Nel mese di novembre è stata pubblicata la nuova versione del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81, meglio conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.

Vi riportiamo le modifiche introdotte nel nuovo D. Lgs. 81/2008:

  1. Una prima modifica riguarda l’ 242, comma 6, e gli allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del D. Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Il nuovo comma 6 dell’articolo 242 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (Titolo IX Sostanze pericolose – Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione III Sorveglianza sanitaria), dice:

“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”.

2. Un’altra modifica riguarda, invece, l’ 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

3. Una terza modifica riguarda poi l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

In particolare all’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “nella sezione VIRUS, dopo la voce: ‘Coronaviridae – 2’ è inserita la seguente: ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2);

la nota è così formulata: ‘In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica”.

Infine è stato modificato l’allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) ai sensi del Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Oltre alle modifiche, sono stati inseriti diversi provvedimenti e circolari, ne riportiamo alcuni:

  • la lettera circolare prot. 11056 del 31 marzo 2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31 luglio 2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1, che recita che “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”. Chiaramente, come indicato nella circolare, la proroga è dipesa dal “carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19”.
  • la lettera circolare del 29 aprile 2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Per approfondire le indicazioni presenti nella importante circolare vi invitiamo alla lettura di alcuni articoli del nostro giornale:
    • COVID: indicazioni operative relative alle attività del medico competente
    • Coronavirus: il ruolo del medico competente nella fase 2
  • la circolare n. 13 del 04 settembre 2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29 aprile 2020 sui lavoratori fragili e Covid-19. Rimandiamo, in questo caso alla lettura dell’articolo “COVID-19: le novità per la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità”.
  • la lettera circolare dell’INL del 23 ottobre 2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
  • Nel documento è stato poi inserito anche il già citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94/2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldataalimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata. Decreto che è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 73-bis, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
  • Ricordiamo, infine, che è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020(Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11). Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell’articolo “Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati”.

Il testo integrale del D. Lgs. 81/2008 edizione novembre 2020 è scaricabile al link:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Novembre%202020.pdf

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La nuova Ordinanza del Veneto per contrastare la pandemia da Covid, sarà in vigore da domani 26 novembre, fino al 4 dicembre compreso.

Ecco le principali novità che riguardano bar/ristoranti e negozi.

Misure di carattere generale e relative agli esercizi di commercio al dettaglio

  • CONSENTITO l’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi. … In caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori.
  • CONSENTITO l’accesso ad una sola persona per nucleo familiare, agli esercizi di vendita di generi alimentari, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
  • FORTEMENTE RACCOMANDATO agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
  • Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge ESCLUSIVAMENTE con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
  • Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;
  • In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
  1. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  2. esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
  3. esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
  • Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile  del rispetto della previsione.
  • Al fine di garantire il rispetto di quanto sopra riportato, il gestore:
  1. è obbligato ad apporre all’ingresso dell’esercizio, appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui sopra;
  2. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.
  • In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio.
  • Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
  • La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

L’ordinanza completa è consultabile sul sito della Regione:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=434956

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Il DPCM 3 novembre 2020 definisce le misure anti-contagio applicabili dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, conferma sostanzialmente le misure già adottate dal DPCM del 24 ottobre, e individua tre zone connotate da differenti livelli di rischio.
Per quanto riguarda le imprese, oltre alle limitazioni previste per il settore della ristorazione per l’intero territorio nazionale, aumenta le limitazioni per il settore del commercio con la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana (sabato e domenica), ad esclusione dei soli esercizi al loro interno riguardanti le farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Inoltre, dispone forti limitazioni agli spostamenti delle persone, introducendo anche un aumento delle misure di contenimento da applicare a singole Regioni sulla base dell’andamento del rischio epidemiologico ivi presente.
Le principali novità introdotte dal nuovo DPCM riguardano:

  • 100% didattica digitale nelle Scuole secondarie di secondo grado, ferme restando la possibilità di svolgere in presenza l’attività laboratoriale e la frequenza in presenza degli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali (art. 1, c. 9, let. s);
  • lo svolgimento esclusivamente con modalità a distanza dei corsi di formazione pubblici e privati, ferma restando la possibilità di svolgere in presenza la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1, c. 9, let. s);
  • ridotto al 50% il coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblici, con esclusione del trasporto scolastico dedicato (art. 1, c. 9, let. mm).

In merito invece alle restrizioni agli spostamenti, le novità riguardano:

  1. sull’intero territorio nazionale (senza quindi alcuna distinzione fra i territori regionali) vengono vietati gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, consentendoli esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  2. fortemente raccomandato, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  3. possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie (fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private);
  4. vengono poi disposte restrizioni ancor più severe per zone ROSSE e ARANCIONI, oltre alle restrizioni definite per tutto il territorio italiano.

L’individuazione delle zone “arancioni” e “rosse(che possono essere intere Regioni o parti di esse) è rimessa al Ministro della Salute, che vi provvede con apposite ordinanze sentiti i Presidenti delle Regioni interessate ed il Comitato Tecnico Scientifico istituito nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile, tenendo conto degli esiti del monitoraggio settimanale condotto ai sensi del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso in sede di Conferenza delle Regioni l’8 ottobre 2020, nonché dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al Decreto Ministeriale 30 aprile 2020.
Ciò premesso, si riporta di seguito una sintesi delle misure definite, zona per zona, dal nuovo DPCM.

scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” (cosiddetta zona “arancione”):

  • DIVIETO di qualsiasi spostamento in entrata e in uscita dalle aree interessate, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, e con salvaguardia degli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (nei limiti in cui la stessa sia consentita) o per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza nonché dei transiti in zona “arancione” necessari per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti dal DPCM;
  • DIVIETO di qualsiasi spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
  • SOSPENSIONE delle attività dei servizi di ristorazione (con alcune eccezioni, quali le mense ed il catering continuativo su base contrattuale e la ristorazione con asporto, permessa fino alle ore 21).

“scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (cosiddetta zona “rossa”):

  • DIVIETO di qualsiasi spostamento in entrata e in uscita dalle aree suddette e all’interno delle stesse, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e con salvaguardia, anche in questo caso, degli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza o per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza nonché dei transiti in zona “rossa” necessari per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti dal DPCM;
  • SOSPENSIONE delle attività commerciali al dettaglio, degli esercizi commerciali di vicinato, media e grande distribuzione, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità indicati nell’Allegato 23 del DPCM;
  • CHIUSURA dei mercati, salvo che per la vendita di soli generi alimentari;
  • SOSPENSIONE delle attività dei servizi di ristorazione, con le stesse eccezioni previste per le zone “arancioni”;
  • svolgimento esclusivamente a distanza della didattica digitale integrata anche nel secondo e terzo anno di frequenza della Scuola secondaria di primo grado;
  • SOSPENSIONE della frequenza delle attività formative e curriculari nelle Università;
  • LIMITAZIONE della presenza fisica sul luogo di lavoro del personale della Pubblica Amministrazione

Di seguito le tre aree di criticità del Paese e le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.
Lo staff Org Numeri

 

 

È online il Final Report del Piano di innovazione digitale INAIL 2017-2019, che illustra i risultati conseguiti nel triennio e focalizza l’attenzione sull’efficientamento del modello operativo dell’INAIL, l’evoluzione delle sue infrastrutture tecnologiche e il potenziamento dell’offerta dei servizi per lavoratori e imprese.

Reingegnerizzazione digitale di processi e servizi di natura gestionale e istituzionale – con un potenziamento della sicurezza dei dati e, più in generale, dei servizi offerti all’utenza interna ed esterna – e un modello organizzativo e di processi, coerente con le migliori prassi internazionali e conforme alle norme ISO 9001, ISO 27001 e ISO 20000.

Tra i risultati più significativi che sono stati raggiunti figurano anche un moderno Data Center, infrastruttura tecnologica che coordina le apparecchiature di gestione dati con standard qualitativi allineati alle più evolute certificazioni in materia, erogando servizi anche a Istat, AgiD, Consap e Ministero della Salute, l’evoluzione delle infrastrutture in ottica cloud, a supporto della trasformazione digitale dei servizi, e la trasformazione del patrimonio informativo in un generatore di conoscenza al servizio dei processi operativi e decisionali.

Dal Final Report emerge, in particolare, la volontà dell’Istituto di mettere i processi di innovazione tecnologica e organizzativa al servizio della sicurezza dei lavoratori e delle politiche di prevenzione, trasformandoli in strumenti operativi di uso quotidiano a disposizione dei suoi utenti.

Il report completo è consultabile al link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-report-finale-piano-triennale-it-2017-2019.pdf

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

 

In data odierna, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
Entrerà in vigore da domani 14 ottobre, e sarà efficace fino al 13 novembre 2020.
Ecco le principali novità!

  • Confermato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e nei luoghi chiusi, con le eccezioni dell’attività sportiva, dei bambini sotto i 6 anni e delle persone con disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo;
  • Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • Sconsigliate anche le cene e gli incontri in casa con più di 6 persone non conviventi;
  • Raccomandato, lo svolgimento delle attività professionali medianti modalità di lavoro agile;
  • Vietato lo sport di contatto a livello amatoriale;
  • Sospesi i viaggi di istruzione;
  • Restrizioni anche per i locali: ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie dovranno chiudere alle 24 e la consumazione sarà possibile solo al tavolo dopo le 21: niente consumazioni davanti al locale dopo quest’ora.

Rimangono salve le indicazioni e le regole contenute nei protocolli condivisi e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Il DPCM e i relativi allegati sono consultabili al link:

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi informazione.
Lo staff Org Numeri

 

Ieri nella nostra sede di Lancenigo soci, collaboratori e famigliari del gruppo Org Numeri si sono sottoposti al test di screening Covid tramite prelievo venoso allo scopo di ricercare la presenza degli anticorpi IgG (indicatori di un’infezione pregressa) IgM (indicatori di un’infezione in corso).
Abbiamo scelto il rientro dalla pausa estiva per effettuare l’indagine prevista dal nostro “Protocollo Interno” a cui tutti abbiamo aderito con senso di responsabilità e di rispetto nei confronti delle persone e aziende con cui abbiamo il piacere di condividere il nostro lavoro ed entrare in contatto ogni giorno.

LA SICUREZZA E ORG NUMERI RIPARTONO DALLA PREVENZIONE!!

Un grazie a Casa di Cura Giovanni XXIII che ci ha assistito nell’ambito della convenzione sottoscritta con CONFAPI TREVISO per l’accesso ai test di screening!

Venerdì 4 settembre lo staff Org Numeri ha partecipato ad un incontro con l’ULSS, durante il quale sono state fornite indicazioni e suggerimenti in merito all’applicazione del Protocollo anti-contagio, in modo da garantire una riapertura delle scuole in totale sicurezza.

La riapertura imminente delle scuole pone, dal punto di vista epidemiologico, un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità.
Al fine di procedere ad una riapertura scolastica più sicura, sono state redatte dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, delle indicazioni operative per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati.

Vi riportiamo di seguito i punti salienti e il flow chart per le gestione di un caso sospetto Covid-19.

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:

  • un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
  • il coinvolgimento delle   famiglie   nell’effettuare   il   controllo   della   temperatura   corporea   del   bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
  • la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
  • la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:

  • identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire;
  • tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe, per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
  • richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID -19;
  • provvedere ad un’adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano  di  seguito  i  sintomi  più  comuni  di  COVID-19  nei  bambini:  febbre,  tosse,  cefalea,  sintomi  gastrointestinali   (nausea/vomito,   diarrea),   faringodinia,   dispnea,   mialgie,   rinorrea/congestione   nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell’olfatto  (iposmia),  perdita  del  gusto  (ageusia)  o  alterazione  del  gusto  (disgeusia),  rinorrea/congestione  nasale,  faringodinia,  diarrea(ECDC, 31 luglio 2020);
  • identificare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una   sintomatologia   compatibile   con   COVID-19 (senza   creare   allarmismi   o   stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
  • prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
  • condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale.

Le indicazioni predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL sono consultabili al link:

https://app.box.com/s/g0a9k1hnwydmbhgxu6uxox1xrq35psw6

 

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La Pandemia COVID-19 dovuta al coronavirus SARS-CoV-2 sta provocando la diffusione di vari tipi di sistemi di sanificazione, come ad esempio l’utilizzazione di radiazione UV-C con azione germicida.

Le più autorevoli organizzazioni internazionali si sono espresse con toni preoccupati riguardo la diffusione e l’utilizzazione di questa tipologia di lampade da parte della popolazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha dedicato una info-grafica e un breve video sui possibili rischi per la salute dovuti all’esposizione alle lampade, manifestando il timore che potessero essere utilizzate per la sterilizzazione delle mani ed esporre in ogni caso l’utilizzatore ai danni a carico di occhi e cute.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

In tutti i casi l’impiego di tali sistemi deve avvenire previa:

  • attenta verifica delle caratteristiche di sicurezza e delle appropriate modalità d’uso ai fini della sterilizzazione;
  • formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo e sui rischi derivanti dall’esposizione alla radiazione UV emessa da tali apparati, come prescritto dal D. Lgs 81/08 Titolo VIII Capo V.

È stata pubblicata sul PAF una nota informativa che fa il punto sull’efficacia, sui rischi per la salute e la sicurezza dei dispositivi in commercio e sulle allerte del Ministero della Salute sulle lampade UV-C acquistabili in regime di libero mercato, consultala al link

https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/roa/report_paf_19_08_20_UVC.pdf?lg=IT

 

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Lo staff Org Numeri

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Queste le misure principali:

  • Prorogate fino al 31 LUGLIO 2020 tutte le misure vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVD-19;
  • Aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative;
  • Sostituite le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.

Dunque misure prorogate: ecco i provvedimenti confermati e i divieti ancora in vigore

MASCHERINA Non cambia la regola: sì alle “protezioni delle vie respiratorie”, cioè le mascherine, in tutti i luoghi al chiuso accessibili al pubblico. L’obbligo permane “in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Dunque anche all’aperto dove non c’è la possibilità di rispettare il metro di distanza
DISTANZIAMENTO E IGIENE L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico
IGIENE COSTANTE E ACCURATA DELLE MANI Le regole restano “invariate e prioritarie”
NO AGLI ASSEMBRAMENTI Resta vietata ogni forma di assembramento fino al 31 luglio, anche nei luoghi già riaperti da tempo come parchi, piscine, palestre o teatri
QUARANTENA Nel nuovo Dpcm è stata confermata la quarantena di 14 giorni per chi arriva da Paesi extra europei.

Confermate anche le sanzioni per chi vìola la quarantena stessa. 

Attualmente, il divieto di ingresso e transito in Italia riguarda 13 Paesi, ma il loro numero potrebbe subire delle variazioni.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO Nei luoghi di lavoro proroga anche per tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio, la distanza interpersonale e “laddove non fosse possibile garantirla”, l’adozione di strumenti di protezione individuale.
ESERCIZI PUBBLICI Resa possibile la lettura di riviste e quotidiani in esercizi pubblici, da consultare previa igienizzazione delle mani
SPIAGGE Rimane l’obbligo di mantenimento del distanziamento sociale e delle misure anti contagio precedentemente previste
AEREO Si potrà di nuovo imbarcare il bagaglio a mano.

 

In allegato il testo del Dpcm con i relativi allegati.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo staff Org Numeri

 

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.44 del 1 giugno 2020 (in vigore dal 24 giugno 2020) relativo all’”attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti  cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Oltre a fornire elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi  livelli  di esposizione, il decreto introduce una modifica al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81).

Di seguito le novità e modifiche introdotte:

  • Il datore di lavoro non ha più l’onere di garantire la sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (art. 242 comma 6), ma viene previsto cheIl medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.

Inoltre, il medico competente fornisce indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”;

  • Introduzione dei “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”, nell’elenco delle attività che comportano la presenza di sostanze mutagene o cancerogene (allegato XLII);
  • Introduzione di nuovi agenti cancerogeni e modifiche di alcuni valori limite (allegato XLIII):
  • valori limite di esposizione più stringenti per:
  • cloruro di vinile monomero;
  • polveri di legno duro (frazione inalabile);
  • inserimento valori limite di esposizione professionale per:
  • Composti del Cromo VI;
  • Polvere di silice cristallina respirabile;
  • Ossido di etilene;
  • 1-3-butadiene.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • sostituzione delle sostanze, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
  • misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
  • misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
  • valutazione dei rischi;
  • campionamenti periodici;
  • sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione);
  • predisposizione Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti (a valori > a quelli della popolazione generale in caso di eventi imprevedibili), i lavoratori  Il Registro andrà anche inserito nel Dvr. Dal 2017 la tenuta del Registro è informatizzata e l’invio avviene esclusivamente per via telematica.

SILICE LIBERA CRISTALLINA

I lavoratori esposti a polveri silicotigene rientrano per la maggior parte nei settori estrattivo, manifatturiero e delle costruzioni.

Per tale agente di rischio è stato definito il valore limite di esposizione occupazionale di 0,1 mg/m3.

Tra gli effetti nocivi della silice cristallina ci sono la silicosi polmonare e l’associazione tra malattia silicotica e patologie autoimmuni come lupus, artrite reumatoide e sclerodermia. La silice favorisce, inoltre, la comparsa di malattie renali.

Nelle attività di lavorazione lapidei, fonderie, piastrelle in ceramica, sanitari in ceramica, siderurgia, gallerie, scavo tradizionale, occorre eseguire campionamenti per valutare il livello dell’esposizione alla silice.

  • Dal 24 giugno 2020 per quanto riguarda la silice, le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., dovranno  modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive.

POLVERI DI LEGNO DURO

Le polveri di legno duro sono costituite da particelle disperse nell’aria, prodotte nella lavorazione in quantità e qualità variabile secondo il tipo di lavorazione e dell’essenza legnosa usata.

I danni alla salute sono dovuti all’ingresso e alla deposizione della polvere nelle vie aeree, e possono provocare  malattie professionali, quali neoplasie delle fosse nasali (adenocarcinoma) e dei seni paranasali, bronchite cronica, asma bronchiale, irritazione nasale e oculare ed altre ancora.

Il lavoratore può inalare polvere di legno non solo durante la segatura dello stesso, ma anche durante la piallatura, la levigatura, la carteggiatura e la pulitura a secco con aria compressa delle macchine servite per le lavorazioni e durante la loro manutenzione.

La polvere che si deposita su tutte le superfici dei locali, specialmente nelle zone meno frequentate, transitate e pulite, genera una considerevole esposizione anche se la presenza dei lavoratori nel sito è occasionale e per un tempo ridotto.

Quando si fa riferimento agli impieghi del legno in campo artigianale e industriale, si sa che in genere si tratta di legni duri (noce, faggio, rovere, mogano, ciliegio, palissandro, ebano, ecc.); quindi sono esclusi i legni notoriamente teneri (abete, larice, pino, pioppo, betulla, ecc.).

Anche i legni compensati, i truciolati, possono essere ritenuti teneri, ma solo se il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono realizzati con legni non appartenenti all’elencazione dei legni duri.

Nel 2000 il valore soglia da non superare per i legni duri era di 5 mg/mc nell’arco delle otto ore di lavoro. Con il nuovo decreto il valore viene portato a 3 mg/mc a titolo transitorio fino al 17/01/2023, dopodiché scenderà a 2 mg/mc.

Per la formaldeide è previsto un periodo transitorio di 5 anni (fino all’11 luglio 2024) con un valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm per i settori sanitari, funerario e dell’imbalsamazione. Finora non era mai stato fatto un riferimento univoco per i limiti di esposizione alla formaldeide dei lavoratori, e questa mancanza ha fatto sì che a livello dei singoli stati membri, si seguissero indirizzi differenti, anche se già a partire dall’1/1/2016, per le lavorazioni che implicano l’utilizzo della formaldeide, si doveva considerare il rischio cancerogeno ai fini della gestione della salute e sicurezza.

La formaldeide è usata principalmente nei processi di lavorazione di:

  • Produzione di resine sintetiche: Urea-Formaldeide (UF), Melammina – Formaldeide (MF), Fenolo-Formaldeide (FF);
  • Produzione di pannelli in legno notabili con resine UF o MF (rilascio come monomero libero);
  • Produzione dell’impasto e patinatura della carta (rilascio come monomero libero da resine UF/MF, usate come additivi);
  • Produzione di anime per fonderia in resine FF (rilascio come monomero libero);
  • Intermedio per la produzione di disinfettanti, cosmetici, tensioattivi;
  • Imbalsamatura di animali;
  • Conservazione di campioni in istopatologia;
  • Concia dei pellami;
  • Trattamento antipiega dei tessuti.

L’assorbimento della formaldeide avviene rapidamente nel tratto respiratorio superiore, giunge nella mucosa respiratoria ove può essere ossidata ad acido formico o ad anidride carbonica oppure può essere esalata. L’esposizione a formaldeide aero-dispersa può generare effetti irritativi, sensibilizzazione allergica ed effetti cancerogeni. Gli effetti irritativi si manifestano a carico degli occhi, delle mucose respiratorie e della cute.

Per quanto concerne gli effetti cancerogeni, ecco le le INDICAZIONI DI PERICOLO riferibili alla formaldeide:

  • 1B H350: può provocare il cancro
  • 2 H341: sospettato di provocare alterazioni genetiche
  • 3 H301: tossico se ingerito
  • 3 H311: tossico a contatto della pelle
  • 3 H331: tossico se inalato
  • 1B H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Il Decreto Legislativo n.44 del 1 giugno 2020 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/09/20G00062/sg

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