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E’ ENTRATO IN VIGORE IL RENTRI: il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  2. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Abrogazioni

Il DM abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.

Org Numeri ha in programma un webinar gratuito venerdì 16 giugno alle ore 09.30 dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) 

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