È disponibile sul portale dell’Istituto il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane

 

È stato pubblicato il primo agosto scorso sul sito dell’Inail il nuovo modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione. Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la sua fonte normativa nell’art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

La richiesta va presentata non oltre il 29 febbraio 2020. La materia è ora regolata dall’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo. Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 29 febbraio 2020.

Quali sono gli interventi migliorativi. Nel modulo di domanda l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).

Dalla segnalazione dei quasi infortuni al Premio “Imprese per la Sicurezza”, una breve selezione degli interventi. Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione. Anche la partecipazione al premio “Imprese per la sicurezza”, promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

Tra le novità anche le misure migliorative per il reinserimento degli infortunati da lavoro. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella sezione C. Si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

Nuova anche l’adozione delle prassi di riferimento Rsi per edilizia e artigianato. Altra novità del modello OT23 è l’inclusione, tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, delle prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese). La prima, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), fornisce delle linee guida utili all’applicazione pratica della Rsi nell’ambito del settore edile.

Uno strumento di autovalutazione per piccole e medie aziende. Nella seconda prassi, resa pubblica il 27 novembre 2018 da Confartigianato Imprese Lombardia e Uni, sono esposte le linee guida valide per essere applicate nell’ambito delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, ovvero a valore artigiano; la stessa prassi offre inoltre una serie di indicatori a supporto dell’autovalutazione delle imprese rispetto alle dimensioni dell’ambiente, della governance e del sociale.

Le due prassi nel solco del modello generale Rsi della guidance Uni Iso 26000. Entrambe le prassi seguono il modello di responsabilità sociale promosso dalla Uni Iso 26000, guidance sulla responsabilità sociale delle organizzazioni pubblicata dall’Iso nel 2010, e ad oggi unico standard in materia di Rsi valido a livello internazionale.

Come si assegna il punteggio. A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100. Generalmente, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.

Gli allegati da presentare. La documentazione certificante l’avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, oltre a data e firma sono necessarie anche l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all’anno 2019.

 

Fonte INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html&tipo=news

 

 

 

 

Industria 4.0 e robot: quali sono i rischi per la sicurezza?

Bruxelles, 21 Mar – In questi anni l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) ha realizzato non solo campagne sui rischi emergenti, come quella che sarà lanciata in aprile sull’ invecchiamento della forza lavoro, ma ha mantenuto alta l’attenzione sui cosiddetti “rischi futuri”, cioè sui rischi correlati allo sviluppo di nuove modalità lavorative o comunque di modalità lavorative ancora scarsamente analizzate riguardo ai rischi lavorativi.

In questo senso l’obiettivo del Discussion Paper dell’EU-OSHA dal titolo “The future of work: robotics”,  pubblicato nello scorso mese di novembre, ha proprio la funzione di focalizzare l’attenzione sull’uso attuale dei robot e delle “macchine intelligenti” e di mettere in luce le implicazioni in materia di tutela della sicurezza e salute.
Un tema interessante perché, se l’uso di macchine e della robotica nel mondo del lavoro non è una novità, in questi decenni c’è stata una evidente evoluzione: i robot inizialmente costruiti per svolgere compiti semplici, ora con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono anche ‘pensare’…
E non bisogna dimenticare che anche nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano robot possono avvenire incidenti gravi e mortali, anche se più frequentemente per errori umani, come avvenuto, ad esempio, in India con una lavoratore trafitto da uno dei robot di saldatura o in Germania con un robot che ha spinto un operatore contro una lastra di metallo.
Il documento, che è la sintesi di un documento più lungo commissionato dall’Agenzia Europea, segnala che se già in passato è successo che qualcuno vedesse nelle macchine un opportunità ma una minaccia, questo potrebbe accadere ancora in relazione alla diffusione delle nuove macchine intelligenti. Nel futuro che ci aspetta, come indica il documento EU-OSHA – “i robot diventeranno assistenti umani e, nel lungo periodo, collaboratori”. Anche perché oltre agli “industrial robot”, con l’ evoluzione della robotica ora abbiamo anche i “service robot” che sono progettati per supportare gli esseri umani.
Robot che sono suddivisibili in tre classi:
  • classe 1: robot che sostituiscono esseri umani, ad esempio sul posto di lavoro in ambienti pericolosi o per operazioni ripetitive;
  • classe 2: robot che operano a stretto contatto con gli esseri umani per aumentare il comfort. Ad esempio possono favorire l’intrattenimento e l’assistenza agli anziani. Sono robot che possono lavorare assieme agli umani;
  • classe 3: robot che operano sugli esseri umani. Ad esempio robot medici per la diagnosi, la chirurgia, il trattamento e la riabilitazione.
Rimandando ad una lettura integrale del documento, che affronta anche il tema dell’intelligenza artificiale (AI), dell’estensione della robotica e dell’impatto sul mondo del lavoro, ci soffermiamo ora sulle implicazione della robotica in materia di sicurezza e salute.
Se la diffusione della robotica permetterà di mantenere alti livelli di produzione industriale in paesi con elevati costi di manodopera o di eseguire attività che non possono essere eseguite da esseri umani, in materia di sicurezza questa evoluzione presenta sia opportunità che sfide.
Evidentemente i maggiori benefici in materia di SSL, derivanti da un più ampio uso della robotica, consisteranno nella sostituzione dei lavoratori che operano in ambienti insalubri o pericolosi. Ad esempio si potranno utilizzare robot nelle attività spaziali, nella difesa, nella sicurezza o nell’industria nucleare, ma i robot si prestano a sostituire gli umani anche in altre attività pericolose “evitando così l’esposizione dei lavoratori ad agenti e condizioni di pericolo” e riducendo i “rischi fisici, ergonomici e psicosociali”.
Se oggi i robot “sono già utilizzati per eseguire operazioni ripetitive e monotone, per gestire materiale radioattivo o lavorare in atmosfere esplosive”, in futuro potrebbero essere utilizzati anche in molti altri comparti lavorativi.
Ci sono tuttavia, ad oggi, “alcune competenze per le quali gli esseri umani continueranno ad essere più adatti” e la questione che si pone è come “raggiungere la migliore combinazione di capacità di uomini e robot”.
Alcuni paesi europei includono la robotica nei loro programmi nazionali e cercano di promuovere una buona collaborazione tra robot e operatori per ottenere una migliore produttività. E si segnala che la robotica svolge oggi un ruolo importante nelle innovazioni per la salute umana ed strettamente associata con gli sviluppi delle protesi e delle tecnologie di potenziamento umano, tecnologie che non solo affrontano la disabilità, ma che possono migliorare le capacità degli individui sani.
Riportiamo alcune riflessioni sulle conseguenze in ambito SSL dello sviluppo della robotica:
  •  la stragrande maggioranza delle persone non ha alcuna esperienza di interazione con i robot, anche se le cose cambieranno con l’inevitabile aumento delle interazioni uomo-macchina;
  • non sono ancora noti gli effetti della robotica sulla motivazione e benessere dei lavoratori e dei dirigenti. I fattori psicosociali legati alla robotica richiederanno una grande attenzione;
  •  non è possibile ad oggi fornire linee guida uniformi sulla sicurezza e gestione del rischio. In alcune applicazioni della robotica i problemi di sicurezza e di sicurezza sono stati gestiti correttamente, ma ci sono anche applicazioni che possono essere meno sicure;
  • è necessario analizzare e identificare le attività a rischio correlate alla robotica, in particolare modo in alcuni comparti lavorativi;
  • in relazione all’evoluzione recente della “service robotics”  alcune questioni di responsabilità giuridica in caso di incidenti in un’area pubblica non sono ancora chiare. Devono essere intraprese analisi legislative in materia;
Per migliorare la sicurezza nell’evoluzione della “autonomous industrial robotics” e della “service robotics” c’è dunque la necessità di una maggiore cooperazione europea.
Ad esempio sarà necessario:
  • stabilire i requisiti di sicurezza (requisiti, norme di funzionamento sicuro e buone pratiche);
  • elaborare linee guida di progettazione per l’ergonomia della robotica;
  • individuare metodi per migliorare la sicurezza e salute nelle applicazioni e verificare se vengono applicati correttamente i requisiti e le linee guida;
  • presentare modelli educativi per formare i lavoratori a lavorare con i robot;
  • migliorare la regolamentazione;
  • sviluppare innovazioni per eliminare o ridurre i possibili rischi correlati alla robotica.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

 

 

 

 

 

 

 

È stata pubblicata sul sito dell’INAIL una nuova pubblicazione gratuita Inail, del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale su “La valutazione del rischio vibrazioni”.
Il volume si propone come riferimento operativo per la misura, la valutazione e il controllo del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro, sulla base dello stato dell’arte delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia.
Viene proposto un metodo per la corretta classificazione dei lavoratori in fasce di rischio, e un nuovo metodo standardizzato per il calcolo dell’incertezza sui descrittori del rischio. Nelle Appendici sono presentati diversi esempi pratici.
Di seguito affrontiamo l’articolazione del volume, i suoi obiettivi e riportiamo un estratto sui percorsi di valutazione previsti dall’art. 202 del d.lgs. 81/2008.

ARTICOLAZIONE DEL VOLUME

La Pubblicazione comincia con la Determinazione dell’esposizione al rischio vibrazioni ed identifica le diverse tipologie, le diverse misure di esposizione. Si concentra quindi sul documento di valutazione dei rischi, affrontando le diverse fasi di questa valutazione, la giustificazione del rischio, la quantificazione, i possibili DPI antivibrazione, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.
Inoltre, un capitolo specifico riguarda il controllo delle vibrazioni meccaniche delle macchine e le indicazioni sulla Corretta manutenzione. Nelle appendici aspetti più tecnici relativi a metodi e calcoli di esposizione (e non solo).

OBIETTIVO DEL VOLUME

Il Dipartimento INAIL ha inteso fornire a tutti gli operatori della sicurezza un documento operativo di sintesi sulle attuali conoscenze nazionali e internazionali per consentire loro di valutare nel migliore dei modi i rischi legati all’esposizione alle vibrazioni meccaniche, sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio che quelle trasmesse al corpo intero. In particolare, vengono date indicazioni operative dettagliate sulla corretta metodologia di valutazione del rischio vibrazioni per ciascuno dei tre ‘percorsi’ previsti dall’art. 202 del d.lgs. 81/2008 che utilizzano, alternativamente, i dati di certificazione dei costruttori, le banche dati o le misurazioni. Per ognuno di questi percorsi è inoltre definito un metodo per il calcolo dell’incertezza associata alla stima dei descrittori di rischio. Indicazioni tecniche per la riduzione del rischio e un’ampia casistica di esempi completano il documento.

I PERCORSI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL”ART. 202 DEL TESTO UNICO DI SICUREZZA

Il d.lgs. 81/2008 prevede, all’art. 202 comma 2, la possibilità che l’accelerazione prodotta da un utensile/veicolo venga stimata per tre diverse vie:
a) Misure. L’esecuzione di misure di accelerazione, ed il successivo calcolo del descrittore di esposizione A(8), verrà discussa nella sezione 2.5 per le HAV e nella sezione 2.6 per le WBV. Nella stessa sezione 2.6 verranno anche brevemente presentati metodi integrativi per la quantificazione di vibrazioni con forte contenuto impulsivo. Infine, nell’Appendice G verranno illustrate le caratteristiche richieste alla strumentazione di misura.
b) Informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature. L’utilizzo dei dati forniti dal fabbricante verrà discusso nella sezione 2.7.
c) Informazioni reperite in banche dati. L’utilizzo delle banche dati verrà discusso nella sezione 2.8 del Volume.

Procedura da seguire secondo il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome

Sulla base dell’interpretazione resa dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome, si può stabilire che la procedura da seguire su questo tema sia la seguente:
a) si ricercano, all’interno di una banca dati, le informazioni relative alle accelerazioni dei diversi utensili/veicoli. I dati possono essere utilizzati a patto che essi descrivano le reali condizioni di rischio relativamente a:
– modello e utilizzo dell’attrezzatura;
– manutenzione dell’attrezzatura;
– disponibilità di tutti gli elementi utili per una eventuale bonifica del rischio.
b) Qualora l’opzione a) non sia percorribile, si utilizzano le informazioni relative alle accelerazioni dei diversi utensili/veicoli fornite dal costruttore. I dati possono essere utilizzati a patto che:
– siano disponibili fattori correttivi (se richiesti);
– l’attrezzatura sia in buone condizioni di manutenzione; – essi contengano gli elementi utili per una eventuale bonifica del rischio.
c) Qualora né l’opzione a) né l’opzione b) risultino percorribili, vanno eseguite misure. In quanto ‘metodo di riferimento, va fatto ricorso a misure in tutti i casi dubbi o controversi o che abbisognano di particolare precisione nel calcolo dell’esposizione, ed in generale nei casi elencati nel documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome e di seguito riportati:
– situazioni espositive nelle quali, non potendo giustificare, non sono disponibili né dati pertinenti in BDV né valori forniti dal fabbricante;
– attrezzature di lavoro per le quali i dati del fabbricante siano in palese disaccordo (ed in particolare sottostimano) con i dati misurati riportati in BDV;
– attrezzature di lavoro i cui libretti di istruzione riportino valori di accelerazione senza riferirsi ad alcuna normativa CEN o ISO non pertinente al macchinario stesso;
– contenziosi sull’attendibilità dei livelli di esposizione;
– valutazione dei livelli di esposizione per indagini su presunte malattie professionali.

Il Volume INAIL afferma anche che la misurazione delle vibrazioni serve anche per verificare se il programma di manutenzione del parco macchine (es.: sedili, ammortizzatori, attrezzi di lavoro collegati) è efficace e nel caso ridefinirne programmazione e specificità.

Org Numeri rimane a tua disposizione per effettuare rilievi strumentali con accelerometro certificato delle vibrazioni mano-braccio e corpo-intero nel rispetto della presente linea guida e norme tecniche di riferimento, aiutandoti a valutare correttamente i rischi e soprattutto definire delle misure di prevenzione e protezione idonee per ridurre l’esposizione dei tuoi collaboratori a tale agente fisico!

Fonte: Insic.it