REGIONE VENETO: PROROGA SCADENZE AMBIENTALI PER ADEMPIMENTI AIA E AUA

Il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 (misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di Sostegno Economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) ha stabilito la proroga delle seguenti scadenze ambientali:

Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza:

  1. ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
  2. i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Art. 113 – Rinvio al 30 giugno 2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti:

  1. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD (termine ordinario 30 aprile), al riguardo si segnala che le modalità di invio della comunicazione e la modulistica da utilizzare sono le medesime dello scorso anno;
  2. comunicazione, da parte dei produttori/importatori, dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente (D. Lgs. 188/2008) (termine ordinario 31 marzo);
  3. trasmissione, da parte del Centro di Coordinamento Nazionale dei produttori, all’ISPRA dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (D. Lgs. 188/2008) (termine ordinario 31 marzo);
  4. comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, al Centro di Coordinamento RAEE delle quantità di rifiuti trattate (D. Lgs. 49/2014) (termine ordinario 30 aprile);
  5. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali D.M. 120/2014  (termine ordinario 30 aprile.

In seguito la Regione Veneto ha pubblicato la circolare di cui al prot. n. 141748 del 01/04/2020 con i “Primi indirizzi operativi a seguito dell’emergenza COVID-19”, in merito alle scadenze delle attività di monitoraggio e controllo, al rinnovo/riesame delle autorizzazioni e al rispetto di eventuali piani di adeguamento delle attività degli impianti assoggettati alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

  1. Per le attività per le quali è stata disposta la temporanea sospensione, si considerano automaticamente sospesi tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali legati all’esercizio dell’attività, fatta salva la necessità del Gestore di provvedere alla messa in sicurezza di aree di lavorazione e stoccaggio, attrezzature ed impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali.
  2. Nel caso degli impianti per i quali è stata consentita la prosecuzione dell’attività, si presuppone anche la continuazione delle attività di monitoraggio e controllo degli stessi.

Tuttavia, si segnala che, in seguito alle diverse segnalazioni da parte di Gestori di impianti che manifestano la difficoltà o l’impossibilità nell’effettuare alcuni o tutti i controlli e monitoraggi previsti, la presente circolare regionale stabilisce che possono essere temporaneamente sospesi i controlli solamente ove ricorrano tutti i seguenti presupposti:

  1. I controlli non sono necessari per la gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti/materiali oggetto dei processi;
  2. I controlli non possono essere espletati da personale alle dipendenze del gestore dell’impianto in questione;
  3. I controlli non possono essere espletati da personale esterno per motivate difficoltà legate all’emergenza in atto che a titolo esemplificativo possono essere riconducibili a: impossibilità di garantire la salute del personale allo scopo dedicato, riduzione dell’organico, limitata possibilità di spostamento all’interno del territorio.

L’aspetto saliente è che ogni proroga e/o ogni mancata effettuazione delle specifiche attività di controllo o la mancata attuazione di quanto previsto dai piani di miglioramento deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente e agli Enti di controllo da parte del Gestore dell’impianto, motivando l’effettiva impossibilità ad effettuare tali controlli. I mancati autocontrolli effettuati dovranno essere esplicitamente riportati anche nei report dei piani di monitoraggio, ove presenti.

Infine, quando verranno meno le circostanze collegate all’emergenza COVID-19 il Gestore dovrà, a seconda dei casi:

  • entro 60 giorni, dare conto del rispetto del riavvio delle attività previste dal piano di miglioramento (AIA), per le quali era stata richiesta la proroga;
  • entro 30 giorni, trasmettere la documentazione di “riesame” per cui era stata fissata una data di scadenza durante il periodo di emergenza COVID-19, per la quale era stata richiesta la proroga;
  • entro 30 giorni, trasmettere i dati o gli elaborati, compresi i report previsti nel PMC e la relazione annuale AIA/AUA, per la cui presentazione era stata richiesta una proroga.

Testo completo della circolare prot. n. 141748 del 01/04/2020 della Regione Veneto consultabile sul sito:

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazione-integrata-ambientale

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