NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI – REGIONE VENETO – EMERGENZA COVID-2019

Si comunica che in data 12/03/2020 la Regione Veneto ha rilasciato un aggiornamento delle indicazioni relative all’emergenza Covid-2019 da adottare negli ambienti di lavoro non sanitari (versione 05 del 12/03/2020) con recepimento del DPCM del 11/03/2020.

Tra i vari aspetti trattati segnaliamo la seguente indicazione relativa ai corsi di aggiornamento obbligatori di legge in scadenza in questi giorni:

A tal proposito, nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.


Per quanto concerne la sanificazione di ambienti di lavoro NON FREQUENTATI da casi di COVID-19:

  • Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

  • Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

Ricordiamo che ai sensi DPCM 11/03/2020 art. 7 per le aziende che proseguono con l’attività lavorativa è raccomandato:

  • utilizzare al massima la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • attivare un protocollo interno di gestione anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • effettuare una analisi interna dei reparti/dipartimenti aziendali non essenziali (sospensione delle attività dei reparti non indispensabili alla produzione);
  • incentivare un piano interno idoneo di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri