LA PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PREPOSTI

Nelle scorse settimane abbiamo assistito all’intensificarsi del dibattito circa la corretta identificazione della periodicità di scadenza dell’aggiornamento del preposto; attenzione indubbiamente innalzatasi con l’avvicinarsi della data del 21/12/2023 che rappresenta un importante spartiacque, tanto più per alcune delle interpretazioni alle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021,  e dell’assenza del nuovo Accordo Stato Regioni che nelle previsioni di quella stessa legge sarebbe dovuto uscire entro giugno del 2022 ma di cui attualmente circolano solo bozze non ufficiali.

Facciamo il punto…..

La Legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 entrata in vigore il 21/12/2021 ha apportato significative integrazioni ai compiti del preposto, puntualmente descritti all’ articolo 19 del D.Lgs n. 81/2008.

In particolare, il preposto, fermo restando quanto previsto in precedenza, oggi è tenuto a:

“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; […]

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; […]”.

I due nuovi obblighi suindicati sono sanzionati, a titolo di contravvenzione, con l’arresto fino a due mesi o con ammenda da € 491,40 a €1.474,21.

In conformità alle novità sopra indicate, la L. 215/2021 ha anche introdotto il comma 7-ter all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (intitolato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”), in forza del quale “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti […], le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi […]”.

I dubbi interpretativi

Da quando attuare dunque l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto?

In assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (che doveva essere pubblicato entro il 30 giugno 2022) al quale si rimandava la definizione della durata, contenuti minimi, modalità dell’aggiornamento e della verifica finale di apprendimento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nonché professionisti in materia giuridica, hanno elaborato diverse soluzioni interpretative che possiamo sintetizzare fra:

  • Coloro i quali ritengono NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto: in questa linea di pensiero rientra la Circolare n. 1/2022 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (scaricala qui), in cui si specifica che, i nuovi obblighi formativi del preposto, dovranno essere attuati secondo le modalità e i contenuti previsti dall’Accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Di conseguenza, in assenza di autorevoli indicazioni in merito e in attesa della nuova Intesa, rimangono in vigore le diposizioni previste dal vigente Accodo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, che, in riferimento ai preposti, prevede un aggiornamento quinquennale con durata minima di sei ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  • Coloro i quali ritengono NON sia NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto. Per cui per rispondere alla domanda “da quando attuare l’obbligo di formazione biennale?” è sufficiente fare riferimento al contenuto letterale del comma 7-ter art. 37 D.Lgs 81/08, il quale non fa alcun accenno al nuovo Accordo Stato-Regioni. Gli stessi sostenitori di questa corrente di pensiero individuano il 12.2023 quale data di attuazione del nuovo obbligo di aggiornamento biennale per il preposto, diversamente, in riferimento ai contenuti dell’aggiornamento, si dovrà fare fede a quanto indicato nel vigente Accordo Stato-Regioni. Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle soluzioni proposte da questa seconda linea di pensiero:
  SITUAZIONE SOLUZIONE
1 Formazione iniziale/aggiornamento preposti effettuato prima del 21.12.2021 Il successivo aggiornamento doveva essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque entro il 21.12.2023, cioè entro i 2 anni dall’entrata in vigore della L. 215/2021

(es. data effettuazione ultimo corso di formazione 15.09.2019 – aggiornamento da effettuarsi entro il 21.12.2023)

2 Formazione iniziale/aggiornamento preposti effettuato dopo il 21.12.2021 Si dovrà procedere all’aggiornamento con cadenza biennale (es.  data effettuazione ultimo corso di formazione 10.01.2022 – termine entro cui effettuare l’aggiornamento 10.01.2024)

La soluzione adottata da ORG Numeri

La linea interpretativa sostenuta da Org Numeri è la seconda, in forza della quale l’obbligo formativo biennale dovrà essere adempiuto a far data dal 21.12.2023. Questa posizione abbraccia l’intento del legislatore, il quale, non solo con il suo intervento ha ridotto la periodicità dell’aggiornamento, ma ha esteso i confini di tale onere prevedendo esplicitamente che l’aggiornamento debba essere effettuato comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La formazione diventa pertanto lo strumento attraverso il quale accrescere la consapevolezza del preposto rafforzandone e sostenendone il ruolo di garanzia all’interno dell’organizzazione in cui opera. Ruolo che non si limita più alla mera vigilanza circa l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza, ma ricomprende anche il potere di intervento, modifica ed iniziativa nel caso in cui si rilevino condotte non conformi.

Come strutturare il nuovo aggiornamento biennale del preposto?

La risposta va ricercata all’interno del vigente Accordo Stato-Regioni il quale prevede che la durata dell’aggiornamento del preposto sia pari a sei ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sei ore di aggiornamento biennale dovranno svolgersi in presenza, tuttavia si precisa che la formazione in videoconferenza sincrona debba ritenersi a tutti gli effetti formazione in presenza.

Si ricorda inoltre che, in forza dell’Allegato A dell’Intesa Stato-Regioni del 2011 (clicca qui per scaricare il documento), l’applicazione dei contenuti del presente Accordo nei riguardi dei […] preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37 comma 7, del D.Lgs. 81/08 (Ndr. formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a […] preposti una formazione “adeguata e specifica” […].

Il datore di lavoro potrà quindi decidere, previa consultazione con il proprio RSPP, se attuare quanto indicato nel vigente Accordo, oppure se adottare modalità di aggiornamento alternative che garantiscano, in ogni caso, una formazione specifica e adeguata ai rischi connessi all’attività svolta dal preposto. Ciò nonostante un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliato.

In conformità a tale soluzione e in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni, Org Numeri si impegnerà per l’anno 2024 a calendarizzare nella propria offerta formativa interaziendale i corsi di aggiornamento preposto, in presenza o in videoconferenza sincrona, della durata di sei ore e resterà a disposizione per strutturare eventuali percorsi dedicati alla singola azienda che desideri coinvolgere i propri preposti in interventi mirati e altamente personalizzati sulla base delle specificità della propria realtà e degli obiettivi di prevenzione che si intendano raggiungere.

Chiamaci per saperne di più!

Il Team di Org Numeri.