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Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.

 

Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH;
Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del Regolamento REACH;
Articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP;
– Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi);
– Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio);

 

Obiettivi del controllo:

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

– verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII  Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II  Regolamento REACH);
– verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II  Regolamento REACH);
– verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV  Regolamento REACH);
– verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al  Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
– verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V  Regolamento REACH);
– verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36  Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
– verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);
– verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).
– verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del  Regolamento CLP)

 

 

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