GREEN PASS E ACCESSO ALLE MENSE AZIENDALI
Si riporta di seguito il recente chiarimento da parte del Governo a riguardo dell’applicabilità per le mense aziendali dell’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 [1]:
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. Tale indicazione va evidentemente ad aggiungersi a quanto già normalmente previsto dagli attuali protocolli anti-contagio aziendali che, seppur debbano continuare ad essere osservati, non contenendo riferimenti alla vaccinazione ed al green pass, appaiono non in linea con le misure più aggiornate di sicurezza.
MENSA AZIENDALE E LOCALI DI REFEZIONE [2]
La norma di base nel fare riferimento ai “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso” ha una formulazione molto ampia, per cui la FAQ chiarisce che la disposizione, che reca un riferimento generico, si applica anche ad ipotesi specifiche, tra le quali la mensa aziendale. La FAQ precisa che accanto alle mense aziendali ci sono anche i “locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti”.
Questi ambienti presentano sostanzialmente gli stessi rischi della ristorazione (compresenza di un numero di persone in un luogo chiuso e senza mascherina per un tempo significativo, aggravato dalla velocità di trasmissione della variante Delta) e maggiori rischi rispetto al luogo di lavoro (nel quale vigono il divieto di assembramento, di incontri e riunioni se non limitati nel numero e nel tempo e l’obbligo continuo di mascherina in tutti i locali). Vi è poi il rilievo formale che, contrattualmente, fa rientrare la disciplina delle mense aziendali nel contratto della ristorazione e la codifica ATECO inserisce la mensa aziendale nella stessa voce della ristorazione.
La FAQ del Governo, nell’interpretare la disposizione recata dalla lettera a) del nuovo articolo 9-bis del DL 52/2021, fa espresso riferimento ai luoghi della “mensa aziendale” e dei “locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti”. Il presupposto per l’applicazione dell’obbligo è la presenza sia di un formale, seppur ampiamente concepito, servizio di ristorazione, sia di un gestore titolato al controllo. In mancanza di tali parametri, così come nell’ipotesi di consumazione non al tavolo o non al chiuso o nella semplice presenza di un refettorio (adibito al consumo di pasti non somministrati dal datore di lavoro, né direttamente né tramite servizio di mensa), sembra mancare il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di green pass. Tuttavia, va ricordato che il Protocollo prevede regole rigide per quanto riguarda la compresenza negli spazi comuni, imponendo comunque sempre l’uso della mascherina. Il che sembra escludere – eccezion fatta per le ipotesi in cui ricorra una situazione di “isolamento” – la possibilità di consumare pasti in compresenza ed in locali comuni.
LA GESTIONE DELLA PRIVACY E LA POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO
A livello di gestione privacy, il punto è stato affrontato sul piano normativo dal DPCM del 17 giugno 2021, che in sostanza “limita” le verifiche sul possesso del green pass alle generalità del possessore e alla autenticità e alla corrente validità del medesimo, al momento della verifica. Per queste ragioni il “sistema green pass” non pone particolari problematiche sul piano della tutela della riservatezza dei dati personali. Nello specifico, la FAQ chiarisce l’obbligo di esibizione tra lavoratore dipendente e gestore della mensa, per cui il datore di lavoro resta tendenzialmente soggetto terzo, non interessato direttamente alla conoscenza del possesso di un green pass valido. Egli potrebbe venire a conoscenza del rifiuto del gestore e dedurne il motivo, che comunque resta generico (mancato possesso del green pass, green pass scaduto) e non consente di fare riferimento ai presupposti che hanno consentito il rilascio del green pass. Se il datore di lavoro è contrattualmente obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori la mensa aziendale o, comunque, un servizio di somministrazione, l’obbligo contrattuale deve ritenersi integrato dalla previsione normativa che condiziona l’accesso alla mensa al possesso del green pass, escludendo così ogni ipotesi di inadempimento a carico dell’impresa o la nascita di obblighi alternativi. La possibilità di fruire della mensa rimane una libera scelta del lavoratore legata al possesso della certificazione.
VALENZA DELLA FAQ
La FAQ fornisce indicazioni circa l’interpretazione autentica e l’applicazione corretta della norma cui si riferisce. Nel caso in esame, essa assume, dunque, una valenza decisiva che si aggiunge a quanto previsto dai Protocolli aziendali, poiché precisa la portata di una misura di precauzione maggiormente tutelante, introdotta con l’art. 3 del DL 105/2021. L’aggiornamento del protocollo aziendale deve coinvolgere il gestore della mensa (a carico del quale l’ordinamento pone obblighi e sanzioni) e non può non contenere l’obbligo di esibizione e di controllo del green pass oltre che di preclusione all’accesso ai locali in caso di mancanza di tale certificazione.
Trattandosi di un tema ancora molto controverso sul quale al momento non disponiamo di riscontri univoci, Org Numeri resta chiaramente a disposizione.
[1] COVID-19: FAQ sulle misure adottate dal governo (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone)
[2] CONFINDUSTRIA: Il green pass quale condizione per l’accesso alle mense aziendali (Nota di aggiornamento del 18 agosto 2021, in allegato)