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Nuova Ordinanza in Veneto: stop al lavoro nelle ore più calde

Gentili Clienti,
è stata emanata anche in Veneto l’ordinanza che vieta lo svolgimento delle attività lavorative all’aperto nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave, durante le ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, dal 3 luglio al 31 agosto 2025 qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore.

Il divieto si applica esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui, secondo la mappa del rischio pubblicata dall’INAIL sul sito www.worklimate.it, alle ore 12:00 è segnalato un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.

Nell’ordinanza si fa inoltre espresso riferimento anche alle lavorazioni in ambienti chiusi non climatizzati o con presenza di fonti di calore (macchinari, processi produttivi) ove è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Il divieto non si applica invece alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori quando si tratta di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate idonee misure organizzative e operative che riducano il rischio di esposizione a livelli accettabili.

Questa misura, già in vigore in altre Regioni italiane, si aggiunge alle raccomandazioni e alle buone pratiche che avevamo già condiviso in una precedente newsletter per la gestione del rischio da calore applicabili, a tutte le realtà lavorative.

 

Cosa fare ora

  • Monitorare quotidianamente la mappa del rischio INAIL
  • Adeguare le procedure aziendali in conformità con le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”
  • Pianificare pause e idratazione adeguate, adottando misure preventive specifiche.
  • Verificare di aver provveduto all’obbligatoria valutazione del rischio da microclima (ex artt. 180 e 181 del D.lgs. 81/08).

Vi ricordiamo inoltre che la mancata osservanza dell’Ordinanza comporta sanzioni amministrative e penali.

Per supporto nella valutazione del rischio, nell’integrazione dei POS e in generale nell’adeguamento alle nuove disposizioni normative, il nostro team resta a vostra completa disposizione.

Grazie,
il team di Org Numeri