testo leggeGreen Pass: ecco le novità introdotte con la conversione in legge del Decreto Legislativo n. 127 del 2021
Facciamo seguito alla news del 22 settembre : Green Pass: pubblicato il nuovo decreto legge, ecco cosa cambia e andiamo ad analizzare le principali novità introdotte a seguito della conversione in legge del decreto.
Il 20 novembre è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.277 la conversione in legge del DL. N. 127/2021; il provvedimento che reca “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione all’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha di fatto reso obbligatorio l’obbligo di esibire, su richiesta, la certificazione verde al datore di lavoro per prestare la propria attività lavorativa.
Vediamo nel dettaglio le novità introdotte in fase di conversione analizzando i seguenti punti:
- i lavoratori di consegnare copia della certificazione verde;
- controllo certificazione verde per i lavoratori somministrati;
- scadenza validità certificazione verde in corso di prestazione lavorativa;
- sostituzione dei lavoratori sospesi in aziende con meno di 15 dipendenti.
1.Consegna della certificazione verde
Una delle modifiche che sicuramente ha un maggior impatto sulla gestione aziendale dell’emergenza COVID-19 è la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia della propria certificazione verde COVID-19 in modo da essere esonerati dai controlli all’ingresso del proprio posto di lavoro per tutta la durata della relativa validità.
Questa possibilità apre sicuramente ad un’importante semplificazione nella gestione dei controlli Green Pass, ma allo stesso tempo spalanca la porta ad acclamate criticità ed ulteriori adempimenti per i datori di lavoro, evidenziando se non altro anche alcune problematiche relative alla privacy.
Operativamente il datore di lavoro, che intenda avvalersi della semplificazione normativa, deve:
- informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dalla legge di consegnare la propria certificazione verde;
- informare i lavoratori avvisandoli che, in caso la validità del loro Green Pass cambi, devono comunicare tale cambiamento in modo tempestivo;
- individuare, con incarico scritto e formale, i soggetti preposti a ricevere le certificazioni verdi ed a controllarne la scadenza;
- integrare l’informativa sulla privacy dando indicazioni sui modi in cui si potrà comunicare, custodire e consultare il certificato che verrà consegnato. A tal proposito va sottolineato che il lavoratore che consegna il Green Pass può revocare l’autorizzazione a detenerlo in qualunque momento. La certificazione verde dovrà essere conservata con le stesse metodologie riservate al trattamento dei dati sensibili (come i certificati medici).
2. Controllo certificazione verde per i lavoratori somministrati
Ulteriore modifica riguarda i dipendenti con contratto di somministrazione di lavoro: essi devono essere controllati dall’azienda per cui stanno svolgendo la prestazione (utilizzatore) mentre all’ente di somministrazione spetta l’obbligo di informarli dei possibili controlli e sulle disposizioni vigenti in materia.
3. Scadenza validità certificazione verde in corso di prestazione lavorativa
Un’altra importante novità riguarda il lavoratore al quale scade la validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa. Il nuovo articolo inserito indica che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste […] Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
4. Sostituzione dei lavoratori sospesi in aziende con meno di 15 dipendenti
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso [in quanto privo di certificazione verde] può essere rinnovato anche più di una volta fino al 31 dicembre 2021.
In seguito alleghiamo il testo della conversione in legge del DL. N. 127/2021.
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