Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle.

Ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 25, consente espressamente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Le norme ammettono, quindi, la formazione in presenza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL:

  • per i corsi monoaziendali in azienda
  • per i corsi individuali
  • per l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Lo staff Org Numeri organizza corsi in presenza ogni qualvolta siano rispettate le disposizioni dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 (es distanziamento interpersonale, aerazione dell’aula…) in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.

La Regione Veneto specifica che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella sede dell’azienda stessa e siano rivolte esclusivamente a propri dipendenti.

Nonostante, sia consentita la formazione professionale in presenza, anche in zona rossa, Org Numeri predilige, ove possibile, la formazione a distanza in modalità videoconferenza.

Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza, in totale sicurezza!

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html

Negli ultimi mesi sono stati registrati cluster di differenti varianti SARS-COV-2. Al fine di limitare la diffusione delle nuove varianti il Ministero della Salute ed anche la Regione Veneto hanno emanato delle disposizioni sulle misure di contenimento, con indicazioni sull’attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19  sospetti per infezione da variante.

Si riportano di seguito un estratto delle misure cautelative citate:

  • attività di ricerca ed identificazione tempestiva sia dei contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio (contatti occasionali) di esposizione nelle 48 precedenti e conseguente disposizione di quarantena;
  • quarantena complessiva di 14 giorni che termina con un tampone molecolare negativo al 14° giorno;
  • Non interrompere la quarantena al decimo giorno.

Si richiamano le definizioni di contatto ad alto rischio (contatto stretto) e di contatto a basso rischio (contatto occasionale):

CONTATTO AD ALTO RISCHIO (contatto stretto) si rimanda alla circolare n. 18584 del 29/05/2020;

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

CONTATTO A BASSO RISCHIO (contatto occasionale), come da indicazioni ECDC (“Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update,” 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020) si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.

 

In ragione della continua evoluzione della situazione pandemica si ricorda l’importanza di aggiornare i Protocolli aziendali sulle misure anticontagio negli ambienti di lavoro, stabilite dal Protocollo Condiviso di Regolamentazione siglato il 24 marzo 2020 e rivisto il 24 aprile 2020.

Si riportano in allegato la Circolare del Ministero della Salute n 3787 del 31/01/2021 il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

 

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

  1. Operare in prima persona;
  2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
  3. Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa / ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

Vidimazione

L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

  • On line accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Interfacciandosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autenticarsi con le credenziali tecniche e richiede l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.

I FIR in formato PDF prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso.

Riferimenti di legge

Di seguito si riporta quanto stabilito dall’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio

La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

 

Per maggiori info, visita il sito e guarda il video illustrativo:

https://vivifir.ecocamere.it/

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM

Il 24 febbraio entrerà in vigore il DM n. 188 del 22 settembre 2020: Decreto End Of Waste per i rifiuti di carta e cartone.
Il decreto, che si compone di 7 articoli e 3 allegati, ha come finalità quella di stabilire i “criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Stabilisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e del cartone, basandosi “esclusivamente” sulle “disposizioni della norma UNI EN 643”, per gli scopi specifici di utilizzabilità elencati nell’allegato 2 (art. 4).

Quindi il DM definisce:

  • criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
  • la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
  • il sistema di gestione, ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001;
  • i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati (allegato 1);
  • gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati (allegato 2);
  • la dichiarazione di conformità (allegato 3).

Il produttore avrà tempo 180 giorni (dal 24 febbraio 2021) per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione ex art. 216 TUA.

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:

  1. 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
  2. 15 01 05 imballaggi compositi;
  3. 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
  4. 20 01 01 carta e cartone;
  5. 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
  6. 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi:

g)  rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

 

Destino di carta e cartone recuperati:

All’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1.

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

 

Il Regolamento è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/09/21G00011/sg

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, è stato PROROGATO dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM).

Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 10 il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021“.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1.  Comunicazione Rifiuti
  2.  Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3.  Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4.  Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5.  Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6.  Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

 

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio. Esso mira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora.

Alla luce delle recenti esperienze legate alla pandemia da COVID-19, il Piano sottolinea l’indispensabilità di una programmazione sanitaria basata su una rete coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio, anche al fine di disporre di sistemi flessibili in grado di rispondere con tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un’emergenza infettiva, sia per garantire interventi di prevenzione (screening oncologici, vaccinazioni, individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente, ecc.) e affrontare le sfide della promozione della salute e della diagnosi precoce e presa in carico integrata della cronicità.

Gli obiettivi del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione

Il PNP 2020-2025 intende consolidare l’attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l’Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire responsabile. In tale contesto è necessario un attivo coinvolgimento dei MMG e PLS, figure chiave per favorire l’health literacy e l’empowerment dei cittadini.

Il PNP 2020-2025 ribadisce inoltre l’approccio life course, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza, per setting (scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari, città, …), come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e di genere, al fine di migliorare l’appropriatezza ed il sistematico orientamento all’equità degli interventi.

Il PNP 2020-2025 mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi.

Il Piano si articola in sei Macro Obiettivi:

  • Malattie croniche non trasmissibili
  • Dipendenze e problemi correlati
  • Incidenti stradali e domestici
  • Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali
  • Ambiente, clima e salute
  • Malattie infettive prioritarie

Il documento, rappresentando quindi la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica, investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia (come vaccinazioni e screening oncologici) e di linee di azione (Programmi “Predefiniti”, vincolanti per tutte le Regioni) basate su evidenze di costo-efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali. Il Piano adotta infine un sistema di valutazione, basato su indicatori e relativi standard, che consente di misurare, nel tempo, e in coerenza con il monitoraggio dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, lo stato di attuazione dei programmi, anche al fine di migliorarli in itinere, nonché il raggiungimento dei risultati di salute e di equità attesi.

Ogni Regione è ora chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale (Piano Regionale della Prevenzione – PRP), entro i termini previsti dall’Intesa, declinando contenuti, obiettivi, linee di azione e indicatori del Piano nazionale all’interno dei contesti regionali e locali. A sua volta il livello centrale è tenuto a mettere in campo le Linee di supporto centrale al PNP, parte integrate del Piano stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi garantendo la coesione del sistema.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è consultabile al link:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf

Dal 1 gennaio 2021 è in vigore la Legge n. 178/2020, in cui si incentiva il sistema del vuoto a rendere degli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili:

“Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. (comma 760)

Per completezza, riportiamo di seguito anche i commi successivi:

Comma 761: “Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse”.

Comma 762: “Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale”.

Comma 763: “Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti”.

Comma 764: “Il credito d’imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. “

 

Qui il testo completo delle Legge di Bilancio n 178/2020:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg

L’informazione sulla gestione e prevenzione di queste patologie saranno al centro dell’iniziativa comunitaria di comunicazione, coordinata nel nostro Paese dall’Inail, Focal Point nazionale, insieme al network istituzionale e alla rete dei partner aderenti. Tra le iniziative, anche il concorso sulle buone pratiche

Nel mondo del lavoro continuano a incombere rischi già conosciuti come i disturbi muscoloscheletrici, che coinvolgono tre lavoratori su cinque e rappresentano tra le tecnopatie più diffuse e comuni in Europa. È necessario quindi non abbassare la guardia, tenendo conto che queste patologie insidiano anche attività non tradizionali come le modalità di prestazione in smart working, in cui sono impegnati attualmente tantissimi lavoratori.

In Italia nel 2008, i disturbi muscolo scheletrici rappresentavano meno del 40% del totale delle malattie professionali denunciate, nel 2019 la loro quota è salita quasi al 70%. L’INAIL quindi, metterà a disposizione dell’Agenzia le proprie conoscenze tecnico-scientifiche, stimolando nuovi percorsi di studio e l’acquisizione di strumenti pratici per migliorare le condizioni di lavoro e favorire un’equa crescita economica e sociale in tutti i paesi europei.

Le tecnopatie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo rappresentano i 2/3 del totale delle malattie professionali; la ripetitività del lavoro rileva sul 64% dei casi accertati di lesioni agli arti superiori e il sollevamento di un carico incide sul 55 % dei casi di patologie alla schiena. Sul totale delle malattie riferite al 2019, su oltre 15 mila casi il 75 % circa riguarda i maschi. I settori più a rischio risultano essere artigianato (28,5), agricoltura (26,7), industria (23,5), servizi (18,7) e Pa (2,9).

Alcuni risultati dei progetti di ricerca pluriennale 2017-2021 condotti a supporto della campagna, consultabili sul portale dell’Agenzia, evidenziano che il mal di schiena è la patologia più diffusa tra i lavoratori. I fattori di rischio, da soli o concomitanti, comprendono componenti fisiche, organizzative e psicosociali, elementi individuali e tipologie di lavoro. L‘Inail continua a collaborare per la realizzazione di articoli ed elaborati scientifici sui Dms, con attenzione ai settori più a rischio come le costruzioni e l’agricoltura, e agli esoscheletri collaborativi di protezione e prevenzione.

Tra i diversi aspetti sui quali punterà la campagna, anche l’analisi di fattori quali la digitalizzazione e le nuove tecnologie, e l’impatto di nuovi rischi come quelli psicosociali, anche in relazione agli scenari posti dai cambiamenti del mondo del lavoro e dalla diffusione dello smart working.

Premio buone pratiche, la scadenza per partecipare è il 15 luglio 2021. Anche in questa edizione, ad accompagnare la campagna europea è il concorso sulle buone pratiche, che punta a dare risalto agli esempi organizzativi in tema di prevenzione dei Dms nei luoghi di lavoro. Al concorso possono candidarsi imprese individuali, enti e organismi di formazione e istruzione, organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni di categoria, sindacali e non governative, servizi territoriali per la prevenzione, partner ufficiali della campagna. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 luglio 2021. Tutte le informazioni sul concorso, come sui contenuti e sulle iniziative della campagna, sono disponibili sul sito dell’Agenzia europea e sul portale dell’Inail.

 

Per maggiori informazioni visita il sito dell’INAIL:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-euosha-campagna-disturbi-muscoloscheletrici-2020.html&tipo=news

L’Agenzia Europea della Chimica (ECHA) ha comunicato che il Database SCIP è ufficialmente aperto e pienamente operativo.

 

Cos’è il database SCIP?

In base a quanto previsto da tale testo legislativo tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze incluse nella Candidate List (SVHC-CL) dovranno fornire informazioni sull’uso sicuro notificando tali dati ad ECHA in un apposito database. Tale nuovo database è stato denominato SCIP, il cui acronimo sta per Substances of Concern In Products (articles, as such or in complex objects).

Quindi i produttori/fornitori di articoli che contengono una o più sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), cioè appartenenti alla Candidate List, in concentrazione > 0,1%, sono tenute a notificarlo all’ECHA.

Le notifiche presentate con il vecchio sistema non sono state prese in considerazione da ECHA.

Da tener presente che si tratta di un obbligo normativo derivante dalla modifica della Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD – Waste Framework Directive) avvenuta con la pubblicazione della Dir. (UE) 2018/851.

In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1 del Reg. REACH (applicabile sin dall’entrata in vigore del Reg. REACH stesso). I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni sull’uso sicuro dei propri articoli contenenti sostanze di Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.

 

Chi deve presentare una notifica SCIP?

L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1% p/p.

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni all’ECHA:

  • produttori e assemblatori dell’UE,
  • importatori dell’UE,
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

 

Quali sono le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)?

Tali sostanze sono elencate nella Candidate List > 0,1%. Il produttore/distributore, deve notificare i propri prodotti se contengono una o più sostanze SVHC in concentrazione superiore al 0,1% in peso.

La Candidate List è consultabile al link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

Quando bisogna notificarlo all’ECHA?

A partire dal 5 gennaio 2021, data di entrata in vigore dell’obbligo, le aziende che immettono sul mercato articoli contenenti sostanze della candidate list < 0,1%, dovranno notificarlo all’ECHA.

 

Qual è l’obiettivo di questo database?

 Il database SCIP garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze SVHC siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase finale di rifiuto.

Con l’obiettivo quindi di:

  • aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli al momento dell’acquisto dei prodotti e fornire informazioni su come utilizzare e smaltire al meglio tali articoli;
  • promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche preoccupanti (SVHC) presenti negli articoli con alternative meno pericolose, favorendo così anche l’economia circolare;
  • fornire ai recuperatori di rifiuti informazioni sulle sostanze preoccupanti presenti all’interno dei rifiuti in modo tale che, prima delle operazioni di trattamento, queste possano essere gestite per ottenere una produzione di materiali recuperati (e quindi di articoli) più sicuri, implementando così un’economia circolare vera e tutelata.

 

Quali informazioni devono comunicare i fornitori?

I fornitori di articoli, dovranno fornire informazioni al fine di descrivere in maniera quanto più precisa l’oggetto in questione. Alcune delle informazioni obbligatorie che dovranno essere comunicate sono le seguenti:

  • informazioni che consentono di identificare l’articolo:
    1. nome principale assegnato all’articolo in quanto tale o all’oggetto complesso (in questo caso la scelta del nome risulta libera);
    2. identificatore numerico o alfanumerico assegnato all’articolo: ciò sarà fondamentale per procedere con l’operazione di notifica. Potrà essere scelto ad esempio il European Article Number (EAN); Global Trade Item Number (GTIN); Universal Product Code (GPC); Catalogue number; ECHA Article ID, part number.
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze di Candidate List presenti nell’articolo, descrivendo la natura del materiale in cui si ritrovano;
  • indicazione della produzione dell’articolo (se è europea o extra-UE);
  • informazioni sull’uso sicuro dell’articolo.

Per quanto riguarda le informazioni opzionali (che non devono essere inviate obbligatoriamente durante la procedura di notifica) di seguito sono riportati alcuni esempi:

  1. immagine dell’articolo e/o delle sue parti;
  2. descrizione dimensionale dell’articolo;
  3. istruzioni di disassemblaggio;
  4. ogni altra informazione pertinente che permetta la gestione sicura dell’articolo.

ECHA mette a disposizione il manuale Requirement for SCIP notification (link Manual Template (europa.eu))

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

Con le nuove regole contenute nel DPCM del 3 dicembre, si vogliono evitare quanto più possibile gli spostamenti e, soprattutto, le occasioni di fare assembramento.

Pertanto, è stato disposto il divieto di spostarsi tra Regioni (dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021) e nelle giornate di festa (25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021) anche tra Comuni.

A Capodanno, nessun festeggiamento a mezzanotte, con un coprifuoco che viene esteso dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio.

Vediamo alcuni degli aspetti salienti di questo DPCM:

 

SPOSTAMENTI

– dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome;

– nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni;

– sono sempre possibili gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio.

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI si raccomanda che:

– esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E RISTORAZIONE

Per bar e ristoranti si confermano le precedenti prescrizioni, mentre vengono leggermente allentate le misure per le attività commerciali:

In particolare, viene previsto che:

– fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;

nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;

– resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;

– dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Mentre un’unica novità: dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, sarà consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo con servizio in camera;

– resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

GLI IMPIANTI DEI COMPRENSORI SCIISTICI restano chiusi (eccezione per gli atleti professionisti), ma riapriranno il 7 gennaio 2021.

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per le scuole restano in vigore le attuali regole con la didattica in aula per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, mentre per l’istruzione secondaria, a decorrere dal 7 gennaio 2021, deve essere garantita didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca.

Inoltre, vengono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, molti corsi professionali abilitanti tra cui quelli effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

 

ZONE ARANCIONI E ROSSE

Confermate le attuali ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a rischio arancione e rosso.

Ogni settimana, il Ministero della Salute deve, verificherà il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario rosso o arancione, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

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