Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione: cosa cambia per aziende e lavoratori
Gentile Cliente,
come avrai sicuramente avuto modo di apprendere, il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla Formazione che accorpa e sostituisce tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni. La lunga attesa iniziata con la Miniriforma del Testo Unico del dicembre 2021 si è finalmente conclusa.
Le novità introdotte entreranno ufficialmente in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – verosimilmente per fine maggio – con la previsione di un periodo transitorio di 12 mesi per l’applicazione definitiva delle nuove disposizioni. Con la nostra struttura ci impegneremo fin da subito nell’ adeguare l’offerta formativa alle nuove regole, garantendo percorsi sempre aggiornati ed efficaci.
Nota aggiornata al 26/05/2025: l’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ora in vigore.
Inoltre in un panorama in cui ogni modifica, anche annunciata, suscita clamore, desideriamo condividere un momento di reale approfondimento costruito con rigore e professionalità e che possa mettere in luce tutti gli elementi utili ad una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Con l’obiettivo di offrirvi un’informazione completa, concreta e di valore, PROGRAMMEREMO UN EVENTO DEDICATO E GRATUITO durante il quale poter condividere non solo quanto già sappiamo ma anche i riscontri attesi dal Ministero del Lavoro circa i punti dell’Accordo che ancora oggi necessitano di chiarimenti interpretativi e dunque anche operativi.
Nell’attesa tuttavia anticipiamo un PRIMO RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE introdotte dal nuovo Accordo.
Gli aspetti evidenziati si soffermano sulle principali ricadute per le aziende e non sulle modifiche che impattano in ordine ad aspetti formali e metodologici in capo ai soggetti formatori che verranno approfonditi nel corso dell’evento o per i quali potrai richiederci un incontro dedicato.
- LA STRUTTURA DELL’ACCORDO
Parte I: ORGANIZZAZIONE GENERALE
Parte II: CORSI DI FORMAZIONE
Parte III: CORSI DI AGGIORNAMENTO
Parte IV: INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI
Parte V: RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Parte VI: CONTROLLO ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO
Parte VII: ALTRE DISPOSIZIONI
Allegato I: Esonero classi di laurea per frequenza corsi di formazione di cui art. 32, comma 2 primo periodo D.lgs.81/2008
Allegato II: Individuazione attrezzature di lavoro
Allegato III: Riconoscimento crediti formativi
Allegato IV: Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO
- I CORSI
Il nuovo Accordo accorpa tutta la formazione disciplinando i corsi rivolti a:
- Lavoratori, preposti e dirigenti
- Datori di Lavoro e Datori di Lavoro RSPP
- ASPP e RSPP
- Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
- Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
- Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori, MMT, Pompe calcestruzzo)
- Le nuove attrezzature: Raccoglifrutta, Caricatore movimentazione materiali, Carroponte
In riferimento agli stessi evidenziamo:
Lavoratori
- Contenuti e durata della formazione generale e specifica rimangono sostanzialmente invariati.
- Le classi di rischio continueranno a essere individuate sulla base del codice ATECO di appartenenza dell’azienda.
- Per tutti i titoli diventa obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento, che potrà avvenire attraverso un test o un colloquio.
- La modalità e-learning è consentita per la formazione generale e per la formazione specifica rischio basso e relativo aggiornamento quinquennale.
- Nel nuovo Accordo è stato eliminato il riferimento alla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
Pertanto, si conferma l’obbligo di erogare la formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente, per garantire che il lavoratore conosca preventivamente rischi, norme e procedure di sicurezza.
Preposti
- Il corso iniziale dovrà svilupparsi in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e controllo delle attività lavorative, comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore, contro le 8 ore precedenti, e non potrà essere erogato in modalità e-learning.
- Formazione generale e specifica sono propedeutiche per l’accesso al corso iniziale preposti
- Viene confermata la cadenza biennale dell’aggiornamento che dovrà avere una durata minima di 6 ore e potrà essere frequentato solo in presenza o formazione a distanza sincrona/videoconferenza (no e-learning).
- Per i preposti che hanno frequentato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà necessario svolgere l’aggiornamento entro 12 mesi dalla suddetta data.
Dirigenti
- La durata del corso base si riduce da 16 a 12 ore ma per i dirigenti delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili sarà obbligatorio frequentare un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai cantieri.
- L’aggiornamento quinquennale mantiene la durata minima di 6 ore.
- La formazione potrà essere svolta anche in modalità e-learning.
Datore di lavoro
- Si conferma l’obbligatorietà del corso a loro rivolto della durata di 16 ore. Lo stesso si suddividerà in due moduli: uno di carattere giuridico-normativo e uno dedicato all’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
- Come per i dirigenti anche per i datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili è previsto il modulo integrativo “cantieri” di 6 ore.
- I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
- L’aggiornamento dovrà essere svolto ogni cinque anni con una durata minima di 6 ore.
- La formazione base che l’aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
E se il datore di lavoro può e vuole ricoprire anche il ruolo di RSPP?
- Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico al punto precedente intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto:
- un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento).
- ulteriori moduli specifici per alcuni settori
- Modulo integrativo 1: A- Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnica (16 ore)
- Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
- Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
- Modulo integrativo 4: C – Chimico e Petrolchimico (16 ore)
- Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore e potranno essere erogati in e-learning.
Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
- La formazione della durata minima di 12 ore si strutturerà in un modulo giuridico-tecnico (4 ore) e parte pratica (8 ore).
- Lavoratori, Datori di Lavoro e lavoratori Autonomi dovranno concludere la formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
- Sono riconosciuti i corsi frequentati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo i cui contenuti siano conformi allo stesso.
- Non sarà consentita l’erogazione della formazione né in videoconferenza né in modalità e-learning.
- L’aggiornamento dovrà essere effettuato ogni cinque anni con una durata minima di 4 ore da frequentare esclusivamente in presenza.
Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori, MMT, Pompe calcestruzzo)
- Per quanto riguarda la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo non introduce cambiamenti sostanziali rispetto a quanto già previsto nel precedente Accordo.
- Viene espressamente chiarito che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non esaurisce gli obblighi previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, informazione e addestramento. Pertanto resta ferma la necessità di fornire ai lavoratori ogni ulteriore formazione e addestramento necessari a garantire l’utilizzo sicuro delle attrezzature.
- Resta confermata la periodicità quinquennale dell’aggiornamento, con una durata minima di 4 ore riferite in particolare alla parte pratica.
E per le nuove attrezzature? Raccoglifrutta, Caricatore Movimentazione Materiali, Carroponte
- Disciplinata la frequentazione dei corsi abilitanti per:
- Carriponte: corso da 10 o 11 ore a seconda delle tipologie di carroponte (comando in cabina, comando pensile o radiocomandato, entrambi).
- CMM (caricatori per la movimentazione di materiali): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
- CRF (raccoglifrutta): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
- I corsi dovranno essere frequentati e conclusi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
- I corsi già erogati prima di tale data i cui contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni, continueranno a essere validi e riconosciuti.
Per tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore previste per essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato.
- VERIFICA DELL’EFFICACIA FORMATIVA
Il Datore di Lavoro deve verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti. Tale verifica è estesa a tutti i corsi di formazione e dovrà essere svolta a posteriori e quindi ad una certa distanza di tempo dalla frequentazione dell’evento formativo.
La stessa dovrà essere effettuata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e dovrà appurare che il lavoratore:
- Applichi nel luogo di lavoro le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante l’intervento formativo.
- Metta in atto comportamenti e pratiche abituali (procedure, protocolli, istruzioni etc.…) trasmessegli in sede formativa e dall’organizzazione.
Le modalità attraverso le quali tale verifica potrà essere attivata con l’eventuale supporto del RSPP sono:
- Analisi infortunistica aziendale
- Questionari da somministrare al personale
- Check list di valutazione
IMPORTANTE:
Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.
- VIDEOCONFERENZA SINCRONA
Ogni discente dovrà essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet a SUO USO ESCLUSIVO. Non saranno pertanto più ammesse “classi di discenti” collegate da un unico dispositivo. È vietato il ricorso allo Smartphone, il cui utilizzo non viene ammesso nemmeno più per l’e-learning.
- MODALITA’ BLENDED
Viene promosso il ricorso a modalità formative innovative che alternino momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.
- VALIDITA’ CORSI DI FORMAZIONE
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza di corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla frequentazione dei corsi abilitanti. Il completamento dell’aggiornamento entro questo termine, anche se effettuato in ritardo, permette di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
LEGGI IL TESTO INTEGRALE IN GAZZETTA UFFICIALE
Conclusioni:
Riteniamo che la lettura e lo studio del Nuovo Accordo non debbano limitarsi ad individuare le modifiche e le novità introdotte da un mero punto di vista formale.
Per quanto vi si possano ravvedere ancora dei limiti il vero cambiamento che esso intende apportare riguarda la capacità di rendere la formazione attinente a ciò con cui si confrontano le persone nei luoghi di lavoro, lì dove si costruisce realmente la sicurezza.
Un’occasione per interrogarsi su come valorizzare ogni momento formativo affinché possa rappresentare un investimento per l’azienda e il lavoratore divenendo l’espressione più piena della sua funzione di prevenzione e tutela.
Anche in questo importante cambiamento possiamo essere al vostro fianco e supportarvi!
Nel frattempo per eventuali informazioni siamo a completa disposizione ai nostri contatti.
Ti auguriamo un buon lavoro.
Il team di Org Numeri