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Stante l’ampiezza nella definizione di operatore e l’obbligo alla sua formazione definiti nel Testo Unico Sicurezza, è sanzionabile il datore di lavoro che utilizzi macchinari e/o attrezzature senza formazione?

Anche il datore di lavoro è tenuto ad avere un’adeguata formazione tutte le volte in cui utilizza macchinari per l’impiego dei quali la legge richiede idonee conoscenze; tuttavia un’eventuale violazione di questo principio non comporta alcuna sanzione a carico del datore di lavoro stesso.

Questo è quanto emerge dall’interpello n.1/2020 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, in merito al tema relativo alle sanzioni previste per la violazione degli articoli 71 comma 7 e 73 comma 4 del d.lgs. 81/08 posto all’attenzione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

La Commissione del Ministero ritiene che, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.151/2015 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro per cui sia prevista una specifica abilitazione da parte di qualsiasi ‘operatore’, compreso il datore di lavoro che ne sia privo.

Ma, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene che l’ambito di operatività del citato articolo 87, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/08 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, e pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

Il quesito della Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha posto l’attenzione sull’ampiezza della nozione di operatore, come definito dall’art. 69, comma 1, lettera e) del d. lgs 81/08, e della sua formazione,  art. 71, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

Visto quanto previsto dall’art. 69, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/08, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo. Ciò premesso, in virtù di tale parificazione, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del d. lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.

L’interpello del Ministero del Lavoro n.1/2020

FONTE: BIBLUS- NET

 Come sottolineato anche durante l’incontro “ 20 anni di PuntoSicuro” che si è tenuto a Bologna lo scorso 16 ottobre, alcuni collaboratori del giornale hanno contribuito in questi a mantenere alta l’attenzione sui temi correlati ai fattori umani, agli aspetti psicologici, ai problemi correlati al benessere e al malessere nei luoghi di lavoro, ad esempio con riferimento alla fatica, al carico di lavoro mentale e al sovraccarico cognitivo dei lavoratori. Torniamo a parlarne, con riferimento al problema degli errori umani, proprio attraverso un intervento di un nostro collaboratore, il Dott. Massimo Servadio (Psicoterapeuta e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Esperto in Psicologia della Salute Organizzativa), che ha partecipato come relatore al seminario “ Cyber Security e tecnostress: come il cybercrime ha influenza sulla salute nei luoghi di lavoro”. Un evento, organizzato da PUNTO SICURO in collaborazione con Mega Italia Media, che si è tenuto sempre il 16 ottobre 2019 durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”.

Ci siamo già soffermati, in un precedente articolo, sul suo intervento soffermandoci sulla fatica mentale, sulla saturazione psicologica e sul burn out, e continuiamo questo approfondimento sul tema del malessere e dell’errore umano affrontando i seguenti temi:

L’analisi e la misura del carico mentale

Nell’intervento “Sovraccarico cognitivo ed Errore Umano”, a cura del Dott. Massimo Servadio, riguardo al carico di lavoro mentale si indica che i risultati delle ricerche “dimostrano che è più facile riconoscere la sintomatologia legata all’affaticamento fisico, che non quella legata alla fatica mentale da sovraccarico, considerata come una reazione complessa associata all’incapacità individuale di elaborare le informazioni complesse provenienti dalla situazione di lavoro, oltre che una reazione associata a fattori organizzativi, tecnologici e culturali propri dell’azienda in cui si lavora”.  E si segnala che dal momento che la capacità lavorativa di un individuo è limitata, “se le esigenze di un compito superano questo limite, il compito non può più essere eseguito normalmente e il comportamento operatorio si modifica”. Sempre riguardo a questo tema si indica inoltre “per studiare il carico di lavoro mentale è stata ideata la tecnica del doppio compito che consiste nel saturare la capacità lavorativa dell’operatore per mezzo di un compito aggiuntivo rispetto a quello principale, valutando poi di quanto peggiora la prestazione che ne risulta. Il compito aggiuntivo serve quindi a misurare la capacità residua quella che cioè non viene utilizzata quando il compito principale è eseguito da solo”.  E si ritiene “che la capacità del soggetto di eseguire il compito secondario costituisca un indice della sua capacità residua e che tale capacità sia complementare al carico imposto dal compito primario”. Riguardo poi alla misura, il carico di lavoro mentale “non può essere misurato direttamente, ma deve essere stimato indirettamente attraverso la misura di altre variabili che si ritengono correlate ad esso”. Si possono avere:

  • Misurazioni comportamentali: “in questo caso la stima è fornita da indici di performance (numero di errori, tempi di reazione) al compito, o ad un compito aggiuntivo (paradigma del dual task)
  • Misurazioni soggettive: somministrazione di questionari standardizzati, che richiedono, dopo l’esecuzione di un compito, di rispondere ad una o più domande che rilevano la percezione di difficoltà nell’esecuzione del compito svolto”.

I rischi del sovraccarico e il technostress

Veniamo dunque ai rischi del sovraccarico.  Massimo Servadio ricorda che al giorno d’oggi, la cosiddetta capacità simultanea o multitasking “è un’esigenza essenziale in una moltitudine di professioni”, infatti “è sempre più frequente trovarsi in condizioni di multitasking, anche perché la tecnologia a nostra disposizione ci invita ad eseguire più compiti contemporaneamente”. In questo senso se da un lato “le finestre multiple, la messaggistica istantanea, l’e-mail ed i programmi di notifica favoriscono lo svolgimento di più compiti contemporaneamente ed alimentano l’illusione di una maggiore efficienza, dall’altro possono avere effetti molto negativi”. E i rischi sono traducibili in termini di:

  1. Tempo
  2. Efficacia
  3. Salute
  4. Relazioni 

Inoltre la condizione di lavoro in multitasking “è solo illusoria infatti il nostro cervello è in grado di passare velocemente da un compito all’altro, lavora sempre in serie a meno che uno dei due compiti assegnati non sia sufficientemente semplice o ripetitivo da non richiedere un’elaborazione attentiva (conscia) e venga così automatizzato”. Tuttavia la possibilità di “gestire contemporaneamente più informazioni presuppone che almeno la maggior parte di esse non contenga elementi di incertezza o necessità di scelta, fattori questi che rallentano automaticamente e significativamente i tempi operativi”. In particolare la situazione più critica si verifica “quando due compiti contemporanei contengono fattori di incertezza tali da impedire all’operatore la previsione e quindi la pianificazione della risposta che non può, in tale caso, diventare automatica o semiautomatica”. E in questo caso ci possiamo trovare di fronte ai rischi del technostress.

Cosa succede quando ci sovraccarichiamo? 

Se “vivere in una costante condizione di multitasking comporta un grande dispendio di energie e di risorse cognitive”, cosa succede quando ci sovraccarichiamo? 

A questo proposito – continua l’intervento – Miller osservò che “l’operatore, per proteggersi da un sovraccarico dell’input di informazione in un compito senso motorio attiva delle strategie quali:

  1. Omissione: la persona non elabora l’informazione quando vi è un sovraccarico estremo
  2. Errore: la persona elabora l’input in modo inesatto e non compie i necessari aggiustamenti dell’output
  3. Quequeing (mettersi in coda): la persona ritarda le risposte durante i periodi di sovraccarico massimo, per poi riprenderle durante i periodi di calma
  4. Filtraggio: la persona omette sistematicamente certi tipi di informazione, secondo una specie di schema di precedenza
  5. Approssimazione: la persona utilizza un meccanismo di output in cui viene data una risposta meno precisa o esatta perché non c’è tempo per l’esattezza
  6. Fuga: la persona abbandona completamente una situazione o prende qualsiasi altra misura che riduca sensibilmente l’afflusso di informazioni.

In ogni caso, qualunque sia la modalità di risposta al sovraccarico, “il rischio maggiore è sempre lo stesso: commettere un errore”.

L’errore umano e il modello dell’errore organizzativo

L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta alcune indicazioni sul concetto di errore umano e si sofferma sul modello dell’errore organizzativo partendo dalla categorizzazione del comportamento dell’uomo in 3 diverse tipologie (Rasmussen, 1987):

  • Skill-based behaviour: “sono comportamenti automatici ad una data situazione;
  • Ruled- based behaviour: si mettono in atto dei comportamenti, prescritti da regole, che sono state definite in quanto ritenute più idonee da applicare in una particolare circostanza;
  • Knowledge- based behaviour: si tratta di comportamenti messi in atto quando ci si trova davanti ad una situazione sconosciuta e si deve attuare un piano per superarla”.

L’intervento si sofferma sui vari livelli:

  • “a livello Skill avviene quella situazione per la quale agiamo in modo automatico in base a quanto appreso da esperienze passate. Il comportamento inoltre, deve essere stato automatizzato grazie all’addestramento o all’esperienza ripetuta. Proprio grazie agli automatismi, l’impegno cognitivo richiesto a questo livello è molto basso e le risorse attentive possono essere dedicate ad altro. È il caso di chi guida in autostrada e dopo un lungo tratto non si ricorda del tragitto effettuato, soprattutto se non c’era traffico e la strada era nota (situazione stabile e nota). Gli errori a questo livello sono dovuti ad azioni eseguite in automatico ma inopportune e non volute rispetto alla situazione (slips) oppure a involontarie dimenticanze (lapses); in altri casi possono essere causati da stanchezza, affaticamento, preoccupazione e stress”;
  • “a livello Rule lo sforzo cognitivo richiesto è superiore rispetto al livello Skill e quindi, quando possibile, il cervello torna a livello Skill oppure trasforma le attività svolte a livello Rule in attività di livello Skill tramite l’esperienza. Errori a questo livello sono relativi alla procedura che si sceglie di eseguire: non sono procedure sbagliate in assoluto, ma grossolane (come spegnere il televisore staccando la spina), parzialmente corrette, oppure teoricamente corrette ma inadeguate rispetto alla situazione (Rule based mistakes). Per cui, la persona è ben consapevole di ciò che sta facendo”;
  • “a livello Knowledge si agisce quando la situazione è inattesa e bisogna fare affidamento alle proprie conoscenze, competenze ed esperienze passate per dare luogo ad una soluzione creativa. È il caso di un’emergenza inattesa, quando la situazione si complica e non si sa come interpretarla. Il livello di impegno cognitivo richiesto è molto alto, ma fortunatamente queste situazioni non sono così frequenti. Gli errori a questo livello (Knowledge based mistakes) vengono effettuati a livello intenzionale come nel livello Rule, ma si tratta di strategie del tutto sbagliate e non di procedure inadeguate, che nascono dall’incapacità di capire la situazione e di avere la giusta flessibilità per intervenire.

 

In definitiva è fondamentale considerare l’errore “non come problema dell’individuo, ma come una caduta delle difese del sistema: spostare l’attenzione dalla ricerca dell’errore attivo a quella dell’errore latente” (James Reason):

  • errore attivo: “errore o violazione commessa da coloro che sono nel processo”;
  • errore latente: “errore nella progettazione, nell’organizzazione, nella formazione o nel mantenimento che porta agli errori degli operatori in prima linea e i cui effetti rimangono silenti nel sistema per lunghi periodi; si tratta di errori che ‘aspettano’ di accadere”.

Conclude Massimo Servadio citando ancora James Reason: gli errori attivi sono come le zanzare: possono essere eliminate ad una ad una, ma continuano a ritornare. Il miglior metodo per difendersi è quello di creare delle misure efficaci ripulendo gli acquitrini dove si moltiplicano. Le paludi, in questo caso, costituiscono le condizioni sempre latenti’.

FONTE: PUNTO SICURO

L’articolo 36 del decreto-legge, entrato in vigore il 31 dicembre 2019, ha previsto l’istituzione presso l’Inail di una banca dati informatizzata delle verifiche previste dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462 (verifiche impianti di terra). Per dar seguito a quanto richiesto dal decreto, l’INAIL ha predisposto un modello da compilare e inviare via PEC alle UOT territorialmente competenti, attraverso cui il datore di lavoro indica il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del DPR 462/01.

 

Relazione illustrativa DDL Milleproroghe – Estratto – MOTIVAZIONI DELL’INTRODUZIONE DELLA BANCA DATI INAIL

“L’adozione della suddetta banca dati nazionale”, “consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati. Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l’obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria
incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).
Peraltro INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse  Banca dati INAIL delle verifiche periodiche Impianti messa a terra D.P.R. n. 462/2001 interne, già destinate alla gestione dell’applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.
La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le
verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori. L’adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08, art. 86 e DPR n. 462/2001) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato da ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005. Operativamente, il passaggio dall’attuale sistema può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462”

 

Art. 36 Informatizzazione INAIL – Decreto 162/19 – modifiche DPR 462/01

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe) . — 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato  della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL
una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro,
sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

TARIFFE STANDARD

 

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero il 31 dicembre 2019, ma i suoi effetti sono provvisori, perché i Decreti-Legge “decadono” se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

 

 

 

Proseguendo nell’esame dei casi di non responsabilità dei soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sul lavoro per un infortunio accaduto in azienda si segnala una recentissima sentenza della Corte di Cassazione con la quale la stessa ha annullata una sentenza di condanna inflitta a un RSPP nei due primi gradi di giudizio ritenuto responsabile, unitamente ad altri soggetti obbligati, per un infortunio mortale occorso a un lavoratore, nell’azienda nella quale prestava la propria attività lavorativa, rimasto schiacciato da un tratto di condotta per l’adduzione dell’aria a un bruciatore, del peso di 600 chili, caduto durante alcuni lavori di manutenzione. L’accusa nei suoi confronti era stata di avere omesso di individuare e valutare i rischi delle operazioni che si stavano eseguendo al momento dell’evento infortunistico. Nella sentenza la suprema Corte ha trovato l’occasione di ribadire un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e cioè che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde per un infortunio, a titolo di colpa professionale e unitamente al datore di lavoro, ogniqualvolta lo stesso sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. Risponde comunque dell’evento, in altri termini, solo se viene fornita adeguata dimostrazione che abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro a seguito di un errore tecnico nella valutazione dei rischi, per avere fornito suggerimenti sbagliati o per avere mancato di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate, tutte cose che nella circostanza non si sono verificate. Nella sentenza impugnata, ha osservato la Cassazione, è sembrato che la Corte territoriale avesse confuso il piano intellettivo/valutativo, proprio del RSPP, con quello decisionale/operativo proprio di altri garanti della sicurezza, fra i quali principalmente il datore di lavoro, essendo risultato che l’evento infortunistico fosse stato determinato da scelte esecutive sbagliate non spettanti comunque al RSPP che in genere non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni. La responsabilità del RSPP, infatti, nel caso in esame è stata individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP e senza che sia stato comunque adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e al suo dovere di segnalare il rischio al datore di lavoro in una fase antecedente alla lavorazione stessa.

Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il direttore di uno stabilimento, un caporeparto, il datore di lavoro di un’impresa di manutenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) colpevoli del reato di omicidio colposo in occasione dell’infortunio sul lavoro di un lavoratore di una ditta di manutenzione avvenuto nello stabilimento stesso. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del’evento si era verificato un incendio interessante la ventola dell’aria primaria e la tubazione di mandata dell’aria stessa a un bruciatore dell’impianto di essicazione del cascame di legna per la produzione dei pannelli in truciolato. L’intervento aveva comportato lo sfilamento di una parte di tubazione, di notevole dimensione e del peso di 600 chili, posta ad una certa altezza da terra e l’infortunio era accaduto per la caduta, durante tali operazioni, della pesante tubazione sul lavoratore che si trovava nella zona sottostante. L’operazione in corso al momento dell’evento, secondo la testimonianza resa dal tecnico della ASL, non era eccezionale ed era stata già effettuata più volte in precedenza; era dunque prevedibile anche per la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione per cui i giudici di merito avevano tratto la considerazione che i manutentori avevano proceduto “per tentativi”, senza adeguata formazione e senza che fosse stata prevista o indicata una modalità operativa apposita, senza avere valutato il rischio di caduta del tubo e avere predisposta un’opera confacente di sicurezza, quale ad es. l’installazione di un ponteggio metallico atto a sostenere la tubazione stessa. Al direttore dello stabilimento nonché delegato del datore di lavoro, era stato addebitato di avere consentito l’uso di attrezzature non adeguate per l’esecuzione in sicurezza del lavoro di spostamento laterale della tubazione; e di avere, inoltre, omesso di eseguire una riunione di coordinamento fra le ditte coinvolte nella esecuzione del lavoro, al fine di concordare le modalità di svolgimento delle operazioni e le misure di sicurezza da attuare. Al datore di lavoro dell’infortunato era stata addebitata l’omessa valutazione dei rischi per la sicurezza durante l’attività lavorativa, nonché l’incompletezza ed il mancato aggiornamento del relativo documento di valutazione dei rischi. Al caporeparto era stata addebitata l’omessa segnalazione al datore di lavoro che gli attrezzi messi a disposizione dei lavoratori per l’operazione in questione erano del tutto inidonei a garantire la sicurezza degli stessi e al RSPP dello stabilimento era stata addebitata l’omessa individuazione e valutazione dei rischi dell’operazione che si stava eseguendo, trattandosi di inconveniente che si era già verificato in passato.

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello tutti gli imputati, a mezzo dei propri difensori. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. I primi tre imputati hanno basato il loro ricorso su una erronea ricostruzione dei fatti che gli stessi hanno ritenuto non fondata su basi scientifiche e contrastante con le prove emerse, che avrebbero evidenziato come la caduta della tubazione sarebbe stata determinata non da un errore nelle operazioni ma  da un imprevedibile cedimento strutturale di un sostegno della tubazione stessa.

 

Il RSPP, invece, nel suo ricorso ha lamentata una erronea applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per non essere stata individuata correttamente la responsabilità di un RSPP per un infortunio e per una non corretta individuazione dei parametri di giudizio applicabili a tale figura prevenzionistica.

La condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP, ha evidenziato il ricorrente, trova ed esaurisce il proprio contenuto in un processo intellettivo (individuazione/valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente tutte le fasi decisionali/operative/tecniche/di controllo dell’attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche. Quella del RSPP è una prestazione di tipo squisitamente consultiva, visto che lo stesso è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di autonomi poteri decisionali. Ha inoltre osservato il ricorrente che erroneamente i giudici di appello avevano attribuita la responsabilità della presunta non corretta esecuzione materiale dell’operazione di manutenzione anche al RSPP, ponendo a suo carico condotte omissive (omessa vigilanza, omessa fornitura di attrezzature, omessa pianificazione dell’intervento, omessa valutazione del rischio interferenziale) proprie di altre figure prevenzionistiche e deducendone la negligenza del processo di valutazione dei rischi. Un’esecuzione inidonea, ha sostenuto ancora il ricorrente, non significa necessariamente una valutazione carente, né l’inadeguatezza della strumentazione utilizzata dai lavoratori è imputabile al RSPP mentre nella sentenza è mancato del tutto qualsivoglia giudizio rispetto al contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi. Il giudicante, secondo lo stesso, ha proceduto a ritroso, partendo erroneamente dal dato storico, invece di verificare prima la sussistenza della regola cautelare, poi la eventuale violazione di tale regola.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La corte di Cassazione ha ritenuti infondati ed in parte inammissibili i ricorsi presentati dai primi tre imputati in quanto gli stessi si sono dilungati su aspetti tecnici riguardanti le caratteristiche tecnico-strutturali della tubazione coinvolta nel sinistro e chiedendo una rilettura dei fatti posti a sostegno della decisione che esula dai poteri della Corte di Cassazione e il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

La Cassazione ha ritento invece fondato il ricorso avanzato dal RSPP. Secondo la stessa le censure prospettate dal ricorrente hanno colto nel segno, là dove hanno evidenziato che le motivazioni della sentenza impugnata non hanno adeguatamente argomentato in merito alle sue responsabilità per il sinistro accaduto in azienda. La figura del RSPP, ha ribadito la suprema Corte, si caratterizza per lo svolgimento, all’interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

La suprema Corte ha quindi convenuto con il ricorrente che la condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni ed al controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto). E’ pacifico, insomma, ha così proseguito la Sez. IV, che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro.

 

Chiarita la particolare posizione di garanzia riconducibile alla figura del RSPP, la suprema Corte ha evidenziato che le argomentazioni della sentenza impugnata sono apparse illogiche e contraddittorie laddove, da una parte, avevano addebitato agli imputati mancanze decisionali di carattere esecutivo che attenevano alla omessa predisposizione di un piano di intervento e di sicurezza specifico per l’operazione lavorativa in disamina e dall’altra, indebitamente equiparando la figura del RSPP, che è quella di un consulente, a quella del datore di lavoro e del preposto, che sono invece figure prevenzionistiche operanti nella quotidianità dell’attività lavorativa, avevano addebitano anche al RSPP di non avere individuato e valutato, nell’immediato, i rischi dell’operazione che si stava eseguendo.

Secondo la Cassazione, inoltre, la Corte territoriale, non aveva spiegato in che termini il RSPP sarebbe stato coinvolto nell’attività lavorativa in questione, certamente non quotidiana, limitandosi solo ad affermare che si sarebbe trattato di un intervento già svolto in precedenza in quanto conseguente ad un inconveniente che si era già verificato in passato. La sentenza di merito, inoltre, non aveva approfondito in alcun modo tale aspetto, al fine di stabilire se e come lo stesso RSPP fosse stato consultato, in precedenza, dal datore di lavoro in merito all’intervento specifico al fine di individuare e valutare i rischi di tale attività.

Da questo punto di vista la suprema Corte ha tenuto a ribadire l’orientamento secondo cui “in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro”In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

Nel caso in esame, invece, la motivazione della sentenza impugnata è sembrata aver confuso il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.

In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta dalla Cassazione viziata, poiché la sua responsabilità è stata individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al datore di lavoro, in una fase antecedente alla lavorazione stessa. Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata nei confronti del RSPP, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza e ha rigettato i ricorsi degli altri imputati che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

Gerardo Porreca

Fonte: PUNTO SICURO

Di fronte alla crescente complessità delle procedure aziendali e al fatto che al lavoratore possa essere chiesto, con una frequenza superiore al passato, di adeguarsi al loro mutamento, occorre prestare ogni attenzione per favorire i processi di apprendimento e di attuazione di queste azioni, non solo per il conseguimento dell’obiettivo aziendale, ma anche alla sicurezza del lavoratore. Uno degli strumenti più potenti per lavorare in questa direzione è il linguaggio utilizzato per scrivere indicazioni operative e procedure. Come dice Searle (1995), per scrivere con chiarezza occorre prima di tutto pensare con chiarezza, vi è, quindi, un’attinenza diretta tra ragionamento, pensiero e scrittura. Un processo che sa pensare con attenzione al potere delle parole e si assume la responsabilità di utilizzare quelle che meglio si prestano all’obiettivo di una comunicazione efficace. Il modo di scrivere una procedura agli occhi di chi le legge esprime anche il nostro modo di essere e il modo con il quale l’azienda intende approcciarsi ai problemi. Errori di scrittura, barocchismi, il ricorso a linguaggi iniziatici tecnici esprimono la cultura aziendale, così come l’attenzione più alle disposizioni di legge che ai problemi concreti dei lavoratori. In sostanza occorre sempre chiedersi per quale motivo si sta scrivendo, cosa si vuole dire, a chi e per ottenere quale risultato. Un’immagine efficace relativa a una buona comunicazione la troviamo in una celebre scena del film “I predatori dell’arca perduta”. Indiana Jones viene affrontato da un guerriero che sfodera una scimitarra e la brandisce con grande enfasi e maestria. Jones estrae la pistola e gli spara: fine del duello. Non importa se questa soluzione sia stata determinata, come narrano le cronache, dal fatto che Harrison Ford quel giorno fosse alle prese con un attacco di diarrea: l’immagine rimane efficace, lo sfoggio e lo spargimento di parole è del tutto inutile quando lo scopo è altro. L’esperienza condotta in questi anni ci ha permesso di individuare alcune regole di fondo utili a rendere non solamente comprensibili, ma fondamentalmente efficace la scrittura delle regole e delle procedure aziendali in modo che queste vengano apprese e seguite dai lavoratori.

Frasi Brevi

Usare frasi brevi. Si può utilmente pensare di redigere frasi che non superino le 25-30 parole. Questo perché, come abbiamo più volte detto (Zuliani 2017, Zuliani e Santoro, 2019), il cervello ha poca energia a disposizione, quindi, più una frase è lunga e più energia consumerà. Per cui quando si può tagliare una parola è bene farlo sempre.Inutili lungaggini mostrano anche poca attenzione e causano scarso investimento nella lettura. Come ebbe a scrivere Pascal “mi scuso per la lunghezza della mi lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una di più breve” (1657). Complicare la comunicazione è facile: basta aggiungere colori, forme, decorazioni e così via. Semplificare è molto più difficile (Munari, 2008) perché per farlo occorre saper cosa togliere e saper individuare l’essenzialità del messaggio che si vuole trasmettere. In questa direzione occorre evitare l’uso di subordinate e ricordare che spesso i problemi nascono dal voler concentrare troppe informazioni in una sola frase.

Scrivere positivo e semplice

Usare frasi in positivo e non in negativo. Quando le persone ricevono informazioni negative non sono spinte a rivedere le loro posizioni precedenti su di un argomento sul quale hanno già un’opinione come quando ricevono informazioni positive (Sharot, Korn e Dolan, 2011). L’aspetto rilevante è che ci sono prove convincenti che vi siano delle basi neuronali che facilitano l’incorporazione delle buone notizie. Si tratterebbe del giro frontale inferiore (IFG) che correggerebbe gli errori di stima utilizzando maggiormente le informazioni positive, rispetto a quelle negative (Sharot e altri, 2012). In più le frasi con doppia negazione oltre ad essere superflue confondono non poco l’interlocutore. Anche lo sfoggio retorico che contengono fanno perdere di significato la frase. Ad esempio scrivere “non è escluso che” lascia una traccia di ambiguità che non permette di comprendere appieno il messaggio che si vuole trasmettere. Analogamente si sconsiglia di usare la forma passiva quando può essere usata quella attiva, inutile complicare la frase con tempi verbali che non si utilizzano nel linguaggio comune.

Attenzione alle metafore e alle similitudini

Utilizzare, con la dovuta attenzione, le metafore. Queste, infatti, hanno la forza di attivare strutture mentali preesistenti e per lo più inconsapevoli. Se ben utilizzate, attivano i frame mentali delle persone, il senso di identificazione e accrescono il consenso verso il contenuto del messaggio (Lakoff e Johnson, 1980) proprio nella misura in cui sono in grado di evocare un’immagine che trasferisce il messaggio anche su un piano emozionale. Come scrive Carofiglio (2017) è importante distinguere le similitudini dalle metafore per il maggior impatto delle seconde. Carofiglio ricorda che dire che “la faccia di Cesare era come un cielo in tempesta” (similitudine) è molto meno efficace che dire “la faccia di Cesare era un cielo in tempesta” (metafora). Quindi le metafore vanno utilizzate con l’attenzione che i destinatari ne condividano il significato.

Il peso delle parole

Essere consapevoli del peso delle parole che caricano di una grande responsabilità chi le utilizza. Tra le possibili dimensioni che assumono le parole qui ci limitiamo a evidenziarne tre: semantica, sintattica e pragmatica. L’efficacia comunicativa di un testo è legata anche al valore semantico delle parole che vengono utilizzate, ma anche dal contesto nel quale sono inserite, dal supporto utilizzato, dalla loro concatenazione e da quanto altri stimoli possano indirizzarne l’interpretazione e, ancor di più, la velocità di comprensione. Per restare su quest’ultimo punto pensiamo a un messaggio che tutti conosciamo: “attenti al cane”. Ebbene questo messaggio se risulta solamente scritto ha un’efficacia comunicativa molto inferiore di quella che ottiene se accompagnata dall’immagine di un cane. Questo perché l’immagine ci indirizza, con una sorta di priming semantico, verso il fatto che la scritta parlerà di un cane. Sappiamo che la codifica visiva è più rapida di quella scritta. Ecco allora che la scritta “attenti al cane” troverà la strada preparata per una più rapida comprensione. A questo punto però il significato che quella specifica immagine di cane ha per ognuno di noi acquista valore non trascurabile. Se, a titolo di esempio, mi piacciono i pastori tedeschi e magari ne ho avuto uno al quale ero particolarmente affezionato, ecco che l’immagine di quella razza di cane non mi predisporrà a comprendere che mi stanno avvisando di un pericolo.Come detto anche la sequenza delle parole ha un valore simile. Così la parola “pesca” può far pensare per associazione a un altro frutto (un’albicocca), a un pesce (frutto della pesca) o a quel luogo, dove si vincono degli oggetti “pescando” i biglietti con i numeri fortunati.

 

 

Così, se dovessimo attribuire a questi due disegni un nome scelto tra Takete e Maluma con tutta probabilità chiameremo Tekete il disegno spigoloso e Maluma quello con le forme arrotondate. Il cervello collega le informazioni sensoriali a suoni specifici attraverso il meccanismo chiamato “simbolismo sonoro” per cui immagini, suoni e odori si collegano nel nostro cervello a parole che li rappresentano. Si tratta di sinestesie che hanno un’importanza cruciale per la percezione che abbiamo del mondo esterno (sembra che ve ne siano più di 50) alcune sono uditive, altre spazio temporali, altre, appunto linguistiche. In questo caso il priming semantico che mi predisporrà a comprendere di cosa si sta parlando dipenderà dal contesto (all’interno di una sagra popolare la parola pesca indirizza il pensiero verso il luogo in cui si vincono i fatidici premi), ma anche dalle parole che la precedono. Ecco allora che la parola “barca” costituirà un priming semantico che porterà a pesce (barca – pesca – pesce). Diversamente la parola frutto alla catena frutto – pesca – albicocca ; la parola “festa – pesca – numero fortunato”. Così dopo aver sentito la parola “paura” la maggior parte delle persone, se richiesto di completare la parola “pani_o”, diranno “panico” e non “panino”. Il problema è che ogni stimolo, come ogni parola, non attiva solamente una catena di associazioni, ma costituisce un vero e proprio moltiplicatore, come quando si lancia una biglia in un gruppo di altre biglie: gli urti che ne scaturiscono creano una reazione vasta e non facilmente prevedibile (Zuliani e Santoro, 2019). Anche un piccolo cambiamento nella collocazione, nella costruzione, nella scelta dei tempi o nel contesto del modo in cui le informazioni sono trasmesse può alterare radicalmente il modo in cui queste vengono recepite e utilizzate (Martin e altri, 2009).

L’affordance della comunicazione

Le frasi utilizzate devono avere una buona affordance. Con il termine affordance indichiamo l’insieme delle qualità di un oggetto che consente la sua utilizzabilità da parte di una persona. Ogni oggetto è fatto per essere agito e il modo in cui è fatto implica questa utilizzazione. Come scrive Sakata e altri (1995) i neuroni canonici, presenti nel lobo parietale, codificano l’affordance di un oggetto e la trasformano in un atto motorio. È come se i neuroni canonici possedessero una sorta di vocabolario motorio dal quale pescano le azioni appropriate per prendere e utilizzare quel determinato oggetto. Possiamo quindi dire che ogni oggetto innesca un comportamento ottimale, anche se ciò non preclude una sua diversa utilizzazione. Così una sedia spinge chiunque a sedervisi sopra, ma può essere utilizzata anche come sgabello per raggiungere una mensola posta in alto nella stanza. Anche le idee posseggo in qualche modo una loro affordance, così come la posseggono le procedure aziendali, tanto più se sono il risultato di una serie di azioni e dell’utilizzo che il lavoratore fa degli oggetti consoni a metterle in pratica. Analogamente agli oggetti anche le procedure devono prevedere delle “impugnature intellettuali” che ne agevolino la realizzazione (Aberkane, 2016).

La spinta (gentile) all’azione

Infine, e con questo ritorniamo all’effetto pragmatico delle parole e delle frasi utilizzate, occorre verificarne la capacità di suggerire le migliori decisioni da prendere. Con il termine “nudge” andiamo a individuare tutte le iniziative che sono utili a guidare le persone a prendere decisioni nella giusta direzione (Thaler e Sunstein, 2008). Si tratta di una vera e propria architettura che viene predisposta per spingere, gentilmente come direbbero gli autori citati, le persone verso le migliori decisioni possibili. Nessun condizionamento, ma solo dei suggerimenti che gli interessati possono o meno decidere di mettere in pratica. Ogni disposizione, ogni procedura prevede una progettazione e quindi l’idea di raggiungere un determinato risultato. In altri termini siamo sempre architetti delle scelte degli altri, la sfida è quella di essere dei buoni architetti delle scelte. E un modo efficace può essere quello di predisporre delle regole di default efficaci. Questo perché ognuno ha la tendenza, ad affidarsi al default degli oggetti e delle procedure e come tale spinta sia molto forte (Banhabib, Bisin e Schotter, 2010).

Antonio Zuliani

 

Fonte: PUNTO SICURO

AGGIORNAMENTO:
Aggiornata a Gennaio 2020 la versione istituzionale del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) presente sul sito dell’Ispettorato, dedicato alla memoria dell’Ing. Giuseppe PIEGARI, tra i primi artefici del documento dalla sua iniziale stesura ai successivi aggiornamenti.
In questa versione sono riportati gli ultimi aggiornamenti intercorsi a partire da Aprile 2019 (data dell’ultimo aggiornamento) e oggi, novità normative che abbiamo proposto anche su queste pagine.

Nella versione di Gennaio 2020:
• Inseriti gli interpelli dal n. 4/20195/20196/20197/2019 e 8/2019
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 (Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11);
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione
• Aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (installazioni impianti negli edifici scolastici), inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
• Aggiunto l’art. 7-bis (Informatizzazione INAIL) al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Milleproroghe 2019), pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019.

 

SCARICA QUI IL TESTO UNICO SICUREZZA – VERSIONE GENNAIO 2020

 

Fonte: EPC

L’immenso potenziale delle tecnologie digitali sta cambiando il luogo di lavoro; ma quali sono le ripercussioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori? La nostra nuova brochure fornisce una panoramica dei nostri lavori in corso sulla digitalizzazione – tra cui un recente progetto di previsione – e il suo impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro (SSL). L’opuscolo mette in evidenza come si potrebbe ridurre al minimo il potenziale negativo delle conseguenze della digitalizzazione in materia di SSL. Inoltre, mostra come si possono utilizzare le tecnologie digitali per migliorare la prevenzione sul luogo di lavoro.

La digitalizzazione e la sicurezza e la salute sul lavoro: un programma di ricerca dell’EU-OSHA

Quest’opuscolo riassume l’attività svolta dall’EU-OSHA sulla digitalizzazione e la sicurezza e salute sul lavoro (SSL), tra cui un progetto prospettico, una panoramica esaustiva sulla SSL e la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri. Valuta il potenziale offerto dalla digitalizzazione e come quest’ultima stia trasformando la vita lavorativa e la sicurezza e salute dei lavoratori. Esamina, inoltre, le sfide per la SSL e come affrontarle al fine di massimizzare le opportunità delle tecnologie digitali e migliorare le condizioni di lavoro.La digitalizzazione sta modificando rapidamente il mondo del lavoro. Il programma di ricerca dell’EU-OSHA si propone di fornire ai responsabili politici, ai ricercatori e ai luoghi di lavoro informazioni affidabili sui potenziali effetti della digitalizzazione sulla SSL, affinché si possa agire in modo tempestivo ed efficace per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. La digitalizzazione e la sicurezza e la salute sul lavoro: un programma di ricerca dell’EU-OSHA (pdf)

Sintesi – Prospettive in merito ai rischi nuovi ed emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati alla digitalizzazione nel periodo fino al 2025

Questa relazione presenta i risultati finali di un progetto prospettico di ampio respiro dedicato agli sviluppi nel settore delle tecnologie digitali e ai cambiamenti che ne derivano per le attività lavorative in termini di luoghi, tempi e modalità.L’impatto potenziale di questi cambiamenti sulla salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nel periodo fino al 2025 è stato esaminato attraverso l’elaborazione di quattro scenari.  Ogni scenario presenta diverse sfide e opportunità sotto il profilo dell’SSL. Le ricerche svolte aiuteranno i lettori a comprendere meglio il modo in cui la digitalizzazione potrebbe influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’Unione europea e a mettere a punto strategie più resilienti ai cambiamenti a livello di lavoro e SSL.Sintesi – Prospettive in merito ai rischi nuovi ed emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati alla digitalizzazione nel periodo fino al 2025 (pdf)

La natura mutevole del lavoro e delle competenze nell’era digitale

La presente relazione mira a far luce su alcuni dei driver chiave che vale la pena prendere in considerazione quando si valuta l’effetto delle nuove tecnologie sul futuro del lavoro e delle competenze. Combina una sintesi delle prove scientifiche più recenti e solide disponibili con la ricerca originale del CCR su questioni che sono state spesso trascurate dagli studi esistenti. In particolare, il rapporto fornisce nuove intuizioni sull’interazione tra automazione e organizzazione del lavoro, l’estensione e la natura del lavoro sulla piattaforma e gli schemi dei cambiamenti occupazionali nelle regioni dell’UE. Il primo capitolo discute l’impatto della tecnologia sull’occupazione. Esamina le stime più recenti sulla creazione e la distruzione di posti di lavoro indotti dalla tecnologia e fornisce nuove informazioni sul ruolo dell’organizzazione del lavoro nel modellare l’effetto delle nuove tecnologie sui mercati del lavoro.Il secondo capitolo discute in che modo le esigenze in termini di competenze si stanno spostando verso competenze digitali e non cognitive, dimostrando una crescente carenza di tali competenze nell’UE, che i sistemi educativi non stanno ancora affrontando completamente.Il terzo capitolo esamina le opportunità e le sfide legate alla recente tendenza al rialzo delle nuove forme di occupazione nell’UE, concentrandosi sui risultati della seconda ondata dell’indagine COLLEEM sul lavoro sulle piattaforme nell’UE.Il capitolo finale presenta i risultati di un nuovo studio del CCR-Eurofound sui modelli di cambiamento professionale nelle regioni dell’UE negli ultimi 15 anni, che mostra che i lavori a basso salario si sono sempre più concentrati nelle regioni periferiche mentre i lavori a salario più elevato stanno diventando sempre più concentrati nelle regioni capitali, portando a crescenti disparità territoriali, sia all’interno che all’interno degli Stati membri dell’UE. The changing nature of work and skills in the digital age.

Sviluppi nelle TIC e digitalizzazione del lavoro

Fra le dieci priorità principali della Commissione europea figura anche la creazione di un mercato unico digitale europeo
Un progetto di previsione EU-OSHA  sta esaminando le conseguenze sul lavoro dei rapidi sviluppi delle tecnologie digitali, comprese l’intelligenza artificiale e la robotica, e il potenziale impatto che ne deriva sulla salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Questo progetto mira a fornire ai responsabili politici dell’UE, ai governi degli Stati membri, ai sindacati e ai datori di lavoro le informazioni di cui necessitano in merito ai cambiamenti nelle tecnologie digitali, al loro impatto sulla natura e sull’organizzazione del lavoro e alle sfide emergenti che possono comportare per la SSL.
Pubblicazioni rilasciate a seguito del progetto

Studi di follow-up che esaminano ulteriormente i settori e le sfide importanti

Esamina tutti i documenti di discussione di esperti in materia di TIC/digitalizzazione e SSL
Queste attività dovrebbero contribuire a garantire in futuro luoghi di lavoro sani e sicuri, in linea con una  crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’UE.

Fonte: Eu-Osha

SENTENZE | 50440/19 Sull’obbligo di formazione specifica e sulla condotta esorbitante del lavoratore

L’aver impartito correttamente le disposizioni antinfortunistiche ai dipendenti non esime il datore di lavoro dalle responsabilità in caso di evento dannoso se la causa dello stesso è da ricondurre all’inosservanza delle stesse disposizioni antinfortunistiche; è necessario che sia provato che il personale che ha subito l’infortunio non abbia agito in modo corretto, operando quindi in modo contrario ai precetti ricevuti.

Il Fatto

È il caso della sentenza che andiamo a presentarvi oggi, nella quale un titolare d’impresa è stato condannato a seguito dell’infortunio occorso ad un dipendente, autista addetto al trasporto di materiali ferrosi, il quale cadeva dalla gru a torre che stava utilizzando per le procedure di trasporto di materiali ferrosi.

Le Accuse

In particolare, al datore di lavoro, sono state contestate dalla Corte di Appello l’omissione della definizione di procedure di utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro nelle operazioni di carico e scarico dei materiali e l’omissione della formazione sui rischi specifici.

IL Ricorso

Ricorrendo a tali accuse, l’imputato deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, portando come prova l’adempimento del proprio obbligo di formazione (prova ritenuta valida), oltre a questo sottolinea che il dipendente infortunato sarebbe stato abilitato all’esclusiva mansione di trasporto di materiale e non anche allo scarico e di averlo diffidato più volte da questa procedura, sottolineando in questo modo la condotta esorbitante della vittima.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Gli Ermellini si esprimono avversamente al ricorso presentato sottolineando che la formazione impartita fosse di tipo generico e non si estendesse ai rischi specifici ai quali il dipendente era sottoposto. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la condotta esorbitante del dipendente può essere presa in considerazione in quanto lo scarico di materiale è assolutamente riconducibili alle mansioni di trasporto e quindi l’infortunio è avvenuto durante l’esercizio dell’attività lavorativa.Terminano la Sentenza i Giudici della Corte Suprema: “Va sottolineato che la prova di una condotta omissiva risente della struttura ontologica di tale comportamento, che si traduce in una materiale assenza, sicché solo colui su cui grava l’obbligo di porre in essere la condotta può e deve fornire indicazioni relativamente al corretto adempimento. Difatti, nell’ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (da ultimo, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018 ud. – dep. 19/03/2019, Rv. 275284 – 01). Parimenti va ricordato che, secondo la giurisprudenza più risalente, quando l’inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche nell’ambiente di lavoro è causa determinante dell’evento dannoso, per escludere la responsabilità dei datori di lavoro, dei preposti o degli addetti alla organizzazione o alla sorveglianza del lavoro, non è sufficiente che non risulti provato con certezza che essi non hanno impartito disposizioni, ma è necessario che tali persone provino, in maniera rigorosa e sicura, di avere compiuto atti precisi e specifici intesi ad impedire che le operazioni di lavoro si svolgessero in modo non conforme ai precetti antinfortunistici (Sez. 4, n. 9615 del 19/04/1982 ud. – dep. 20/10/1982, Rv. 155686 – 01).”

Una grande parte degli incidenti correlati allo scoppio di serbatoi e bombole di gas, con particolare riferimento al GPL, è riconducibile “alla disattenzione, superficialità ed all’omissione nell’uso dei recipienti e nella loro manutenzione”. Un’altra fonte di cause di incidente è quella poi “derivante dalle installazioni non conformi alle norme per ciò che riguarda gli apparecchi utilizzatori, i sistemi di ventilazione e di scarico”. A rilevarlo, a fornire informazioni sulle tipologie di incidenti, con particolare attenzione ai rischi del riempimento abusivo di bombole per uso domestico, è il documento “ Scoppi di bombole e serbatoi: analisi ed interpretazione dei segni”,  pubblicato dal Nucleo Investigativo Antincendi ( NIA). Il documento si sofferma sui rischi e gli eventi incidentali correlati alle esplosioni di bombole e serbatoi, fornisce indicazioni nell’ambito dell’investigazione degli incendi e analizza diversi casi studio. Inoltre riporta, in conclusione, un compendio di indicazioni, che possono favorire la prevenzione di esplosioni e incendi, in relazione all’uso di gas in bombola e allo stoccaggio e deposito delle bombole. L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti (rif. ulteriori articoli di PUNTO SICURO):

L’uso delle bombole in sicurezza

Il documento, redatto da Andrea Foggetti, riporta dunque una serie di istruzioni operative per l’uso del gas in bombola. A questo proposito si segnala che una bombola di gas deve essere messa in uso “solo se il suo contenuto risulta chiaramente identificabile”. E il contenuto “viene identificato nei modi seguenti:

  • colorazione dell’ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge
  • nome commerciale del gas punzonato sull’ogiva a tutte lettere o abbreviato
  • scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo della bombola, oppure cartellini di identificazione attaccati alla valvola od al cappellotto di protezione
  • tipologia del raccordo di uscita della valvola, in accordo alle normative di legge
  • tipologie e caratteristiche dei recipienti”.

Altre indicazioni fornite dal documento:

  • “durante l’uso le bombole devono essere tenute in posizione verticale. Prima di utilizzare una bombola è necessario assicurarla alla parete o ad un supporto stabile, mediante catene o con altri arresti efficaci, salvo che la forma della bombola ne assicuri la stabilità. Una volta assicurata la bombola, si può togliere il cappellotto di protezione alla valvola
  • le bombole devono essere protette contro qualsiasi tipo di manomissione provocato da personale non autorizzato
  • le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando la bombola è in utilizzo. L’apertura delle valvole delle bombole a pressione deve avvenire gradualmente e lentamente. Ove necessario, utilizzare idonei riduttori di pressione
  • prima di restituire una bombola vuota, l’utilizzatore deve assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, quindi avvitare l’eventuale tappo cieco sul bocchello della valvola ed infine rimettere il cappellotto di protezione
  • le bombole contenenti gas non devono essere esposte all’azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C. Le bombole non devono mai essere riscaldate a temperatura superiore ai 50°C. È assolutamente vietato portare una fiamma al diretto contatto con la bombola
  • le bombole non devono mai essere collocate dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico. Quando una bombola viene usata in collegamento con una saldatrice elettrica, non deve essere messa a terra (questa precauzione impedisce alla bombola di essere incendiata dall’arco elettrico)
  • le bombole non devono essere raffreddate artificialmente a temperature molto basse (molti tipi di acciaio perdono duttilità e diventano fragili a bassa temperatura)
  • le bombole non devono essere usate come rullo, incudine, sostegno o per qualsiasi altro scopo che non sia quello di contenere il gas per il quale sono state costruite e collaudate
  • l’utilizzatore non deve cancellare o rendere illeggibili le scritte, né asportare le etichette, le decalcomanie, I cartellini applicati sulle bombole dal fornitore per l’identificazione del gas contenuto
  • l’utilizzatore non deve cambiare, modificare, manomettere, tappare i dispositivi di sicurezza eventualmente presenti, né in caso di perdite di gas, eseguire riparazioni sulle bombole piene e sulle valvole”
  • “non usare mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino. Per le valvole dure ad aprirsi o grippate per motivi di corrosione, contattare il fornitore per istruzioni
  • la lubrificazione delle valvole non è necessaria. È assolutamente vietato usare olio, grasso od altri lubrificanti combustibili sulle valvole delle bombole contenenti ossigeno e altri gas ossidanti”.

Le incompatibilità tra gas e materiali

Si ricorda anche che “non devono essere montati riduttori di pressione, manometri, manichette od altre apparecchiature previste per un particolare gas o gruppo di gas su bombole contenenti gas. Nel documento sono riportati alcuni esempi, in un “elenco indicativo e non esaustivo” di incompatibilità gas-materiale (“per maggiori dettagli si rimanda a tabelle specifiche di compatibilità”):

 

Lo stoccaggio e il deposito delle bombole

Veniamo, infine, alle indicazioni relative allo stoccaggio e deposito delle bombole di gas:

  • “i locali di deposito devono essere strutturati in modo da permettere l’adeguata separazione delle bombole in base alle caratteristiche del gas contenuto: infiammabile, ossidante, tossico, corrosivo
  • i locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi” devono essere “sufficientemente isolati da altri locali o luoghi di lavoro e di passaggio
  • nei locali di deposito devono essere tenute separate le bombole piene da quelle vuote, utilizzando cartelli murali per contraddistinguere i rispettivi spazi
  • in caso di presenza di bombole di gas infiammabili o comburenti, i depositi devono essere dotati di muro di contenimento paraschegge
  • in prossimità del luogo di stoccaggio devono essere presenti estintori idonei
  • in caso di stoccaggio di bombole di alimentazione di linee gas, deve essere presente valvola di intercettazione generale chiaramente identificata da apposita segnaletica
  • le bombole devono essere protette da ogni oggetto che possa provocare tagli od abrasioni sulla superficie del metallo
  • i locali di deposito devono essere asciutti, freschi, ben ventilati e privi di sorgenti di calore, quali tubazioni di vapore, radiatori, ecc.
  • i locali di deposito devono essere contraddistinti con il nome del gas posto in stoccaggio. Se in uno stesso deposito sono presenti gas diversi ma compatibili tra loro, le bombole devono essere raggruppate secondo il tipo di gas contenuto
  • nei locali di deposito le bombole devono essere tenute in posizione verticale ed assicurate alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità
  • i locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono essere dotati di adeguati sistemi di ventilazione. In mancanza di ventilazione adeguata, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli e misurazioni.
  • nei locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono essere affissi cartelli segnalatori e norme di sicurezza concernenti le operazioni che si svolgono nel deposito (per esempio: movimentazione, ecc.), evidenziando in modo particolare i divieti, i mezzi di protezione generali ed individuali da utilizzare e gli interventi di emergenza da adottare in caso di incidente.
  • nei locali di deposito di bombole contenenti gas asfissianti, tossici ed irritanti deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un adeguato numero di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza, previa adeguata informazione, formazione ed addestramento.
  • è fatto divieto di utilizzo di impianti elettrici all’interno dei depositi di bombole. Qualora ve ne fosse la motivata necessità, i locali di deposito devono rispondere, per quanto riguarda gli impianti elettrici, i sistemi antincendio e la protezione contro le scariche atmosferiche, alle specifiche norme vigenti.
  • le bombole contenenti gas non devono essere esposte all’azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C.
  • è vietato lo stoccaggio delle bombole in locali ove si trovino materiali combustibili o sostanze infiammabili.
  • le bombole non devono essere esposte ad una umidità eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi. La ruggine danneggia il mantello del recipiente e provoca il bloccaggio del cappellotto.
  • è vietato lasciare le bombole vicino a montacarichi, sotto passerelle o in luoghi dove oggetti pesanti in movimento possano urtarli e provocarne la caduta.
  • è vietato depositare bombole di gas in sotterranei o seminterrati
  • è vietato immagazzinare in uno stesso locale bombole contenenti gas tra loro incompatibili (per esempio gas infiammabili ed ossidanti) e ciò per evitare, in caso di perdite, reazioni pericolose, quali esplosioni od incendi”.

In conclusione rimandiamo alla lettura integrale della pubblicazione NIA e segnaliamo che le istruzioni operative si soffermano anche sulle responsabilità per le misure di sicurezza, sui rischi potenziali per i lavoratori/utenti e sulla movimentazione delle bombole.

Fonte: PUNTO SICURO

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Nucleo Investigativo Antincendi, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “ Scoppi di bombole e serbatoi: analisi ed interpretazione dei segni”, documento redatto da Andrea Foggetti con il supporto del personale del Nucleo Investigativo Antincendi e del NIAT Lombardia, edizione agosto 2019 (formato PDF, 6.04 MB)

Chi non conosce la famosa piramide di Heinrich-Bird?

Il famoso concetto, noto come “Legge di Heinrich-Bird”, parte dalla seguente affermazione: “in un luogo di lavoro, per ogni incidente mortale , ci sono 10 infortuni che causano lesioni gravi, 30 che causano lesioni minori e 600 incidenti che non causano lesioni (incidenti-mancanti)“. Statisticamente, il libro di Heinrich spiega che l’88 per cento degli incidenti sono causati da “atti non sicuri di persone” e presenta quello che viene spesso chiamato il triangolo o piramide di Heinrich, che riassume la legge sopra descritta. Questo principio è poi stato rivisitato nelle proporzioni da Frank Bird nel 1969 dando poi origine alla famosa “Piramide di Heinrich-Bird”.

Questa legge  stabilisce  che il numero di incidenti sia inversamente proporzionale alla gravità di quest’ultimi, ovvero che la riduzione al minimo del numero di incidenti minori (base della piramide) porterà a una riduzione degli incidenti gravi (punta della piramide). Questa convinzione deriva di fatto da un errore di interpretazione della famosa Piramide di Heinrich-Bird rispetto alla quale si presuppone una  continuità di cause che porta all’assioma: “se riduciamo la base della piramide a metà, dimezziamo di conseguenza anche i rischi rilevanti “. Questa analisi semplicistica legata ad una osservazione statistica stabilisce dunque che la politica pro attiva di riduzione degli incidenti minori garantisce in automatico il conseguimento di un elevato livello di sicurezza sul lavoro.

Tuttavia non è così. Questa interpretazione presuppone che gli incidenti minori e gli incidenti gravi abbiamo le stesse cause radice.

In realtà solo una piccola parte della base della piramide –  che chiamiamo ad alto potenziale di incidente (ovvero che può generare infortuni mortali o incidenti rilevanti che possono coinvolgere anche l’ambiente e la popolazione esterna) – mantiene rapporti di causalità con gli eventi più gravi. Alla base della piramide, infatti
ci sono due tipi distinti di eventi minori:

  • quelli che avrebbero potuto essere ripercussioni molto gravi  (es. un carico pesante che cade a solo pochi centimetri lontano da un operaio);
  • quelli, che si verificano molto spesso, ma che tuttavia non possono trasformarsi in un grave incidente (un operaio di alto livello si sbatte il suo ginocchio su una cassa che non era nel luogo corretto).

Il concetto è questo: se le aziende devono spendere le loro risorse e le loro energie a gestire tutti questi piccoli eventi, questo avrà uno scarso effetto sulla prevenzione degli  eventi più gravi.  Questo concetto è graficamente descritto nell’immagine in calce – definita come il “Diamante della Prevenzione” (immagine tratta dalla linea guida “ The essentials, Preventing the risks leading to the most serious accidents, ICSI, Ottobre 2019).

 

 

L’analisi di diversi incidenti industriali gravi verificatisi in impianti con un basso tasso di incidenti ha rivelato che concentrare l’attenzione solo sull’abbassamento del tasso di incidenti può portare un’organizzazione a trascurare la gestione dei rischi più rilevanti. Molte organizzazioni hanno visto un netto calo del tasso di incidenti (nel caso specifico indice di Frequenza) senza tuttavia avere nessun calo nel numero di incidenti mortali (esempio più famoso, l’incidente della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, la quale avrebbe dovuto festeggiare il suo ottavo anno senza incidenti sul lavoro il giorno dopo la tragedia che generò 11 vittime ed un disastro ambientale di proporzioni epiche).

In pratica, se il tasso di incidenti è basso, concentrarsi ossessivamente sulla sua riduzione può distogliere l’attenzione dell’organizzazione dai rischi più gravi. Se il tasso di incidenti è elevato, l’organizzazione deve gestire la prevenzione di rischi professionali quotidiani e quelli di infortuni rari e gravi contemporaneamente e in modo coordinato. È importante notare che le azioni preventive non sono del tutto identiche per le diverse categorie di rischio (minori incidenti, incidenti gravi o rilevanti): le carenze organizzative svolgono generalmente un ruolo molto più importante nei casi di incidenti gravi rispetto a quelli minori che sono spesso legati ad una componente di natura individuale. Infatti, il verificarsi di un evento grave di solito implica il fallimento sistemico di un gran numero di barriere e pertanto rappresenta una serie di errori di natura tecnico-organizzativa significativi.  Questa semplici info-grafica descrive il processo corretto da attuare (immagine tratta dalla linea guida “ The essentials, Preventing the risks leading to the most serious accidents, ICSI, Ottobre 2019).:

Un approccio alla cultura della sicurezza deve mirare in via prioritaria ai rischi più gravi, cioè a quelli che mettono a rischio la sopravvivenza dell’organizzazione.
La consapevolezza condivisa dei rischi più significativi è la pietra angolare della cultura della sicurezza di un’azienda. I rischi più significativi possono variare a seconda dell’attività produttiva, del processo , dello stabilimento , della popolazione lavorativa; tuttavia devono essere conosciuti e condivisi da tutti i membri dell’organizzazione. E’ fondamentale infatti approfondire tutti i rischi più significativi dai quali possono generarsi potenziali scenari di rischio grave che minacciano i dipendenti, le ditte in appalto , i clienti, i residenti locali, l’ambiente, le strutture e la continuità stessa dell’azienda. Per garantire questo approccio bisogna focalizzarsi sui rischi maggiori andando a cercare gli “eventi minori ad alto potenziale di rischio” che possono esser il campanello di allarme che se non gestito correttamente può portare all’incidente grave. Il tutto è ben riassunto nel video in calce prodotto dall’ICSI – Institut pour une culture de sécurité industrielle.

 

Redatto da: Federico Uliana – Direzione Tecnica Org Numeri Srl

 

Riferimenti bibliografici:

Reviewing Heinrich Dislodging Two Myths From the Practice of Safety By Fred A. Manuele, 2011

Revisando el mito de la pirámide de Heinrich By Maria Pilar Tomás Campesino28 febrero, 2019Aspy Prevención, Empresas, Prevención

The essentials Preventing the risks leading to the most serious accidents, ICSI, Ottobre 2019)