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Pubblicato il database SCIP di ECHA sulle sostanze preoccupanti contenute negli articoli

L’Agenzia Europea della Chimica (ECHA) ha comunicato che il Database SCIP è ufficialmente aperto e pienamente operativo.

 

Cos’è il database SCIP?

In base a quanto previsto da tale testo legislativo tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze incluse nella Candidate List (SVHC-CL) dovranno fornire informazioni sull’uso sicuro notificando tali dati ad ECHA in un apposito database. Tale nuovo database è stato denominato SCIP, il cui acronimo sta per Substances of Concern In Products (articles, as such or in complex objects).

Quindi i produttori/fornitori di articoli che contengono una o più sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), cioè appartenenti alla Candidate List, in concentrazione > 0,1%, sono tenute a notificarlo all’ECHA.

Le notifiche presentate con il vecchio sistema non sono state prese in considerazione da ECHA.

Da tener presente che si tratta di un obbligo normativo derivante dalla modifica della Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD – Waste Framework Directive) avvenuta con la pubblicazione della Dir. (UE) 2018/851.

In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1 del Reg. REACH (applicabile sin dall’entrata in vigore del Reg. REACH stesso). I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni sull’uso sicuro dei propri articoli contenenti sostanze di Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.

 

Chi deve presentare una notifica SCIP?

L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1% p/p.

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni all’ECHA:

  • produttori e assemblatori dell’UE,
  • importatori dell’UE,
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

 

Quali sono le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)?

Tali sostanze sono elencate nella Candidate List > 0,1%. Il produttore/distributore, deve notificare i propri prodotti se contengono una o più sostanze SVHC in concentrazione superiore al 0,1% in peso.

La Candidate List è consultabile al link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

Quando bisogna notificarlo all’ECHA?

A partire dal 5 gennaio 2021, data di entrata in vigore dell’obbligo, le aziende che immettono sul mercato articoli contenenti sostanze della candidate list < 0,1%, dovranno notificarlo all’ECHA.

 

Qual è l’obiettivo di questo database?

 Il database SCIP garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze SVHC siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase finale di rifiuto.

Con l’obiettivo quindi di:

  • aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli al momento dell’acquisto dei prodotti e fornire informazioni su come utilizzare e smaltire al meglio tali articoli;
  • promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche preoccupanti (SVHC) presenti negli articoli con alternative meno pericolose, favorendo così anche l’economia circolare;
  • fornire ai recuperatori di rifiuti informazioni sulle sostanze preoccupanti presenti all’interno dei rifiuti in modo tale che, prima delle operazioni di trattamento, queste possano essere gestite per ottenere una produzione di materiali recuperati (e quindi di articoli) più sicuri, implementando così un’economia circolare vera e tutelata.

 

Quali informazioni devono comunicare i fornitori?

I fornitori di articoli, dovranno fornire informazioni al fine di descrivere in maniera quanto più precisa l’oggetto in questione. Alcune delle informazioni obbligatorie che dovranno essere comunicate sono le seguenti:

  • informazioni che consentono di identificare l’articolo:
    1. nome principale assegnato all’articolo in quanto tale o all’oggetto complesso (in questo caso la scelta del nome risulta libera);
    2. identificatore numerico o alfanumerico assegnato all’articolo: ciò sarà fondamentale per procedere con l’operazione di notifica. Potrà essere scelto ad esempio il European Article Number (EAN); Global Trade Item Number (GTIN); Universal Product Code (GPC); Catalogue number; ECHA Article ID, part number.
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze di Candidate List presenti nell’articolo, descrivendo la natura del materiale in cui si ritrovano;
  • indicazione della produzione dell’articolo (se è europea o extra-UE);
  • informazioni sull’uso sicuro dell’articolo.

Per quanto riguarda le informazioni opzionali (che non devono essere inviate obbligatoriamente durante la procedura di notifica) di seguito sono riportati alcuni esempi:

  1. immagine dell’articolo e/o delle sue parti;
  2. descrizione dimensionale dell’articolo;
  3. istruzioni di disassemblaggio;
  4. ogni altra informazione pertinente che permetta la gestione sicura dell’articolo.

ECHA mette a disposizione il manuale Requirement for SCIP notification (link Manual Template (europa.eu))

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri