuti speciali – anche di rifiuti urbani in relazione alle superfici non strettamente collegate alla produzione (quali uffici, mense, servizi ecc.), la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti (in tutto o in parte, per ‘frazioni’ di rifiuto) è soggetta all’obbligo di pagamento della quota fissa della TARI e non anche a quella variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). Diversamente, le superfici destinate a magazzini per materie prime e stoccaggio restano escluse dal pagamento del tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.

 

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Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche introdotte, ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi al 01 gennaio 2023.

Entro il 30 maggio 2022 il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare le c.d. linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

 

 

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Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, è stato PROROGATO dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM).

Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in GU il DPCM del 17 dicembre 2021, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1.  Comunicazione Rifiuti
  2.  Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3.  Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4.  Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5.  Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6.  Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione.

 

Il DPCM è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-21&atto.codiceRedazionale=22A00346&elenco30giorni=true

 

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Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.

Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.

L’art. 11 nello specifico stabilisce:

  • l’applicazione di ambedue gli obblighi previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (etichettatura e indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati) è sospesa fino al 30 giugno 2022;
  • i prodotti (imballaggi) privi dei requisiti previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte;
  • entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DL 228/21 (quindi entro il 30 gennaio 2022) il Ministero della Transizione Ecologica adotti con decreto le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. n. 152/2006.

Inoltre, il DL “Milleproroghe” definisce un’altra proroga che riguarda le cd Plastic Tax e Sugar Tax:

rinvio al 1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI – Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax), contenuta nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di Bilancio 2022).

 

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Lo Staff Org Numeri 

Il decreto legge 146/2021 ha comportato diverse importanti modifiche nel D. Lgs. 81/2008. Non essendo stato modificato il testo del decreto nei temi della sospensione dell’attività lavorativa e della vigilanza, rimandiamo alla news del 06 dicembre per questi due argomenti: https://www.orgnumeri.com/2021/12/06/novita-in-materia-di-vigilanza-violazioni-e-provvedimenti-di-sospensione/

Diviene invece sicuramente interessante focalizzarsi sulle novità introdotte dal maxiemendamento del Governo, presentato in Assemblea in corso dell’esame del disegno di legge, riguardanti la formazione di due figure del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro: il datore di lavoro ed i preposti.

 

DATORE DI LAVORO E PREPOSTI

Per il datore di lavoro viene infatti introdotto l’obbligo della formazione: rientrerà a pieno titolo tra i soggetti destinatari dell’obbligo di sicurezza e questo sarà a prescindere che ricopra direttamente il ruolo di RSPP.

Per i preposti la legge di conversione interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni.

Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.

Il nuovo art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che il preposto ha il dovere di:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
  • intervenire per modificare il comportamento non conforme in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti qualora le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata;
  • interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.

Inoltre, nello specifico caso della cantieristica “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

 

DURATA E CONTENUTI FORMAZIONE

A proposito dell’individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione – non solo del datore di lavoro, ma di tutti i soggetti della sicurezza – le norme demandano alla data del 30 giugno 2022.

In particolare, entro tale data si dovrà adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che sostituisca i sei attualmente in vigore provvedendone l’accorpamento e la loro rivisitazione.

Si dovrà necessariamente procedere con:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle “modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. Non sarà più quindi sufficiente un questionario alla fine del corso ma sarà necessario individuare le modalità per attuare una successiva verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Un’anticipazione sui contenuti è però già enunciata con riguardo ai preposti: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Non ci resta quindi che aspettare il nuovo Accordo Stato Regioni e le novità che verranno introdotte.

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Team di Org Numeri.

Da molto tempo si assiste ad un crescente interesse e richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale, con uno sguardo particolarmente attento quando si parla di tipologie riutilizzo/riciclaggio di materiali utilizzati ad esempio nel packaging.

Proprio a tal riguardo, l’1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Tale obbligo, era formalmente in vigore dal 26 settembre 2020 per poi essere successivamente sospeso dal “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il 31 dicembre 2020.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

Quindi, questi aggiornamenti normativi hanno introdotto, due importanti novità:

  • l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;
  • l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D. Lgs. n. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”), di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

CONAI ha predisposto delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi. Nonostante questo documento non abbia valore normativo rappresenta comunque un valido supporto per gli operatori del settore.

 

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Il comma 5 dell’art. 219 individua i produttori degli imballaggi come soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.

Tuttavia, le sanzioni riguardano chiunque immetta sul mercato imballaggi privi di etichettatura.

Pertanto, si ritiene che i soggetti obbligati ad assicurare la corretta etichettatura ambientale siano:

  • i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  • i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Quindi, anche i soggetti che imballano la propria merce devono assicurarsi che gli imballaggi utilizzati siano correttamente etichettati!

 

QUALI SONO LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE SULL’IMBALLAGGIO?

L’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione, la natura del/i materiale/i utilizzato/i.

Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso. Per tale marcatura bisogna far riferimento alla Decisione 97/129/CE.

 

SANZIONI

L’articolo 261, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 dispone che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

 

In allegato:

  • Decisione 97/129/CE;
  • Linee Guida CONAI.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

 

 

D.L.146/2021: novità in materia di vigilanza, violazioni e provvedimenti di sospensione

 

Il D.L. 146/2021, emanato il 21/10/2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene disposizioni rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che puntano ad inasprire le sanzioni per inadempienze e rafforzano il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro nazionale.

Il Legislatore mira a sottolineare quanto la sicurezza sul lavoro debba essere un impegno prioritario per le aziende al fine di utilizzare gli strumenti già previsti e garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza del lavoratore e ridurre il numero di morti bianche.

Vediamo quindi nel dettaglio le principali novità introdotte dal Capo III del cosiddetto “Decreto Fiscale” che apportano diverse modifiche sostanziali al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008).

 

MODIFICHE IN MATERIA DI VIGILANZA

La prima modifica strutturale che emerge riguarda le competenze in materia di vigilanza: non saranno più solo le ASL regionali a vigilare sull’applicazione della legislazione ma il compito sarà condiviso con l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Al fine di ottemperare al nuovo incarico e rispettare l’ampliamento delle competenze, l’Ispettorato procede con l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a seguito di bando pubblico) di 1024 risorse aggiuntive per svolgere tale attività di vigilanza.

 

VIOLAZIONI E PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

La seconda modifica la al TU la troviamo nel primo comma dell’art.14 dove viene prevista la sospensione dell’attività lavorativa nel caso di lavoro irregolare o in presenza di gravi violazioni riguardo la salute e la sicurezza.

Le novità introdotte in merito alla sospensione in deroga al TU 81/2008 sono tre:

  • per sospendere l’attività il lavoro irregolare deve riguardare almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (non più il 20%);
  • nel testo originale gli organismi di vigilanza “potevano adottare un provvedimento di sospensione” mentre nella nuova formulazione dell’articolo l’Ispettorato (o le ASL regionali) “adotta un provvedimento di sospensione”. Notiamo quindi l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione;
  • il provvedimento di sospensione “deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I”

 

Riportiamo ALLEGATO I

  FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1. Mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi Euro 2.500
2. Mancata elaborazione del Piano Emergenza ed Evacuazione Euro 2.500
3. Mancata formazione e addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianti a terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

Il comma 9 dell’articolo 14 indica che è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’Amministrazione che lo ha adottato:

  1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture (o da altra documentazione obbligatoria) anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  2. l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  4. nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  5. nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”.

Inoltre (comma 10) le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) “sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Permane la possibilità per il datore di lavoro di ottenere, su istanza, la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva. L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

E’ possibile proporre ricorso amministrativo solo avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari. Il ricorso è preposto dinnanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

Alcuni chiarimenti:

  • il comma 4 dell’articolo 14 sui provvedimenti per le ipotesi di lavoro irregolare non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dell’impresa;
  • l’articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarò quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni di cui l’Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento;
  • ambito di applicazione: il provvedimento di sospensione è adottato e circoscritto alla singola unità produttiva e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere. Non quindi all’intera attività;
  • quando la violazione riguarda i punti 3. e 6. dell’Allegato I, in via alternativa all’adozione del provvedimento di sospensione dell’intera unità produttiva, è possibile sospendere l’attività dei soli lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento o abbia omesso di fornire i necessari DPI. Il lavoratore avrà diritto al versamento del trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione
  • decorrenza: il provvedimento e gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terni o per la pubblica incolumità. Si evince che il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

 

Lasciamo il link per la lettura del testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

 

Ricordando che si tratta di decreto legislativo e che in quanto tale potrà essere oggetto di modifiche in fase di conversione in legge, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Org Numeri

 

testo leggeGreen Pass: ecco le novità introdotte con la conversione in legge del Decreto Legislativo n. 127 del 2021

 

Facciamo seguito alla news del 22 settembre : Green Pass: pubblicato il nuovo decreto legge, ecco cosa cambia e andiamo ad analizzare le principali novità introdotte a seguito della conversione in legge del decreto.

Il 20 novembre è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.277 la conversione in legge del DL. N. 127/2021; il provvedimento che reca “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione all’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha di fatto reso obbligatorio l’obbligo di esibire, su richiesta, la certificazione verde al datore di lavoro per prestare la propria attività lavorativa.

Vediamo nel dettaglio le novità introdotte in fase di conversione analizzando i seguenti punti:

  1. i lavoratori di consegnare copia della certificazione verde;
  2. controllo certificazione verde per i lavoratori somministrati;
  3. scadenza validità certificazione verde in corso di prestazione lavorativa;
  4. sostituzione dei lavoratori sospesi in aziende con meno di 15 dipendenti.

1.Consegna della certificazione verde

Una delle modifiche che sicuramente ha un maggior impatto sulla gestione aziendale dell’emergenza COVID-19 è la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia della propria certificazione verde COVID-19 in modo da essere esonerati dai controlli all’ingresso del proprio posto di lavoro per tutta la durata della relativa validità.

Questa possibilità apre sicuramente ad un’importante semplificazione nella gestione dei controlli Green Pass, ma allo stesso tempo spalanca la porta ad acclamate criticità ed ulteriori adempimenti per i datori di lavoro, evidenziando se non altro anche alcune problematiche relative alla privacy.

Operativamente il datore di lavoro, che intenda avvalersi della semplificazione normativa, deve:

  • informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dalla legge di consegnare la propria certificazione verde;
  • informare i lavoratori avvisandoli che, in caso la validità del loro Green Pass cambi, devono comunicare tale cambiamento in modo tempestivo;
  • individuare, con incarico scritto e formale, i soggetti preposti a ricevere le certificazioni verdi ed a controllarne la scadenza;
  • integrare l’informativa sulla privacy dando indicazioni sui modi in cui si potrà comunicare, custodire e consultare il certificato che verrà consegnato. A tal proposito va sottolineato che il lavoratore che consegna il Green Pass può revocare l’autorizzazione a detenerlo in qualunque momento. La certificazione verde dovrà essere conservata con le stesse metodologie riservate al trattamento dei dati sensibili (come i certificati medici).

2. Controllo certificazione verde per i lavoratori somministrati

Ulteriore modifica riguarda i dipendenti con contratto di somministrazione di lavoro: essi devono essere controllati dall’azienda per cui stanno svolgendo la prestazione (utilizzatore) mentre all’ente di somministrazione spetta l’obbligo di informarli dei possibili controlli e sulle disposizioni vigenti in materia.

3. Scadenza validità certificazione verde in corso di prestazione lavorativa

Un’altra importante novità riguarda il lavoratore al quale scade la validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa. Il nuovo articolo inserito indica che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste […] Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

4. Sostituzione dei lavoratori sospesi in aziende con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso [in quanto privo di certificazione verde] può essere rinnovato anche più di una volta fino al 31 dicembre 2021.

In seguito alleghiamo il testo della conversione in legge del DL. N. 127/2021.

Per qualsiasi informazioni scrivi o chiama ai nostri riferimenti:

mail: info@orgnumeri.com

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DL 139 DEL 2021

Nel cd “decreto capienze” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.241 del 08 ottobre 2021, viene introdotto all’art.3 la possibilità per il datore di lavoro di richiedere preventivamente il Green Pass (prima del 15 ottobre) qualora “specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” lo giustifichino.

In particolare, ricordando che il decreto è già entrato in vigore, il datore di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, può già richiedere il possesso della certificazione verde COVID-19 in modo da soddisfare le “esigenze organizzative”.

Gazzetta Ufficiale

 

LINEE GUIDA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si riporta di seguito i chiarimenti contenuti nella bozza di decreto ministeriale in merito alle linee guida sul controllo del green pass all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Potendo tali precisazioni essere confermate ed essere applicate anche alla sfera privata, riteniamo opportuno riportare le principali novità introdotte.

 

  1. Contenuto dell’obbligo e lavoro agile

Si ricorda che il decreto Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 aveva previsto che le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati e pubblici, anche sulla base di contratti esterni. Aveva altresì previsto che tale obbligo non è applicato ai soggetti esenti dalla campagna a vaccinale e in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Lo schema delle Linee conferma questa posizione, escludendo solo gli utenti nel caso della PA, precisando che la certificazione in oggetto non può essere in nessun modo autocertificata ma deve essere sempre esibita.

Viene inoltre sottolineato che “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.

 

  1. Modalità e soggetti preposti al controllo

Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 127 del 2021 – ove viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di incaricare altri soggetti, possibilmente dirigenti, con atto formale per il controllo del green pass – le linee guida specificano che rimane sempre onere del datore di lavoro (“dirigente apicale”) impartire le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano essere all’ingresso o a campione).

Altra importante specifica introdotta riguarda le modalità del controllo a campione: queste devono essere previsto con cadenza giornaliera, in misura non inferiore al 30% di quella presente in servizio e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Si ricorda che seppur ciascun soggetto organizza i controlli nell’ambito della propria autonomia organizzativa, rimane comunque ferma la raccomandazione di svolgere il controllo all’accesso di lavoro sempre che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso (soprattutto nel caso di numero più elevato di dipendenti).

 

  1. Sanzioni

Si riconferma l’assenza ingiustificata in caso di mancata esibizione del green pass e la previsione di sanzioni amministrative nel caso di accesso al luogo di lavoro in assenza della certificazione in oggetto.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

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