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D.L. 146/2021: novità in materia di vigilanza, violazioni e provvedimenti di sospensione

D.L.146/2021: novità in materia di vigilanza, violazioni e provvedimenti di sospensione

 

Il D.L. 146/2021, emanato il 21/10/2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene disposizioni rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che puntano ad inasprire le sanzioni per inadempienze e rafforzano il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro nazionale.

Il Legislatore mira a sottolineare quanto la sicurezza sul lavoro debba essere un impegno prioritario per le aziende al fine di utilizzare gli strumenti già previsti e garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza del lavoratore e ridurre il numero di morti bianche.

Vediamo quindi nel dettaglio le principali novità introdotte dal Capo III del cosiddetto “Decreto Fiscale” che apportano diverse modifiche sostanziali al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008).

 

MODIFICHE IN MATERIA DI VIGILANZA

La prima modifica strutturale che emerge riguarda le competenze in materia di vigilanza: non saranno più solo le ASL regionali a vigilare sull’applicazione della legislazione ma il compito sarà condiviso con l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Al fine di ottemperare al nuovo incarico e rispettare l’ampliamento delle competenze, l’Ispettorato procede con l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a seguito di bando pubblico) di 1024 risorse aggiuntive per svolgere tale attività di vigilanza.

 

VIOLAZIONI E PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

La seconda modifica la al TU la troviamo nel primo comma dell’art.14 dove viene prevista la sospensione dell’attività lavorativa nel caso di lavoro irregolare o in presenza di gravi violazioni riguardo la salute e la sicurezza.

Le novità introdotte in merito alla sospensione in deroga al TU 81/2008 sono tre:

  • per sospendere l’attività il lavoro irregolare deve riguardare almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (non più il 20%);
  • nel testo originale gli organismi di vigilanza “potevano adottare un provvedimento di sospensione” mentre nella nuova formulazione dell’articolo l’Ispettorato (o le ASL regionali) “adotta un provvedimento di sospensione”. Notiamo quindi l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione;
  • il provvedimento di sospensione “deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I”

 

Riportiamo ALLEGATO I

  FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1. Mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi Euro 2.500
2. Mancata elaborazione del Piano Emergenza ed Evacuazione Euro 2.500
3. Mancata formazione e addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianti a terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

Il comma 9 dell’articolo 14 indica che è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’Amministrazione che lo ha adottato:

  1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture (o da altra documentazione obbligatoria) anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  2. l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  4. nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  5. nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”.

Inoltre (comma 10) le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) “sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Permane la possibilità per il datore di lavoro di ottenere, su istanza, la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva. L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

E’ possibile proporre ricorso amministrativo solo avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari. Il ricorso è preposto dinnanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

Alcuni chiarimenti:

  • il comma 4 dell’articolo 14 sui provvedimenti per le ipotesi di lavoro irregolare non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dell’impresa;
  • l’articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarò quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni di cui l’Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento;
  • ambito di applicazione: il provvedimento di sospensione è adottato e circoscritto alla singola unità produttiva e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere. Non quindi all’intera attività;
  • quando la violazione riguarda i punti 3. e 6. dell’Allegato I, in via alternativa all’adozione del provvedimento di sospensione dell’intera unità produttiva, è possibile sospendere l’attività dei soli lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento o abbia omesso di fornire i necessari DPI. Il lavoratore avrà diritto al versamento del trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione
  • decorrenza: il provvedimento e gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terni o per la pubblica incolumità. Si evince che il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

 

Lasciamo il link per la lettura del testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

 

Ricordando che si tratta di decreto legislativo e che in quanto tale potrà essere oggetto di modifiche in fase di conversione in legge, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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