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D. LGS. 81/2008: ECCO LE NOVITÀ DELLA NUOVA VERSIONE NOVEMBRE 2020

Nel mese di novembre è stata pubblicata la nuova versione del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81, meglio conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.

Vi riportiamo le modifiche introdotte nel nuovo D. Lgs. 81/2008:

  1. Una prima modifica riguarda l’ 242, comma 6, e gli allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del D. Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Il nuovo comma 6 dell’articolo 242 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (Titolo IX Sostanze pericolose – Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione III Sorveglianza sanitaria), dice:

“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”.

2. Un’altra modifica riguarda, invece, l’ 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

3. Una terza modifica riguarda poi l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

In particolare all’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “nella sezione VIRUS, dopo la voce: ‘Coronaviridae – 2’ è inserita la seguente: ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2);

la nota è così formulata: ‘In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica”.

Infine è stato modificato l’allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) ai sensi del Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Oltre alle modifiche, sono stati inseriti diversi provvedimenti e circolari, ne riportiamo alcuni:

  • la lettera circolare prot. 11056 del 31 marzo 2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31 luglio 2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1, che recita che “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”. Chiaramente, come indicato nella circolare, la proroga è dipesa dal “carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19”.
  • la lettera circolare del 29 aprile 2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Per approfondire le indicazioni presenti nella importante circolare vi invitiamo alla lettura di alcuni articoli del nostro giornale:
    • COVID: indicazioni operative relative alle attività del medico competente
    • Coronavirus: il ruolo del medico competente nella fase 2
  • la circolare n. 13 del 04 settembre 2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29 aprile 2020 sui lavoratori fragili e Covid-19. Rimandiamo, in questo caso alla lettura dell’articolo “COVID-19: le novità per la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità”.
  • la lettera circolare dell’INL del 23 ottobre 2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
  • Nel documento è stato poi inserito anche il già citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94/2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldataalimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata. Decreto che è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 73-bis, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
  • Ricordiamo, infine, che è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020(Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11). Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell’articolo “Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati”.

Il testo integrale del D. Lgs. 81/2008 edizione novembre 2020 è scaricabile al link:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Novembre%202020.pdf

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