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Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto dai nostri clienti numerose richieste di chiarimenti in merito ad una comunicazione trasmessa dal CONAI, tramite posta elettronica certificata, avente per oggetto “Richiesta di informazioni ex art. 11, comma 1, del Regolamento CONAI”.

In merito riteniamo utile fornire le informazioni seguenti:

Il CONAI ha programmato una serie di attività volte ad appurare il corretto adempimento degli obblighi consortili, a tale scopo è stato inviato un questionario da compilare con le informazioni (tempo di compilazione 5-10 minuti):

  • relative ai fornitori nazionali [QUESTIONARIO – PARTE 1] (SOLO SE) diversi da quelli già eventualmente indicati in precedenti elenchi/moduli inviati al Conai (ad esempio: 6.5, 6.6, 6.23, 6.12, 6.13, 6.4, ecc.) o comunque già comunicati al Conai stesso, presso i quali la Vs. azienda nel I semestre 2019 ha effettuato acquisti di imballaggi (in qualsiasi materiale), superiori ad una soglia minima di 5 tonnellate e rientranti nella sfera di applicazione del CAC;
  • relative ad acquisti dall’estero -UE e extra UE- [QUESTIONARIO – PARTE 2] desumibili dai quadri VE e VF del Modello IVA 2019 (periodo d’imposta 2018).

Durante la compilazione, è consigliato avere a disposizione:

  • Il quantitativo di imballaggi acquistati e i fornitori, se il volume di imballaggi acquistati è superiore a 5 tonnellate;
  • I quadri VE e VF del modello IVA 2019;
  • La quota in % (stimata) di eventuali beni non imballati (ad es merce sfusa) rispetto agli acquisti dall’estero. Se il dato non è disponibile, è sufficiente indicare 0 (zero) come valore e flaggare la risposta “dato non disponibile”.

Nel caso in cui il volume di imballaggi acquistati sia inferiore a 5 tonnellate, il questionario si semplifica ulteriormente, ed è sufficiente rispondere a 6 semplici domande.

L’obiettivo di tale questionario è:

  • Acquisire informazioni relative a casistiche di particolare complessità operativa e/o ad errori diffusi nell’applicazione delle norme consortili, in modo che il Consorzio possa poi provvedere a capillari campagne di informazione, in funzione di conseguenti modifiche normative apportate o per chiarire meglio quelle esistenti, incentivando anche la regolarizzazione con una serie di misure agevolate anche sul periodo da regolarizzare (5 anni anziché 10, a condizioni particolari);
  • Intercettare e perseguire casi di indebita appropriazione del contributo ambientale Conai (di seguito CAC) da parte di aziende che lo incassano dai clienti con esplicito addebito in fattura ma poi non lo riversano al Conai;
  • Rilevare e perseguire omissioni del CAC in fattura, che generano inevitabilmente, come nel precedente caso, una sleale concorrenza tra aziende operanti nel medesimo settore/mercato a danno delle aziende regolari.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dott.ssa Federica Dotto – ORG NUMERI Srl

NOVITÀ END OF WASTE: Legge 128 del 2 novembre 2019

Il 2 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 128 (in vigore dal giorno successivo), “recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, il cui art. 14-bis riguarda la riforma della “cessazione della qualifica di rifiuto”, comunemente chiamato “End of waste”.

L’obiettivo di tale articolo è chiarire la definizione di End of Waste, e le caratteristiche che garantiscano la cessazione della qualifica di rifiuto.

La lettera a) dell’art. 184-ter del D. Lgs 152/2006:

“la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici”

è stata sostituita da: a)      “la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”.  Le altre modifiche riguardano il comma 3 dell’art. 184-ter. Il comma 3 dell’art. 184-ter del D. Lgs 152/2006, è sostituito dal seguente:“3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211  e  di  cui  al titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui all’articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,  e  sulla base  di  criteri  dettagliati,  definiti  nell’ambito  dei  medesimi procedimenti autorizza tori.In mancanza di criteri specifici adottati, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate  per  il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del  Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e  ai regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  dell’ambiente  e  della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n. 269“.

 

Tale articolo sostanzialmente definisce che in mancanza di Regolamenti UE o Decreti nazionali, viene rimandato alle autorità il potere/dovere di autorizzare caso per caso, con procedura ordinaria (ex. Art 208).Inoltre, il nuovo comma 3-bis prevede che le autorità competenti comunichino all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. In base al nuovo comma 3-ter: “L’ISPRA,  o   l’Agenzia   regionale   per   la   protezione dell’ambiente  territorialmente  competente, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il  soggetto  interessato,  la conformità delle modalità operative e  gestionali  degli  impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso,  i  processi  di  recupero  e  le sostanze o oggetti in  uscita, redigendo, in caso di  non conformità, apposita relazione.  Il  procedimento  di  controllo  si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’ISPRA  o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata comunica entro  quindici  giorni  gli  esiti  della  verifica   al   Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Legge N. 128 del 2 novembre 2019

Roma, 16 settembre 2019 – Continua senza sosta, anche nel corso dell’estate, l’azione di prevenzione e contrasto dei Carabinieri del Comando Tutela Ambientale per arginare il fenomeno dello stoccaggio illecito di rifiuti in aree abusive o dismesse.

A Conegliano Veneto (TV), dove al termine di una mirata attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, i Carabinieri del N.O.E. di Treviso, in collaborazione con i militari della locale Compagnia, hanno controllato un capannone sito in zona industriale, privo di ogni autorizzazione ambientale, rinvenendo oltre 330 balle di rifiuti speciali non pericolosi, in gran parte scarti di lavorazione tessile, pari a circa 150 tonnellate, per un valore complessivo che si aggira attorno ai 30 mila euro, oltre a numerosi R.A.E.E ed altre tipologie di rifiuti.I successivi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso poi di risalire sia al legale rappresentante della società immobiliare proprietaria del capannone che dietro compenso avrebbe consentito l’utilizzo dell’immobile che al locatario del capannone e all’amministratore unico della ditta produttrice dei rifiuti. Inoltre gli accertamenti hanno permesso di individuare il soggetto che, pur non essendo titolare di un’impresa in grado di utilizzare il materiale, avrebbe acquistato i rifiuti per ricavarne utile da una futura compra-vendita. Tutti gli indiziati, residenti in provincia di Treviso, sono stati deferiti all’ A.G. per concorso nel reato di gestione illecita di rifiuti ed è stato loro imposto dai militari del NOE di provvedere, entro le prossime settimane, a rimuovere i rifiuti ed inviarli a recupero presso impianti autorizzati.

Fonte Ministero dell’ambiente