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Siamo entusiasti di inaugurare la nuova rubrica “WeOrgYou“, dove risponderemo alle domande più frequenti dei nostri Clienti.

Per questa prima uscita, affrontiamo un tema che spesso genera dubbi e discussioni: “che differenza c’è fra informazione, formazione e addestramento?” Come noto, gli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08 sanciscono l’obbligo per il datore di lavoro di informare, formare e addestrare i lavoratori circa tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura della sicurezza.

Grazie a queste attività il lavoratore potrà conoscere tutte le nozioni, procedure e istruzioni utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro. 

Ma cosa significa Formazione, Informazione & Addestramento? E soprattutto, come possiamo adempiere a questi obblighi? Rispondiamo chiarendo il significato e l’obiettivo di ciascuno di questi elementi fondamentali della sicurezza sul lavoro.

 

I. L’Informazione

L’informazione rappresenta il primo step del processo di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro ai lavoratori in materia di rischi e prevenzione. Attraverso questa attività infatti i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a controllare, i rischi presenti all’interno dell’Organizzazione.

La definizione di “Informazione” si può ricavare dall’art. 2 lett. bb) D.lgs. 81/08, ed è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro “.

In particolare, secondo i commi 1 e 2 dell’art. 36, il datore di lavoro è obbligato a informare i lavoratori circa:

  • i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’Organizzazione in generale;
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi);
  • i nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché del Medico Competente;
  • i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni dell’Organizzazione in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L’attività di informazione solitamente (ma non solo) viene effettuata all’ingresso nell’Organizzazione di un nuovo lavoratore mediante la predisposizione di un documento, la c.d. Informativa, contenente le informazioni di cui sopra e:

  • l’organigramma della sicurezza;
  • la planimetria della sede di lavoro;
  • il piano di emergenza e numeri utili;
  • schede informative circa i rischi connessi alle mansioni svolte;
  • scheda di attestazione della consegna dei DPI;
  • scheda informativa per le lavoratrici madri.

L’attività di informazione deve essere verbalizzata all’interno di un apposito documento, ove si indicheranno: la data e il luogo dell’informazione; chi ha eseguito l’informazione; l’oggetto dell’informazione e il materiale fornito al lavoratore. Tale documento deve essere sottoscritto dal lavoratore.

 

II. La Formazione

La formazione è quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione dell’Organizzazione, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda nonché all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

In forza di tale definizione, ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08 il Datore di lavoro “assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’Organizzazione”.

L’attività formativa si suddivide in due macro categorie:

  • Formazione generale: è un corso sulla sicurezza della durata di 4 ore che affronta le tematiche più comuni sui rischi per i lavoratori relativi a tutti i settori e non è soggetta ad aggiornamento, qualora la frequenza sia comprovata da apposito attestato di partecipazione;
  • Formazione specifica: è un corso sulla sicurezza che mira a fornire ai lavoratori le conoscenze in merito ai rischi sulla sicurezza effettivamente presenti nell’Organizzazione. La durata del corso varia a seconda del tipo di rischio connesso all’attività lavorativa:
    • Rischio basso: 4 ore di formazione
    • Rischio medio: 8 ore di formazione
    • Rischio alto: 12 ore di formazione

    A prescindere dal livello di rischio, la formazione specifica è soggetta ad aggiornamento quinquennale per una durata di 6 ore.

     

    III. L’addestramento

    Ai sensi dell’art. 2 lett. cc) D.lgs. 81/08, l’addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro“. Inoltre, al comma 1 dell’art 73 D.lgs. 81/08, si stabilisce che “Il Datore di Lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso […] ricevano […] un addestramento adeguato […]”

    L’addestramento è l’attività che più si concentra sul comportamento del lavoratore durante il lavoro, quando si trova di fronte ad attrezzature, macchine, impianti sostanze, DPI…. ed ha l’obiettivo di far “apprendere l’uso corretto”, quindi insegnare ad operare, ad utilizzare, a manovrare….

    L’addestramento tipicamente non è condotto da un docente esterno all’Organizzazione, ma da una persona esperta che opera con i lavoratori ed è in grado di fornire a questi ultimi le indicazioni per operare in modo corretto.

    L’addestramento, per rispettare i requisiti di efficacia e per rispondere all’obbligo, deve essere:

    • Pratico e operativo: deve svolgersi in affiancamento e utilizzando le macchine, le attrezzature, i DPI, ecc. oggetto di addestramento;
    • Specifico: ovvero in grado di mettere a fuoco un aspetto particolare della macchina, dell’attrezzatura, dei DPI ecc., in modo dettagliato. Non deve quindi essere generico;
    • Supportato dalla documentazione necessaria: deve fornire e illustrare agli addestranti gli strumenti informativi utili al raggiungimento dell’obiettivo (manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, documentazione a supporto dei DPI, ecc.);
    • Adeguato:
      • in termini di durata
      • all’oggetto dell’addestramento
      • in termini linguistici
      • rispetto al destinatario
    • Verificato: deve avere una fase di verifica di efficacia, in cui il docente (o tutor) verifica l’avvenuto apprendimento;
    • Documentato: è obbligatorio dare evidenza dell’attività di addestramento svolta mediante verbale.

     

    IV. Quando attuare l’informazione, la formazione e l’addestramento

    Alla luce delle definizioni e delle differenze illustrate, vediamo ora quando devono essere svolti i vari obblighi. L’informazione, la formazione e, se necessario, l’addestramento devono essere svolti:

    • alla costituzione del rapporto di lavoro;
    • al trasferimento o cambiamento di mansioni;
    • all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
    • periodicamente in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

     

    In conclusione, informazione, formazione e addestramento sono tre pilastri della sicurezza sul lavoro ben distinti. Ogni fase ha le sue caratteristiche e un ruolo importante che contribuisce a creare un ambiente più sicuro e consapevole.

    Speriamo che questa rubrica vi sia gradita e che possa offrirvi chiarimenti utili e soluzioni pratiche per il vostro lavoro.

    Per qualsiasi dubbio o ulteriore approfondimento non esitare a contattarci.

    A presto,

    il team di Org Numeri.

     

Siamo entusiasti di condividere con voi alcune immagini del recente Torneo del Caimano, dove abbiamo avuto il piacere di essere sponsor e vivere una giornata emozionante che ci ha confermato ancora una volta l’importanza di sostenere iniziative che promuovono i valori dello sport.

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Grazie per la lettura,
il team di Org Numeri

 

Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle.

Ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 25, consente espressamente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Le norme ammettono, quindi, la formazione in presenza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL:

  • per i corsi monoaziendali in azienda
  • per i corsi individuali
  • per l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Lo staff Org Numeri organizza corsi in presenza ogni qualvolta siano rispettate le disposizioni dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 (es distanziamento interpersonale, aerazione dell’aula…) in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.

La Regione Veneto specifica che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella sede dell’azienda stessa e siano rivolte esclusivamente a propri dipendenti.

Nonostante, sia consentita la formazione professionale in presenza, anche in zona rossa, Org Numeri predilige, ove possibile, la formazione a distanza in modalità videoconferenza.

Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza, in totale sicurezza!

 

Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Lo Staff Org Numeri 

 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html