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ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: CHIARIMENTI ALLA LUCE DEL DL 139 E DELLE LINEE GUIDA PER LE PA

DL 139 DEL 2021

Nel cd “decreto capienze” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.241 del 08 ottobre 2021, viene introdotto all’art.3 la possibilità per il datore di lavoro di richiedere preventivamente il Green Pass (prima del 15 ottobre) qualora “specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” lo giustifichino.

In particolare, ricordando che il decreto è già entrato in vigore, il datore di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, può già richiedere il possesso della certificazione verde COVID-19 in modo da soddisfare le “esigenze organizzative”.

Gazzetta Ufficiale

 

LINEE GUIDA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si riporta di seguito i chiarimenti contenuti nella bozza di decreto ministeriale in merito alle linee guida sul controllo del green pass all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Potendo tali precisazioni essere confermate ed essere applicate anche alla sfera privata, riteniamo opportuno riportare le principali novità introdotte.

 

  1. Contenuto dell’obbligo e lavoro agile

Si ricorda che il decreto Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 aveva previsto che le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati e pubblici, anche sulla base di contratti esterni. Aveva altresì previsto che tale obbligo non è applicato ai soggetti esenti dalla campagna a vaccinale e in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Lo schema delle Linee conferma questa posizione, escludendo solo gli utenti nel caso della PA, precisando che la certificazione in oggetto non può essere in nessun modo autocertificata ma deve essere sempre esibita.

Viene inoltre sottolineato che “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.

 

  1. Modalità e soggetti preposti al controllo

Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 127 del 2021 – ove viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di incaricare altri soggetti, possibilmente dirigenti, con atto formale per il controllo del green pass – le linee guida specificano che rimane sempre onere del datore di lavoro (“dirigente apicale”) impartire le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano essere all’ingresso o a campione).

Altra importante specifica introdotta riguarda le modalità del controllo a campione: queste devono essere previsto con cadenza giornaliera, in misura non inferiore al 30% di quella presente in servizio e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Si ricorda che seppur ciascun soggetto organizza i controlli nell’ambito della propria autonomia organizzativa, rimane comunque ferma la raccomandazione di svolgere il controllo all’accesso di lavoro sempre che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso (soprattutto nel caso di numero più elevato di dipendenti).

 

  1. Sanzioni

Si riconferma l’assenza ingiustificata in caso di mancata esibizione del green pass e la previsione di sanzioni amministrative nel caso di accesso al luogo di lavoro in assenza della certificazione in oggetto.

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

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