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RISCHIO CANCEROGENO: ECCO LE NOVITÀ DEL 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.44 del 1 giugno 2020 (in vigore dal 24 giugno 2020) relativo all’”attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti  cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

Oltre a fornire elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi  livelli  di esposizione, il decreto introduce una modifica al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81).

Di seguito le novità e modifiche introdotte:

  • Il datore di lavoro non ha più l’onere di garantire la sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (art. 242 comma 6), ma viene previsto cheIl medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.

Inoltre, il medico competente fornisce indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”;

  • Introduzione dei “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”, nell’elenco delle attività che comportano la presenza di sostanze mutagene o cancerogene (allegato XLII);
  • Introduzione di nuovi agenti cancerogeni e modifiche di alcuni valori limite (allegato XLIII):
  • valori limite di esposizione più stringenti per:
  • cloruro di vinile monomero;
  • polveri di legno duro (frazione inalabile);
  • inserimento valori limite di esposizione professionale per:
  • Composti del Cromo VI;
  • Polvere di silice cristallina respirabile;
  • Ossido di etilene;
  • 1-3-butadiene.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • sostituzione delle sostanze, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
  • misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
  • misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
  • valutazione dei rischi;
  • campionamenti periodici;
  • sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione);
  • predisposizione Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti (a valori > a quelli della popolazione generale in caso di eventi imprevedibili), i lavoratori  Il Registro andrà anche inserito nel Dvr. Dal 2017 la tenuta del Registro è informatizzata e l’invio avviene esclusivamente per via telematica.

SILICE LIBERA CRISTALLINA

I lavoratori esposti a polveri silicotigene rientrano per la maggior parte nei settori estrattivo, manifatturiero e delle costruzioni.

Per tale agente di rischio è stato definito il valore limite di esposizione occupazionale di 0,1 mg/m3.

Tra gli effetti nocivi della silice cristallina ci sono la silicosi polmonare e l’associazione tra malattia silicotica e patologie autoimmuni come lupus, artrite reumatoide e sclerodermia. La silice favorisce, inoltre, la comparsa di malattie renali.

Nelle attività di lavorazione lapidei, fonderie, piastrelle in ceramica, sanitari in ceramica, siderurgia, gallerie, scavo tradizionale, occorre eseguire campionamenti per valutare il livello dell’esposizione alla silice.

  • Dal 24 giugno 2020 per quanto riguarda la silice, le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., dovranno  modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive.

POLVERI DI LEGNO DURO

Le polveri di legno duro sono costituite da particelle disperse nell’aria, prodotte nella lavorazione in quantità e qualità variabile secondo il tipo di lavorazione e dell’essenza legnosa usata.

I danni alla salute sono dovuti all’ingresso e alla deposizione della polvere nelle vie aeree, e possono provocare  malattie professionali, quali neoplasie delle fosse nasali (adenocarcinoma) e dei seni paranasali, bronchite cronica, asma bronchiale, irritazione nasale e oculare ed altre ancora.

Il lavoratore può inalare polvere di legno non solo durante la segatura dello stesso, ma anche durante la piallatura, la levigatura, la carteggiatura e la pulitura a secco con aria compressa delle macchine servite per le lavorazioni e durante la loro manutenzione.

La polvere che si deposita su tutte le superfici dei locali, specialmente nelle zone meno frequentate, transitate e pulite, genera una considerevole esposizione anche se la presenza dei lavoratori nel sito è occasionale e per un tempo ridotto.

Quando si fa riferimento agli impieghi del legno in campo artigianale e industriale, si sa che in genere si tratta di legni duri (noce, faggio, rovere, mogano, ciliegio, palissandro, ebano, ecc.); quindi sono esclusi i legni notoriamente teneri (abete, larice, pino, pioppo, betulla, ecc.).

Anche i legni compensati, i truciolati, possono essere ritenuti teneri, ma solo se il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono realizzati con legni non appartenenti all’elencazione dei legni duri.

Nel 2000 il valore soglia da non superare per i legni duri era di 5 mg/mc nell’arco delle otto ore di lavoro. Con il nuovo decreto il valore viene portato a 3 mg/mc a titolo transitorio fino al 17/01/2023, dopodiché scenderà a 2 mg/mc.

Per la formaldeide è previsto un periodo transitorio di 5 anni (fino all’11 luglio 2024) con un valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm per i settori sanitari, funerario e dell’imbalsamazione. Finora non era mai stato fatto un riferimento univoco per i limiti di esposizione alla formaldeide dei lavoratori, e questa mancanza ha fatto sì che a livello dei singoli stati membri, si seguissero indirizzi differenti, anche se già a partire dall’1/1/2016, per le lavorazioni che implicano l’utilizzo della formaldeide, si doveva considerare il rischio cancerogeno ai fini della gestione della salute e sicurezza.

La formaldeide è usata principalmente nei processi di lavorazione di:

  • Produzione di resine sintetiche: Urea-Formaldeide (UF), Melammina – Formaldeide (MF), Fenolo-Formaldeide (FF);
  • Produzione di pannelli in legno notabili con resine UF o MF (rilascio come monomero libero);
  • Produzione dell’impasto e patinatura della carta (rilascio come monomero libero da resine UF/MF, usate come additivi);
  • Produzione di anime per fonderia in resine FF (rilascio come monomero libero);
  • Intermedio per la produzione di disinfettanti, cosmetici, tensioattivi;
  • Imbalsamatura di animali;
  • Conservazione di campioni in istopatologia;
  • Concia dei pellami;
  • Trattamento antipiega dei tessuti.

L’assorbimento della formaldeide avviene rapidamente nel tratto respiratorio superiore, giunge nella mucosa respiratoria ove può essere ossidata ad acido formico o ad anidride carbonica oppure può essere esalata. L’esposizione a formaldeide aero-dispersa può generare effetti irritativi, sensibilizzazione allergica ed effetti cancerogeni. Gli effetti irritativi si manifestano a carico degli occhi, delle mucose respiratorie e della cute.

Per quanto concerne gli effetti cancerogeni, ecco le le INDICAZIONI DI PERICOLO riferibili alla formaldeide:

  • 1B H350: può provocare il cancro
  • 2 H341: sospettato di provocare alterazioni genetiche
  • 3 H301: tossico se ingerito
  • 3 H311: tossico a contatto della pelle
  • 3 H331: tossico se inalato
  • 1B H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Il Decreto Legislativo n.44 del 1 giugno 2020 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/09/20G00062/sg

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