NOVITA’ SULLA DEFINIZIONE DI “END OF WASTE”
NOVITÀ END OF WASTE: Legge 128 del 2 novembre 2019
Il 2 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 128 (in vigore dal giorno successivo), “recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, il cui art. 14-bis riguarda la riforma della “cessazione della qualifica di rifiuto”, comunemente chiamato “End of waste”.
L’obiettivo di tale articolo è chiarire la definizione di End of Waste, e le caratteristiche che garantiscano la cessazione della qualifica di rifiuto.
La lettera a) dell’art. 184-ter del D. Lgs 152/2006:
“la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici”
è stata sostituita da: a) “la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”. Le altre modifiche riguardano il comma 3 dell’art. 184-ter. Il comma 3 dell’art. 184-ter del D. Lgs 152/2006, è sostituito dal seguente:“3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizza tori.In mancanza di criteri specifici adottati, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269“.
Tale articolo sostanzialmente definisce che in mancanza di Regolamenti UE o Decreti nazionali, viene rimandato alle autorità il potere/dovere di autorizzare caso per caso, con procedura ordinaria (ex. Art 208).Inoltre, il nuovo comma 3-bis prevede che le autorità competenti comunichino all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. In base al nuovo comma 3-ter: “L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.








