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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge in materia di lavoro. Quali novità?

In data 04/05/2023 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023.

Segnaliamo le principali novità che vanno ad integrare o modificare alcuni articoli del D. Lgs.81/2008 (Testo Unico).

  1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene esteso in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

  1. Obblighi del Medico Competente

Sono introdotte due importanti novità che riguardano:

  • le cartelle sanitarie, per cui il medico competente dovrà emettere il giudizio di idoneità acquisendo dal lavoratore stesso la cartella sanitaria della precedente azienda, che dovrà essergli obbligatoriamente consegnata a conclusione del rapporto lavorativo;
  • la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione.
  1. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione [….]deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, degli operatori individuati per l’utilizzo.

  1. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti coloro che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

  1. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) si aggiunge la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri”.

  1. Formazione per l’uso delle attrezzature

Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

  1. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

La nuova disposizione mira a rafforzare l’attività degli organi di vigilanza al fine di poter orientare nel modo più efficace il loro intervento.

  1. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che interviene su un tema che ha destato rilevante allarme sociale in relazione a ripetuti infortuni mortali o gravi di studenti impegnati nei luoghi di lavoro.

Importante quanto sottolineato in relazione alla valutazione dei rischi per cui “Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

  1. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

 

Per chiarimenti non esitare a contattarci ai nostri riferimenti, nel frattempo CLICCA QUI per il testo completo del nuovo decreto e CLICCA QUI per scaricare l’infografica riassuntiva