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Alcune riflessioni sulla corretta gestione dei DPI

 

Prima di iniziare di parlare di DPI è di prassi tra noi “prevenzionisti” (professionisti della prevenzione) fare sempre la seguente premessa: i DPI devono essere utilizzati solo quando i pericoli di infortunio o di menomazione della salute non possono essere evitati o circoscritti in modo sufficiente tramite misure alternative, dispositivi di sicurezza o provvedimenti concernenti l’organizzazione del lavoro (Art. 75 D.lgs. 81/2008). Insomma i DPI devono esser sempre l’ultima carta da giocarsi quando non riusciamo ad abbassare l’asticella del rischio residuo a valore accettabili.

Una volta chiarito questo assioma della prevenzione, possiamo entrare nell’argomento specifico del prossimo corso “La corretta gestione dei DPI” programmato per il 25 Ottobre 2019.

La gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale può diventare complessa soprattutto nelle realtà strutturate con numerosi dipendenti e con una variabilità elevata di dispositivi in dotazione. Grazie al livello di conoscenza tecnica e di approfondimento nella valutazione dei rischi ed alla sempre maggior evoluzione tecnica su materiali, spesso si registra un aumento dell’inventario dei DPI prescritti per ogni singola lavorazione ed attività. Difatti ogni Servizio di Prevenzione tende ad individuare per ogni rischio un DPI specifico grazie alla possibilità di definire in base al livello di rischio presente le prestazioni tecniche specifiche di riferimento. Da RSPP questo ragionamento non fa una piega… tuttavia se ci focalizziamo sull’aspetto interno gestionale questa “esplosione” di DPI e di relazioni può generare grossi problemi dal punto di vista organizzativo.

Questo fenomeno, assolutamente positivo per quanto concerne il livello di protezione garantito al lavoratore, tuttavia, come già anticipato, aumenta la complessità gestionale di questi articoli i quali oltre ad esser consegnati al personale corretto in funzione delle loro mansione/attività lavorativa vanno poi gestiti correttamente dall’acquisto al loro smaltimento.

Dalla nostra esperienza sul campo, abbiamo definito negli anni delle buone prassi da rispettare (ovviamente da declinare in base alla complessità ed esigenze aziendali) per affrontare correttamente la corretta gestione DPI al fine di “ingegnerizzare” un processo che spesso  viene affrontato con senza il corretto approccio metodologico e senza un corretto coinvolgimento delle figure aziendali.

Alcuni punti chiave sono:

  • MAPPATURA DPI: mappare e codificare tutti i DPI in azienda e verificare richiamo esplicito su DVR generale o specifico; la parte dell’inventario è fondamentale perché permette di “eliminare” DPI non più necessari o “ottimizzare” l’impiego di alcuni DPI garantendo delle prestazioni combinate. A volte al contrario si trovano discrepanze di DPI prescritti nei documenti e mai acquistati e consegnati;
  • DATI TECNICI: raccogliere tutti i dati tecnici del DPI, informativa, dichiarazione di conformità, foto specifica, scheda tecnica. Per questa attività è opportuno avere una tabella strutturata (meglio se un gestionale web) che permette di raccogliere le informazioni in forma ordinata ed analitica.
  • PASSAGGIO INFORMAZIONI UFFICIO ACQUISTI: passare i dati tecnici completi all’ufficio acquisti per garantire acquisto corretto dei DPI (indifferentemente da nome commerciali e costi); ricordarsi sempre di vietare tassativamente il cambio di marca e modello senza previa approvazione SPP in quanto spesso vi sono aspetti anche di natura ergonomica e di confort che vanno sottovalutati (guanti con stesse caratteristiche tecniche possono avere una vestibilità completamente differente e creare disagi nel lato produttivo)
  • MATRICE DPI- MANSIONE: redigere una matrice di sintesi che unisce DPI a MANSIONE precisando anche le tipologie di lavorazioni rispetto alle quali i DPI si rendono obbligatori/consigliati. Non basta definire il DPI generico per mansione ma deve esser precisato l’attività lavorativa per la quale viene richiesto l’utilizzo (esempio: occhiali di protezione EN 166 F a tenuta – addetto lavorazioni meccaniche; — necessario per protezione da schizzi di olio lubrorefrigerante e protezione da proiezioni di oggetti solidi medio impatto);
  • DPI-LAVORATORE: verificare situazioni particolari in cui il DPI risulta associato solo ad una MANSIONE SPECIALE (es. PES-carrellista ecc..) o un lavoratore abilitato per determinate lavorazioni. Spesso vi sono addetti con incarichi specifici rispetto ai quali è necessario garantire la consegna di DPI particolari.
  • PROCEDURA DPI: definire una procedura di gestione DPI completa che tenga in considerazione la vita del DPI dall’acquisto allo smaltimento. Si ricorda che le fasi minime da riportare sono: Scelta, Acquisto, Informazione/Formazione/Addestramento, Consegna, Conservazione, Pulizia e mantenimento, Controllo e verifica (ispezione e scadenze), Vigilanza, Ritiro, Smaltimento. Fondamentale predisporre una matrice RACI (matrice di assegnazione delle responsabilità) per stabilire in modo chiaro e trasparente le figure responsabili di attuare quanto descritto in procedura.
  • ISTRUZIONI OPERATIVE: per i DPI con obbligo di addestramento (III Categoria) e non solo, predisporre delle brevi istruzioni operative (massimo 1-2 pagine privilegiando foto ed immagini) da utilizzare in fase di addestramento (valutare anche uso di VIDEO ILLUSTRATIVI e foto); le informazioni devono esser ricavate in primis dal libretto di istruzione del DPI (ogni marca e modello ha le sue caratteristiche es. imbracature anticaduta).
  • SEGNALETICA DPI: affiggere la dovuta cartellonistica di obbligo DPI presso gli ambienti di lavoro, postazioni e macchinari. La segnaletica si ricorda deve esser conforme UNI 7010:2015 e rispettare la dimensione minima in base alla distanza di visibilità richiesta.
  • INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO: effettuare una riunione specifica con i lavoratori a gruppi di max 15 persone per INFORMARLI-FORMARLI e soprattutto ADDESTRARLI sull’uso dei DPI specifici (chiarire dubbi e precisare corretta gestione). Questo incontro deve esser verbalizzato ed il docente deve esser persona con comprovata esperienza sull’uso dei DPI (meglio se docente sicurezza abilitato ai sensi DM 06/03/2013).
  • CONSEGNA: finita la riunione formativa viene sottoscritta lettera DPI completa con riferimenti normativi, DPI consegnati (richiamare anche i DPI a disposizione), taglia consegnata; firma obbligatoria del lavoratore e del referente della consegna (preposto-dirigente-DdL).
  • PASSAGGIO INFORMAZIONI MAGAZZINO: fornire tutti i dati necessari al referente interno gestione DPI (spesso resp. magazzino – preposto) su DPI da consegnare per MANSIONE e per PERSONA e sulle modalità di conservazione, ritiro e smaltimento dei DPI. E’ necessario pertanto fornire pertanto modulo lettera di consegna, istruzioni suo DPI, tabella di sintesi DPI-Mansioni con eccezioni per mansione speciale e lavoratore;
  • VIGILANZA DPI: fornire – previa formazione specifica dei preposti – apposito modulo di controllo da redigere periodicamente o in caso di riscontro di non conformità specifico sui DPI. Il modulo dovrà esser a crocette e di veloce redazione con un richiamo sui DPI obbligatori per mansione/attività lavorativa. Tale modulo di segnalazione deve esser consegnato ad RSPP regolarmente e discusso in sede di riunione interna preposti.
  • COINVOLGIMENTO MEDICO COMPETENTE: come da obbligo normativo in sede di riunione periodica art. 35 comma 2 lett. c) è necessario discutere dei DPI chiedendo anche parere al Medico e discutendo eventuali incompatibilità personali. Molto spesso il Medico Competente non viene sufficientemente coinvolto nella scelta e gestione dei DPI ed entra in gioco solo in caso di prescrizioni/limitazioni che rendono impossibile l’impiego dei DPI aprendo la complessa questione del cambio mansione.
  • GESTIONALE INFORMATICO: sempre di più per governare correttamente il processo è necessario implementare uno strumento informatico che ci aiuti a gestire le numerose relazioni e possibili allarmi e non conformità. L’impiego di semplici excel e word può risultare estremamente complesso e poco efficace in quanto non vi ha un’analisi complessiva dei dati, una gestione rapida ed efficace del cambiamento e un monitoraggio delle scadenze e attività da attuare.
  • REVISIONE PERIODICA: è fondamentale non dimenticarsi di verificare periodicamente tramite appositi audit con check list mirate se i DPI a disposizione sono coerenti con i DVR aziendali, se le procedure sono allineate e complete, se i DPI in dotazione sono corretti. La chiave per gestire al meglio il tutto è applicare la logica del Sistema di Gestione ovvero tramite il classico ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act) che ci obbliga ad un approccio sistemico con momenti di audit periodici e attività di miglioramento continuo.

 

Come risulta chiaro la gestione dei DPI è un processo che interessa molti attori e pertanto è fondamentale che il passaggio delle informazioni avvenga con chiarezza e che siano definite in modo chiaro le responsabilità delle varie figure coinvolte.

In allegato riporto link  sulla tematica con utili strumenti di supporto ed approfondimento:

Se volete saperne di più vi aspetto il 25 Ottobre dalle 9.00 alle 12.00 presso la nostra sede di Lancenigo di Villorba al seminario di 3h valido anche come aggiornamento RSPP/ASPP, “La corretta gestione dei DPI“.

Un cordiale saluto.

 

Quando l’infortunio dell’alunno è dovuto a una carenza dell’edificio, anche il Preside è responsabile penalmente. Sul dirigente scolastico, infatti, grava l’obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura. E sul responsabile del Servizio Prevenzione e protezione grava la responsabilità di individuare il rischio, valutarlo e segnalare al dirigente scolastico i possibili interventi preventivi e protettivi su una struttura pericolosa e non a norma con le leggi sulla sicurezza degli edifici scolastici.

La Suprema Corte con la sentenza n. 37766/2019 ha confermato la condanna di una dirigente scolastica e dell’ingegnere responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, imputati per lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica. Il giovane, inciampando, era caduto su un lucernario precipitando per oltre 7 metri e riportando ferite gravi. Il solaio-lucernario era accessibile attraverso una porta finestra solitamente chiusa con un piccolo lucchetto, ma che talvolta veniva aperta, come accadde quella mattina, a causa del gran caldo. Per i giudici la preside “avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell’istituto alla stessa affidato” – come “l’insicurezza del solaio in questione”, cosa che invece non avvenne. Gli accertamenti compiuti nel corso del dibattimento hanno appurato che “le richieste, pur in effetti inoltrate all’ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione”. Secondo la Corte si preferì una “soluzione artigianale” insufficiente però a eliminare il pericolo.

La sentenza richiama il principio secondo il quale  “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo” (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarini).

Questo implica che , l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe rectius, dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell’art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell’evento dannoso derivatone.

Un secondo aspetto interessante della sentenza è il rigetto dell’inapplicabilità della normativa antinfortunistica alla parte offesa in quanto non compresa tra i soggetti dalla stessa tutelati (Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2013, n. 11492), in quanto l’infortunato è uno studente e non un lavoratore.

La corte ribadisce che “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa”. Pertanto sussiste la violazione e l’evento dannoso un legame causale anche nel caso di figure terze a meno che la presenza di tale soggetto passivo non sia estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro e nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).

Fonte: Punto Sicuro – Rolando Dubini

È disponibile sul portale dell’Istituto il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane

 

È stato pubblicato il primo agosto scorso sul sito dell’Inail il nuovo modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione. Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la sua fonte normativa nell’art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

La richiesta va presentata non oltre il 29 febbraio 2020. La materia è ora regolata dall’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo. Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 29 febbraio 2020.

Quali sono gli interventi migliorativi. Nel modulo di domanda l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).

Dalla segnalazione dei quasi infortuni al Premio “Imprese per la Sicurezza”, una breve selezione degli interventi. Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione. Anche la partecipazione al premio “Imprese per la sicurezza”, promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

Tra le novità anche le misure migliorative per il reinserimento degli infortunati da lavoro. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella sezione C. Si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

Nuova anche l’adozione delle prassi di riferimento Rsi per edilizia e artigianato. Altra novità del modello OT23 è l’inclusione, tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, delle prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese). La prima, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), fornisce delle linee guida utili all’applicazione pratica della Rsi nell’ambito del settore edile.

Uno strumento di autovalutazione per piccole e medie aziende. Nella seconda prassi, resa pubblica il 27 novembre 2018 da Confartigianato Imprese Lombardia e Uni, sono esposte le linee guida valide per essere applicate nell’ambito delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, ovvero a valore artigiano; la stessa prassi offre inoltre una serie di indicatori a supporto dell’autovalutazione delle imprese rispetto alle dimensioni dell’ambiente, della governance e del sociale.

Le due prassi nel solco del modello generale Rsi della guidance Uni Iso 26000. Entrambe le prassi seguono il modello di responsabilità sociale promosso dalla Uni Iso 26000, guidance sulla responsabilità sociale delle organizzazioni pubblicata dall’Iso nel 2010, e ad oggi unico standard in materia di Rsi valido a livello internazionale.

Come si assegna il punteggio. A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100. Generalmente, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.

Gli allegati da presentare. La documentazione certificante l’avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, oltre a data e firma sono necessarie anche l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all’anno 2019.

 

Fonte INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html&tipo=news

 

 

 

 

Industria 4.0 e robot: quali sono i rischi per la sicurezza?

Bruxelles, 21 Mar – In questi anni l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) ha realizzato non solo campagne sui rischi emergenti, come quella che sarà lanciata in aprile sull’ invecchiamento della forza lavoro, ma ha mantenuto alta l’attenzione sui cosiddetti “rischi futuri”, cioè sui rischi correlati allo sviluppo di nuove modalità lavorative o comunque di modalità lavorative ancora scarsamente analizzate riguardo ai rischi lavorativi.

In questo senso l’obiettivo del Discussion Paper dell’EU-OSHA dal titolo “The future of work: robotics”,  pubblicato nello scorso mese di novembre, ha proprio la funzione di focalizzare l’attenzione sull’uso attuale dei robot e delle “macchine intelligenti” e di mettere in luce le implicazioni in materia di tutela della sicurezza e salute.
Un tema interessante perché, se l’uso di macchine e della robotica nel mondo del lavoro non è una novità, in questi decenni c’è stata una evidente evoluzione: i robot inizialmente costruiti per svolgere compiti semplici, ora con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono anche ‘pensare’…
E non bisogna dimenticare che anche nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano robot possono avvenire incidenti gravi e mortali, anche se più frequentemente per errori umani, come avvenuto, ad esempio, in India con una lavoratore trafitto da uno dei robot di saldatura o in Germania con un robot che ha spinto un operatore contro una lastra di metallo.
Il documento, che è la sintesi di un documento più lungo commissionato dall’Agenzia Europea, segnala che se già in passato è successo che qualcuno vedesse nelle macchine un opportunità ma una minaccia, questo potrebbe accadere ancora in relazione alla diffusione delle nuove macchine intelligenti. Nel futuro che ci aspetta, come indica il documento EU-OSHA – “i robot diventeranno assistenti umani e, nel lungo periodo, collaboratori”. Anche perché oltre agli “industrial robot”, con l’ evoluzione della robotica ora abbiamo anche i “service robot” che sono progettati per supportare gli esseri umani.
Robot che sono suddivisibili in tre classi:
  • classe 1: robot che sostituiscono esseri umani, ad esempio sul posto di lavoro in ambienti pericolosi o per operazioni ripetitive;
  • classe 2: robot che operano a stretto contatto con gli esseri umani per aumentare il comfort. Ad esempio possono favorire l’intrattenimento e l’assistenza agli anziani. Sono robot che possono lavorare assieme agli umani;
  • classe 3: robot che operano sugli esseri umani. Ad esempio robot medici per la diagnosi, la chirurgia, il trattamento e la riabilitazione.
Rimandando ad una lettura integrale del documento, che affronta anche il tema dell’intelligenza artificiale (AI), dell’estensione della robotica e dell’impatto sul mondo del lavoro, ci soffermiamo ora sulle implicazione della robotica in materia di sicurezza e salute.
Se la diffusione della robotica permetterà di mantenere alti livelli di produzione industriale in paesi con elevati costi di manodopera o di eseguire attività che non possono essere eseguite da esseri umani, in materia di sicurezza questa evoluzione presenta sia opportunità che sfide.
Evidentemente i maggiori benefici in materia di SSL, derivanti da un più ampio uso della robotica, consisteranno nella sostituzione dei lavoratori che operano in ambienti insalubri o pericolosi. Ad esempio si potranno utilizzare robot nelle attività spaziali, nella difesa, nella sicurezza o nell’industria nucleare, ma i robot si prestano a sostituire gli umani anche in altre attività pericolose “evitando così l’esposizione dei lavoratori ad agenti e condizioni di pericolo” e riducendo i “rischi fisici, ergonomici e psicosociali”.
Se oggi i robot “sono già utilizzati per eseguire operazioni ripetitive e monotone, per gestire materiale radioattivo o lavorare in atmosfere esplosive”, in futuro potrebbero essere utilizzati anche in molti altri comparti lavorativi.
Ci sono tuttavia, ad oggi, “alcune competenze per le quali gli esseri umani continueranno ad essere più adatti” e la questione che si pone è come “raggiungere la migliore combinazione di capacità di uomini e robot”.
Alcuni paesi europei includono la robotica nei loro programmi nazionali e cercano di promuovere una buona collaborazione tra robot e operatori per ottenere una migliore produttività. E si segnala che la robotica svolge oggi un ruolo importante nelle innovazioni per la salute umana ed strettamente associata con gli sviluppi delle protesi e delle tecnologie di potenziamento umano, tecnologie che non solo affrontano la disabilità, ma che possono migliorare le capacità degli individui sani.
Riportiamo alcune riflessioni sulle conseguenze in ambito SSL dello sviluppo della robotica:
  •  la stragrande maggioranza delle persone non ha alcuna esperienza di interazione con i robot, anche se le cose cambieranno con l’inevitabile aumento delle interazioni uomo-macchina;
  • non sono ancora noti gli effetti della robotica sulla motivazione e benessere dei lavoratori e dei dirigenti. I fattori psicosociali legati alla robotica richiederanno una grande attenzione;
  •  non è possibile ad oggi fornire linee guida uniformi sulla sicurezza e gestione del rischio. In alcune applicazioni della robotica i problemi di sicurezza e di sicurezza sono stati gestiti correttamente, ma ci sono anche applicazioni che possono essere meno sicure;
  • è necessario analizzare e identificare le attività a rischio correlate alla robotica, in particolare modo in alcuni comparti lavorativi;
  • in relazione all’evoluzione recente della “service robotics”  alcune questioni di responsabilità giuridica in caso di incidenti in un’area pubblica non sono ancora chiare. Devono essere intraprese analisi legislative in materia;
Per migliorare la sicurezza nell’evoluzione della “autonomous industrial robotics” e della “service robotics” c’è dunque la necessità di una maggiore cooperazione europea.
Ad esempio sarà necessario:
  • stabilire i requisiti di sicurezza (requisiti, norme di funzionamento sicuro e buone pratiche);
  • elaborare linee guida di progettazione per l’ergonomia della robotica;
  • individuare metodi per migliorare la sicurezza e salute nelle applicazioni e verificare se vengono applicati correttamente i requisiti e le linee guida;
  • presentare modelli educativi per formare i lavoratori a lavorare con i robot;
  • migliorare la regolamentazione;
  • sviluppare innovazioni per eliminare o ridurre i possibili rischi correlati alla robotica.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

 

 

 

 

 

 

 

È stata pubblicata sul sito dell’INAIL una nuova pubblicazione gratuita Inail, del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale su “La valutazione del rischio vibrazioni”.
Il volume si propone come riferimento operativo per la misura, la valutazione e il controllo del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro, sulla base dello stato dell’arte delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia.
Viene proposto un metodo per la corretta classificazione dei lavoratori in fasce di rischio, e un nuovo metodo standardizzato per il calcolo dell’incertezza sui descrittori del rischio. Nelle Appendici sono presentati diversi esempi pratici.
Di seguito affrontiamo l’articolazione del volume, i suoi obiettivi e riportiamo un estratto sui percorsi di valutazione previsti dall’art. 202 del d.lgs. 81/2008.

ARTICOLAZIONE DEL VOLUME

La Pubblicazione comincia con la Determinazione dell’esposizione al rischio vibrazioni ed identifica le diverse tipologie, le diverse misure di esposizione. Si concentra quindi sul documento di valutazione dei rischi, affrontando le diverse fasi di questa valutazione, la giustificazione del rischio, la quantificazione, i possibili DPI antivibrazione, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.
Inoltre, un capitolo specifico riguarda il controllo delle vibrazioni meccaniche delle macchine e le indicazioni sulla Corretta manutenzione. Nelle appendici aspetti più tecnici relativi a metodi e calcoli di esposizione (e non solo).

OBIETTIVO DEL VOLUME

Il Dipartimento INAIL ha inteso fornire a tutti gli operatori della sicurezza un documento operativo di sintesi sulle attuali conoscenze nazionali e internazionali per consentire loro di valutare nel migliore dei modi i rischi legati all’esposizione alle vibrazioni meccaniche, sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio che quelle trasmesse al corpo intero. In particolare, vengono date indicazioni operative dettagliate sulla corretta metodologia di valutazione del rischio vibrazioni per ciascuno dei tre ‘percorsi’ previsti dall’art. 202 del d.lgs. 81/2008 che utilizzano, alternativamente, i dati di certificazione dei costruttori, le banche dati o le misurazioni. Per ognuno di questi percorsi è inoltre definito un metodo per il calcolo dell’incertezza associata alla stima dei descrittori di rischio. Indicazioni tecniche per la riduzione del rischio e un’ampia casistica di esempi completano il documento.

I PERCORSI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL”ART. 202 DEL TESTO UNICO DI SICUREZZA

Il d.lgs. 81/2008 prevede, all’art. 202 comma 2, la possibilità che l’accelerazione prodotta da un utensile/veicolo venga stimata per tre diverse vie:
a) Misure. L’esecuzione di misure di accelerazione, ed il successivo calcolo del descrittore di esposizione A(8), verrà discussa nella sezione 2.5 per le HAV e nella sezione 2.6 per le WBV. Nella stessa sezione 2.6 verranno anche brevemente presentati metodi integrativi per la quantificazione di vibrazioni con forte contenuto impulsivo. Infine, nell’Appendice G verranno illustrate le caratteristiche richieste alla strumentazione di misura.
b) Informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature. L’utilizzo dei dati forniti dal fabbricante verrà discusso nella sezione 2.7.
c) Informazioni reperite in banche dati. L’utilizzo delle banche dati verrà discusso nella sezione 2.8 del Volume.

Procedura da seguire secondo il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome

Sulla base dell’interpretazione resa dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome, si può stabilire che la procedura da seguire su questo tema sia la seguente:
a) si ricercano, all’interno di una banca dati, le informazioni relative alle accelerazioni dei diversi utensili/veicoli. I dati possono essere utilizzati a patto che essi descrivano le reali condizioni di rischio relativamente a:
– modello e utilizzo dell’attrezzatura;
– manutenzione dell’attrezzatura;
– disponibilità di tutti gli elementi utili per una eventuale bonifica del rischio.
b) Qualora l’opzione a) non sia percorribile, si utilizzano le informazioni relative alle accelerazioni dei diversi utensili/veicoli fornite dal costruttore. I dati possono essere utilizzati a patto che:
– siano disponibili fattori correttivi (se richiesti);
– l’attrezzatura sia in buone condizioni di manutenzione; – essi contengano gli elementi utili per una eventuale bonifica del rischio.
c) Qualora né l’opzione a) né l’opzione b) risultino percorribili, vanno eseguite misure. In quanto ‘metodo di riferimento, va fatto ricorso a misure in tutti i casi dubbi o controversi o che abbisognano di particolare precisione nel calcolo dell’esposizione, ed in generale nei casi elencati nel documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome e di seguito riportati:
– situazioni espositive nelle quali, non potendo giustificare, non sono disponibili né dati pertinenti in BDV né valori forniti dal fabbricante;
– attrezzature di lavoro per le quali i dati del fabbricante siano in palese disaccordo (ed in particolare sottostimano) con i dati misurati riportati in BDV;
– attrezzature di lavoro i cui libretti di istruzione riportino valori di accelerazione senza riferirsi ad alcuna normativa CEN o ISO non pertinente al macchinario stesso;
– contenziosi sull’attendibilità dei livelli di esposizione;
– valutazione dei livelli di esposizione per indagini su presunte malattie professionali.

Il Volume INAIL afferma anche che la misurazione delle vibrazioni serve anche per verificare se il programma di manutenzione del parco macchine (es.: sedili, ammortizzatori, attrezzi di lavoro collegati) è efficace e nel caso ridefinirne programmazione e specificità.

Org Numeri rimane a tua disposizione per effettuare rilievi strumentali con accelerometro certificato delle vibrazioni mano-braccio e corpo-intero nel rispetto della presente linea guida e norme tecniche di riferimento, aiutandoti a valutare correttamente i rischi e soprattutto definire delle misure di prevenzione e protezione idonee per ridurre l’esposizione dei tuoi collaboratori a tale agente fisico!

Fonte: Insic.it