In seguito allo sviluppo di nuovi focolai in Veneto, dovuti ad alcuni viaggi di lavoro, il Presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza che inserisce norme più stringenti per chi arriva dall’estero.
Inoltre, definisce chiaramente in quali casi è necessario l’isolamento fiduciario e quali sono le sanzioni in caso di violazione di tali misure.
Riepiloghiamo di seguito il contenuto della nuova ordinanza:
- Obbligo di isolamento fiduciario
Quando è necessario l’isolamento fiduciario? | Durata dell’isolamento | |
1 | In caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone. | 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività |
2 | In caso di ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato | 14 giorni dall’ingresso in Veneto |
3 | In caso di compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 °C | Il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento |
- Isolamento in strutture extrabitative
L’Azienda Ulss ha la facoltà di collocare i soggetti in isolamento fiduciario presso strutture alternative, nel caso in cui non sia possibile la permanenza in famiglia.
- Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative
Tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo
Si effettua:
- un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto;
- un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.
Primo tampone negativo | Secondo tampone negativo | |
Datore di lavoro | Riammette, temporaneamente, il lavoratore | Riammette definitivamente il lavoratore |
Lavoratore | Obbligo utilizzo della mascherina chirurgica | NO obbligo mascherina chirurgica |
- Obbligo di denuncia e segnalazione
Le direzioni generali delle Aziende Ulss e ogni altro organo accertatore, hanno l’obbligo di comunicare eventuali infrazioni di cui all’articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di presentare denuncia all’autorità giudiziaria.
È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell’elenco nominativo dei soggetti obbligati all’isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato.
- Rifiuto di ricovero
In caso di rifiuto di ricovero, i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto.
- Sanzioni
- Violazione dell’isolamento fiduciario: 1000 euro;
- Violazione articolo 3: 1000 euro per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro;
L’ordinanza ricorda le sanzioni penali previste dall’articolo 542 del Codice Penale che punisce i “delitti colposi contro la salute pubblica”, come pene che vanno da 3 a 18 mesi e all’ammenda da 500 a 5mila euro.
- Disposizioni finali
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
L’ordinanza completa è consultabile al link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=423395
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