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LA LEGGE DI BILANCIO 178/2020 PROMUOVE IL SISTEMA DEL VUOTO A RENDERE: VERRÀ RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO ECONOMICO! 

Dal 1 gennaio 2021 è in vigore la Legge n. 178/2020, in cui si incentiva il sistema del vuoto a rendere degli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili:

“Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. (comma 760)

Per completezza, riportiamo di seguito anche i commi successivi:

Comma 761: “Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse”.

Comma 762: “Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale”.

Comma 763: “Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti”.

Comma 764: “Il credito d’imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. “

 

Qui il testo completo delle Legge di Bilancio n 178/2020:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg